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Sentenza 12 agosto 2025
Sentenza 12 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 12/08/2025, n. 511 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 511 |
| Data del deposito : | 12 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2139/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di FORLI'
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Massimo DI PATRIA Presidente dott.ssa Alessandra MEDI Giudice dott.ssa Serena CHIMICHI Giudice rel. ed est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2139/2023 promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1 residente in [...] con il patrocinio dell'avv. GHINI GIOVANNI
BATTISTA elettivamente domiciliata presso il difensore
RICORRENTE contro
(C.F. ), nato a [...] il [...] Controparte_1 C.F._2
e residente a [...], con il patrocinio dell'avv. ZAULI CARLO e dell'avv.
GIBIINO FABRIZIA elettivamente domiciliato presso il difensore
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso congiuntamente alle condizioni di cui al foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data 5.5.2025 da parte ricorrente e in data 8.5.2025 da parte resistente pagina 1 di 4 per come di seguito integralmente trascritte: “- dichiarare la separazione personale dei coniugi
e , con ogni conseguente comunicazione/provvedimento di legge Controparte_1 Parte_1 agli uffici competenti;
- affidare la figlia minore nata a Forlì il [...], ad [...] entrambi i genitori secondo la disciplina propria dell'affidamento condiviso, con esercizio separato della responsabilità genitoriale limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione nei tempi di permanenza della minore presso ciascun genitore e collocazione abitativa prevalente presso la madre alla quale di conseguenza è assegnata la casa familiare di
Forlì, via Campo di Marte n.188; -il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia minore, salvo diverso accordo: a) settimana 1: dal mercoledì al venerdì mattina, prelevandola dalla casa materna o dalla casa dei nonni materni il mercoledì pomeriggio all'uscita del lavoro fino a riaccompagnarla a scuola il venerdì mattina (o in assenza di lezioni a casa della madre). b) settimana 2: dal mercoledì pomeriggio- prelevandola dalla casa materna o dalla casa dei nonni materni il mercoledì pomeriggio all'uscita del lavoro- al giovedì mattina, riaccompagnandola a scuola ovvero a casa della madre, e dal sabato mattina alle ore 10.00 sino al lunedì mattina con il riaccompagnamento a scuola o presso l'abitazione della madre, -sette giorni durante le festività natalizie (alternando di anno in anno il giorno di Natale e quello di Capodanno), -tre giorni durante il periodo pasquale (alternando di anno in anno il giorno di Pasqua e quello di
Pasquetta); -quindici giorni non consecutivi durante il periodo estivo, il tutto tenendo conto delle condizioni e desideri della minore, sue esigenze scolastiche ed extrascolastiche e degli impegni lavorativi dei genitori. - contribuirà al mantenimento della figlia minore Controparte_1 mediante la corresponsione a favore della madre di una somma mensile pari ad € 250,00, entro il
5 di ogni mese, annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat dalla data del 8 maggio 2024, oltre al 50% delle spese straordinarie da sostenersi per la figlia, attenendosi all'art. 15 del
Protocollo di intesa per la gestione dei processi in materia di famiglia del Tribunale di Forlì del
27.07.2016, da intendersi qui integralmente richiamato;
- è attribuito per l'intero alla madre
l'Assegno Unico Universale per i figli;
- nessun mantenimento sarà dovuto alla Parte_1 signora;
-le parti danno reciprocamente consenso al rilascio della carta di Parte_1 identità valida per l'espatrio ed alla richiesta di Passaporto. Le parti dichiarano che le spese del presente procedimento sono compensate”.
pagina 2 di 4 MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 3.8.2023 chiedeva la separazione da Parte_1
premettendo che in data 27.06.2015 contraeva matrimonio
Controparte_1 concordatario a Forlì con matrimonio trascritto nel Registro degli Atti di
Controparte_1 matrimonio di tale Comune dell'anno 2015, P. 2, S. A, atto n. 46. Dall'unione matrimoniale nasceva a Forlì il 29.06.2019 la figlia La ricorrente riferiva che circa alla metà marzo Per_1 dell'anno 2023, comunicava alla moglie l'intenzione di separarsi e pochi
Controparte_1 giorni dopo lasciava la casa familiare, trasferendosi presso i genitori. La ricorrente chiedeva, dunque, di stabilire l'affidamento congiunto della figlia con collocazione prevalente Per_1 presso la madre, alla quale andava conseguentemente assegnata la casa familiare. Chiedeva, inoltre, un contributo al mantenimento per la figlia minorenne pari ad € 400,00 a carico del padre, oltre al 50% delle spese straordinarie e un assegno di separazione a carico di
Controparte_1 di euro 200,00.
Si costituiva in giudizio con comparsa depositata il 26.10.2023 il quale non Controparte_1 si opponeva alla pronuncia di separazione, ma contestava tutto quanto dedotto da parte ricorrente riferendo che i coniugi già da tempo avevano manifestato l'idea di separarsi per inconciliabilità caratteriale e di modus vivendi. Il resistente non si opponeva all'affidamento congiunto della figlia ma chiedeva l'assegnazione della casa coniugale alla minore con rotazione dei genitori. Per_1
All'udienza del 23.4.2025 le parti rappresentavano di aver raggiunto un accordo e il giudice fissava l'udienza del 13.5.2025, sostituita con note di trattazione scritta, per la precisazione delle conclusioni.
Il Giudice preso atto dell'accordo depositato in data 5.5.2025 da parte ricorrente e in data 8.5.2025 da parte resistente, visto l'intervento del PM reso in data 15.9.2023, ritenuta la causa matura per la decisione, la rimetteva al Collegio.
*******
Rileva il Tribunale che le circostanze addotte, la separazione di fatto già protrattasi, nonchè
l'insistenza nella domanda di separazione confermano l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza fra i coniugi. Va quindi senz'altro dichiarata la separazione personale fra i coniugi, per essere divenuta intollerabile la convivenza. Quanto alle condizioni di separazione, concordate pagina 3 di 4 dalle parti e riportate in epigrafe, esse ben possono essere accolte, risultando quelle relative alla prole certamente conformi all'interesse della figlia minore di mantenere un soddisfacente rapporto con ciascuno dei genitori e, quanto all'assegno di mantenimento, adeguate rispetto alle condizioni reddituali dei coniugi come emerse in corso di causa. Analogamente è corretta l'assegnazione della casa coniugale alla madre, con la quale vivrà la figlia minorenne. Senz'altro recepibili sono le richieste riguardanti le questioni patrimoniali dei coniugi, attinenti a diritti disponibili e rinunciabili. Le spese di lite, come da accordo, vanno integralmente compensate fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, nella causa promossa da nei confronti di Parte_1 CP_1
, così provvede:
[...]
- pronuncia la separazione personale dei coniugi nata a [...] il 3 gennaio Parte_1
1988 e , nato a [...] il [...] unitisi in matrimonio il Controparte_1
27.6.2015 a Forlì;
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Forlì di procedere all'annotazione della presente sentenza anno 2015, P. 2, S. A, atto n. 46
- recepisce l'accordo raggiunto tra le parti, come da condizioni trascritte in epigrafe e dispone in conformità;
- compensa integralmente fra le parti le spese processuali.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza, disponendo che copia della presente sentenza venga trasmessa al competente Ufficiale dello Stato Civile successivamente al passaggio in giudicato.
Così deciso in Forlì, nella camera di consiglio del 25.7.2025
Il Presidente
Dott. Massimo Di Patria
Il Giudice rel. ed est.
Dott.ssa Serena Chimichi
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di FORLI'
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Massimo DI PATRIA Presidente dott.ssa Alessandra MEDI Giudice dott.ssa Serena CHIMICHI Giudice rel. ed est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2139/2023 promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1 residente in [...] con il patrocinio dell'avv. GHINI GIOVANNI
BATTISTA elettivamente domiciliata presso il difensore
RICORRENTE contro
(C.F. ), nato a [...] il [...] Controparte_1 C.F._2
e residente a [...], con il patrocinio dell'avv. ZAULI CARLO e dell'avv.
GIBIINO FABRIZIA elettivamente domiciliato presso il difensore
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso congiuntamente alle condizioni di cui al foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data 5.5.2025 da parte ricorrente e in data 8.5.2025 da parte resistente pagina 1 di 4 per come di seguito integralmente trascritte: “- dichiarare la separazione personale dei coniugi
e , con ogni conseguente comunicazione/provvedimento di legge Controparte_1 Parte_1 agli uffici competenti;
- affidare la figlia minore nata a Forlì il [...], ad [...] entrambi i genitori secondo la disciplina propria dell'affidamento condiviso, con esercizio separato della responsabilità genitoriale limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione nei tempi di permanenza della minore presso ciascun genitore e collocazione abitativa prevalente presso la madre alla quale di conseguenza è assegnata la casa familiare di
Forlì, via Campo di Marte n.188; -il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia minore, salvo diverso accordo: a) settimana 1: dal mercoledì al venerdì mattina, prelevandola dalla casa materna o dalla casa dei nonni materni il mercoledì pomeriggio all'uscita del lavoro fino a riaccompagnarla a scuola il venerdì mattina (o in assenza di lezioni a casa della madre). b) settimana 2: dal mercoledì pomeriggio- prelevandola dalla casa materna o dalla casa dei nonni materni il mercoledì pomeriggio all'uscita del lavoro- al giovedì mattina, riaccompagnandola a scuola ovvero a casa della madre, e dal sabato mattina alle ore 10.00 sino al lunedì mattina con il riaccompagnamento a scuola o presso l'abitazione della madre, -sette giorni durante le festività natalizie (alternando di anno in anno il giorno di Natale e quello di Capodanno), -tre giorni durante il periodo pasquale (alternando di anno in anno il giorno di Pasqua e quello di
Pasquetta); -quindici giorni non consecutivi durante il periodo estivo, il tutto tenendo conto delle condizioni e desideri della minore, sue esigenze scolastiche ed extrascolastiche e degli impegni lavorativi dei genitori. - contribuirà al mantenimento della figlia minore Controparte_1 mediante la corresponsione a favore della madre di una somma mensile pari ad € 250,00, entro il
5 di ogni mese, annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat dalla data del 8 maggio 2024, oltre al 50% delle spese straordinarie da sostenersi per la figlia, attenendosi all'art. 15 del
Protocollo di intesa per la gestione dei processi in materia di famiglia del Tribunale di Forlì del
27.07.2016, da intendersi qui integralmente richiamato;
- è attribuito per l'intero alla madre
l'Assegno Unico Universale per i figli;
- nessun mantenimento sarà dovuto alla Parte_1 signora;
-le parti danno reciprocamente consenso al rilascio della carta di Parte_1 identità valida per l'espatrio ed alla richiesta di Passaporto. Le parti dichiarano che le spese del presente procedimento sono compensate”.
pagina 2 di 4 MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 3.8.2023 chiedeva la separazione da Parte_1
premettendo che in data 27.06.2015 contraeva matrimonio
Controparte_1 concordatario a Forlì con matrimonio trascritto nel Registro degli Atti di
Controparte_1 matrimonio di tale Comune dell'anno 2015, P. 2, S. A, atto n. 46. Dall'unione matrimoniale nasceva a Forlì il 29.06.2019 la figlia La ricorrente riferiva che circa alla metà marzo Per_1 dell'anno 2023, comunicava alla moglie l'intenzione di separarsi e pochi
Controparte_1 giorni dopo lasciava la casa familiare, trasferendosi presso i genitori. La ricorrente chiedeva, dunque, di stabilire l'affidamento congiunto della figlia con collocazione prevalente Per_1 presso la madre, alla quale andava conseguentemente assegnata la casa familiare. Chiedeva, inoltre, un contributo al mantenimento per la figlia minorenne pari ad € 400,00 a carico del padre, oltre al 50% delle spese straordinarie e un assegno di separazione a carico di
Controparte_1 di euro 200,00.
Si costituiva in giudizio con comparsa depositata il 26.10.2023 il quale non Controparte_1 si opponeva alla pronuncia di separazione, ma contestava tutto quanto dedotto da parte ricorrente riferendo che i coniugi già da tempo avevano manifestato l'idea di separarsi per inconciliabilità caratteriale e di modus vivendi. Il resistente non si opponeva all'affidamento congiunto della figlia ma chiedeva l'assegnazione della casa coniugale alla minore con rotazione dei genitori. Per_1
All'udienza del 23.4.2025 le parti rappresentavano di aver raggiunto un accordo e il giudice fissava l'udienza del 13.5.2025, sostituita con note di trattazione scritta, per la precisazione delle conclusioni.
Il Giudice preso atto dell'accordo depositato in data 5.5.2025 da parte ricorrente e in data 8.5.2025 da parte resistente, visto l'intervento del PM reso in data 15.9.2023, ritenuta la causa matura per la decisione, la rimetteva al Collegio.
*******
Rileva il Tribunale che le circostanze addotte, la separazione di fatto già protrattasi, nonchè
l'insistenza nella domanda di separazione confermano l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza fra i coniugi. Va quindi senz'altro dichiarata la separazione personale fra i coniugi, per essere divenuta intollerabile la convivenza. Quanto alle condizioni di separazione, concordate pagina 3 di 4 dalle parti e riportate in epigrafe, esse ben possono essere accolte, risultando quelle relative alla prole certamente conformi all'interesse della figlia minore di mantenere un soddisfacente rapporto con ciascuno dei genitori e, quanto all'assegno di mantenimento, adeguate rispetto alle condizioni reddituali dei coniugi come emerse in corso di causa. Analogamente è corretta l'assegnazione della casa coniugale alla madre, con la quale vivrà la figlia minorenne. Senz'altro recepibili sono le richieste riguardanti le questioni patrimoniali dei coniugi, attinenti a diritti disponibili e rinunciabili. Le spese di lite, come da accordo, vanno integralmente compensate fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, nella causa promossa da nei confronti di Parte_1 CP_1
, così provvede:
[...]
- pronuncia la separazione personale dei coniugi nata a [...] il 3 gennaio Parte_1
1988 e , nato a [...] il [...] unitisi in matrimonio il Controparte_1
27.6.2015 a Forlì;
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Forlì di procedere all'annotazione della presente sentenza anno 2015, P. 2, S. A, atto n. 46
- recepisce l'accordo raggiunto tra le parti, come da condizioni trascritte in epigrafe e dispone in conformità;
- compensa integralmente fra le parti le spese processuali.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza, disponendo che copia della presente sentenza venga trasmessa al competente Ufficiale dello Stato Civile successivamente al passaggio in giudicato.
Così deciso in Forlì, nella camera di consiglio del 25.7.2025
Il Presidente
Dott. Massimo Di Patria
Il Giudice rel. ed est.
Dott.ssa Serena Chimichi
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