Sentenza 18 gennaio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 18/01/2001, n. 713 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 713 |
| Data del deposito : | 18 gennaio 2001 |
Testo completo
10 01 LA 00 71 3 4 ) 7 O E 3 L . IN NOME DEL POPO C L N O A , B P 1 9 I È 9 CASSAZIONE E TE SUPREMA D 1 - N Oggetto 1 S O 1 I O Z I 3 A D 2 SEZIONE SECONDA CIVILE R . оррагізаеш U T I L S I G 9 G 3 E E ča dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: de secrets ingiuntivo E R N a 6 - A T 4 D S . E I T ( T - Presidente- R.G.N. 6577/98Dott. Rafaele CORONA N R E A S E - Cron.1360 Consigliere Dott. Ugo RIGGIO Consigliere Dott. Antonino ELEFANTE - Rep. Dott. Giandonato NAPOLETANO Rel. Consigliere- Ud.21/09/00 Dott. Matteo IACUBINO Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE .coRichiesta i dio SENTENZA dal Sig. 3000 per diritti L. sul ricorso proposto da: 18 GEN 2001- il CONDOMINIO MAZZIOTTI, in persona dell'Amm.re p.t. IL CANCELLIERE APOLITO CARMINE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA G.B. VICO 1, presso lo studio dell'avvocato PROSPERO CANCELLERIA D'AMBROSIO FRANCO, MANGILI F, difeso dall'avvocato giusta delega in atti;
ricorrente
contro
AR PE;
- intimato -
avverso la sentenza n. 21/98 del Giudice di pace di 2000 AGROPOLI, depositata il 19/02/98; 1468 udita la relazione della causa svolta nella pubblica -1- L udienza del 21/09/00 dal Consigliere Dott. Giandonato NAPOLETANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Libertino Alberto RUSSO che ha concluso per la rimessione degli atti alle Sezioni Unite, in subordine per l'accoglimento del ricorso. т е в и р П -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il Giudice di Pace di Agropoli, deducendo sulle opposizioni proposte da GI OS avverso quattro decreti ingiuntivi, rispettivamente dell'11 settembre 1997, del 15 settembre 1997, del 16 settembre 1997 e del 18 settembre 1997, con i quali si ingiungeva al OS il pagamento di contributi a favore del Condominio "Mazziotti”, con sede in Agropoli, alla via C. Rossi, n.c. 13, con sentenza resa in data 19 febbraio 1998, in accogli- mento delle opposizioni riunite, ha revocato i decreti ingiuntivi, compensando integralmente tra le parti le spese del giudizio. На osservato il Giudice di Pace che, come dall'amministratore del Condominioriconosciuto opposto, il OS non era proprietario della . m unità immobiliare condominiale, in relazione alla μ quale erano stati richiesti ed emessi i decreti l l e ingiuntivi. W Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso il Condominio "Mazziotti" sulla base di due motivi. L'intimato, GI OS, non ha svolto attività difensive. MOTIVI DELLA DECISIONE 3 Il ricorso deve essere ritenuto inammissibile sia nell'ipotesi che la decisione impugnata sia stata resa secondo equità, in ragione del valore di ciascuna delle cause riunite, sia nell'ipotesi che sia stata pronunciata secondo diritto. Sul punto vi è incertezza, atteso che il Giudice di Pace di Agropoli non ha indicato il suddetto valore, Al quale, peraltro, non è dato ricavare da alcuno degli atti processuali (mancano pure i decreti ingiuntivi opposti). Comunque, ove il valore di talune delle cause siriunite fosse superiore alle lire duemilioni, tratterebbe di decisione non impugnabile diretta- mente per cassazione, ai sensi dell'art. 111 Cost., bensi mediante appello, da proporsi al Tribunale territorialmente competente. Invece, nell'ipotesi di sentenza resa secondo t c equità, a rendere inammissibile l'impugnazione e f proposta varrebbero i limiti alla impugnabilità delle sentenze rese secondo equità, così come sono E stati definiti da questa Suprema Corte con sentenza n. 716 del 1999, resa a Sezioni Unite. Con tale sentenza è stato ritenuto che le · sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità sono impugnabili per cassazione, oltre che per violazione di norme processuali e di norme in cui la regola del giudizio è contenuta in una norma procedurale che rinvia ad una norma sostanziale, solo per violazione di norme costituzionali nonché di quelle comunitarie, quando siano di rango superiore a quelle ordinarie. Resta, pertanto, esclusa dai vizi denunciabili la violazione dei principi regolatori della materia nonché la violazione dei principi generali dello ordinamento. In ordine, poi, ai vizi della motivazione, la citata sentenza ha precisato che la pronuncia secondo equità non esclude la configurabilità di censure, ai sensi dell'art. 360, n. 4°, cod. proc. civ., nei casi di inesistenza della motivazione, 5°, cod. proc. ovvero, ai sensi dell'art. 360, n. civ., allorchè l'enunciazione del principio di . t r equità adottato sia inficiato da un vizio che, e attenendo ad un punto decisivo della controversia, b u si risolva in un'ipotesi di mera apparenza o di radicale ed insanabile contraddittorietà della motivazione. Alla luce di tale condiviso principio di diritto, devesi ritenere che il ricorso, così come proposto in ciascuno dei due motivi che lo 5 sorreggono, non sia ammissibile. Per vero, entrambi i motivi denunciano la violazione, sotto vario profilo, del principio dell'apparenza del diritto, ritenuto dal ricorrente principio generale dell'ordinamento, la cui viola- zione, come si è detto, non è denunciabile. Altrettanto dicasi per i vizi della motivazione denunciati anche col secondo motivo, essendo evidente, per quanto attiene al mancato esame delle prove addotte a sostegno della invocata applica- zione del principio dell'apparenza del diritto, che, esclusa la proponibilità della censura di violazione di detto principio, resta conseguen- zialmente preclusa ogni altra censura che a detto vizio si colleghi, mentre, con riferimento alla prospettata contraddittorietà della motivazione, va precisato che l'insanabile contrasto evidenziato dal ricorrente non emerge, poiché, sul piano ей logico, l'esclusione della legitimatio ad causam р в dell'opponente è perfettamente coerente con lo accertamento della non appartenenza al OS Е del bene condominiale;
sicchè devesi ritenere che ancora una volta il ricorrente, nonostante parli di contraddittorietà della motivazione,insanabile denunci la violazione del principio dell'apparte- nenza del diritto. Conclusivamente, il ricorso va dichiarato inam- missibile, senza tuttavia, alcun provvedimento sul- l'onere delle spese del giudizio di legittimità, poiché l'intimato non si è costituito in giudizio.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma, addì 21 settembre 2000, nella camera di consiglio della 2^ Sezione Civile. це Puriduute Il Couriglare exterrore plovome Агаров но IL CANCELLIERE C1 Valeria Neri CELLERIA DEPOSITATO IN GET 2001 4 ) 7 O E 3 L . IL CAN ALLIERE C1 L C N O Roma A , B 1 P E 9 I 9 E D 1 - N 1 E O 1 I - C Z I 1 A 2 D R . T U I L S I 9 G G 3 E E R E N . 6 A T 4 D . E S I T T ( T N R E A S E 7