Art. 30. ((Ogni quattro anni viene predisposto un bilancio tecnico per la dimostrazione della situazione della gestione previdenza e per la previsione dell'andamento finanziario della gestione assistenza))
I risultati del bilancio tecnico sono sottoposti allo esame del Comitato direttivo, che ne riferisce al Consiglio nazionale.
Copia del bilancio tecnico e' rimessa al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
I risultati del bilancio tecnico sono sottoposti allo esame del Comitato direttivo, che ne riferisce al Consiglio nazionale.
Copia del bilancio tecnico e' rimessa al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.