Sentenza 4 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Lazio, sentenza 04/12/2025, n. 509 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Lazio |
| Numero : | 509 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
509/2025 Sent.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE
PER IL LAZIO
In persona del Giudice monocratico Consigliere dott.ssa DR IG ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio instaurato, con il ricorso n. 80507 del registro di segreteria, dalla sig.ra XX
(CF: omissis), nata a [...]
(omissis) il omissis, rappresentata e difesa dall’Avv. Gianluca Magnani (antistatario) ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale dell'Avv. Marco Viglietta, sito in Roma, via Fabio SI 45;
CONTRO
-Istituto Nazionale Previdenza Sociale, in persona del l.r. pro-tempore, sede legale Via Ciro il Grande 21, rappresentato e difeso dall’Avv. Flavia Incletolli, con il quale è elettivamente domiciliato in Roma, Via Cesare Beccaria n. 29;
per la declaratoria dell’insussistenza o per la irripetibilità dell’indebito contestato maturato sulla pensione in godimento;
Visto il ricorso e gli atti di causa;
Vista l’ordinanza istruttoria n.74/2025;
Uditi, nell’udienza odierna, l’Avv. Gianluca Magnani per la ricorrente e l’Avv. Flavia Incletolli per l’INPS.
Ritenuto in
FATTO
1. La ricorrente sig.ra XX è una ex docente di Scuola statale secondaria di II° grado in pensione anticipata dal 1° settembre 2021.
2. Con provvedimento del 30 novembre 2022, notificato, tramite raccomandata, nel dicembre 2022, l’INPS ha comunicato la sussistenza di un indebito per la somma complessiva di € 17.471,16, a fronte di un importo LO delle somme indebitamente percepite asseritamente pari ad € 18.716,20 per il periodo dal settembre 2021 ad agosto 2022.
3. Nella suddetta comunicazione INPS veniva indicato il piano di recupero che prevedeva la restituzione di € 5.207,40 in unica soluzione tramite bonifico da effettuarsi entro dicembre 2022. La rateizzazione della parte di debito rimanente (€
12.263,76), sarebbe avvenuta mediante trattenute mensili di € 170,33 cadauna da febbraio 2023 a gennaio 2029, senza precisazioni su quota deducibile e quota non deducibile.
4. La ricorrente ha rappresentato quanto segue.
4.1. Nell’anno scolastico 2021/22, la ricorrente, avendone i requisiti anagrafici e contributivi previsti dal decreto 29 luglio 1997, n.331 del Ministero per la Funzione Pubblica, ha chiesto ed ottenuto passaggio da full time a part time (da 18 a 9 ore curricolari settimanali), nonché la pensione anticipata;
4.2. per il solo anno 2021/2022 (da settembre 2021 ad agosto 2022), quindi, l’istante ha continuato a lavorare nella Scuola statale con orario part-time al 50%, percependo anche la pensione anticipata; dal 1° settembre 2022, poi, l’istante è cessata definitivamente dal servizio come docente di Scuola statale ed è passata a pensione ordinaria di anzianità;
4.3. nel suddetto anno scolastico 2021/2022, la ricorrente avrebbe dovuto percepire metà pensione e metà stipendio, ma l’INPS, nonostante le tempestive e ripetute segnalazioni della diretta interessata, non ha provveduto, facendo generare l’indebito qui contestato, che è comunque a suo avviso erroneamente calcolato.
4.4. Con informazione per le vie brevi, la ex docente veniva anche informata che avrebbe percepito la metà del trattamento pensionistico spettante in relazione a dicembre 2022, tredicesima 2022 e gennaio 2023 a causa di un “difetto” della procedura meccanizzata; tutto questo avveniva, nonostante il part time nella Scuola statale fosse terminato il 31/08/22 con il definitivo collocamento a riposo.
4.5. Per il 2021 (dichiarazione dei redditi di maggio 2022) si era quindi verificato erroneamente un surplus di IRPEF, con applicazione dell’aliquota del 38%; la nettizzazione del debito relativo al 2021 però era stata effettuata sulla scorta dell’aliquota media Irpef del 23,85 % anziché su quella effettivamente applicata nel caso di specie.
4.6. Il debito relativo al 2022 era stato erroneamente conteggiato sino a novembre 2022 e non ad agosto 2022.
4.7. L’interessata aveva presentato ricorso amministrativo, non riscontrato, chiedendo la revisione del debito erroneamente calcolato fino a tutto novembre 2022 e contestualmente aveva eseguito il bonifico in data 30.12.2022 in favore dell’INPS per la suddetta somma di € 5.207,40, ma nel CU relativo all’anno 2022 ciò non è stato indicato e l’interessata non ha potuto portare l’importo in deduzione sulla dichiarazione dei redditi 2023.
5. Dopo numerosi contatti telefonici con il referente di sede, nel mese di febbraio 2023, l’INPS calcolava e comunicava all’istante il dettaglio dell’ammontare del credito, costituito anch’esso da due importi, uno al netto delle tasse (perché riguardante l’anno precedente 2022), e l’altro al LO (riguardante l’anno 2023): 4.139,35 netti e €
1.164,09 lordi, per un totale pari ad € 5.303,44. Ed a novembre 2023, poi, l’INPS operava un correttivo al piano di recupero, per un totale di € 13.496,10
(bonifico già effettuato di € 5.207,40 + € 1.703,30
+ € 6.585,4).
5.1. La ricorrente evidenzia che in questo secondo piano di recupero emerge un ridimensionamento dell’indebito (corrispondente a circa € 3.975,06) che tuttavia non coincide con il credito riconosciuto alla ricorrente dallo stesso Ente (€ 1.164,09 lordi
+ 4.139,35 netti) e neppure si comprende a cosa corrisponda e/o quali siano i criteri adottati per calcolarlo.
5.2. In riscontro ad ulteriore richiesta di chiarimenti e rettifica, il caso era stato inviato alla Direzione centrale per impossibilità di modificare la pratica a sistema.
5.3. Dopo la diffida a mezzo PEC del 20.02.2024, nel giugno 2024, l’INPS aveva operato una rettifica del piano di recupero, che tuttavia non contiene sostanziali variazioni delle somme pretese in restituzione dall’Ente convenuto a titolo di indebito
(bonifico del dicembre 2022 già pagato + n. 10 trattenute mensili effettuate per €1.703,30 + n. 6 trattenute mensili effettuate di € 1.039,8 + n. 24 trattenute mensili per € 5.545,44) così per un totale di € 13.495,94. Peraltro, a settembre 2024, la ricorrente si è resa conto del fatto che la trattenuta sulla pensione è nuovamente cambiata, non nel totale.
6. Con l’odierno ricorso in sintesi chiede di:
-accertare e dichiarare il diritto ad un ricalcolo dell’indebito formatosi nell’a.s. 2021/2022 preteso dall’INPS di € 13.495,94 (gran parte dei quali già recuperati), che tenga conto: del fatto che le somme indebitamente corrisposte alla ex docente nel 2021, valutate al netto con aliquota media Irpef del 23,85%,
sono state in realtà tassate, all’atto della compilazione del modello 730/2023, con l’aliquota Irpef del 38%; del fatto che, ai fini del calcolo dell’indebito in oggetto, sono stati erroneamente considerati 15 mesi di part time anziché i 12 effettivamente svolti con siffatto regime orario nel
(solo) ultimo anno di servizio 2021/2022; del fatto che debba considerarsi interamente deducibile anche l’acconto di € 5.207,40 pagato a dicembre 2022; del fatto che, in relazione ai mesi di dicembre 2022, tredicesima 2022 e gennaio 2023, la ricorrente ha percepito la metà della pensione spettante (come ricordato, il part time è terminato il 31/08/22 con definitivo collocamento a riposo della docente a decorrere dal 1° settembre 2022); del fatto che l’indebito avrebbe dovuto riguardare le sole somme nette percepite sul cedolino pensione;
dell’esistenza di un credito nei suoi confronti
(asseritamente pari a complessivi € 5.303,44, da considerarsi in parte lordi e in parte netti);
-condannare l’INPS convenuto alla retrocessione di quelle somme, in riscossione sin da febbraio 2023, che risulteranno, all’esito del giudizio, di importo complessivamente superiore rispetto a quanto il giudicante riterrà effettivamente dovuto dalla ricorrente e già interamente pagate nelle more;
-dettare in ogni caso le forme ed i modi per una corretta esecuzione della emananda sentenza, se del caso previa CTU contabile e ammettersi prova per interpello.
Con vittoria di spese ed onorari da distrarsi al legale antistatario.
7. L’INPS si è costituito, ritenendo la domanda infondata in fatto ed in diritto, chiedendo di dichiarare la legittimità del provvedimento di recupero e dichiarare, in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda il divieto di cumulo di interessi e rivalutazione. Con vittoria di spese.
7.1. Ha esposto i fatti, con gli elementi già forniti di persona dalla sede alla pensionata, evidenziando che con provvedimento n° RMT103202102161 del 28/05/2021 protocollato in data 27/07/2021 è stata conferita con il sistema misto, la pensione anticipata (ex-anzianità) a decorrere dal 01/09/2021 per un importo annuo LO, soggetto alle ritenute di legge pari ad € 29.036,19.
7.2. Successivamente alla liquidazione della pensione la ricorrente ha deciso di continuare l'attività lavorativa presso la Scuola in regime di part-time, con stipendio percepito nella misura del 50%. Preso atto e conoscenza della nuova situazione, la Sede competente provvedeva ad emettere il provvedimento n° RMT103202202621 del 05/10/2022 con il quale nell'annullare il precedente provvedimento del 28/05/2021, rideterminava l'importo dovuto all'interessata in lordi € 14.579,96 sempre a decorrere dal 01/09/2021 corrispondente al 50,00%
dell’importo spettante di € 29.159,93, per trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale.
7.3. Tale riliquidazione del trattamento pensionistico ha comportato conseguentemente il recupero del 50% delle somme già percepite sulla pensione. Le mensilità pagate dall'INPS alla ricorrente sono state erogate dal mese di settembre 2021 fino a tutto novembre 2022, motivo per cui sono state quantificate a recupero le somme erogate in eccedenza del 50%, per tutto l'arco temporale di erogazione del trattamento pensionistico, anche successivamente al collocamento a riposo avvenuto a titolo definitivo, in data 31 agosto 2022.
7.4. In data 30/11/2022 è stato emesso il provvedimento di recupero della somma di euro 18.716,20 oggetto della presente controversia.
7.5. Ha evidenziato infine che, successivamente con atto n° RMT103202203170 del 13/12/2022 emesso in annullamento e sostituzione dell'atto n. 10320222621 del 05/10/2022, il trattamento pensionistico è stato ricalcolato a partire dal 31/08/2022, termine del trattamento part-time dell'interessata, con pagamento delle rate anche di settembre- ottobre- novembre 2022. Gli arretrati scaturiti dall'applicazione del citato provvedimento del 13/12/2022 pari complessivamente ad euro 5.303,61 sono stati recuperati a scomputo del debito di euro 18.716,20
(atto n. 17287461).
7.6. Inoltre, a seguito del versamento diretto della somma di euro 5.207,40 eseguito dall'interessata tramite operazione bancaria, il debito originario si è ulteriormente ridotto secondo l’INPS ad euro 8.288,55 somma indebita in corso di recupero.
7.7. Tale residuo debito è appunto in corso di recupero, a seguito di rettifica dell’importo, con ritenuta mensile lorda di euro 170,33 operata sulla pensione di cui la ricorrente è titolare.
7.8. Con ordinanza n.74/2025 è stato chiesto all’INPS di depositare un chiaro prospetto che indichi gli importi corretti di pensione dovuti all’interessata nel periodo da settembre 2021 a dicembre 2022, anche per la XIII mensilità, indicando distintamente per ciascuna mensilità e XIII il LO e il netto; di determinare l’indebito scaturito per il solo periodo settembre 2021 – agosto 2022, distintamente riportando il LO ed il netto; di rappresentare in modo chiaro il conguaglio effettuato, sia in ragione del versamento di
€5.207,40 -indicando se è stato quantificato al LO o al netto-, sia in ragione del credito dell’interessata relativo alla quota di pensione dovuta per l’intero e non pagata interamente per i mesi settembre 2022- novembre 2022 (asseritamente contabilizzati nell’indebito richiesto) e per i mesi di dicembre 2022, XIII e gennaio 2023 corrisposti al 50%, indicando gli importi al LO ed al netto.
8. Con nota del 18-7-2025 il legale di parte ricorrente si è riportato agli scritti difensivi, evidenziando che l’INPS non aveva prodotto quanto richiesto con l’ordinanza istruttoria.
9. All’udienza del 24-9-2025, l’INPS ha chiesto termine per note per chiarire lo stato del recupero e gli importi dovuti. È stato disposto un rinvio a verbale, su concorde avviso delle parti, al fine di poter chiarire meglio la questione dell’indebito e precisare i conteggi effettuati dall’Ente previdenziale.
10. Con note autorizzate del 28-10-2025, l’INPS ha ricostruito i termini della questione, concludendo che al mese di ottobre 2025 sussiste un credito dell’interessata di € 115,40 e assicurando che avrebbe predisposto la certificazione richiesta sul pagamento in unica soluzione, a fini fiscali.
11. Con ulteriori note parte ricorrente ha confutato i dati INPS ritenendo non esaustiva, ma generica e confusa la ricostruzione (LO/netto), peraltro chiesta con l’ordinanza istruttoria e non ottemperata puntualmente. Ha evidenziato che non è stato chiarito se l’importo di € 1.164,09 sia LO (parte del credito anno 2023), che nei conteggi finali dell’INPS manca il proprio credito del gennaio 2023 e che quindi l’importo finale ha determinato un credito di €
2.624,97. Nello specifico, ha rappresentato quanto segue. Gli “importi lordi delle somme recuperate e recuperande dall’Ente (ha asserito che non corrisponde neppure al vero che alla data del deposito del prospetto, l’indebito sia stato del tutto recuperato):
euro 1.232,14 quota lorda del bonifico di 5.207,4 del dicembre 2022;
euro 17.033,00 (10 x 170,33), pari al complessivo ammontare delle trattenute operate da febbraio 2023 a novembre 2023;
euro 1.039,80 (6 x 173,30), pari al complessivo ammontare delle trattenute operate dal dicembre 2023 al maggio 2024;
euro 693,18 (3 x 231,06), pari al complessivo ammontare delle trattenute operate dal giugno 2024 all’agosto 2024;
euro 4.852,32 (16 x 303,27) pari al complessivo ammontare delle trattenute operate dal settembre 24 al dicembre pv. (2025), per un totale di euro 9.520,74”.
Quindi ha affermato che il debito LO è: €
13.495,90; il credito LO: € 6.600,13; totale differenza (LO): € 6.895,77 recuperato oltre il dovuto.
12. All’odierna udienza le parti si sono riportate alle memorie difensive in atti, specificando ulteriormente quanto già dedotto.
13. Al termine la causa è stata trattenuta in decisione, con lettura del dispositivo.
DIRITTO
14. L’odierna fattispecie concerne un presunto indebito pensionistico, scaturito dall’erroneo pagamento della pensione anticipata per intero, in costanza di rapporto di lavoro part-time, e per successivi errori dell’INPS di dimezzamento del trattamento pensionistico anche successivamente al termine del rapporto di lavoro part-time.
15. Nella memoria di costituzione dell’INPS viene esposto l’iter procedimentale e le determinazioni INPS che si sono succedute sino all’ultima del 2022.
Orbene, è chiaro che vi sia un indebito relativo all’intero periodo nel quale ha continuato a lavorare part-time, essendo collocata in pensione anticipata;
l’importo dell’indebito è stato successivamente ricalcolato nella relazione della sede in € 8.288,55 come emerge anche nella relazione di sede al Comitato di vigilanza per le prestazioni previdenziali (all.
3 memorie INPS).
Il provvedimento di recupero di indebito iniziale qui impugnato sicuramente non è corretto e non risulta altra nota di indebito notificata all’interessata.
L’INPS sostiene di aver detratto l’importo da restituire alla ricorrente dal LO erroneo iniziale, senza fornire il chiaro dettaglio richiesto con l’ordinanza istruttoria, e indicando l’indebito in € 8.288,55 al netto di quanto versato in unica soluzione, di importo ovviamente inferiore a quello inizialmente preteso. Neppure in ossequio all’ordinanza istruttoria è stato possibile comprovare da parte dell’INPS i conteggi, gli importi lordi e netti e soprattutto non è stato inserito nel prospetto il credito relativo al mese di gennaio 2023 nel quale la pensione era stata erroneamente dimezzata.
16. Ciò posto, va evidenziato l’errore iniziale e la farraginosità delle determinazioni assunte dall’Istituto previdenziale, che hanno concluso rilevando a carico dell’interessata un minor debito, per il quale sono state operate le trattenute mensili, ed un credito, importo sul quale le parti non concordano, dimostrando ciascuno come pervenire al risultato finale.
17. Ciò premesso e considerato, alla luce delle attestazioni da ultimo depositate, evidenziando l’iniziale e persistente confusione amministrativa dell’INPS, il riscorso è parzialmente accolto, nei termini che seguono.
18. Si dichiara il difetto di giurisdizione in ordine alle pretese fiscali, da comporre con l’Agenzia delle Entrate o in caso infruttuoso, innanzi al Giudice tributario. Al riguardo, ogni rivendicazione relativa alle aliquote applicate dovrà essere indirizzata all’Agenzia delle entrate, eventualmente con istanza di rimborso, e comunque non è soggetta alla giurisdizione di questo giudice, ma del giudice tributario.
19. Nel merito del ”recupero di indebito”, questo Giudice ritiene che la nota di indebito sia errata, che sussista un indebito (periodo settembre 2021agosto 2022 già recuperato) ovviamente di importo minore di quello inizialmente contestato, parallelamente ad un credito della ricorrente
(periodo dal settembre 2022, XIII, al gennaio 2023 come da all. 15 al ricorso), ma che l’INPS non sia stato in grado di ricostruire la vicenda in termini di somme a debito, somme a credito, al LO al netto, ed in relazione al periodo in contestazione, come peraltro chiesto in sede istruttoria. Di contro la rappresentazione fornita da ultimo da parte ricorrente, non contestata in modo circostanziato dal convenuto, risulta chiara ed attendibile, nella ricostruzione dei conteggi a debito ed a credito, con un credito LO dell’interessata indicato in €
2.624,97. Detta somma va restituita, e sulla somma in restituzione spettano gli interessi legali, dalla data della domanda sino al soddisfo (SSRR QM 33/2017).
20. Quanto alla somma di € 5.207,40 versata in unica soluzione si prende atto di quanto indicato in ordine alla dichiarazione a fini fiscali, non ancora prodotta, e quindi l’INPS è tenuto a produrre e comunicare alla sig.ra XX, entro 10 giorni dalla pubblicazione della sentenza odierna, la certificazione a fini fiscali relativa al suddetto pagamento in unica soluzione di € 5.207,40 effettuato dalla ricorrente.
21. Le spese sono compensate in ragione della parziale soccombenza. Nulla per le spese del giudizio stante la relativa gratuità.
P.Q.M.
La Corte dei conti – Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
-dichiara il difetto di giurisdizione in relazione alle pretese fiscali, in favore del giudice tributario
-accoglie parzialmente il ricorso nei sensi di cui in motivazione
-Spese compensate. Nulla per le spese del giudizio.
Manda alla segreteria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 19 novembre 2025.
Il giudice AN VINICOLA CORTE DEI CONTI 04.12.2025 11:56:39 GMT+01:00
DR IG
Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 04.12.2025 per il Dirigente F.to digitalmente dott. Alessandro VINICOLA