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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 24/03/2025, n. 443 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 443 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Catania, Prima Sezione Civile, in persona dei magistrati: dott. Antonella Vittoria Balsamo Presidente dott. Dora Bonifacio Consigliere relatore dott. Enrico Rao Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile n.455/2021 R.G. posta in decisione all'udienza collegiale del 21 giugno 2024 tra
(C.F. ), assistito e Parte_1 P.IVA_1
difeso dall'Avv. STIMOLO PIETRO
APPELLANTE
e
(C.F. ), assistito e difeso CP_1 C.F._1
dall'Avv. ANGELICO FRANCESCO
(C.F. , Controparte_2 P.IVA_2
assistita e difesa dagli Avv.ti PREITE FRANCESCO ANTONINO e PREITE
ALESSANDRO
APPELLATO
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Caltagirone n. 257/2020 pubblicata in data 14/09/2020, avente ad oggetto: contratti e obbligazioni
CONCLUSIONI
Per Parte Appellante:
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Catania adita, in riforma della sentenza impugnata: 1) ritenere e dichiarare che l'interposta opposizione al Decreto
Ingiuntivo n. 66/2011 emesso dal Tribunale di Caltagirone è priva di fondamento per le ragioni già spiegate e formulate nel corso del giudizio di primo grado e del presente grado d'appello, rigettandola;
2) per l'effetto, ritenere e dichiarare che il signor è ancora debitore della CP_1 Controparte_3
, in persona del suo legale rappresentante p.t., della somma di cui
[...]
al D.I. n. 66/2011 opposto, cui andrà decurtata la somma di €uro 4.199,00 già pagata da controparte nelle more ed in esecuzione dell'impugnata sentenza;
3)
Con vittoria delle spese, competenze ed onorari del giudizio tanto di primo quanto di secondo grado, da distrarre in favore del sottoscritto procuratore antistatario.
Per Parte Appellata : CP_1
Voglia la Corte di Appello di Catania, rigettata ogni contraria istanza, eccezione
e difesa, così statuire: - Rigettare, perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto dalla , in persona Parte_1
del suo legale rappresentante pro-tempore , avverso la Controparte_3
sentenza 257/2020 del Tribunale di Caltagirone. - Condannare parte appellante alle spese e competenze del doppio grado di giudizio, oltre accessori di legge.
Per Parte Appellata Parte_1 Controparte_2
Voglia l'Ill.ma Corte Adita, ogni altra istanza azione eccezione disattesa, dato atto che il materiale ceramico prodotto e venduto alla ditta appellante da era esente da vizi, decidere secondo Controparte_2 giustizia l'appello proposta da per la Parte_2
riforma parziale della sentenza n.257/2020 pubblicata il 14/09/2020 del
Tribunale di Caltagirone. Nell'ipotesi di accoglimento condannare chi di giustizia al pagamento delle spese legali del presente grado.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 257/2020 pubblicata in data 14/09/2020, il Tribunale di
Caltagirone accoglieva parzialmente l'opposizione proposta da CP_1
e, per l'effetto, dichiarava nullo il decreto ingiuntivo opposto n. 66 /2011 emesso pag. 2/8 il 15.03.2011 dal Tribunale di Caltagirone in favore di Parte_1 per la complessiva somma di € 10.440,43, dovuta per la fornitura del
[...]
materiale di cui alla fattura n. 40 del 30.12.2009 e condannava l'opponente al pagamento in favore dell'opposta della minor somma di € CP_1
4.199,00, oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo;
rigettava la domanda riconvenzionale formulata da;
compensava tra tutte le parti le CP_1
spese di giudizio, eccetto le spese di CTU che poneva in solido a carico di tutte le parti, e disponeva che le spese di ATP e perizia di parte dovevano restare a carico dell'attore in riconvenzionale.
In particolare, per quanto ancora di interesse, il Tribunale rilevava che l'opponente aveva contestato l'importo totale della fornitura - riconoscendosi debitore solo di € 4.199,00, quale differenza tra l'importo totale che assumeva essere di € 16.199,00 e gli acconti versati pari ad € 12.000,00 -, mentre la
[...]
cui incombeva l'onere della prova sulla quantità della merce, sulla Parte_1
consegna ed importo complessivo della fornitura si era limitata a produrre la fattura n. 40/2009 posta a fondamento del decreto ingiuntivo, ma non aveva prodotto alcun ordine sottoscritto dalle parti, né il documento di trasporto della merce, né altra documentazione idonea a comprovare l'importo totale del credito per la fornitura di cui alla citata fattura. Precisava, inoltre, che la fattura n.40/2009 posta a fondamento del decreto ingiuntivo riguardava in realtà una parte della fornitura nella quale non era ricompresa la pavimentazione oggetto della riconvenzionale che risultava invece inclusa nella fattura n.27/2009, già saldata dall'opponente, con la corresponsione di € 12.000,00 come pacifico tra le parti. Concludeva, quindi, che la prova del credito vantato era stata raggiunta solo in relazione alla somma di € 4.199,00 riconosciuta espressamente da controparte.
pag. 3/8 Avverso la predetta sentenza ha proposto appello la Parte_1
per le ragioni meglio illustrate in motivazione, formulando le
[...]
conclusioni riportate in epigrafe.
Si è costituito il quale ha chiesto il rigetto dell'appello, non CP_1
formulando appello incidentale avverso il rigetto della domanda riconvenzionale proposta in primo grado, statuizione passata in giudicato.
Si è costituita anche il terzo chiamato nel giudizio di primo grado concludendo come riportato in epigrafe.
Sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa è stata riservata in decisione ai sensi dell'art. 190 cod. proc. civ., con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, deve rilevarsi che, come riconosciuto anche dalla
[...]
l'appello proposto da Controparte_2 Parte_2
è stato presentato al fine di ottenere la riforma della sentenza impugnata
[...]
solo ed esclusivamente nella parte in cui il Giudice non ha ritenuto di condannare il sig. al pagamento integrale in favore dell'appellante della CP_1
somma di cui decreto ingiuntivo n. 66/2011, e è altresì pacifico che con la propria comparsa di costituzione e risposta si è limitato solo ed CP_1
esclusivamente ad insistere per la conferma della sentenza impugnata senza, pertanto, richiedere alcuna riforma della stessa con riguardo alla posizione di con conseguente passaggio in giudicato Controparte_2
delle statuizioni alla stessa riferibili.
Ne consegue che, essendo stata la citata Controparte_2
nel presente giudizio ai soli fini della litis denuntiatio vanno dichiarate irripetibili le spese dalla stessa sostenute in grado d'appello, che, in difetto di impugnazione del capo di sentenza a lei riferibile, si è inutilmente costituita nel giudizio di gravame.
pag. 4/8 Invero, in casi siffatti la Suprema Corte di Cassazione ha pronunciato il seguente principio di diritto "Nell'ipotesi di cause scindibili ex art. 332 c.p.c., la notifica dell'appello proposto dal convenuto soccombente agli altri convenuti vittoriosi nel giudizio di primo grado non ha valore di vocatio in ius ma di mera litis denuntiatio, sicché questi ultimi non diventano, per ciò solo, parti del giudizio di gravame, né sussistono i presupposti per la condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite in loro favore, ove gli stessi non abbiano impugnato incidentalmente la sentenza, atteso che, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., detta pronuncia presuppone la qualità di parte nonché la soccombenza" (Cass. n.
5508/2016; n. 2208/2012) (cfr. da ultimo Cass. 15/11/2021 n. 34174).
L'appello è fondato e deve essere accolto.
Parte appellante ha impugnato la sentenza denunciando la erronea ed omessa valutazione delle prove documentali in relazione agli artt. 115 e 116 c.p.c., e art. 2697 c.c. nonché l'illogicità, contraddittorietà e carenza della motivazione.
In particolare la ha evidenziato che il , nei suoi atti difensivi, non Pt_1 CP_1
aveva mai sostenuto che la merce portata dalla fattura n. 40/2009 non gli era stata consegnata o di non averla mai acquistata o che essa era stata interamente pagata o presentava vizi, limitandosi a contestare la circostanza legata ad una fornitura di piastrelle di cui alla fattura n. 27/2009.
Parte appellante, precisa, inoltre di aver prodotto tale ultima fattura (oggetto, appunto, della domanda riconvenzionale proposta dal e rigettata dal CP_1
Tribunale) solo al fine di dimostrare che l'importo totale della fornitura in essere tra le parti non era di € 16.199,00, come sostenuto dal , ma di € CP_1
22.050,93.
Il ha contestato la superiore ricostruzione dei fatti rilevando che è del CP_1 tutto priva di fondamento l'asserzione di controparte secondo cui l'appellato si era limitato ad affermare, nell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo, di non voler pagare l'importo di cui al decreto ingiuntivo opposto per il solo fatto di pag. 5/8 aver subito danni a seguito della fornitura di taluni prodotti (piastrelle), omettendo di contestare la validità e/o i fatti costitutivi sottostanti alla fornitura medesima. In realtà, l'appellato ha fondato l'opposizione a decreto ingiuntivo sulla precisa circostanza che l'importo richiesto in decreto ingiuntivo non fosse dovuto, giacché l'ingiunto aveva già provveduto a versare, in favore di
[...]
gran parte della somma pattuita per tutta la fornitura, evidenziando Parte_1 che dell'importo complessivo inizialmente ex adverso preteso per l'intera fornitura (€ 16.199,00, come da documentazione allegata al fascicolo di primo grado) l'opponente avesse già provveduto al pagamento della somma di €
12.000,00, restando pertanto debitore, nei confronti di della Parte_1 sola somma di € 4.199,00.
A giudizio della Corte la sentenza è errata e contraddittoria nel punto in cui ha ritenuto non provato il credito oggetto del decreto opposto.
Ed invero, premesso che risulta pacifica l'avvenuta commissione e consegna della merce di cui alla fattura n. 40/2009 oggetto del decreto opposto, deve rilevarsi che, quand'anche si volesse sostenere che la somma portata dal decreto sia stata in effetti contestata dal in ordine al quantum, dalla stessa CP_1 produzione dell'originario opponente (doc 3) emerge che le parti in data 4.7.2009 avevano pattuito la commissione dei beni indicati alla pagina n. 1, ammontanti complessivamente alla somma di € 16.199,00, nonché dei beni indicati alla pag.
n. 2, ammontanti complessivamente alla somma di € 11.500,00.
Peraltro, tale circostanza è stata riconosciuta dallo stesso Tribunale che ha affermato in sentenza che “la fattura n. 40/220 posta a fondamento del decreto ingiuntivo riguarda in realtà una parte della fornitura nella quale non è ricompresa la pavimentazione oggetto della riconvenzionale, che risulta invece inclusa nella fattura n. 27/2009 già saldata dall'opponente con la corresponsione di euro 12.000,00 come pacifico tra le parti.”
pag. 6/8 Sicchè la tesi sostenuta dalla parte appellante, secondo cui l'importo complessivo inizialmente preteso per l'intera fornitura ammontava a soli €
16.199,00, risulta infondata.
Di contro, parte appellante ha dimostrato, mediante la produzione delle fatture n. 27/2009 e n. 40/2009 – ove la merce indicata corrisponde a quella oggetto di commissione - che l'importo complessivamente dovuto da parte appellata CP_1 ammonta a complessivi € 22.050,93, e nessuna contestazione è stata mai mossa dall'originario opponente in merito al ricevimento della detta merce e ai prezzi ivi indicati.
Tuttavia, essendo pacifico tra le parti che ha corrisposto alla CP_1 la somma di € 12.000,00, prima dell'emissione del decreto ingiuntivo, e Pt_1
quella di € 4.199,00, quale importo indicato nella sentenza stessa, va revocato il decreto ingiuntivo n. 66 /2011 emesso il 15.03.2011 dal Tribunale di Caltagirone in favore di per la complessiva somma di € Parte_1
10.440,43, e parte appellata va condannato al pagamento in CP_1 favore di della residua somma di € 5.851,93 (€ Parte_1
22.050,00 – 12.000,00 – 4.199,00), oltre interessi dalla data di emissione della fattura n. 40/2009 sino al soddisfo.
Le spese di entrambi i gradi del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo (applicati i parametri medi delle tabelle allegate al DM n. 147/2022, in relazione al valore della somma riconosciuta, esclusa per il presente giudizio di gravame la fase di trattazione non espletata).
Va, infine, disposta la distrazione delle spese di questo grado del giudizio (non rinvenendosi in atti medesima richiesta formulata in primo grado) in favore del procuratore antistatario, si come chiesto nell'atto di appello.
P.Q.M.
pag. 7/8 La Corte d'Appello di Catania, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1
e di CP_1 Controparte_2
avverso la sentenza del Tribunale di Caltagirone n. 257/2020 pubblicata il
14/09/2020, in parziale riforma della sentenza impugnata, così provvede:
1) revoca il decreto ingiuntivo n. 66 /2011 emesso il 15.03.2011 dal Tribunale di
Caltagirone in favore di;
Parte_1
2) condanna al pagamento in favore di CP_1 Parte_1 della residua somma di € 5.851,93, più interessi dalla data di emissione
[...]
della fattura n. 40/2009 sino al soddisfo (oltre la somma già corrisposta in esecuzione della sentenza impugnata);
3) condanna al pagamento, in favore della parte appellante, delle CP_1
spese del doppio grado del giudizio, che liquida, quanto al primo grado, in complessivi € 5.077,00 per compensi e, quanto al secondo grado, in complessivi
€ 3.966,00 per compensi, oltre spese vive, il 15 % per spese generali, I.V.A. e
C.P.A. come per legge, disponendo, ex art. 93 c.p.c., la distrazione delle spese del presente giudizio di gravame in favore del procuratore antistatario avv.to
Pietro Stimolo;
4) da atto che per il resto la sentenza è passata in cosa giudicata.
Così deciso, in data 12/03/2025, nella camera di consiglio della prima sezione civile
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente Dott. Dora Bonifacio Dott. Antonella Vittoria Balsamo
pag. 8/8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Catania, Prima Sezione Civile, in persona dei magistrati: dott. Antonella Vittoria Balsamo Presidente dott. Dora Bonifacio Consigliere relatore dott. Enrico Rao Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile n.455/2021 R.G. posta in decisione all'udienza collegiale del 21 giugno 2024 tra
(C.F. ), assistito e Parte_1 P.IVA_1
difeso dall'Avv. STIMOLO PIETRO
APPELLANTE
e
(C.F. ), assistito e difeso CP_1 C.F._1
dall'Avv. ANGELICO FRANCESCO
(C.F. , Controparte_2 P.IVA_2
assistita e difesa dagli Avv.ti PREITE FRANCESCO ANTONINO e PREITE
ALESSANDRO
APPELLATO
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Caltagirone n. 257/2020 pubblicata in data 14/09/2020, avente ad oggetto: contratti e obbligazioni
CONCLUSIONI
Per Parte Appellante:
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Catania adita, in riforma della sentenza impugnata: 1) ritenere e dichiarare che l'interposta opposizione al Decreto
Ingiuntivo n. 66/2011 emesso dal Tribunale di Caltagirone è priva di fondamento per le ragioni già spiegate e formulate nel corso del giudizio di primo grado e del presente grado d'appello, rigettandola;
2) per l'effetto, ritenere e dichiarare che il signor è ancora debitore della CP_1 Controparte_3
, in persona del suo legale rappresentante p.t., della somma di cui
[...]
al D.I. n. 66/2011 opposto, cui andrà decurtata la somma di €uro 4.199,00 già pagata da controparte nelle more ed in esecuzione dell'impugnata sentenza;
3)
Con vittoria delle spese, competenze ed onorari del giudizio tanto di primo quanto di secondo grado, da distrarre in favore del sottoscritto procuratore antistatario.
Per Parte Appellata : CP_1
Voglia la Corte di Appello di Catania, rigettata ogni contraria istanza, eccezione
e difesa, così statuire: - Rigettare, perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto dalla , in persona Parte_1
del suo legale rappresentante pro-tempore , avverso la Controparte_3
sentenza 257/2020 del Tribunale di Caltagirone. - Condannare parte appellante alle spese e competenze del doppio grado di giudizio, oltre accessori di legge.
Per Parte Appellata Parte_1 Controparte_2
Voglia l'Ill.ma Corte Adita, ogni altra istanza azione eccezione disattesa, dato atto che il materiale ceramico prodotto e venduto alla ditta appellante da era esente da vizi, decidere secondo Controparte_2 giustizia l'appello proposta da per la Parte_2
riforma parziale della sentenza n.257/2020 pubblicata il 14/09/2020 del
Tribunale di Caltagirone. Nell'ipotesi di accoglimento condannare chi di giustizia al pagamento delle spese legali del presente grado.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 257/2020 pubblicata in data 14/09/2020, il Tribunale di
Caltagirone accoglieva parzialmente l'opposizione proposta da CP_1
e, per l'effetto, dichiarava nullo il decreto ingiuntivo opposto n. 66 /2011 emesso pag. 2/8 il 15.03.2011 dal Tribunale di Caltagirone in favore di Parte_1 per la complessiva somma di € 10.440,43, dovuta per la fornitura del
[...]
materiale di cui alla fattura n. 40 del 30.12.2009 e condannava l'opponente al pagamento in favore dell'opposta della minor somma di € CP_1
4.199,00, oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo;
rigettava la domanda riconvenzionale formulata da;
compensava tra tutte le parti le CP_1
spese di giudizio, eccetto le spese di CTU che poneva in solido a carico di tutte le parti, e disponeva che le spese di ATP e perizia di parte dovevano restare a carico dell'attore in riconvenzionale.
In particolare, per quanto ancora di interesse, il Tribunale rilevava che l'opponente aveva contestato l'importo totale della fornitura - riconoscendosi debitore solo di € 4.199,00, quale differenza tra l'importo totale che assumeva essere di € 16.199,00 e gli acconti versati pari ad € 12.000,00 -, mentre la
[...]
cui incombeva l'onere della prova sulla quantità della merce, sulla Parte_1
consegna ed importo complessivo della fornitura si era limitata a produrre la fattura n. 40/2009 posta a fondamento del decreto ingiuntivo, ma non aveva prodotto alcun ordine sottoscritto dalle parti, né il documento di trasporto della merce, né altra documentazione idonea a comprovare l'importo totale del credito per la fornitura di cui alla citata fattura. Precisava, inoltre, che la fattura n.40/2009 posta a fondamento del decreto ingiuntivo riguardava in realtà una parte della fornitura nella quale non era ricompresa la pavimentazione oggetto della riconvenzionale che risultava invece inclusa nella fattura n.27/2009, già saldata dall'opponente, con la corresponsione di € 12.000,00 come pacifico tra le parti. Concludeva, quindi, che la prova del credito vantato era stata raggiunta solo in relazione alla somma di € 4.199,00 riconosciuta espressamente da controparte.
pag. 3/8 Avverso la predetta sentenza ha proposto appello la Parte_1
per le ragioni meglio illustrate in motivazione, formulando le
[...]
conclusioni riportate in epigrafe.
Si è costituito il quale ha chiesto il rigetto dell'appello, non CP_1
formulando appello incidentale avverso il rigetto della domanda riconvenzionale proposta in primo grado, statuizione passata in giudicato.
Si è costituita anche il terzo chiamato nel giudizio di primo grado concludendo come riportato in epigrafe.
Sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa è stata riservata in decisione ai sensi dell'art. 190 cod. proc. civ., con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, deve rilevarsi che, come riconosciuto anche dalla
[...]
l'appello proposto da Controparte_2 Parte_2
è stato presentato al fine di ottenere la riforma della sentenza impugnata
[...]
solo ed esclusivamente nella parte in cui il Giudice non ha ritenuto di condannare il sig. al pagamento integrale in favore dell'appellante della CP_1
somma di cui decreto ingiuntivo n. 66/2011, e è altresì pacifico che con la propria comparsa di costituzione e risposta si è limitato solo ed CP_1
esclusivamente ad insistere per la conferma della sentenza impugnata senza, pertanto, richiedere alcuna riforma della stessa con riguardo alla posizione di con conseguente passaggio in giudicato Controparte_2
delle statuizioni alla stessa riferibili.
Ne consegue che, essendo stata la citata Controparte_2
nel presente giudizio ai soli fini della litis denuntiatio vanno dichiarate irripetibili le spese dalla stessa sostenute in grado d'appello, che, in difetto di impugnazione del capo di sentenza a lei riferibile, si è inutilmente costituita nel giudizio di gravame.
pag. 4/8 Invero, in casi siffatti la Suprema Corte di Cassazione ha pronunciato il seguente principio di diritto "Nell'ipotesi di cause scindibili ex art. 332 c.p.c., la notifica dell'appello proposto dal convenuto soccombente agli altri convenuti vittoriosi nel giudizio di primo grado non ha valore di vocatio in ius ma di mera litis denuntiatio, sicché questi ultimi non diventano, per ciò solo, parti del giudizio di gravame, né sussistono i presupposti per la condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite in loro favore, ove gli stessi non abbiano impugnato incidentalmente la sentenza, atteso che, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., detta pronuncia presuppone la qualità di parte nonché la soccombenza" (Cass. n.
5508/2016; n. 2208/2012) (cfr. da ultimo Cass. 15/11/2021 n. 34174).
L'appello è fondato e deve essere accolto.
Parte appellante ha impugnato la sentenza denunciando la erronea ed omessa valutazione delle prove documentali in relazione agli artt. 115 e 116 c.p.c., e art. 2697 c.c. nonché l'illogicità, contraddittorietà e carenza della motivazione.
In particolare la ha evidenziato che il , nei suoi atti difensivi, non Pt_1 CP_1
aveva mai sostenuto che la merce portata dalla fattura n. 40/2009 non gli era stata consegnata o di non averla mai acquistata o che essa era stata interamente pagata o presentava vizi, limitandosi a contestare la circostanza legata ad una fornitura di piastrelle di cui alla fattura n. 27/2009.
Parte appellante, precisa, inoltre di aver prodotto tale ultima fattura (oggetto, appunto, della domanda riconvenzionale proposta dal e rigettata dal CP_1
Tribunale) solo al fine di dimostrare che l'importo totale della fornitura in essere tra le parti non era di € 16.199,00, come sostenuto dal , ma di € CP_1
22.050,93.
Il ha contestato la superiore ricostruzione dei fatti rilevando che è del CP_1 tutto priva di fondamento l'asserzione di controparte secondo cui l'appellato si era limitato ad affermare, nell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo, di non voler pagare l'importo di cui al decreto ingiuntivo opposto per il solo fatto di pag. 5/8 aver subito danni a seguito della fornitura di taluni prodotti (piastrelle), omettendo di contestare la validità e/o i fatti costitutivi sottostanti alla fornitura medesima. In realtà, l'appellato ha fondato l'opposizione a decreto ingiuntivo sulla precisa circostanza che l'importo richiesto in decreto ingiuntivo non fosse dovuto, giacché l'ingiunto aveva già provveduto a versare, in favore di
[...]
gran parte della somma pattuita per tutta la fornitura, evidenziando Parte_1 che dell'importo complessivo inizialmente ex adverso preteso per l'intera fornitura (€ 16.199,00, come da documentazione allegata al fascicolo di primo grado) l'opponente avesse già provveduto al pagamento della somma di €
12.000,00, restando pertanto debitore, nei confronti di della Parte_1 sola somma di € 4.199,00.
A giudizio della Corte la sentenza è errata e contraddittoria nel punto in cui ha ritenuto non provato il credito oggetto del decreto opposto.
Ed invero, premesso che risulta pacifica l'avvenuta commissione e consegna della merce di cui alla fattura n. 40/2009 oggetto del decreto opposto, deve rilevarsi che, quand'anche si volesse sostenere che la somma portata dal decreto sia stata in effetti contestata dal in ordine al quantum, dalla stessa CP_1 produzione dell'originario opponente (doc 3) emerge che le parti in data 4.7.2009 avevano pattuito la commissione dei beni indicati alla pagina n. 1, ammontanti complessivamente alla somma di € 16.199,00, nonché dei beni indicati alla pag.
n. 2, ammontanti complessivamente alla somma di € 11.500,00.
Peraltro, tale circostanza è stata riconosciuta dallo stesso Tribunale che ha affermato in sentenza che “la fattura n. 40/220 posta a fondamento del decreto ingiuntivo riguarda in realtà una parte della fornitura nella quale non è ricompresa la pavimentazione oggetto della riconvenzionale, che risulta invece inclusa nella fattura n. 27/2009 già saldata dall'opponente con la corresponsione di euro 12.000,00 come pacifico tra le parti.”
pag. 6/8 Sicchè la tesi sostenuta dalla parte appellante, secondo cui l'importo complessivo inizialmente preteso per l'intera fornitura ammontava a soli €
16.199,00, risulta infondata.
Di contro, parte appellante ha dimostrato, mediante la produzione delle fatture n. 27/2009 e n. 40/2009 – ove la merce indicata corrisponde a quella oggetto di commissione - che l'importo complessivamente dovuto da parte appellata CP_1 ammonta a complessivi € 22.050,93, e nessuna contestazione è stata mai mossa dall'originario opponente in merito al ricevimento della detta merce e ai prezzi ivi indicati.
Tuttavia, essendo pacifico tra le parti che ha corrisposto alla CP_1 la somma di € 12.000,00, prima dell'emissione del decreto ingiuntivo, e Pt_1
quella di € 4.199,00, quale importo indicato nella sentenza stessa, va revocato il decreto ingiuntivo n. 66 /2011 emesso il 15.03.2011 dal Tribunale di Caltagirone in favore di per la complessiva somma di € Parte_1
10.440,43, e parte appellata va condannato al pagamento in CP_1 favore di della residua somma di € 5.851,93 (€ Parte_1
22.050,00 – 12.000,00 – 4.199,00), oltre interessi dalla data di emissione della fattura n. 40/2009 sino al soddisfo.
Le spese di entrambi i gradi del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo (applicati i parametri medi delle tabelle allegate al DM n. 147/2022, in relazione al valore della somma riconosciuta, esclusa per il presente giudizio di gravame la fase di trattazione non espletata).
Va, infine, disposta la distrazione delle spese di questo grado del giudizio (non rinvenendosi in atti medesima richiesta formulata in primo grado) in favore del procuratore antistatario, si come chiesto nell'atto di appello.
P.Q.M.
pag. 7/8 La Corte d'Appello di Catania, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1
e di CP_1 Controparte_2
avverso la sentenza del Tribunale di Caltagirone n. 257/2020 pubblicata il
14/09/2020, in parziale riforma della sentenza impugnata, così provvede:
1) revoca il decreto ingiuntivo n. 66 /2011 emesso il 15.03.2011 dal Tribunale di
Caltagirone in favore di;
Parte_1
2) condanna al pagamento in favore di CP_1 Parte_1 della residua somma di € 5.851,93, più interessi dalla data di emissione
[...]
della fattura n. 40/2009 sino al soddisfo (oltre la somma già corrisposta in esecuzione della sentenza impugnata);
3) condanna al pagamento, in favore della parte appellante, delle CP_1
spese del doppio grado del giudizio, che liquida, quanto al primo grado, in complessivi € 5.077,00 per compensi e, quanto al secondo grado, in complessivi
€ 3.966,00 per compensi, oltre spese vive, il 15 % per spese generali, I.V.A. e
C.P.A. come per legge, disponendo, ex art. 93 c.p.c., la distrazione delle spese del presente giudizio di gravame in favore del procuratore antistatario avv.to
Pietro Stimolo;
4) da atto che per il resto la sentenza è passata in cosa giudicata.
Così deciso, in data 12/03/2025, nella camera di consiglio della prima sezione civile
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente Dott. Dora Bonifacio Dott. Antonella Vittoria Balsamo
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