Ordinanza collegiale 20 febbraio 2025
Sentenza breve 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4Q, sentenza breve 12/06/2025, n. 11581 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 11581 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 12/06/2025
N. 11581/2025 REG.PROV.COLL.
N. 13610/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il AZ
(Sezione Quarta Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 74 e 116 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 13610 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Michele Guzzo, Domenico Tomassetti e Claudio Tuveri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito e Ufficio Scolastico Regionale per il AZ, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
- della nota prot. n.-OMISSIS- del -OMISSIS-, con cui il Ministero dell’Istruzione e del Merito - Ufficio Scolastico Regionale per il AZ ha negato l’accesso e l’ostensione alla documentazione richiesta dalla parte ricorrente, con istanza di accesso del -OMISSIS- (prot. n.-OMISSIS-), relativamente alla procedura di mobilità interregionale dei dirigenti scolastici in entrata per la Regione AZ - anno scolastico 2024/2025, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, ancorché non conosciuto;
e per la conseguente condanna
dell’Amministrazione intimata all’ostensione della documentazione richiesta con la predetta istanza di accesso agli atti;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito e dell’Ufficio Scolastico Regionale AZ;
Vista l’ordinanza interlocutoria n. 3891/2025, pubblicata il 20 febbraio 2025, di questa Sezione;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella Camera di Consiglio del giorno 10 giugno 2025 il dott. Marco Martone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato il 12 dicembre 2024, tempestivamente depositato, -OMISSIS- - Dirigente Scolastico presso-OMISSIS- in comando -OMISSIS- - premesso di aver partecipato con domanda del 20 giugno 2024 alla procedura di mobilità interregionale dei Dirigenti Scolastici in ingresso presso la Regione AZ, per l’anno scolastico 2024/2025 e di aver indicato la sussistenza di familiari, a proprio carico, portatori di handicap, beneficiari della Legge n. 104/1992, ha esposto di non essere risultata assegnataria delle destinazioni prescelte.
Con istanza del -OMISSIS-, l’odierna ricorrente chiedeva, tra l’altro, di poter prendere visione ed estrarre copia, con allegati, dei seguenti documenti: “ 1. Tutti i documenti relativi alla definizione dei criteri utili per graduare le richieste di mobilità interregionale nel AZ e l’attribuzione degli incarichi dirigenziali; 2. Tutti i verbali e documenti relativi alla valutazione della domanda di mobilità interregionale presentata dalla sottoscritta, nonché la graduatoria con i relativi punteggi; 3. Le domande di mobilità interregionale presentate dai seguenti dirigenti scolastici: • -OMISSIS-
Con ulteriore istanza del -OMISSIS-, la predetta ricorrente reiterava la richiesta di accesso ai documenti del -OMISSIS-, rimasta anch’essa inevasa.
Con p.e.c. del -OMISSIS-, in riscontro alla predetta istanza, il Ministero dell’Istruzione e del Merito - Ufficio Regionale per il AZ trasmetteva alla ricorrente il provvedimento prot. n-OMISSIS- del -OMISSIS-, con il quale l’istanza di accesso veniva differita, tenuto conto della necessità di interloquire preventivamente con i controinteressati; veniva altresì trasmesso il verbale del -OMISSIS-, privo tuttavia dell’allegato inerente all’elenco delle domande di mobilità presentate dai dirigenti scolastici ed alla graduatoria con i punteggi attribuiti.
Con p.e.c. del -OMISSIS- l’odierna ricorrente segnalava all’Ufficio Scolastico Regionale del AZ che “ il verbale relativo alle operazioni di mobilità è privo dell’allegato relativo all’elenco delle istanze ricevute con il punteggio attribuito ” e chiedeva di riceverne copia.
In data -OMISSIS- il Ministero dell’Istruzione e del Merito ribadiva quando già manifestato nella p.e.c. del -OMISSIS- in merito alla necessaria e preventiva notifica ai controinteressati.
Con p.e.c. dell-OMISSIS-, la ricorrente sollecitava l’Amministrazione all’ostensione dell’“ elenco dei dirigenti scolastici con il relativo punteggio, parte integrante del verbale del -OMISSIS- ”, nonché della “ ulteriore documentazione già richiesta ”.
Con ulteriore istanza di accesso agli atti del -OMISSIS-, la ricorrente, per il tramite dei propri legali, chiedeva ancora una volta all’Amministrazione la documentazione richiesta e, segnatamente, 1. il verbale del -OMISSIS- in forma completa, cioè comprensivo: i. dell’elenco delle domande di mobilità interregionale di tutti i Dirigenti Scolastici collocatisi in posizione utile relativamente alla procedura de qua , corredate da tutta la documentazione dagli stessi presentata a supporto di eventuali precedenze (anzianità di ruolo, esperienza professionale, scadenza del triennio contrattuale, documentazione relativa al possesso dei benefici ex Legge n. 104/1992); ii. della graduatoria concernente i punteggi attribuiti alle suddette domande, la quale costituisce parte integrante del predetto verbale del -OMISSIS-; 2) le domande presentate, in particolare, dai seguenti dirigenti scolastici: • -OMISSIS- corredate da tutta la documentazione dagli stessi presentata a supporto di eventuali precedenze (anzianità di ruolo, esperienza professionale, scadenza del triennio contrattuale, documentazione relativa al possesso dei benefici ex Legge n. 104/1992).
Con la nota prot. n.-OMISSIS- del -OMISSIS-, in questa sede impugnata, in riscontro alla sopracitata istanza, il Ministero dell’Istruzione e del Merito negava infine l’accesso e l’ostensione della documentazione richiesta dalla parte ricorrente.
Tanto premesso, con il ricorso in epigrafe, la parte ricorrente ha impugnato ex art. 116 c.p.a. il predetto provvedimento di diniego di accesso agli atti, chiedendone l’annullamento, e la condanna del Ministero intimato, previo accertamento del relativo diritto all’ostensione della documentazione richiesta con l’istanza del -OMISSIS-.
A sostegno del ricorso sono state articolate le seguenti censure.
1.1. Con unico motivo, è stata dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 22 e 24, comma 7 della Legge n. 241/1990 e ss.mm. - difetto di motivazione - eccesso di potere - carenza assoluta di istruttoria - errata valutazione dei presupposti di fatto e di diritto - illogicità ed irragionevolezza e contraddittorietà - disparità di trattamento - sintomi di sviamento di potere, in quanto l’Amministrazione avrebbe illegittimamente denegato l’accesso alla documentazione richiesta, sulla base dell’assunto della prevalenza del diritto alla riservatezza, senza avere tenuto in considerazione l’interesse diretto, concreto ed attuale, rappresentato nell’istanza del -OMISSIS-, derivante dalla necessità di venire a conoscenza del contenuto delle domande di assegnazione delle sedi scolastiche presentate dai controinteressati.
1.2. Per tali motivi, la parte ricorrente ha chiesto l’annullamento del provvedimento gravato e la condanna dell’Amministrazione, previo accertamento del relativo diritto, all’ostensione della documentazione richiesta.
2. In data 22 gennaio 2025, si è costituita in giudizio, con memoria di stile, l’Avvocatura erariale nell’interesse del Ministero dell’Istruzione e del Merito - Ufficio Regionale per il AZ.
3. -OMISSIS- intimata quale controinteressata, non si è costituita in giudizio.
4. Con ordinanza interlocutoria n. 3891/2025, pubblicata il 20 febbraio 2025, resa all’esito della Camera di Consiglio del 19 febbraio 2025, fissata per la trattazione del ricorso con il rito speciale, è stata ordinata, a carico della parte ricorrente, l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti gli altri controinteressati, preventivamente individuati dall’Amministrazione, e fissato per il prosieguo la Camera di Consiglio del 10 giugno 2025.
4. La parte ricorrente ha, quindi, provveduto ad estendere tempestivamente il contraddittorio nei confronti dei predetti controinteressati.
5. -OMISSIS- - controinteressati - , pur intimati, non si sono costituiti in giudizio.
6. Alla Camera di Consiglio del 10 giugno 2025 la causa è stata infine introitata per la decisione.
7. Il ricorso - rituale e tempestivo in rito - è fondato e deve, pertanto, essere accolto.
7.1. La ricorrente - Dirigente Scolastico presso-OMISSIS- in comando presso il -OMISSIS- ha premesso, in punto di fatto, di aver partecipato con domanda del 20 giugno 2024 alla procedura di mobilità interregionale dei Dirigenti Scolastici in ingresso presso la Regione AZ, per l’anno scolastico 2024/2025, indicando la sussistenza di familiari, a proprio carico, portatori di handicap, beneficiari della Legge n. 104/1992, e di non essere risultata assegnataria delle destinazioni prescelte.
Con distinte istanze di accesso agli atti (l’ultima, del -OMISSIS-), la ricorrente ha quindi chiesto all’Amministrazione l’esibizione della documentazione inerente la predetta procedura di mobilità con particolare riguardo alle domande presentate in entrata nella Regione AZ dagli altri dirigenti scolastici, comprensive dei titoli e dei punteggi assegnati, al fine di verificare la correttezza delle designazioni effettuate.
A fronte di tali (reiterate) richieste, l’Amministrazione - dapprima - ha opposto alla richiesta della ricorrente la necessità di interloquire preventivamente con i controinteressati e - poi - con il provvedimento, in questa sede impugnato, ha denegato l’accesso agli atti in base all’assunto che, nel caso di specie, nel bilanciamento tra opposti interessi, sarebbe prevalente quello alla riservatezza dei predetti controinteressati e che, comunque, non vi sarebbe alcun interesse concreto da parte della ricorrente.
Con il presente ricorso, pertanto, la parte ricorrente ha contestato l’illegittimità del provvedimento impugnato ed ha dedotto la sussistenza del proprio diritto all’accesso agli atti ex artt. 22 e ss della Legge n. 241/1990 e ss.mm., in quanto vi sarebbe uno specifico interesse a comprendere le ragioni per la quali la propria domanda di mobilità non è stata soddisfatta, tenuto conto della preferenza accordata dall’Amministrazione in favore di altri Dirigenti Scolastici.
L’Avvocatura erariale non ha replicato, in questa sede, alle doglianze articolate dalla parte ricorrente.
7.2. Ritiene il Collegio che le censure sollevate dalla parte ricorrente siano fondate.
Ed invero, si osserva - alla luce del costante orientamento di questa Sezione - che, nel caso di specie è sicuramente sussistente l’interesse diretto, concreto ed attuale di cui all’art. 22 della Legge n. 241/1990 e ss.mm. della parte ricorrente all’ostensione della documentazione relativa alle domande di. assegnazione delle sedi dei Dirigenti Scolastici controinteressati, dal momento che, nell’istanza di accesso, è stata chiaramente evidenziata la necessità di tutelare la propria posizione giuridica soggettiva ricollegata alla procedura di assegnazione delle sedi disposta in favore degli odierni controinteressati (vedi: T.A.R. AZ, Sez. IV quater , sentenza del 18 aprile 2025, n. 7778).
A tal proposito, è vero che la tutela del diritto alla riservatezza rientra tra i c.d. dati sensibili o sensibilissimi della persona, ma è altrettanto vero che, nello specifico caso di specie, sono state manifestate particolari esigenze difensive (derivanti anche dalle condizioni di salute dei familiari a carico della stessa ricorrente), le quali, risultano tutelabili in ossequio a quanto disposto dall’art. 25, comma 7, della Legge n. 241/1990 e ss.mm., solo mediante l’ostensione della documentazione richiesta, a nulla rilevando che la parte ricorrente non avrebbe avuto comunque diritto ad una diversa assegnazione, trattandosi di valutazioni “di merito” (successive) che non elidono l’interesse (precedente) alla conoscenza degli atti.
Sul punto, infatti, questo T.A.R. ha avuto modo di precisare che “ In tema di accesso ai documenti amministrativi, le necessità difensive, riconducibili all'effettività della tutela di cui all'art. 24 Cost., debbono ritenersi, di regola, prevalenti rispetto a quelle di riservatezza, ma l'applicazione di tale principio va adeguatamente bilanciata allorché vengano in considerazione dati sensibili (origine razziale ed etnica, convinzioni religiose, opinioni politiche, adesione a partiti, sindacati, ecc.), ovvero, come nella fattispecie, dati sensibilissimi, ossia i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute del soggetto interessato. In questi casi, l'accesso è consentito a particolari condizioni, nello specifico disciplinate dall'art. 60, d.lgs. n. 196/2003. Tale disposizione riguardante il rapporto tra il diritto di accesso e il diritto alla riservatezza dei dati c.d. sensibilissimi, chiarisce in modo inequivoco che, in questi casi, il diritto di accesso può essere esercitato soltanto se, in seguito ad una delicata operazione di bilanciamento di interessi, la situazione giuridica rilevante sottesa al diritto di accesso viene considerata di rango almeno pari al diritto alla riservatezza riferito alla sfera della salute dell'interessato. Tale comparazione va effettuata in concreto, sulla base dei principi di proporzionalità, pertinenza e non eccedenza. Soccorre in questa direzione la norma di cui all'art. 24, comma 7, l. n. 241 del 1990 - complementare rispetto all'art. 60 del Codice della privacy - secondo cui l'accesso è in tutti questi casi consentito qualora ciò risulti strettamente necessario e indispensabile per la difesa dei propri interessi giuridici.” (vedi: T.A.R. AZ, Sez. III, sentenza del 10 gennaio 2023, n. 342).
Ciò posto, il provvedimento impugnato si è limitato a denegare l’accesso agli atti sulla base del mero presupposto della (generica) prevalenza di una tutela della riservatezza dei controinteressati senza alcuna ulteriore specificazione a riguardo, ricollegando la mancata ostensione della documentazione richiesta ad una prognosi (negativa), per l’istante, di impossibilità di ottenere alcuna concreta utilità, mentre l’Amministrazione avrebbe dovuto consentire alla ricorrente l’accesso (difensivo) proprio per consentirle di conoscere tutti gli elementi (potenzialmente) utili a tutelare (eventualmente ma non necessariamente in giudizio) la propria posizione giuridica, tenuto conto della mancata assegnazione ad una delle sedi prescelte. Peraltro, gli odierni controinteressati, pur intimati, non si sono costituiti in giudizio per sostenere le ragioni dell’Amministrazione ovvero per opporsi all’istanza di accesso presentata dalla ricorrente, così confermando come, in realtà, le esigenze di tutela della riservatezza siano, nel caso di specie, recessive.
7.3. In conclusione, per le ragioni sopra brevemente esposte, il provvedimento di diniego impugnato è illegittimo e deve, pertanto, essere annullato, sussistendo il diritto della parte ricorrente all’ostensione della documentazione presentata dai controinteressati nell’ambito della procedura di assegnazione delle sedi scolastiche, indicata nell’istanza del -OMISSIS-.
8. Le spese di lite seguono la soccombenza del Ministero dell’Istruzione e del Merito e sono liquidate, ai sensi dell’art. 91 c.p.c. come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il AZ (Sezione Quarta Quater ), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato e condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito - Ufficio Regionale Scolastico per il AZ all’ostensione della documentazione richiesta con l’istanza di accesso del -OMISSIS-
-OMISSIS-
Condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore , al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese di lite, che liquida in complessivi Euro 800,00 (Ottocento/00), per compensi professionali, oltre accessori, come per legge se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del giorno 10 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Mariangela Caminiti, Presidente
Salvatore Gatto Costantino, Consigliere
Marco Martone, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marco Martone | Mariangela Caminiti |
IL SEGRETARIO