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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 20/10/2025, n. 4374 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 4374 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Terza Sezione Civile
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Gustavo Nanni Presidente dott. Francesco Rinaldi Giudice rel. dott. Andrea Marchesi Giudice all'esito della camera di consiglio del 02/10/2025, nella causa iscritta al n.r.g. 3329/2025, promossa da:
, nata a [...] il [...], Parte_1 con il patrocinio dell'Avv. PEDERSINI STEFANO RICORRENTE contro nato a [...] il [...], Controparte_1 con il patrocinio dell'Avv. GRAVINA LAURA RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO in sede INTERVENUTO ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A d i S E P A R A Z I O N E
1. e contraevano matrimonio il 26.10.19, scegliendo il regime Parte_1 Controparte_1 patrimoniale di separazione dei beni.
Dalla loro unione nasceva (6.9.21). CP_2
2. Con ricorso depositato il 27.3.25, la ricorrente ha chiesto la separazione dal resistente.
Con decreto del 1.4.25 è stata fissata la prima udienza, conferendo ampio mandato di monitoraggio ai Servizi Sociali.
Il resistente si è costituito il 10.7.25.
È seguito lo scambio delle ulteriori difese di cui all'art. 473-bis.17 c.p.c.
Il 30.7.25 e il 14.8.25 i Servizi Sociali hanno depositato relazioni di aggiornamento sul nucleo familiare.
Le parti sono quindi comparse in data 9.9.25 per la prima udienza;
dopo ampia discussione, il giudice ha formulato una proposta conciliativa, concedendo termine alle parti per depositare note scritte.
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3. Il 18.9.25 le parti hanno precisato congiuntamente le seguenti conclusioni:
«1. vita separata con l'obbligo del reciproco rispetto;
CP_ 2. il figlio minore di anni quattro, viene affidato ad entrambi i genitori con residenza prevalente presso la madre, i quali eserciteranno la responsabilità genitoriale in via disgiunta per gli atti di ordinaria amministrazione, restando inteso che le decisioni più importanti relative all'educazione all'istruzione e alla salute del figlio saranno adottate congiuntamente;
3. il padre, fatto salvo ogni più ampio diritto di visita, potrà tenere con sé il figlio tutti i mercoledì dalle 18.30 alle 21.30, a weekend alternati dalle 16 del sabato alle 21.30 della domenica, quando il weekend è con la madre anche il sabato dalle 16 alle 21.30; sarà esclusivamente il signor a dover prelevare il minore dalla casa materna e ivi CP_1 riaccompagnarlo;
4. fino al raggiungimento dei 6 anni del bambino, il sig. terrà con sé il minore per un periodo anche non Controparte_1 consecutivo di 8 giorni durante le vacanze estive, e detto periodo verrà comunicato la signora entro la fine del mese di Pt_1 maggio;
a decorrere dal compimento dei 6 anni del bambino, il sig. terrà con sé il minore per un periodo di Controparte_1
8 giorni consecutivi oltre ad un periodo di 7 giorni anche non consecutivi durante le vacanze estive, e detto periodo verrà comunicato alla sig.ra di anno in anno, entro la fine del mese di maggio;
Pt_1
5. fino al compimento dei sei anni del bambino, durante le vacanze natalizie, il signor terrà con sé il Controparte_1 minore per l'anno 2025 il giorno della vigilia di Natale, il giorno del 31 dicembre e il giorno del 6 gennaio per l'anno 2026 il giorno di Natale e il giorno del 1 gennaio;
a decorrere dal compimento dei sei anni del bambino, durante le vacanze natalizie il sig. terrà con sé il figlio ad anni alterni dal 25 al 29 dicembre oppure dal 30 Controparte_1 dicembre al 6 gennaio;
6. nelle vacanze pasquali ad anni alterni il minore trascorrerà con il padre il giorno di Pasqua e con la madre quello del Lunedì dell'Angelo e viceversa, a cominciare dalla Pasqua 2026 con il padre;
7. per le altre festività si seguirà il criterio dell'alternanza annuale, salvo diverso accordo tra i genitori;
8. il figlio minore trascorrerà il giorno del compleanno possibilmente con entrambi i genitori, e in caso di impossibilità ad anni alterni con ciascun genitore, salvo diverso accordo;
ogni genitore avrà diritto a tenere con sé il bambino durante il giorno del proprio compleanno;
9. i genitori si impegnano reciprocamente a consentire e promuovere contatti telefonici quotidiani con il figlio, nei giorni e nei periodi di spettanza dell'uno o dell'altro, con obbligo di comunicare il proprio recapito telefonico ed essere a conoscenza degli eventuali spostamenti nelle località di vacanza in Italia o all'estero con il figlio minore;
10. il sig. entro il 15 di ogni mese corrisponderà a mezzo bonifico bancario presso le coordinate note della Controparte_1 CP_ madre, quali contributo per il mantenimento del figlio la somma mensile di euro 300,00=(trecento/00), sino alla sua indipendenza economica;
somma da rivalutarsi annualmente secondo l'indice I.s.t.a.t.;
11. l'Assegno Unico e Universale (A.U.U.) di cui al D.Lgs. n. 230/2021 (come modificato dal D.L. n. 48/2023 e conv. In L. n. 85/2023) e/o qualsiasi altra forma di assistenza economica erogata dallo Stato in favore della prole, verrà erogata/corrisposta nella misura del 100 % in favore della sig.ra con obbligo in capo al sig. Parte_1 CP_1
(attuale percettore dell'importo) di adoperarsi fattivamente al fine di effettuare (rapidamente) il cambio del
[...] destinatario presso l'Ente erogatore (e/o l'intermediario abilitato); qualora, per motivi di opportunità valutati dalla sola sig.ra , non sia ritenuto economicamente conveniente il cambio del destinatario, il sig. si impegna a Parte_1 CP_1 corrispondere l'intero ammontare percepito dall'Ente erogatore entro il 15 di ogni mese a mezzo bonifico bancario presso le coordinate note della madre;
12. il sig. contribuirà altresì al versamento nella misura del 50% delle spese straordinarie che sono da Controparte_1 intendersi disciplinate ed elencate secondo le modalità di cui al “ Protocollo d'Intesa sul regime delle spese non comprese
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nell'assegno di mantenimento dei figli ” del 14.07.2016 (accordo tra Ordine degli Avvocati e Tribunale di Brescia) di cui le parti hanno preso visione e ricevuto copia, con la precisazione che nei soli casi di spese che richiedono il consenso, una volta manifestato il consenso da entrambi i genitori, il genitore più diligente, laddove l'importo della spesa sia consistente, potrà chiedere all'altro il versamento, in via anticipata, del 50% della somma necessaria con l'obbligo di documentare successivamente l'avvenuto pagamento;
13. le parti dichiarano di nulla dover versare a titolo di mantenimento nei confronti dell'altro, godendo attualmente entrambi di autonomia reddituale;
14. i genitori si danno reciproco assenso al rilascio ed alla rinnovazione della carta d'identità e del passaporto anche per il CP_ figlio minore 15. le parti si danno reciproco atto di aver definito ogni altra questione tra di loro pendente e dichiarano di non aver più nulla a pretendere una dall'altro;».
Il Pubblico Ministero, cui il ricorso è stato comunicato il 31.3.25, non ha formulato osservazioni.
4. La domanda di separazione può essere accolta sul consenso delle parti.
L'accordo raggiunto tra i coniugi appare conforme alla legge e agli interessi della famiglia: merita quindi di essere recepito nella Sentenza del Tribunale.
5. Spese di lite compensate come richiesto.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale provvedendo in via definitiva, disattesa ogni ulteriore istanza:
− pronuncia la separazione personale dei coniugi:
, nata a [...] il [...] e Parte_1
nato a [...] il [...], Controparte_1 unitisi in matrimonio il 26.10.19 a Gussago-BS (trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Gussago al numero 24, parte I, dell'anno 2019);
− dispone che la separazione sia regolata dalle condizioni riportate in motivazione;
− compensa per intero le spese di lite;
− manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della presente sentenza al competente ufficiale dello stato civile, ordinandogli di annotarla.
Brescia, 02/10/2025
Il Giudice est. Dott. Francesco Rinaldi
Il Presidente Dott. Gustavo Nanni
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