Articolo 30 della Legge 16 agosto 1962, n. 1417
Articolo 29Articolo 31
Versione
20 ottobre 1962
>
Versione
25 agosto 1967
Art. 30. ((Ogni quattro anni viene predisposto un bilancio tecnico per la dimostrazione della situazione della gestione previdenza e per la previsione dell'andamento finanziario della gestione assistenza))
I risultati del bilancio tecnico sono sottoposti allo esame del Comitato direttivo, che ne riferisce al Consiglio nazionale.
Copia del bilancio tecnico e' rimessa al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
Entrata in vigore il 25 agosto 1967