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Sentenza 16 marzo 2025
Sentenza 16 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 16/03/2025, n. 839 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 839 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2570/2020
Tribunale Ordinario di Nola
Prima Sezione Civile
Provvedimento reso fuori udienza secondo le modalità previste dagli artt. 127 ter e 281 sexies
c.p.c.
Il Giudice
Considerato che la causa indicata in epigrafe è stata chiamata per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 25.02.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.;
Esaminate le note scritte depositate dalle parti;
Richiamato l'art. 127 ter, co. 3, c.p.c. secondo cui “Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note”;
Letto, altresì, l'art. 281 sexies, co. 3, c.p.c. secondo cui “Al termine della discussione orale il giudice, se non provvede ai sensi del primo comma, deposita la sentenza nei successivi trenta giorni”;
Pronuncia sentenza ai sensi del combinato disposto degli artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c., come di seguito.
15.3.2025 Il Giudice
Dr.ssa Giovanna Astarita
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola
PRIMA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice, dr.ssa Giovanna Astarita, in funzione di
Giudice d'appello ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
nella causa iscritta al n. R.G. 2570/2020
TRA in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. Parte_1
Elena Caruso e dall'avv. Francesco Bartolomeo
APPELLANTE
E
AVV. ANNUNZIATA RAFFAELE, che sta in giudizio ai sensi e per gli effetti dell'art. 86 c.p.c.
APPELLATO
Oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace.
Conclusioni per le parti: come da atti di causa e da note di trattazione scritta depositate per la partecipazione all'udienza del 25.02.2025.
2 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Va, preliminarmente, rilevato che la presente sentenza viene adottata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. e, dunque, mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Ciò premesso, giova evidenziare che (nel prosieguo, per brevità, ha Parte_1 Pt_1
impugnato la sentenza n. 5369/2019 del Giudice di Pace di Nola, emessa all'esito del giudizio recante
R.G. n. 5849/2019, pubblicata in data 13.11.2019, con la quale, in accoglimento della domanda proposta da TA LE, era stata condannata al pagamento della somma di € 3,60, oltre €
150,00 per spese di lite, con accessori di legge, proponendo quali motivi d'appello: l'errata applicazione della disciplina della notifica alle persone giuridiche, ex art. 145 c.p.c., e la prescrizione del diritto azionato dall'TA.
Si costituiva in giudizio l'avv. TA, che resisteva all'appello, limitandosi, tuttavia, ad eccepire l'inammissibilità dell'appello, per avvenuta decorrenza del termine c.d. breve per impugnare.
All'esito dell'udienza di prima comparizione e di quella di precisazione delle conclusioni, all'udienza del
25.02.2025 - fissata con rito cartolare ex art. 127 ter c.p.c. - la causa giunge alla decisione ex art. 281 sexies
c.p.c.
Anzitutto, va chiarito che in merito a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello (principale ovvero incidentale), né di riproposizione (cfr. art. 346 c.p.c.), né, ancora, che sia dipendente dai capi impugnati della sentenza (cfr. artt. 329 e 336 c.p.c.), si è formato il giudicato interno, con esonero del
Tribunale da qualsivoglia delibazione al riguardo.
In via preliminare, va affermata la ammissibilità del gravame ai sensi dell'art. 113 c.p.c.: ed infatti, pur essendo il valore della controversia inferiore al limite di € 1.100,00 (importo entro il quale il giudice di pace decide secondo equità, ai sensi del comma 2 dell'art. 113 c.p.c.), la controversia rientra tra quelle per le quali la stessa norma prevede la decisione secondo diritto a prescindere dal valore della causa, attenendo la stessa a contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari, secondo le modalità di cui all'art. 1342 c.c.
3 Nella fattispecie in esame, infatti, la pretesa attorea trova fondamento nel contratto di spedizione, sicché è palese la riconducibilità della presente ipotesi a quella di causa derivante “da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi secondo le modalità di cui all'articolo 1342 del codice civile”: è indubbio, invero, che i contratti di spedizione di corrispondenza, stipulati fra l'utente e secondo le Parte_1
modalità previste dall'art. 1342 c.c., rientrano nell'ambito dei contratti conclusi mediante la sottoscrizione da parte dell'utente di moduli o formulari, predisposti dal soggetto erogatore per disciplinare in maniera uniforme un numero indeterminato di rapporti contrattuali, secondo il precetto, appunto, dell'art. 1342 c.c.
Ciò posto, giova soffermarsi sulla questione della inammissibilità dell'appello per decorrenza del termine breve di impugnazione, eccepita da parte appellata.
Nella fattispecie sub iudice, l'appellante ha notificato l'atto di citazione in appello in data 08.5.2020, a fronte della pubblicazione della sentenza avvenuta in data 13.11.2019, dunque nel rispetto del termine c.d. “lungo” semestrale di cui all'art. 327 c.p.c., avendo poi tempestivamente iscritto a ruolo la causa in data 17.5.2020.
Ebbene, a fronte di tali tempistiche, correttamente parte appellante ha dedotto che la notifica della sentenza di primo grado veniva effettuata, erroneamente, a personalmente e non Parte_1
già al suo procuratore costituito, come invece imposto, ai fini della decorrenza del termine breve, dal combinato disposto degli artt. 326 e 170 c.p.c., e pertanto siffatta notifica non aveva fatto decorrere il termine breve di cui all'art. 325 c.p.c., essendo stato, di contro, pienamente rispettato il termine lungo semestrale per impugnare, ex art. 327 c.p.c.: cfr., ex plurimis, Cass. n. 455/2022, secondo cui «La notificazione della sentenza eseguita alla controparte personalmente anziché al procuratore costituito giusto l'art. 170, comma 1, c.p.c., e art. 285 c.p.c., è inidonea a far decorrere il termine breve d'impugnazione sia nei confronti del notificante che del destinatario, salvo che si tratti di parte non costituita in giudizio secondo quanto risultante dalla stessa sentenza notificata o impugnata e, in quest'ultima ipotesi, anche ove si intenda contestare, in sede di gravame, la qualificazione della parte come costituita».
L'appello è, quindi, ammissibile.
4 Ciò premesso, passando al merito, ritiene il Tribunale che l'appello sia fondato, per i motivi di seguito esposti.
La controversia riguarda l'avvenuta notifica, in data 22.10.2014, a mezzo raccomandata A./R., di un atto giudiziario a cura dell'avv. TA, odierno appellato, avente come destinatario una persona giuridica, ed a seguito della quale emetteva la C.A.N. (ovvero la Comunicazione di Avvenuta Pt_1
Notifica), addebitandogli il costo di € 3,60.
L'avv. TA aveva sostenuto in primo grado: che la suddetta emissione della C.A.N., con addebito del relativo costo, rappresentava un arbitrio ad opera di per violazione della legge n. Pt_1
31/2008, che aveva modificato l'art. 7 della legge n. 890/82, recante disposizioni circa: “la notificazione di atti a mezzo del servizio postale e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari”, per i quali “prevede che, nel caso di mancata consegna del piego personalmente al destinatario, l'agente postale deve dare notizia
a quest'ultimo dell'avvenuta notificazione a mezzo raccomandata, apparentemente riproducendo la disciplina dell'art. 139
c.p.c.”; che sia nell'ipotesi della notifica ex art. 139 c.p.c. che per la notifica a mezzo servizio postale, come novellato dall'art. 7 L. 890/81, il momento perfezionativo della notifica è la consegna dell'atto; che l'Avvocatura Generale dello Stato, con nota n. 25247 del 24.9.2008, aveva precisato che “nel caso di notifica a persone giuridiche ed in particolare alle società di capitali, vige il principio di immedesimazione organica in virtù del quale la consegna degli atti postali a mani di uno dei soggetti elencati nell'art. 145 c.p.c. esaurisce le formalità richieste
dalla legge”. Pertanto, “Sulla scorta di tali premesse parte attrice chiedeva la condanna della convenuta società al risarcimento dei danni, per la consapevole, indebita e illecita continuazione di richiesta di pagamento, oltre alla restituzione della somma di € 3,60” (cfr. sentenza impugnata).
Ebbene, la C.A.N. è una raccomandata, senza ricevuta di ritorno, che viene inviata dall'agente postale qualora consegni un piego contenente un atto giudiziario o stragiudiziale, notificato a mezzo del servizio postale, a una persona diversa dal destinatario dell'atto.
L'emissione di tale seconda raccomandata è stata introdotta dai commi 2 quater e 2 quinques dell'art. 36
D.L. n. 248/07, convertito nella L. n. 31/2008 (applicabile, ratione temporis, alla fattispecie) che ha, così, modificato l'art. 7 L. 890/1982, così statuendo: “Se il piego non viene consegnato personalmente al destinatario
5 dell'atto, l'agente postale dà notizia al destinatario medesimo dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo di lettera raccomandata”.
Dunque, l'emissione della C.A.N. è necessaria in tutti i casi in cui il piego non venga recapitato personalmente al destinatario;
in tali ipotesi, l'agente postale deve comunicare all'effettivo destinatario dell'atto la data in cui lo stesso è stato notificato e la persona alla quale è stato consegnato.
Detto adempimento, giova precisarlo, è espressamente posto a carico dell'agente postale che deve dare atto, nell'avviso di ricevimento, dell'avvenuto invio della raccomandata al destinatario.
Ebbene, ritiene questo Giudice di aderire all'orientamento pretorio espresso dalla giurisprudenza di merito (cfr., ex multis, Trib. Avellino, sent. n. 1337/2017; Trib. Avellino, sent. n. 1033/2018), anche dell'intestato Tribunale (cfr. sent. Trib. Nola n. 530/2025 dott. Fabbri;
Trib. Nola n. dott. Per_1
Trib. Nola n. 26/2023, dott. Esposito;
Trib. Nola n. 629/2022, dott. Rossi), secondo cui il tenore del citato art. 7 della legge 890/1982, nel prevedere la spedizione di tale raccomandata ulteriore in ogni caso di consegna dell'atto a persona diversa dal destinatario, non contiene alcun distinguo tra il caso in cui il piego non ricevuto dal destinatario personalmente sia indirizzato a persona fisica e quello in cui il piego sia indirizzato a persona giuridica: anche in tale ultima ipotesi, infatti, il recapito può essere effettuato tanto personalmente, ossia eseguito nelle mani del legale rappresentante, tanto a mani di persona diversa dal legale rappresentante ed ove si verifichi tale seconda eventualità non v'è ragione per escludere, a discrezione dell'agente postale, l'operatività della disposizione citata, la cui ratio è quella di assicurare, quanto più possibile, la corrispondenza tra conoscenza legale e conoscenza effettiva dell'atto.
Del resto, la previsione legislativa - che non contiene, lo si ribadisce, distinzione di sorta in ordine alla natura del destinatario - non può essere derogata da norma interne e di rango inferiore, quali quelle dettate dalle circolari interne delle Parte_1
Da quanto sin qui detto consegue che, risultando pienamente legittima la procedura seguita dall'agente postale – conclusa, come rilevato, con la emissione della C.A.N., e con l'addebito dei relativi costi in capo al mittente – ne consegue che la domanda attorea proposta in primo grado andava rigettata, non ravvisandosi alcun indebito ai sensi dell'art. 2033 c.c.
6 In definitiva, non sussistendo, nella fattispecie, alcun indebito, il pagamento della C.A.N. deve qualificarsi come legittimo.
Né pare conferente il richiamo, ad opera del primo giudice, del disposto dell'art. 145 c.p.c. che prevede testualmente che “la notifica può farsi mediante consegna di copia dell'atto al rappresentante o alla persona incaricata di ricevere le notificazioni o, in mancanza, ad altra persona addetta alla sede stessa ovvero al portiere dello stabile in cui è la sede”. Quest'ultima norma, infatti, ammette che la notifica possa effettuarsi anche ad altra persona diversa dal legale rappresentante della persona giuridica ma nulla dice circa l'obbligatorietà della C.A.N., che è cosa diversa dalla notifica e serve a garantire l'effettiva conoscenza, da parte del destinatario, della notifica stessa, già perfezionatasi all'atto della consegna. Invero, essendo questa – come detto anche innanzi - la ratio della norma, non può farsi alcuna distinzione a seconda che il destinatario della notifica sia una persona fisica o giuridica, dovendo in entrambi i casi garantirsi la conoscenza effettiva dell'atto ai fini dell'esercizio del diritto di difesa in giudizio ex art. 24 Cost.
In esito alle considerazioni che precedono, il presente appello va accolto e le domande proposte in primo grado dall'avv. Annunziate vanno rigettate.
Ogni altra questione deve ritenersi assorbita.
Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza della parte appellata e si liquidano come in dispositivo sulla base dei parametri di cui al D.M. 55/2014, aggiornato, per il presente grado di giudizio, con D.M. n. 147/2022, scaglione di riferimento sulla base della domanda, ai valori minimi per la bassa complessità della fattispecie.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa o assorbita, in totale riforma della sentenza appellata, così provvede:
1. Accoglie l'appello proposto da in persona del legale rappresentante pro Parte_1
tempore, e, per l'effetto, rigetta le domande proposte in primo grado da TA LE;
7 2. Condanna TA LE alla refusione, in favore di in persona del Parte_1
legale rappresentante pro tempore, delle spese di lite, che si liquidano per il primo grado in € 180,00 per compensi, oltre IVA e CPA come per legge, se dovute e documentate, e rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso, e per il giudizio di appello in € 92,00 per spese ed in €
332,00 per compensi, oltre IVA e CPA come per legge, se dovute e documentate, e rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso.
Così deciso il 15.3.2025 Il Giudice
Dr.ssa Giovanna Astarita
8
Tribunale Ordinario di Nola
Prima Sezione Civile
Provvedimento reso fuori udienza secondo le modalità previste dagli artt. 127 ter e 281 sexies
c.p.c.
Il Giudice
Considerato che la causa indicata in epigrafe è stata chiamata per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 25.02.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.;
Esaminate le note scritte depositate dalle parti;
Richiamato l'art. 127 ter, co. 3, c.p.c. secondo cui “Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note”;
Letto, altresì, l'art. 281 sexies, co. 3, c.p.c. secondo cui “Al termine della discussione orale il giudice, se non provvede ai sensi del primo comma, deposita la sentenza nei successivi trenta giorni”;
Pronuncia sentenza ai sensi del combinato disposto degli artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c., come di seguito.
15.3.2025 Il Giudice
Dr.ssa Giovanna Astarita
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola
PRIMA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice, dr.ssa Giovanna Astarita, in funzione di
Giudice d'appello ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
nella causa iscritta al n. R.G. 2570/2020
TRA in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. Parte_1
Elena Caruso e dall'avv. Francesco Bartolomeo
APPELLANTE
E
AVV. ANNUNZIATA RAFFAELE, che sta in giudizio ai sensi e per gli effetti dell'art. 86 c.p.c.
APPELLATO
Oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace.
Conclusioni per le parti: come da atti di causa e da note di trattazione scritta depositate per la partecipazione all'udienza del 25.02.2025.
2 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Va, preliminarmente, rilevato che la presente sentenza viene adottata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. e, dunque, mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Ciò premesso, giova evidenziare che (nel prosieguo, per brevità, ha Parte_1 Pt_1
impugnato la sentenza n. 5369/2019 del Giudice di Pace di Nola, emessa all'esito del giudizio recante
R.G. n. 5849/2019, pubblicata in data 13.11.2019, con la quale, in accoglimento della domanda proposta da TA LE, era stata condannata al pagamento della somma di € 3,60, oltre €
150,00 per spese di lite, con accessori di legge, proponendo quali motivi d'appello: l'errata applicazione della disciplina della notifica alle persone giuridiche, ex art. 145 c.p.c., e la prescrizione del diritto azionato dall'TA.
Si costituiva in giudizio l'avv. TA, che resisteva all'appello, limitandosi, tuttavia, ad eccepire l'inammissibilità dell'appello, per avvenuta decorrenza del termine c.d. breve per impugnare.
All'esito dell'udienza di prima comparizione e di quella di precisazione delle conclusioni, all'udienza del
25.02.2025 - fissata con rito cartolare ex art. 127 ter c.p.c. - la causa giunge alla decisione ex art. 281 sexies
c.p.c.
Anzitutto, va chiarito che in merito a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello (principale ovvero incidentale), né di riproposizione (cfr. art. 346 c.p.c.), né, ancora, che sia dipendente dai capi impugnati della sentenza (cfr. artt. 329 e 336 c.p.c.), si è formato il giudicato interno, con esonero del
Tribunale da qualsivoglia delibazione al riguardo.
In via preliminare, va affermata la ammissibilità del gravame ai sensi dell'art. 113 c.p.c.: ed infatti, pur essendo il valore della controversia inferiore al limite di € 1.100,00 (importo entro il quale il giudice di pace decide secondo equità, ai sensi del comma 2 dell'art. 113 c.p.c.), la controversia rientra tra quelle per le quali la stessa norma prevede la decisione secondo diritto a prescindere dal valore della causa, attenendo la stessa a contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari, secondo le modalità di cui all'art. 1342 c.c.
3 Nella fattispecie in esame, infatti, la pretesa attorea trova fondamento nel contratto di spedizione, sicché è palese la riconducibilità della presente ipotesi a quella di causa derivante “da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi secondo le modalità di cui all'articolo 1342 del codice civile”: è indubbio, invero, che i contratti di spedizione di corrispondenza, stipulati fra l'utente e secondo le Parte_1
modalità previste dall'art. 1342 c.c., rientrano nell'ambito dei contratti conclusi mediante la sottoscrizione da parte dell'utente di moduli o formulari, predisposti dal soggetto erogatore per disciplinare in maniera uniforme un numero indeterminato di rapporti contrattuali, secondo il precetto, appunto, dell'art. 1342 c.c.
Ciò posto, giova soffermarsi sulla questione della inammissibilità dell'appello per decorrenza del termine breve di impugnazione, eccepita da parte appellata.
Nella fattispecie sub iudice, l'appellante ha notificato l'atto di citazione in appello in data 08.5.2020, a fronte della pubblicazione della sentenza avvenuta in data 13.11.2019, dunque nel rispetto del termine c.d. “lungo” semestrale di cui all'art. 327 c.p.c., avendo poi tempestivamente iscritto a ruolo la causa in data 17.5.2020.
Ebbene, a fronte di tali tempistiche, correttamente parte appellante ha dedotto che la notifica della sentenza di primo grado veniva effettuata, erroneamente, a personalmente e non Parte_1
già al suo procuratore costituito, come invece imposto, ai fini della decorrenza del termine breve, dal combinato disposto degli artt. 326 e 170 c.p.c., e pertanto siffatta notifica non aveva fatto decorrere il termine breve di cui all'art. 325 c.p.c., essendo stato, di contro, pienamente rispettato il termine lungo semestrale per impugnare, ex art. 327 c.p.c.: cfr., ex plurimis, Cass. n. 455/2022, secondo cui «La notificazione della sentenza eseguita alla controparte personalmente anziché al procuratore costituito giusto l'art. 170, comma 1, c.p.c., e art. 285 c.p.c., è inidonea a far decorrere il termine breve d'impugnazione sia nei confronti del notificante che del destinatario, salvo che si tratti di parte non costituita in giudizio secondo quanto risultante dalla stessa sentenza notificata o impugnata e, in quest'ultima ipotesi, anche ove si intenda contestare, in sede di gravame, la qualificazione della parte come costituita».
L'appello è, quindi, ammissibile.
4 Ciò premesso, passando al merito, ritiene il Tribunale che l'appello sia fondato, per i motivi di seguito esposti.
La controversia riguarda l'avvenuta notifica, in data 22.10.2014, a mezzo raccomandata A./R., di un atto giudiziario a cura dell'avv. TA, odierno appellato, avente come destinatario una persona giuridica, ed a seguito della quale emetteva la C.A.N. (ovvero la Comunicazione di Avvenuta Pt_1
Notifica), addebitandogli il costo di € 3,60.
L'avv. TA aveva sostenuto in primo grado: che la suddetta emissione della C.A.N., con addebito del relativo costo, rappresentava un arbitrio ad opera di per violazione della legge n. Pt_1
31/2008, che aveva modificato l'art. 7 della legge n. 890/82, recante disposizioni circa: “la notificazione di atti a mezzo del servizio postale e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari”, per i quali “prevede che, nel caso di mancata consegna del piego personalmente al destinatario, l'agente postale deve dare notizia
a quest'ultimo dell'avvenuta notificazione a mezzo raccomandata, apparentemente riproducendo la disciplina dell'art. 139
c.p.c.”; che sia nell'ipotesi della notifica ex art. 139 c.p.c. che per la notifica a mezzo servizio postale, come novellato dall'art. 7 L. 890/81, il momento perfezionativo della notifica è la consegna dell'atto; che l'Avvocatura Generale dello Stato, con nota n. 25247 del 24.9.2008, aveva precisato che “nel caso di notifica a persone giuridiche ed in particolare alle società di capitali, vige il principio di immedesimazione organica in virtù del quale la consegna degli atti postali a mani di uno dei soggetti elencati nell'art. 145 c.p.c. esaurisce le formalità richieste
dalla legge”. Pertanto, “Sulla scorta di tali premesse parte attrice chiedeva la condanna della convenuta società al risarcimento dei danni, per la consapevole, indebita e illecita continuazione di richiesta di pagamento, oltre alla restituzione della somma di € 3,60” (cfr. sentenza impugnata).
Ebbene, la C.A.N. è una raccomandata, senza ricevuta di ritorno, che viene inviata dall'agente postale qualora consegni un piego contenente un atto giudiziario o stragiudiziale, notificato a mezzo del servizio postale, a una persona diversa dal destinatario dell'atto.
L'emissione di tale seconda raccomandata è stata introdotta dai commi 2 quater e 2 quinques dell'art. 36
D.L. n. 248/07, convertito nella L. n. 31/2008 (applicabile, ratione temporis, alla fattispecie) che ha, così, modificato l'art. 7 L. 890/1982, così statuendo: “Se il piego non viene consegnato personalmente al destinatario
5 dell'atto, l'agente postale dà notizia al destinatario medesimo dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo di lettera raccomandata”.
Dunque, l'emissione della C.A.N. è necessaria in tutti i casi in cui il piego non venga recapitato personalmente al destinatario;
in tali ipotesi, l'agente postale deve comunicare all'effettivo destinatario dell'atto la data in cui lo stesso è stato notificato e la persona alla quale è stato consegnato.
Detto adempimento, giova precisarlo, è espressamente posto a carico dell'agente postale che deve dare atto, nell'avviso di ricevimento, dell'avvenuto invio della raccomandata al destinatario.
Ebbene, ritiene questo Giudice di aderire all'orientamento pretorio espresso dalla giurisprudenza di merito (cfr., ex multis, Trib. Avellino, sent. n. 1337/2017; Trib. Avellino, sent. n. 1033/2018), anche dell'intestato Tribunale (cfr. sent. Trib. Nola n. 530/2025 dott. Fabbri;
Trib. Nola n. dott. Per_1
Trib. Nola n. 26/2023, dott. Esposito;
Trib. Nola n. 629/2022, dott. Rossi), secondo cui il tenore del citato art. 7 della legge 890/1982, nel prevedere la spedizione di tale raccomandata ulteriore in ogni caso di consegna dell'atto a persona diversa dal destinatario, non contiene alcun distinguo tra il caso in cui il piego non ricevuto dal destinatario personalmente sia indirizzato a persona fisica e quello in cui il piego sia indirizzato a persona giuridica: anche in tale ultima ipotesi, infatti, il recapito può essere effettuato tanto personalmente, ossia eseguito nelle mani del legale rappresentante, tanto a mani di persona diversa dal legale rappresentante ed ove si verifichi tale seconda eventualità non v'è ragione per escludere, a discrezione dell'agente postale, l'operatività della disposizione citata, la cui ratio è quella di assicurare, quanto più possibile, la corrispondenza tra conoscenza legale e conoscenza effettiva dell'atto.
Del resto, la previsione legislativa - che non contiene, lo si ribadisce, distinzione di sorta in ordine alla natura del destinatario - non può essere derogata da norma interne e di rango inferiore, quali quelle dettate dalle circolari interne delle Parte_1
Da quanto sin qui detto consegue che, risultando pienamente legittima la procedura seguita dall'agente postale – conclusa, come rilevato, con la emissione della C.A.N., e con l'addebito dei relativi costi in capo al mittente – ne consegue che la domanda attorea proposta in primo grado andava rigettata, non ravvisandosi alcun indebito ai sensi dell'art. 2033 c.c.
6 In definitiva, non sussistendo, nella fattispecie, alcun indebito, il pagamento della C.A.N. deve qualificarsi come legittimo.
Né pare conferente il richiamo, ad opera del primo giudice, del disposto dell'art. 145 c.p.c. che prevede testualmente che “la notifica può farsi mediante consegna di copia dell'atto al rappresentante o alla persona incaricata di ricevere le notificazioni o, in mancanza, ad altra persona addetta alla sede stessa ovvero al portiere dello stabile in cui è la sede”. Quest'ultima norma, infatti, ammette che la notifica possa effettuarsi anche ad altra persona diversa dal legale rappresentante della persona giuridica ma nulla dice circa l'obbligatorietà della C.A.N., che è cosa diversa dalla notifica e serve a garantire l'effettiva conoscenza, da parte del destinatario, della notifica stessa, già perfezionatasi all'atto della consegna. Invero, essendo questa – come detto anche innanzi - la ratio della norma, non può farsi alcuna distinzione a seconda che il destinatario della notifica sia una persona fisica o giuridica, dovendo in entrambi i casi garantirsi la conoscenza effettiva dell'atto ai fini dell'esercizio del diritto di difesa in giudizio ex art. 24 Cost.
In esito alle considerazioni che precedono, il presente appello va accolto e le domande proposte in primo grado dall'avv. Annunziate vanno rigettate.
Ogni altra questione deve ritenersi assorbita.
Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza della parte appellata e si liquidano come in dispositivo sulla base dei parametri di cui al D.M. 55/2014, aggiornato, per il presente grado di giudizio, con D.M. n. 147/2022, scaglione di riferimento sulla base della domanda, ai valori minimi per la bassa complessità della fattispecie.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa o assorbita, in totale riforma della sentenza appellata, così provvede:
1. Accoglie l'appello proposto da in persona del legale rappresentante pro Parte_1
tempore, e, per l'effetto, rigetta le domande proposte in primo grado da TA LE;
7 2. Condanna TA LE alla refusione, in favore di in persona del Parte_1
legale rappresentante pro tempore, delle spese di lite, che si liquidano per il primo grado in € 180,00 per compensi, oltre IVA e CPA come per legge, se dovute e documentate, e rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso, e per il giudizio di appello in € 92,00 per spese ed in €
332,00 per compensi, oltre IVA e CPA come per legge, se dovute e documentate, e rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso.
Così deciso il 15.3.2025 Il Giudice
Dr.ssa Giovanna Astarita
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