Sentenza 20 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 20/03/2001, n. 4003 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4003 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2001 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOL04003 / 0 1 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE TERZA CIVILE Controversia condominiale;
litisconsorzio necessario tra tutti i condomini Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 14917/98 Dott. Vito GIUSTINIANI Presidente 18117/98 Dott. Giovanni Silvio COCO Rel. Consigliere - Cron. 8468 Dott. Michele VARRONE Consigliere Rep. 1325 Dott. Antonio LIMONGELLI Consigliere Ud. 09/10/00 Dott. Italo PURCARO Consigliere CORTE SUMENPICASSPZIONE ha pronunciato la seguente Richiesta c e studie SENTENZA dal Sig IL SOLE 24 ORE per diritti 3000 sul ricorso proposto da:
2.0 MAR. 2001 il ES AN, elettivamente domiciliato in ROMA VIA G IL CANCELL'EITE G BELLI 36, presso lo studio dell'avvocato ES CARLO, che lo difende unitamente all'avvocato ES GAETANO, giusta delega in atti;
LIRE 3000 CANCELLERIA ricorrente
contro
AMICO ANGELO, AMICO GIANNI;
CB220694 - intimati e sul 2° ricorso n° 18117/98 proposto da: ANGELOMANUELE, AMICO GIANNI, elettivamente AMICO 2000 domiciliati in ROMA presso CAN.CORTE DI CASSAZIONE, 1580 difesi dall'avvocato AMICO ANGELO, con studio in 93100 CALTANISSETTA VIA TERRANOVA, 7, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
ES AN, elettivamente domiciliata in ROMA VIA G G BELLI 36, presso 10 studio dell'avvocato ES CARLO, che la difende unitamente all'avvocato ES GAETANO, giusta delega in atti;
controricorrente al ricorso incidentale avversO la sentenza n. 271/97 del Tribunale di CALTANISSETTA, emessa il 17/10/1997, depositata il 11/05/98; RG.64/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/10/00 dal Consigliere Dott. Giovanni Silvio COCO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo GAMBARDELLA che ha concluso per il rigetto entrambi i ricorsi. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Premesso in fatto che: con sentenza resa il 17. 10. 1997 in grado di ap- pello, il Tribunale di Caltanissetta ha rigettato una domanda avanzata da AL LI per la cessazione del rapporto locativo corrente tra il condominio (del quale la AL era parte) e i conduttori CO EL AN e CO AN;
tale decisione è stata motivata, osservando che: l'istante non aveva la qualità di locatrice, dato che il contratto di locazione era stato stipulato dal padre avente causa della stessa, ma questa non era la sola erede;
nelle liti promosse da uno dei condomini in re- lazione alla cosa comune deve essere richiesta la par- tecipazione al giudizio anche degli altri;
avverso tale sentenza la AL ha proposto ricorso in Cassazione al quale gli CO resistono con
contro
- ricorso e con ricorso incidentale subordinato (al quale la AL resiste, a sua volta, con controricorso) tutto ciò premesso in fatto, si osserva in diritto quanto seque. MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente i ricorsi vanno riuniti, ai sensi dell'art. 335 c.p.C., essendo stati proposti avverso la stessa sentenza. Il ricorso principale prospetta due censure relati- la prima riguarda l'indirizzo giurisprudenziale se- ve: guito dalla sentenza impugnata (rilevante come viola- zione e falsa applicazione dei principi relativi alla "T"legitimatio ad causam' e dell'art. 81 c.p.c.); la se- conda, un preteso errore nella esposizione della situa- zione condominiale. La seconda censura è irrilevante, perché non conte- 3 F sta la qualità di condomina di AL LI. La prima è invece fondata. Infatti, anche se la sentenza impugnata ha fatto corretto riferimento ad una risalente giurisprudenza (Cass. 766/1980, che ha definito condivisibile), quella successiva (già consolidatasi al tempo della sentenza impugnata: cfr.Cass. 29. 11. 1986, n. 7073; 3. 6. 1989, n. 3147) ha statuito che ciascun condomino è legittima- to ad agire per il rilascio della cosa comune, in base alla presunzione "juris tantum" del consenso degli al- tri condomini con conseguente irrilevanza, per la le- gittimazione all'azione di rilascio, della questione prospettata nel controricorso, relativa alla qualifi- cazione di tale azione come atto di ordinaria о di straordinaria amministrazione. Da queste considerazioni deriva la infondatezza dei due motivi del ricorso incidentale definito con di- zione anomala "subordinato" e che comunque deve essere esaminato, essendo stato accolto quello principale Questi infatti, deducendo violazione dell'art. 3 L. 27.7.78, n. 392, asseriscono che la AL LI, non risultando locatrice, non fosse legittimata, nè al- l'azione di licenza per finita locazione, nè alla di- sdetta. Ma, posto che ciascun condomino è legittimato ad 4 agire per il rilascio, è evidente che i due motivi si basano su una errata equiparazione tra la fase genetica stipulazione del contratto tra le parti originarie (uno o più locatori e uno o più conduttori) e quella del rapporto che ne deriva, nel caso che alle parti originarie succedano uno о più soggetti diversi da quello che ha stipulato il contratto. In questo caso, ognuno dei successori nel rapporto, è legittimato, come condomino, ad agire per il rilascio. Per le ragioni esposte, riuniti i ricorsi, deve es- sere rigettato quello incidentale e accolto quello principale, con conseguente rinvio, anche per le spese, come indicato in dispositivo.
P.Q.M.
riunisce i ricorsi;
accoglie il ricorso principale;
rigetta quello incidentale;
cassa in relazione la sen- tenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudi- zio di cassazione, alla Corte d'Appello di Caltanisset- 10000 ta. 290000 Così deciso in Roma, il 9 ottobre 2000. IL PRESIDENTE 1037 125 11 IL CONSIGLIERE/EST. 457 20,66 12.0 1. CANCELLIERE C1 161, IL Giovanni Giambattista a in Cancelleria 20 MAR 2001 Giovanni Giambatist ещ 5