Rigetto
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 22/07/2025, n. 6479 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 6479 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06479/2025REG.PROV.COLL.
N. 04622/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4622 del 2022, proposto da
LI CO, LI AR ZI, LI TE e RA ES, tutti in qualità di eredi di LI IO, rappresentati e difesi dagli avvocati Giancarlo Migani, Andrea Balzani e Monica Lunedei, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Rimini, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Simona Gessaroli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Seconda) n. 272/2022.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Rimini;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, c.p.a;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 4 giugno 2025 il Cons. Roberto Michele Palmieri e uditi per le parti gli avvocati Andrea Balzani e Simona Gessaroli;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente IO LI ha impugnato innanzi al TAR Emilia Romagna la nota 22.9.2016, con cui il Comune di Rimini ha rigettato l’istanza di condono IO da lui presentata, relativa a cambio d’uso senza opere da accessori agricoli ad abitazione, in relazione all’immobile di sua proprietà sito in Rimini alla Via Covignano n. 275.
A sostegno del ricorso, egli ha articolato i seguenti motivi di gravame: 1) eccesso di potere per erronea valutazione dei presupposti di fatto e di diritto, in relazione all’art. 32 comma 27 d.l. n. 269/2003 e degli artt. 32 comma 1 e 37 comma 1 L.R. n. 23/2004; 2) eccesso di potere per errata valutazione dei presupposti con riguardo alla data di commissione dell’abuso e della dedotta preesistenza del vincolo; difetto di istruttoria; violazione dell’art. 32 comma 27 d.l. n. 269/2003 e dell’art. 32 comma 1 L.R. n. 23/2004, nonché degli artt. 32 e 33 l. n. 47/85.
Ha chiesto pertanto l’annullamento dell’atto impugnato, con vittoria delle spese di lite.
Costituitosi in giudizio, il Comune di Rimini ha chiesto il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese di lite.
Con sentenza n. 272/22 il TAR Emilia Romagna ha rigettato il ricorso.
Avverso tale pronuncia giudiziale i signori CO LI, AR ZI LI, TE LI e ES RA, hanno interposto appello, affidato ai seguenti motivi di gravame: 1) erroneità della pronuncia per violazione dell’art. 32 comma 27 d.l. n. 269/2003 e degli artt. 32 comma 1 e 37 comma 1 L.R. n. 23/2004; 2) erroneità della pronuncia appellata per difetto di motivazione, nonché per errata valutazione degli atti processuali e dei mezzi di prova forniti dal ricorrente; 3) erroneità della pronuncia appellata per violazione dell’art. 35 co. 18 l. n. 47/85.
Hanno chiesto pertanto, in accoglimento dell’appello, e in riforma dell’impugnata sentenza, l’annullamento dell’atto impugnato dal loro dante causa in primo grado. Il tutto con vittoria delle spese di lite.
Costituitosi in giudizio, il Comune di Rimini ha chiesto il rigetto dell’appello, con vittoria delle spese di lite.
All’udienza di smaltimento del 4.6.2025 – tenutasi con modalità di collegamento da remoto in videoconferenza, ai sensi dell’art. 87 co. 4-bis c.p.a. – l’appello è stato trattenuto in decisione.
2. L’appello, in relazione ai dedotti motivi di gravame – che possono essere esaminati congiuntamente, per comunanza delle relative censure – è infondato.
3. Ai sensi dell’art. 32 co. 27 d.l. n. 269/03, le opere abusive non sono sanabili qualora: “ d) siano state realizzate su immobili soggetti a vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela degli interessi idrogeologici e delle falde acquifere, dei beni ambientali e paesistici, nonché dei parchi e delle aree protette nazionali, regionali e provinciali qualora istituiti prima della esecuzione di dette opere, in assenza o in difformità del titolo abilitativo IO e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici ”.
4. Così definita la normativa di riferimento, occorre ora indagarne la portata.
Sul punto, questo Consiglio di Stato ha da tempo chiarito che: “ l'art. 32 del c.d. terzo condono di cui al D.L. n. 269 del 2003, convertito con modificazioni dalla L. n. 326 del 2003, fissa limiti più stringenti rispetto ai precedenti primo e secondo condono, di cui alle L. 28 febbraio 1985, n. 47 e L. 23 dicembre 1994, n. 724, escludendo la possibilità di conseguire il condono nelle zone sottoposte a vincolo paesaggistico "qualora sussistano congiuntamente queste due condizioni ostative: a) il vincolo di inedificabilità sia preesistente all'esecuzione delle opere abusive; b) le opere realizzate in assenza o in difformità del titolo abilitativo non siano conformi alle norme e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici. In tal caso l'incondonabilità non è superabile nemmeno con il parere positivo dell'autorità preposta alla tutela del vincolo", (cfr., in termini, Cons. Stato, Sez. IV, 17 settembre 2013 n. 4619). Pare il caso di soggiungere che il D.L. n. 269 del 2003 disciplina in maniera più restrittiva, rispetto al "primo condono IO" di cui alla L. n. 47 del 1985, le fattispecie in discussione poiché, con riguardo ai vincoli ivi indicati (tra cui quelli a protezione dei beni paesistici), preclude la sanatoria sulla base della anteriorità del vincolo senza la previsione procedimentale di alcun parere dell'autorità ad esso preposta, con ciò collocando l'abuso nella categoria delle opere non suscettibili di sanatoria ” (C.d.S, VI, 15.7.2019, n. 4991).
5. Tanto premesso, e venendo ora alla fattispecie in esame, ad avviso del Collegio ricorrono entrambe tali condizioni ostative, posto che, sotto un primo profilo, il vincolo è stato istituito nel 1998, nel mentre l’abuso risale al 2003, come da istanza di condono in atti.
In secondo luogo, la destinazione ad abitazione non è conforme allo strumento urbanistico, il quale ammetteva unicamente i cambi di destinazione verso la residenza di immobili classificati ad uso terziario e specificatamente “B1” (uffici), “B2” (commercio al dettaglio) e “B4” (pubblici esercizi), con obbligo di mantenimento della sagoma e con divieto di demo-ricostruzione.
Per tali ragioni, l’istanza di condono non poteva essere scrutinata con esito positivo.
6. Al fine di superare tali profili di criticità, gli appellanti deducono che l’immobile sia stato adibito ad abitazione già negli anni 1996-98. Nondimeno, la documentazione prodotta in giudizio non è decisiva nel senso auspicato dagli appellanti, posto, che, sotto un primo profilo, essa è priva di data certa, e in secondo luogo, l’impianto di riscaldamento e quello di allaccio alla rete gas – dedotti dagli appellanti a fondamento della destinazione ad abitazione dell’immobile in esame sin dagli anni 1996-98 – sono compatibili anche con l’uso legittimo e dichiarato, di degustazione vini e annesso wc per i lavoratori agricoli.
7. Di contro, emerge dagli atti di causa che con DIA del 26.04.1999 n. 371/99 (inizio lavori 17.05.1999 - fine lavori 10.04.2000) venivano svolti i lavori di cui alla relazione tecnica-descrittiva del 26.04.1999; lavori, poi certificati conformi con “collaudo finale” del 18.04.2000, consistenti in una diversa composizione del piano terra nel quale, in ragione di una “ diversa impostazione colturale del podere ”:
- veniva creato un ampio locale per “ alloggiamento botti e per la degustazione dei vini … con realizzazione di una nuova pavimentazione ad alta resistenza in grès, idonea a sopportare i gravosi carichi previsti (botti e tini) ”;
- venivano creati ulteriori locali per il deposito di veleni e antiparassitari, per ricovero attrezzi;
- il controsoffitto in cartongesso, prima limitato al vano scala, veniva esteso per tutto il piano terra, così realizzando una “ controparete interna sui muri perimetrali, con isolante termico, per meglio proteggere i vini dalle escursioni termiche esterne: per lo stesso motivo si rende[va] necessaria la realizzazione di un controsoffitto isolato superiormente ”;
- veniva inoltre ampliato il locale w.c. “ destinato alle persone impegnate nelle attività lavorative del podere ”.
8. Pertanto, nel 1999-2000 sono proprio gli atti di parte (DIA del 26.04.1999 n. 371/99) a indurre a ritenere che l’immobile in esame presentasse la destinazione agricola, avuto conto alla tipologia di interventi dichiarata dalla parte stessa.
9. Il contenuto di tali emergenze documentali è contestato dagli odierni appellanti, i quali hanno affermato in sede di appello che: “ le relazioni tecniche allegate alle citate pratiche edilizie (DIA n.371/1999 e DIA n.335/2000) non potevano che dissimulare la verità e, dunque, avere quello specifico contenuto, essendo oltremodo pacifico che la confessione dell’abuso (cambio destinazione d’uso da agricolo in abitativo) avrebbe certamente pregiudicato l’esito delle dette pratiche edilizie; parimenti, gli elaborati allegati alle pratiche edilizie DIA n.371/1999 e DIA n.335/2000 (doc.16 e 17) non avrebbero mai potuto riportare al piano terra la presenza di vani abitativi quali “camera da letto”, “soggiorno” o “cucina”, giacché in tale ipotesi il Comune avrebbe annullato il titolo IO ” (atto di appello, p. 18).
10. Senonché, in disparte la natura confessoria di una eventuale non corrispondenza al vero dei fatti emergente da tale dichiarazione, è di intuitiva evidenza che le mere congetture di parte appellante non possono sostituire il contenuto di atti scritti, provenienti dallo stesso autore della cennata DIA n. 371/99.
11. Pertanto, concludendo in merito alle censure di parte appellante, reputa il Collegio che, in presenza delle suddette due condizioni ostative (preesistenza del vincolo; contrarietà dell’intervento allo strumento urbanistico), il diniego di condono deve senz’altro ritenersi legittimo.
12. In sede di appello, parte appellante ha dedotto la formazione del silenzio-assenso sulla domanda di condono.
Tuttavia, trattasi di motivo non esaminato dalla pronuncia appellata. Pertanto, in difetto di prospettazione del difetto di pronuncia, trattasi di motivo nuovo, come tale inammissibile in questa sede.
Peraltro, ad BU , nel merito la censura è infondata, in quanto la documentazione a corredo della domanda di condono era incompleta, mancando la monetizzazione di cui all’articolo 28, comma 4, L.R. ER 23/04, trattandosi nella fattispecie di un cambio di destinazione con aumento del carico urbanistico su area caratterizzata dalla destinazione urbanistica E2, ossia zona agricola per la salvaguardia paesistica-ambientale, disciplinata dall’articolo 31.2 delle NTA al PRG.
Pertanto, in difetto di completezza della documentazione, va senz’altro esclusa la formazione del titolo per UM .
Alla luce di tali considerazioni, l’appello è infondato.
Ne consegue il suo rigetto.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna solidalmente gli appellanti al rimborso delle spese di lite sostenute dal Comune di Rimini, che si liquidano in € 4.500 per onorario, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2025 – tenutasi con modalità di collegamento da remoto in videoconferenza, ai sensi dell’art. 87 co. 4-bis c.p.a. – con l'intervento dei magistrati:
Daniela Di Carlo, Presidente FF
Davide Ponte, Consigliere
Giovanni Tulumello, Consigliere
Annamaria Fasano, Consigliere
Roberto Michele Palmieri, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberto Michele Palmieri | Daniela Di Carlo |
IL SEGRETARIO