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Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. V, sentenza 20/01/2026, n. 722 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 722 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 722/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 5, riunita in udienza il
26/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DI MAIO GABRIELE, Presidente
PISAPIA MA GRAZIA, Relatore
BARRELLA ROSARIO, Giudice
in data 26/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 7657/2024 depositato il 20/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Dott. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 Avv. - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1498/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SALERNO sez. 4 e pubblicata il 04/04/2024
Atti impositivi: - PRESA IN CARICO n. 10077202100008158000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2007
- PRESA IN CARICO n. 10077202100008158000 IRPEF-ALTRO 2007
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 7176/2025 depositato il
27/11/2025
Richieste delle parti:
come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugna la sentenza n. 1498/2024, pronunciata il 22.03.2024 e depositata il 04.04.2024 dalla Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Salerno, sezione n. 4, con la quale è stato dichiarato inammissibile il ricorso avverso l'avviso di presa in carico con cui l'Agenzia delle Entrate Riscossione intimava il pagamento dell'importo di €. 8.864,45, per “somme richieste con avviso di accertamento numero
TF9011007849/2012”.
I primi Giudici argomentavano che tale atto non era ricompreso tra quelli contestabili ai sensi dell'art. 19 D. lgs. n. 546/92”, ma era impugnabile;
che l'avviso di presa poteva essere venire impugnato nel caso in cui costituisse il primo atto con il quale il contribuente veniva messo al corrente del debito tributario e non quando già ne era veuto a conoscenza.
La parte in epigrafe ha proposto appello, censurando la decisione di primo grado in ordinealla statuizione di inammissibilità, riproponendo le doglianze già esplicitate in primo grado.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va rigettato.
Come chiarito dall'orientamento più recente della s. Corte di Cassazione (cfr. n. 21254/2023; n. 6589/2025) la comunicazione di presa in carico è reclamabile dinanzi alla Giurisdizione Tributaria “quando costituisce il primo atto con il quale il contribuente viene messo al corrente del debito tributario perché il Fisco ha omesso di notificare l'avviso di accertamento immediatamente esecutivo”.
Non è, dunque, atto autonomamente impugnabile, in quanto possono essere oggetto di ricorso gli atti iscritti nell'elenco di cui all'articolo 19 del Dlgs n. 546/1992 e tutti gli atti amministrativi aventi natura provvedimentale, ovvero capaci di incidere autoritativamente sulle situazioni giuridiche soggettive dei contribuenti. Nel caso in esame, la parte aveva avuto conoscenza degli atti prodromici tant'è che aveva rateizzato la pretesa tributaria, circostanza non contestata.
Il ricorrente-odierno appellante infatti aveva ricevuto l'avviso di accertamento in data 18.02.2013, prestando acquiescenza allo stesso, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 218/97, con il versamento della prima rata in pari data, per un totale di € 713,78. Tale circostanza conferma l'avvenuta ricezione e conoscenza dell'atto presupposto nonché degli importi dovuti.
Dunque, il ricorso proposto correttamente è stato dichiarato inammissibile, poiché l'azione non poteva essere iniziata ai sensi dell'articolo 382, comma 3, c.p.c., in quanto dagli atti di causa risultava provato che il contribuente avesse regolarmente ricevuto la notifica dell'avviso di accertamento presupposto dell'avviso di presa in carico impugnato.
In tal caso, l'avviso di presa in carico non aveva un'autonoma impugnabilità dinanzi alla Giurisdizione tributaria, ma esclusivamente una funzione comunicativa e ricognitiva di un debito ben conosciuto dal contribuente.
L'appello va pertanto rigettato.
L'oscillazione giurisprudenziale registratasi in subiecta materia è suscettibile di integrare gravi ed eccezionali ragioni per compensare le spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Rigetta l'appello e compensa le spese.
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 5, riunita in udienza il
26/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DI MAIO GABRIELE, Presidente
PISAPIA MA GRAZIA, Relatore
BARRELLA ROSARIO, Giudice
in data 26/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 7657/2024 depositato il 20/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Dott. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 Avv. - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1498/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SALERNO sez. 4 e pubblicata il 04/04/2024
Atti impositivi: - PRESA IN CARICO n. 10077202100008158000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2007
- PRESA IN CARICO n. 10077202100008158000 IRPEF-ALTRO 2007
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 7176/2025 depositato il
27/11/2025
Richieste delle parti:
come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugna la sentenza n. 1498/2024, pronunciata il 22.03.2024 e depositata il 04.04.2024 dalla Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Salerno, sezione n. 4, con la quale è stato dichiarato inammissibile il ricorso avverso l'avviso di presa in carico con cui l'Agenzia delle Entrate Riscossione intimava il pagamento dell'importo di €. 8.864,45, per “somme richieste con avviso di accertamento numero
TF9011007849/2012”.
I primi Giudici argomentavano che tale atto non era ricompreso tra quelli contestabili ai sensi dell'art. 19 D. lgs. n. 546/92”, ma era impugnabile;
che l'avviso di presa poteva essere venire impugnato nel caso in cui costituisse il primo atto con il quale il contribuente veniva messo al corrente del debito tributario e non quando già ne era veuto a conoscenza.
La parte in epigrafe ha proposto appello, censurando la decisione di primo grado in ordinealla statuizione di inammissibilità, riproponendo le doglianze già esplicitate in primo grado.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va rigettato.
Come chiarito dall'orientamento più recente della s. Corte di Cassazione (cfr. n. 21254/2023; n. 6589/2025) la comunicazione di presa in carico è reclamabile dinanzi alla Giurisdizione Tributaria “quando costituisce il primo atto con il quale il contribuente viene messo al corrente del debito tributario perché il Fisco ha omesso di notificare l'avviso di accertamento immediatamente esecutivo”.
Non è, dunque, atto autonomamente impugnabile, in quanto possono essere oggetto di ricorso gli atti iscritti nell'elenco di cui all'articolo 19 del Dlgs n. 546/1992 e tutti gli atti amministrativi aventi natura provvedimentale, ovvero capaci di incidere autoritativamente sulle situazioni giuridiche soggettive dei contribuenti. Nel caso in esame, la parte aveva avuto conoscenza degli atti prodromici tant'è che aveva rateizzato la pretesa tributaria, circostanza non contestata.
Il ricorrente-odierno appellante infatti aveva ricevuto l'avviso di accertamento in data 18.02.2013, prestando acquiescenza allo stesso, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 218/97, con il versamento della prima rata in pari data, per un totale di € 713,78. Tale circostanza conferma l'avvenuta ricezione e conoscenza dell'atto presupposto nonché degli importi dovuti.
Dunque, il ricorso proposto correttamente è stato dichiarato inammissibile, poiché l'azione non poteva essere iniziata ai sensi dell'articolo 382, comma 3, c.p.c., in quanto dagli atti di causa risultava provato che il contribuente avesse regolarmente ricevuto la notifica dell'avviso di accertamento presupposto dell'avviso di presa in carico impugnato.
In tal caso, l'avviso di presa in carico non aveva un'autonoma impugnabilità dinanzi alla Giurisdizione tributaria, ma esclusivamente una funzione comunicativa e ricognitiva di un debito ben conosciuto dal contribuente.
L'appello va pertanto rigettato.
L'oscillazione giurisprudenziale registratasi in subiecta materia è suscettibile di integrare gravi ed eccezionali ragioni per compensare le spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Rigetta l'appello e compensa le spese.