Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 07/03/2025, n. 130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 130 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Civile e Penale di Massa, in persona del giudice monocratico
Giulio Giuntoli
ha pronunciato seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado di giurisdizione iscritta al n. 1259 Reg. Gen.
anno 2021 e promossa da
( ), quale esercente la potestà dei Parte_1 C.F._1
genitori sui figli minori e Persona_1 Persona_2
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Tania Brunetti, dal quale è
rappresentata e difesa giusta procura in atti.
ATTRICE
contro
( ), non comparso né Controparte_1 C.F._2
costituito.
CONVENUTO - CONTUMACE
All'udienza dell'8.1.2025, la causa andava in decisione sulle seguenti conclusioni:
per la parte attrice:
“Voglia il Tribunale adito, respinta ogni contraria richiesta: dichiarare il sig.
tenuto al rimborso pro quota in favore dell'attrice di Controparte_1
quanto dalla stessa sostenuto a titolo di mantenimento dei figli minori
[...]
e dal mese di giugno 2018 e sino al Persona_1 Persona_2
mese di gennaio 2021, data del provvedimento emesso dal Tribunale di Massa;
condannare, per l'effetto, il sig. a rimborsare in favore Controparte_1
della sig.ra la somma di € 11.544,00 oltre rivalutazione Parte_1
pagina 1 di 5
riterrà di giustizia;
condannare il sig. a rifondere le Parte_2
spese e competenze del presente giudizio, oltre spese generali 15%, cnap 4% ed
iva come per legge, a favore dello Stato essendo la sig.ra Parte_1
ammessa al beneficio del gratuito patrocinio”.
FATTO E DIRITTO
1.
premesso che essa attrice in data 4.12.2003 si era unita in Parte_1
matrimonio con;
che dalla loro unione erano nati i figli Controparte_1
(15.9.2004) e (6.6.2011); che in data 8.6.2018, Persona_1 Persona_2
con sentenza, ritualmente trascritta, del Tribunale di Santo Domingo era tato pronunciato lo scioglimento del matrimonio;
che dal divorzio il padre aveva interrotto i rapporti sia con i figli che con essa attrice, non contribuendo in alcun modo al mantenimento della prole;
che essa attrice, a tutela dei figli, aveva promosso dinanzi al Tribunale di Massa un procedimento per la modifica delle condizioni di divorzio, dal momento che l'ex marito risultava assunto con contratto a tempo indeterminato con una retribuzione di circa € 1.500,00
mensili; che la condotta inadempiente del a fronte degli obblighi di CP_1
mantenimento era risultata particolarmente grave, anche alla luce delle precarie condizioni economiche dell'attrice; che soltanto dopo l'instaurazione del procedimenti di modifica delle condizioni di divorzio, il padre si era rifatto vivo, saltuariamente e sporadicamente, con i figli;
che solo a decorrere dal mese di ottobre 2019 il aveva incominciato a contribuire al mantenimento dei CP_1
figli, seppure in maniera del tutto inadeguata, come da specifico prospetto,
versando la complessiva somma al marzo 2021 di € 3.956,00; che con decreto del gennaio 2021 il Tribunale di Massa aveva determinato il contributo a carico del padre nella misura di € 250,00 mensili per ciascun figlio, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, prevedendo inoltre un regime partitario pagina 2 di 5 di partecipazione alle spese di carattere straordinario;
che anche successivamente alla notifica del decreto del Tribunale, il era rimasto CP_1
inadempiente; che era evidente il diritto di essa attrice al rimborso pro quota di quanto sostenuto per il mantenimento dei figli;
che l'entità mensile delle spese poteva essere ragguagliata alla misura del contributo fissato dal Tribunale di
Massa a carico del padre;
che tale somma risultava invero adeguata e corrispondente alle necessità di vita e agli interessi dei minori;
che essa attrice aveva dovuto affrontare da sola il mantenimento della prole, con grave sacrificio, dal giugno 2018 a gennaio 2021, per 31 mensilità; che l'importo complessivo da rimborsare era quindi pari a € 15.500,00, dal cui importo andava detratto quanto versato dal , pari a € 3.956,00, per un totale, CP_1
quindi, di € 11.544,00 ovvero nella diversa somma di giustizia;
che l'obbligo di mantenimento della prole grava su entrambi i genitori, decorrendo dalla nascita dei figli;
che l'inadempienza del era evidente;
che era parimenti evidente CP_1
il proprio diritto al rimborso di quanto richiesto;
tanto premesso, conveniva davanti al Tribunale di Massa, onde sentirlo condannare Controparte_1
al pagamento della somma di € 11.544,00 ovvero del maggiore o minore importo di giustizia, oltre accessori.
La parte convenuta rimaneva contumace.
La causa, istruita mediante la produzione di documenti e con l'assunzione di una prova testimoniale, veniva trattenuta in decisione all'udienza dell'8.1.2025,
sulle conclusioni trascritte in epigrafe.
2.
La parte attrice ha richiesto il rimborso delle spese (ordinarie) sostenute per il mantenimento dei figli nel periodo giugno 2018 – gennaio 2021, pari a n. 31
mensilità, parametrando la richiesta sull'entità del contributo fissato dal
Tribunale di Massa (€ 250,00 per ciascun figlio) nel decreto di modifica delle condizioni di divorzio del gennaio 2021 (non contenendo la statuizione resa dal pagina 3 di 5 Tribunale di Santo Domingo in sede di scioglimento del matrimonio alcun provvedimento in punto di mantenimento dei minori).
Essendo vigente l'obbligo di mantenere il figlio in ragione del solo legame genitoriale, il genitore che abbia sostenuto ed anticipato spese per il mantenimento del figlio può esperire un'azione di regresso nei confronti dell'altro, al fine di ottenere da quest'ultimo la quota di contribuzione da lui anticipata anche per l'altro (per utili riferimenti: Cass, n. 7960/201; Cass., n.
10359/2024), per quanto riguarda il periodo in cui nessuno provvedimento giurisdizionale abbia regolato la misura della contribuzione stessa.
Tenendo conto dei principi esposti e valorizzata in linea tendenziale, quale elemento espressivo di adeguatezza alle condizioni economico-patrimoniali dei genitori, la quantificazione operata dal Tribunale di Massa in sede di modifica delle condizioni di divorzio, può in via prudenziale determinarsi in € 250,00 per ciascun figlio la misura minimale ed attendibile dell'esborso sostenuto mensilmente dalla parte attrice per il mantenimento della prole.
D'altro lato, la stessa condotta del convenuto, rimasto contumace sebbene ritualmente citato, evidenzia, alla luce dei principi di cui all'art. 116 Cod. proc. civ., l'assenza di valide ragioni da opporre alla pretesa della parte attrice.
Il convenuto va quindi condannato al pagamento dell'importo di € 11.544,00,
da considerarsi espressa in moneta attuale (tenendo conto dello iato temporale),
oltre interessi legali dalla sentenza al saldo effettivo.
Le spese legali, liquidate nel dispositivo e a favore dell'Erario, seguono la soccombenza.
P. Q. M.
Il Tribunale di Massa, definitivamente pronunciando, così provvede:
condanna al pagamento, in favore di Controparte_1 Parte_1
della somma di € 11.544,00, oltre interessi legali dalla pronuncia al saldo effettivo;
pagina 4 di 5 condanna al pagamento, in favore dell'Erario, della Controparte_1
complessiva somma di € 4.250,00 per compenso professionale , oltre spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Massa il 7 marzo 2025
Il Giudice
Giulio Giuntoli
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