Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 23/01/2025, n. 118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 118 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANIA - SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Catania - Seconda Sezione Civile - composta da:
1. Dott. Giovanni Dipietro Presidente
2. Dott.ssa Maria Stella Arena Consigliere rel. est.
3. Dott. Massimo Lo Truglio Consigliere
4. Dott. Claudio Vadalà Esperto
5. Dott. Alberto Barbera Esperto
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 557/2024 R.G., avente per oggetto: affitto agrario;
TRA
(C.F.: ), nata il [...] in [...], Parte_1 C.F._1 rappr. e difesa dall'avv. Nino Cortese;
PARTE APPELLANTE
CONTRO
nata a [...] il [...] e residente in [...], piazza Don Controparte_1
Luigi Sturzo n. 18, C.F. , nata a [...] il [...] C.F._2 Controparte_2
e residente a [...], C.F. C.F._3 [...]
, nata a [...], il [...] e residente a [...]
bertà n. 20, C.F. , e , nata a [...] il C.F._4 Controparte_4
27.10.1961 e residente a [...], C.F. , C.F._5
tutte rappresentate e dagli avv.ti Marco Occhipinti e Renzo Segala, come da procura in atti;
PARTE APPELLATA
*****
pagina 1 di 6
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 474/24 del 14/25 marzo 2024, la Sezione specializzata agraria del
Tribunale di Ragusa (adita da Controparte_1 Controparte_2 [...]
, e ) statuiva come segue: CP_3 Controparte_4
1) in accoglimento del ricorso, dichiarava l'avvenuta scadenza per il giorno 15 settembre 2022 del contratto di affitto agrario intervenuto in data 6 ottobre 2016 tra le ricorrenti e la resistente, Parte_1
2) condannava la al rilascio in favore delle ricorrenti dei terreni siti Modica, (RG), Pt_1
contrada c.d. , identificati al C.T. del Comune di Modica al foglio 164, mappali Per_1
nn. 13, 14, 74, 334, 1038 e 1041, nonché dei relativi fabbricati rurali e pertinenze, come individuati nel ricorso introduttivo e nel contratto di affitto, per il giorno 10 novembre
2024;
3) condannava la resistente ex art. 614-bis c.p.c. a corrispondere alle ricorrenti la somma di €
500,00 mensili, per ogni mese di ritardo nel rilascio dei terreni, a far data dal 10 febbraio
2025;
4) Dichiarava improponibile la domanda riconvenzionale di parte resistente e
1) condannava la resistente al pagamento delle spese processuali, liquidate in euro 281,70 per spese vive ed euro 5.077,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge.
Avverso detta sentenza ha proposto appello con ricorso depositato il Parte_1
23.4.2024, e ha chiesto la riforma della stessa sulla base di due motivi di gravame.
Fissata l'udienza di comparizione delle parti, e instauratosi il contraddittorio, si sono costitute le che hanno chiesto il rigetto dell'appello. CP_1
Indi, all'udienza del 14.1.2025, all'esito della discussione, la causa veniva decisa come da dispositivo depositato in via telematica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di appello, lamenta che il primo giudice ha errato a Parte_1
ritenere provato il potere di rappresentanza in capo a , figlio di essa Controparte_5
appellante, che ha sottoscritto il contratto di affitto in nome e per conto della madre.
pagina 2 di 6 Deduce specificamente che il Tribunale ha errato a considerare valida e idonea a conferire il potere rappresentativo la procura prodotta dalle controparti in uno al contratto, procura che era stata tempestivamente disconosciuta da essa appellante ai sensi e per gli effetti dell'art. 2712 c.c..
Con il secondo motivo di gravame, l'appellante deduce l'invalidità della clausola di durata seennale del contratto di affitto, pattuita in deroga alla durata legale, ex articolo 45 della legge
203/1982, e delle altre clausole della convenzione in deroga ai dettami di legge, per difetto dell'assistenza delle organizzazioni sindacali.
Chiede, quindi, dichiararsi la scadenza dell'affitto medesimo al 6 ottobre 2031, come per legge, ed accertarsi la “nullità” di tutte le altre clausole in deroga.
Detti motivi, che per ragioni di connessione vanno esaminati insieme, sono infondati e vanno quindi rigettati.
Ritiene la Corte, al pari del primo giudice, che vada riconosciuta l'efficacia del contratto di affitto intervenuto tra le parti in data 06 ottobre 2016, in deroga ex art. 45 legge n. 203/1982, con cui le parti hanno concordato quale termine essenziale ed improrogabile per il rilascio dei terreni in questione la data del 15 settembre 2022, con esclusione di qualsiasi rinnovo tacito o necessità di previa disdetta.
L'art. 45 della legge 203/1982 prevede che “Sono validi tra le parti, anche in deroga alle norme vigenti in materia di contratti agrari, gli accordi, anche non aventi natura transattiva, stipulati tra le parti stesse in materia di contratti agrari con l'assistenza delle rispettive organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, tramite le loro organizzazioni provinciali, e le transazioni stipulate davanti al giudice competente.”
Appare infondata l'eccezione di parte appellante secondo cui il soggetto che ha stipulato il contratto in questione ( , figlio dell'appellante) era in realtà privo del potere di Controparte_5
rappresentanza nei confronti della madre, indicata come parte sostanziale.
Invero, come condivisibilmente rilevato dal giudice di prime cure, il potere di rappresentanza è stato invece provato con la produzione di una scrittura privata in copia, a firma di contenente una procura generale al figlio “a firmare contratti e altra Parte_1
documentazione in sua vece”.
pagina 3 di 6 L'appellante si duole che sia stata riconosciuta efficacia probatoria a tale documento, in quanto era stato da lei disconosciuto.
La doglianza è infondata.
L'art. 2719 c.c. - applicabile tanto alla ipotesi di disconoscimento della conformità della copia al suo originale, quanto a quella di disconoscimento della autenticità di scrittura o di sottoscrizione - esige un espresso disconoscimento della conformità con l'originale delle copie fotografiche o fotostatiche - ed entrambe le ipotesi sono disciplinate dagli artt. 214 e 215 c.p.c., con la conseguenza che la copia fotostatica non autenticata si ha per riconosciuta, tanto nella sua conformità all'originale quanto nella scrittura e sottoscrizione del loro autore, se la parte comparsa non la disconosce in modo specifico ed inequivoco alla prima udienza o nella prima risposta successiva alla sua produzione (cfr. da ultimo, Cass. 19850/2024).
Orbene, nella specie la in seguito della produzione della copia della scrittura a sua Pt_1
firma contenente la procura generale al figlio, si è limitata a un disconoscimento generico, unicamente attraverso il richiamo ad una previsione normativa, l'art. 2712 c.c., che, peraltro, non è pertinente nella specie in quanto attiene alla diversa fattispecie delle rappresentazioni meccaniche. Né rilevano in senso contrario la mancata indicazione di una data e la circostanza che la scrittura sia indirizzata al legale delle proprietarie-concedenti, elementi non incidenti sulla valenza probatoria dell'atto.
Pertanto, in mancanza di un disconoscimento idoneo da parte dell'appellante - che non ha neanche dedotto se intendeva contestare la conformità all'originale, il contenuto dell'atto, ovvero la sua firma- la scrittura in parola deve intendersi per riconosciuta e, come tale, idonea a provare l'esistenza del potere rappresentativo in capo a . Controparte_5
Il riconoscimento dell'esistenza di un contratto efficace trova, del resto, conferma nel comportamento della stessa che risulta aver presentato, per gli anni 2018 e 2020, Pt_1
domande di contributi AG (in atti) sulla base proprio di quel contratto che afferma stipulato dal falsus procurator, richiamando in dette domanda la durata concordata in seno al contratto
(sino al 2022).
Va altresì rilevata, come fatto dal primo giudice, la contraddittorietà della linea difensiva dell'appellante che, per un verso, contesta di essere parte sostanziale del contratto in questione
(che sarebbe inefficace nei suoi confronti per difetto di potere rappresentativo in capo a chi ha pagina 4 di 6 agito per lei) e, per altro verso, ne invoca l'applicazione in quanto titolo legittimante la detenzione da parte sua dei fondi per la durata prevista dalla legge.
Infondato è anche l'ulteriore profilo di gravame che attiene alla sussistenza dell'effettiva assistenza sindacale ex art. 45 l. 203/1982.
Tale condizione risulta, infatti, provata documentalmente dal contenuto e dall'espresso tenore del contratto, richiamato anche dal primo giudice.
Esso è stato sottoscritto anche dai rispettivi rappresentanti sindacali presenti alla stipula che, seppure non nominativamente indicati, risultano tuttavia identificabili attraverso il timbro apposto in corrispondenza della firma (Confagricoltura di Ragusa e Sindacato affittuari di
Ragusa).
Inoltre, nell'atto, le parti, e per l'affittuaria il suo rappresentante, danno atto ai rispettivi rappresentanti di categoria di essersi adoperati nel miglior modo possibile atto a tutelare gli interessi dei loro assistiti, e dichiarano di aver partecipato alla citata convenzione e di sottoscriverla liberamente, rinunciando a far valere ogni disposizione normativa in contrasto con quanto in essa previsto, nonchè riconoscono di aver inteso il termine previsto per il rilascio dei terreni in questione come improrogabile e condizione irrinunciabile per la stipula del suddetto contratto.
Correttamente, dunque, il primo giudice ha riconosciuto la validità, oltre che l'efficacia, del contratto in deroga azionato da parte appellata, e la scadenza dello stesso in data 15.9.2022.
L'appello va, in definitiva rigettato, conseguendone l'integrale conferma della sentenza gravata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, in base alla nota-spese, siccome in dispositivo, in base al d.m. n. 55/2014, come integrato dal D.M. Giustizia 13.08.2022 n. 147,
tenuto conto del valore della controversia (fascia euro 5.200,01-26.000,00) e dell'attività
difensiva effettivamente svolta. A tal ultimo riguardo, ritiene la Corte di liquidare i compensi relativi alla fase di trattazione e istruttoria in prossimità dei minimi di tariffa (come chiesto),
attesa la modesta attività difensiva svolta.
Nella determinazione dei compensi spettanti ai difensori delle appellate, avv.ti Occhipinti e
Segala, si è tenuto conto, come richiesto, dell'aumento previsto dall'art. 4, comma 1-bis, D.M.
pagina 5 di 6 n. 55/2014 (come modificato dal d.m. 13.8.2022 N. 147) per la redazione degli atti depositati con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione, nella misura del 30 %.
Va invece respinta la domanda di risarcimento del danno ex art. 96 cpc avanzata da parte appellata non ravvisandosi il presupposto della colpa grave sotto il profilo del mancato impiego della doverosa diligenza.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando:
Rigetta l'appello proposto da nei confronti di , Parte_1 Controparte_1 CP_2
e avverso la sentenza del Tribunale
[...] Controparte_3 Controparte_4
di Ragusa – Sezione Specializzata Agraria n. 474/2024, emessa nel giudizio iscritto al n.
215/2023 R.G..
Condanna alla rifusione delle spese di lite in favore delle appellate che liquida Parte_1
in complessivi euro 6.353,75 per compensi, di cui euro 1134,00 per la fase di studio, euro
921,00 per la fase introduttiva, € 921,50 per la fase di trattazione, € 1911,00 per la fase decisionale, ed €1466,25 a titolo di aumento ex art. 4 comma 1-bis D.M. 55/2014, oltre IVA,
CPA e rimb. spese generali (15%).
Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n.
115/2002.
Così deciso in Catania il 14.1.2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
DOTT. MARIA STELLA ARENA DOTT. GIOVANNI DIPIETRO
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