Accoglimento
Sentenza 2 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 02/05/2025, n. 3706 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3706 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03706/2025REG.PROV.COLL.
N. 04188/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4188 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Valentina Canale e Alessandro Pallottino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Gestore Servizi Energetici - Gse S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Pugliese e Marco Orlando, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero delle imprese e del made in Italy, non costituito in giudizio;
Ministero dello Sviluppo Economico, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) n. -OMISSIS-.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Gestore Servizi Energetici - Gse S.p.A. e del Ministero dello Sviluppo Economico;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 aprile 2025 il Cons. Maria Stella Boscarino;
Viste le richieste di passaggio in decisione dei difensori della società appellante e del Gestore Servizi Energetici - GSE S.p.a.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Il presente giudizio ha ad oggetto la riforma della sentenza n. 2896 del 20 febbraio 2023 con la quale il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione III Ter, ha rigettato il ricorso promosso dalla -OMISSIS- avverso il provvedimento prot. n. P20180008873 del 6 febbraio 2018, e relativi atti presupposti e consequenziali, con cui il Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. ha comunicato il declassamento della tariffa già riconosciuta sull’impianto fotovoltaico multisezione n. 126054,02.
1.1. In particolare, a seguito di attività di controllo, il GSE ha rilevato come l’impianto fotovoltaico in oggetto non fosse totalmente integrato architettonicamente, bensì parzialmente integrato, con
conseguente riconoscimento della più bassa tariffa di 0,384 €/kWh, anziché 0,4430 €/kWh.
2. Per una migliore comprensione della vicenda – alla stregua della documentazione acquisita al fascicolo d’ufficio e delle circostanze di fatto riportate negli scritti difensivi – si rappresenta quanto segue.
2.1. La Società odierna appellante, in quanto titolare di un impianto fotovoltaico multisezione (identificato con il numero 126054,02, con potenza pari a 367,84 kw), ha formulato istanza di accesso agli incentivi di cui al Decreto Ministeriale 19 febbraio 2007 (anche detto “secondo conto energia”) previsti per gli impianti con integrazione architettonica totale.
2.2. Con prot. FTV_063458 del 22 marzo 2010, il GSE ha comunicato alla Società l'ammissione alla tariffa incentivante prevista dal D.M. 19 febbraio 2007 nella misura di 0,4530 euro/kWh, cui conseguiva la stipula della convenzione n° D03F08128307 per il riconoscimento degli incentivi.
2.3. Avviato successivamente il procedimento di controllo sull’impianto interessato, in data 22 settembre 2015 è stato eseguito il relativo sopralluogo.
2.4. Con nota del 15 dicembre 2017, il GSE ha invitato la società a produrre ulteriori osservazioni, corredate da idonea documentazione, sospendendo il relativo procedimento in quanto “dall’analisi della documentazione fotografica trasmessa dalla Società successivamente al sopralluogo è emerso che l’installazione dei moduli fotovoltaici in alcuni punti non è stata completata con gli opportuni elementi di raccordo, in difformità a quanto previsto dal Decreto e dalla Guida ai fini del riconoscimento della tariffa spettante agli impianti integrati architettonicamente”.
2.5. A seguito di contraddittorio procedimentale, con prot. GSE/P20180008873 del 6 febbraio 2018 il GSE ha comunicato il declassamento della tariffa incentivante da 0,4530 €/kWh (già percepita) a 0,392 €/kWh, in ragione della classificazione dell’impianto come “parzialmente integrato”, anziché come “totalmente integrato”.
3. Con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, -OMISSIS- ha impugnato il provvedimento di declassamento unitamente a tutti gli atti connessi e conseguenziali, articolando tre motivi di impugnazione (estesi da pagina 5 a pagina 19), così rubricati:
3.1. «Violazione dell’art. 2 del DM 19.2.2007 nonché dei seguenti documenti interni disposti dal GSE: “Guida agli interventi validi ai fini del riconoscimento dell’integrazione architettonica del fotovoltaico” aprile 2009 e chiarimenti del 24.3.2010 – Eccesso di potere per falsità del presupposto e grave carenza di istruttoria. Violazione della legge n. 241/1990 per erroneità della motivazione»: con cui ha lamentato la mancata classificazione dell’impianto quale totalmente integrato, sia lato colmo, sia lato gronda, nonché l’illegittimità del provvedimento in quanto adottato in assenza di un reale sopralluogo.
3.2. «2. Violazione dell’art. 2 del DM 19.2.2007 nonché dei seguenti documenti interni disposti dal GSE: “Guida agli interventi validi ai fini del riconoscimento dell’integrazione architettonica del fotovoltaico” aprile 2009 e chiarimenti del 24.3.2010 – Eccesso di potere per carenza di istruttoria, erroneità del presupposto, illogicità manifesta e contraddittorietà. Subordinata violazione del D.lgs n. 387/2003 e della Direttiva 2001/77/CE »: a mezzo del quale ha contestato il provvedimento impugnato nella parte in cui è stato sostenuto che i grigliati non possano costituire elementi di raccordo dell’impianto fotovoltaico totalmente integrato.
3.3. «3. Violazione dell’art. 42 del D.lgs n. 28/2011 e del DM 31.1.2014 – Violazione della legge n. 241/1990 sotto diversi profili, in particolare dell’art. 1 per violazione dei principi di efficacia e trasparenza; dell’art. 10 bis per mancata considerazione della documentazione integrativa; dell’art. 21 nonies per illegittimo esercizio del potere di annullamento in autotutela. Eccesso di potere per grave difetto di istruttoria – Violazione dell’art. 97 cost e del principio del legittimo affidamento»: con cui ha censurato il provvedimento impugnato nella parte in cui viene pretesa la restituzione delle somme già percepite, rilevando che il decorso di sette anni dal momento del riconoscimento degli incentivi avrebbe fatto sorgere un legittimo affidamento in capo alla Società appellante.
4. L’impugnata sentenza - T.A.R. Lazio, Sezione Terza Ter, n. -OMISSIS- - ha:
a) respinto il ricorso;
b) condannato la Società al pagamento delle spese di lite a favore del GSE, liquidate in euro 2.000,00 oltre accessori di legge.
5. La Cirio Società Agricola a r.l. ha interposto appello, notificato in data 21 aprile 2023 ed affidato a quattro motivi di impugnazione – estesi da pagina 3 a pagina 21 – che possono riassumersi nei termini seguenti:
5.1. «Insufficiente, generica ed erronea motivazione in merito alla censurata violazione dell’art. 2 del DM 19.2.2007 nonché dei seguenti documenti interni disposti dal GSE: “Guida agli interventi validi ai fini del riconoscimento dell’integrazione architettonica del fotovoltaico” aprile 2009 e chiarimenti del 24.3.2010 – Eccesso di potere per falsità del presupposto e grave carenza di istruttoria. Violazione della legge n. 241/1990 per erroneità della motivazione»: con cui, riproponendo quanto già rilevato con il primo motivo di ricorso in primo grado, la Società ha rilevato che il T.A.R. avrebbe errato nel confermare la classificazione effettuata dal GSE dell’impianto quale parzialmente integrato.
5.2. «Insufficiente, generica ed errata motivazione in merito alla censurata violazione della legge n. 241/1990 sotto diversi profili, in particolare dell’art. 1 per violazione dei principi di efficacia e trasparenza e dell’art. 21 nonies per illegittimo esercizio del potere di annullamento in autotutela. Eccesso di potere per grave difetto di istruttoria – Violazione dell’art. 97 cost e del principio del legittimo affidamento»: nel riproporre tutte le censure già formulate nel primo grado di giudizio, la Società ha lamentato l’errore del T.A.R. nell’aver omesso di rilevare che l’attività posta in essere dal GSE non possa qualificarsi come meramente interpretativa. Conseguentemente, venendo in rilievo un’attività di tipo valutativo, il provvedimento di declassamento avrebbe dovuto essere adottato nel rispetto dei presupposti legislativi prescritti dall’art.21-nonies della legge n. 241/1990.
5.3. «Eccesso di potere per falsità del presupposto e grave carenza di istruttoria. Violazione della legge n. 241/1990 per erroneità della motivazione. Riproposizione del motivo ex art. 101, 2° co., c.p.a.»: con cui la Società ha rilevato che il T.A.R. avrebbe errato nel ritenere fondato il provvedimento del GSE nella parte in cui ha disposto il declassamento in ragione dell’inidoneità del grigliato e della carenza di elementi di raccordo.
5.2. «Omessa motivazione in merito all’impugnazione del DM 19.2.2007 per violazione del D.lgs n. 387/2003 e della Direttiva 2001/77/CE. Riproposizione di motivo ex art. 101, 2° co., c.p.a.»: nel reiterare le censure già formulate nel primo grado di giudizio, la società appellante ha rilevato che l’interpretazione data dal GSE alle disposizioni contenute del DM 19.2.2007 si pone in netto contrasto con le disposizioni vincolanti del D.lgs n. 387/2003.
6. Si sono costituiti il GSE ed il Ministero dello Sviluppo Economico per resistere al ricorso principale.
7. Con memoria difensiva del 28 marzo 2025, il GSE ha insistito per il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto, chiedendo la condanna al pagamento delle spese di lite in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
8. L’appellante ha depositato in pari data una memoria, insistendo per l’accoglimento del ricorso, ed una replica, in data 8.4.25.
9. All’udienza pubblica del 29 aprile 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
10. L'appello è fondato, alla stregua dello specifico precedente della sezione del 25/02/2025, n.1646, su analoga questione, dal quale il collegio non ravvisa motivi per discostarsi.
10.1. Con tale decisione si è, in particolare, affermato quanto segue:
< …l'art. 7 d.lgs. 387/2003 rinviava ad un decreto ministeriale per la definizione dei criteri per l'incentivazione della produzione di energia elettrica dalla fonte solare, tra cui l'indicazione dei requisiti tecnici minimi dei componenti e degli impianti (art. 7 comma 1 lettera b) e le modalità per la determinazione dell'entità dell'incentivazione (art. 7 comma 1 lettera d).
Il d.m. 19 febbraio 2007, che ha definito all'art. 2 comma 1 lettera b3) gli impianti fotovoltaici con integrazione architettonica quelli i cui moduli sono integrati, secondo le tipologie elencate in allegato 3, in elementi di arredo urbano e viario, superfici esterne degli involucri di edifici, fabbricati, strutture edilizie di qualsiasi funzione e destinazione…..
….contrasta con il legittimo affidamento modificare la qualificazione dell'impianto, inizialmente assentito come impianto architettonicamente integrato, in parzialmente integrato in assenza di qualsiasi modificazione rispetto all'originaria realizzazione che era stata oggetto di un esame accurato da parte del G.S.E. ……..
L'elemento che giustificherebbe la riduzione della tariffa incentivante cioè la griglia era perfettamente osservabile esaminando la documentazione presentata nel 2010 ed avrebbe dovuto essere oggetto allora della contestazione avvenuta solo in sede di ispezione otto anni dopo.
Il Collegio non intende, quindi, contestare che l'apposizione delle griglie possa determinare una valutazione di un impianto come parzialmente integrato architettonicamente, ma si limita a sottolineare che tale classificazione ben poteva risultare all'esito della valutazione della domanda iniziale presentata nel 2010.>.
10.2. La richiamata ricostruzione si attaglia anche al caso in esame, in quanto dalla lettura della richiesta di riconoscimento degli incentivi depositata l’11.3.2010 (si veda doc. 1 del fascicolo di primo grado del GSE e non doc. 7 del fascicolo della ricorrente, come da quest’ultima indicato nella memoria) si evince come fossero state allegate le schede tecniche (progetto dell’impianto, elaborati grafici di dettaglio, foto adatte a fornire una visione completa dell’impianto e dei suoi particolari), quindi è presumibile che fosse perfettamente visibile la configurazione dell’impianto come totalmente integrato con l’utilizzo di passerelle in grigliato a fungere da elementi di raccordo; peraltro, a tale argomentazione di cui alla memoria di parte nulla ha eccepito GSE.
Pertanto, si deve concludere che sin dalla presentazione della domanda da parte della -OMISSIS-, il GSE fosse in possesso di tutti gli elementi necessari per valutare se l’impianto avesse o meno i requisiti per ottenere l’incentivo come totalmente integrato, requisiti che il GSE aveva riconosciuto erogando l’incentivo richiesto.
Poiché l'elemento che giustificherebbe la riduzione della tariffa incentivante, cioè la griglia, era osservabile esaminando la documentazione presentata in allegato alla domanda, la circostanza avrebbe dovuto essere oggetto di contestazione già in detta sede, e non in sede di ispezione, anni dopo.
Con conseguente contrasto con il legittimo affidamento della modifica della qualificazione dell'impianto, inizialmente assentito come impianto architettonicamente integrato, in parzialmente integrato in assenza di qualsiasi modificazione rispetto all'originaria realizzazione che era stata oggetto di istanza.
11. Tale, assorbente, profilo determina l’accoglimento dell’appello, con assorbimento degli ulteriori profili, al cui esame la parte non mantiene alcun interesse.
12. La particolarità e novità della vicenda, congiuntamente alla non completezza della documentazione prodotta dall’appellante, giustifica la compensazione delle spese del doppio grado.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado, annulla il provvedimento impugnato.
Spese del doppio grado compensate.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità dell’appellante.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Giovanni Sabbato, Presidente FF
Carmelina Addesso, Consigliere
Giancarlo Carmelo Pezzuto, Consigliere
Maria Stella Boscarino, Consigliere, Estensore
Alessandro Enrico Basilico, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Maria Stella Boscarino | Giovanni Sabbato |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.