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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 23/05/2025, n. 189 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 189 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
Sezione Civile
Il Collegio, riunito in camera di consiglio e composto dai signori dr. Roberto Rezzonico Presidente dr.ssa Maria Lucia Insinga Consigliere dr. Giovanni Battiato Giudice ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n.296/2021 R.G. cont., concernente l'impugnazione della sentenza n.600/2021 resa dal Tribunale di Enna in data 21.9.2021 e depositata lo stesso giorno, avente ad oggetto opposizione avverso cartella esattoriale
vertente tra
, nato a [...] l'[...] c.f. rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso dall'avv. Michele Baldi per procura in atti, elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Enna via Solferino 1
- appellante - contro
ON1
c.f. , in persona del legale rappresentante, difesa per procura in
[...] P.IVA_1 atti dall'avv. Stefano D'Ercole ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, via In Arcione 71
- appellata –
c.f. , già ON2 P.IVA_2 PA
in persona del legale rappresentante, difesa dall'avv. Giuseppe Panepinto per
[...]
procura in atti, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Caltanissetta corso Vittorio
Emanuele 126
- appellata -
All'udienza del 28.11.2024, disposta la sostituzione della stessa col deposito di note scritte ex art.127 ter c.p.c., attese le disposizioni che in tal modo consentono lo svolgimento delle udienze civili ove non richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori, le parti costituite hanno precisato le conclusioni come dai propri atti introduttivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 15.10.2014 avanti il Tribunale di Roma, Parte_1
proponeva “opposizione avverso la cartella esattoriale n.294 2014 00008291 60, ruolo n.
2014/000172, reso esecutivo in data 16.12.2013 (partita
2012001000001023001IN2012011977897168323 20120302029899 - totale rate scadute e
non pagate) emesso dalla per conto di PA [...]
per ON1
una somma totale pari ad € 39.259,84 in forza di finanziamento a fondo perduto ex D.L.
158/00 TIT II”.
A sostegno del ricorso, adduceva quali motivi:
a) nullità dell'ordinanza d'ingiunzione ex R.D. 639/1910 per l'insussistenza della pretesa azionata, in mancanza dei presupposti legittimanti l'intimazione di pagamento, “non
avendo rispettato l'art.7 del contratto di finanziamento, in virtù del quale ON1
avrebbe dovuto preventivamente diffidare il debitore nel caso di omesso versamento
anche di un solo rateo”;
b) indeterminatezza della pretesa azionata e/o la genericità delle causali a sostegno del chiesto pagamento, non evincendosi neppure il computo degli interessi richiesti;
c) prescrizione del credito azionato.
Con condanna al risarcimento ex art.96 c.p.c. per la temerarietà della lite.
Si costituivano (quale convenuta principale) e ON1 PA
(convenuta a seguito dell'integrazione del contraddittorio ordinata dal Tribunale di Roma
all'udienza del 7.5.2015), quest'ultima sollevando l'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Roma in favore di quello di Enna ai sensi dell'art.27 co.1 c.p.c., trattandosi di causa di opposizione all'esecuzione e radicandosi la competenza nel luogo in cui la cartella di pagamento è notificata, cioè Enna.
In accoglimento della sollevata eccezione, con ordinanza del 16.11.2015 il Tribunale di
Roma declinava la propria competenza in favore di quello di Enna, avanti cui il giudizio veniva ritualmente riassunto dall'opponente.
Istruita la causa con la sola documentazione allegata, con sentenza n.600/2021 il
Tribunale di Enna dichiarava il difetto di legittimazione passiva di PA
(che non è titolare del credito ma solo delegata alla riscossione) e, ritenuta nel merito l'infondatezza dell'opposizione e l'intento dilatorio della stessa, così disponeva:
“- rigetta il ricorso proposto da nei confronti di;
Parte_1 ON1
- condanna alla rifusione delle spese di lite del presente giudizio in Parte_1
favore di liquidate in complessivi euro 4.250,00 oltre accessori come per ON1
legge;
- condanna alla rifusione delle spese di lite del presente giudizio in Parte_1
favore di liquidate in complessivi euro 4.250,00, oltre PA
accessori come per legge da distrarsi al difensore di quest'ultima dichiaratosi antistatario;
- condanna al pagamento della somma di euro 518,00 a titolo di Parte_1
sanzione ex art. 96 comma 3 c.p.c. in favore di ON1
- condanna al pagamento della somma di euro 518,00 a titolo di Parte_1
sanzione ex art. 96 comma 3 c.p.c. in favore di PA
Con atto di citazione ritualmente notificato, propone appello , deducendo Parte_1
l'erroneità della statuizione del primo Giudice, per i motivi appresso riassunti:
VIOLAZIONE DELL'ART.116 C.P.C. IN ORDINE ALLA COMPETENZA TERRITORIALE
Il Tribunale ha erroneamente interpretato la documentazione prodotta in atti, da cui risulta che l'atto impugnato indica quale foro competente per la proposizione della opposizione il Tribunale di Roma.
ILLOGICA E CONTRADDITTORIA MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA, NELLA PARTE CHE HA DICHIARATO LA CARENZA DI
LEGITTIMAZIONE PASSIVA DI SICILIA S.P.A. CP_3
Diversamente da quanto dedotto dal Tribunale, il ricorso in opposizione non è stato notificato anche nei confronti di
ON
, ma esclusivamente e “correttamente” solo nei confronti di PA
L'integrazione del contraddittorio è stata ordinata dal Tribunale di Roma all'esito dell'udienza del 7.5.2015, tant'è che si costitutiva solo in data 17.9.2015, proponendo la preliminare eccezione di incompetenza territoriale. PA
Ne consegue che, non avendo dato causa alla chiamata diretta di e non essendovi stata in giudizio PA
alcuna resistenza in ordine alla chiesta estromissione, nessuna soccombenza avrebbe dovuto pronunciarsi in ordine alle spese di giudizio a carico dell'attore.
VIOLAZIONE DELL'ART.116 C.P.C. E DELL'ART. 2697 C.C.IN ORDINE AL DIRITTO AZIONATO
Il Tribunale ha erroneamente ritenuto acquisita la prova della fondatezza del titolo per cui è stato iscritto il ruolo, nonché della corretta quantificazione del credito.
La corretta valutazione delle produzioni offerte (diffide e intimazioni di pagamento), comprova la dedotta inesigibilità delle somme richieste quantificate in € 39.259,84, non avendo correttamente applicato le clausole contrattuali e CP_1
segnatamente quella di cui all'art.7, in quanto la intimazione non risulta accompagnata da espressa comunicazione di voler intendere revocare le agevolazioni connaturate al contratto di finanziamento presupposto, operato ai sensi della L.608/1996.
Parimenti è contestata la certezza in ordine al quantum che si assume dovuto, imputato ad interessi di mora seppur in assenza di una espressa indicazione della decorrenza e del tasso applicato.
Soltanto in via gradatamente subordinata, per quanto attiene al calcolo degli interessi andava disposta adeguata consulenza tecnica al fine di verificarne l'effettivo ammontare, in applicazione delle clausole contrattuali, dovendo ad ogni buon conto ribadirsi come la mera incertezza sul quantum dovuto depone per la inesistenza dei presupposti atti a legittimare il ricorso alla procedura di ingiunzione ex R.D. n.639/1910.
ERRONEA APPLICAZIONE DELL'ART 91 C.P.C.
In conseguenza delle fondate ragioni dell'attore opponente, anche solo con riferimento alla corretta competenza territoriale in capo al Tribunale di Roma, le spese di lite devono quantomeno porsi in compensazione.
ERRONEA APPLICAZIONE DELL'ART.96 C.P.C.
Le eccezioni formulate con riferimento al rapporto contrattuale sottostante, comprova la non temerarietà del giudizio e la legittima introduzione di un'azione tesa alla verifica della regolarità, fondatezza e consistenza del titolo.
Con autonome comparse di risposta si costituiscono nonché ON1 [...]
, contestando l'infondatezza del gravame per i motivi già espressi ON2
dal Tribunale.
Disposta la trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 28.11.2024, le parti depositano proprie note concludendo come dai rispettivi atti introduttivi, quindi la causa viene trattenuta in decisione, concessi i termini per le difese finali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è solo in parte fondato, per i motivi che seguono.
Deve premettersi che il Giudice di appello può sostituire o rafforzare in tutto o in parte la motivazione della sentenza gravata, purché la diversa motivazione sia radicata nelle risultanze acquisite al processo (in questo senso, ex multis, Cass. sent. n.4889/2016 e sent. n.19068/2023) mentre, peraltro, sempre in coerenza alla giurisprudenza di legittimità
(così, Cass. sent. n.24542/2009) “Il Giudice non è tenuto ad occuparsi espressamente e singolarmente di ogni allegazione, prospettazione ed argomentazione delle parti, essendo necessario e sufficiente ex art.132 co.2 n.4 c.p.c., che esponga in maniera concisa gli elementi in fatto e in diritto posti a fondamento della sua decisione, dovendo ritenersi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con il percorso argomentativo seguito.
L'attore ha contratto un finanziamento con la società Parte_1 ON4 (poi , avvalendosi delle misure straordinarie per la
[...] ON1
promozione del lavoro autonomo previste dalla legge n.608/96, a seguito della domanda di protocollo n.29899 per la realizzazione dell'attività di “produzione di biciclette innovative”.
A tal proposito ha stipulato l'apposito contratto in data 9.7.1999 (doc.6 fascicolo CP_1
, a cui risultano allegati il quadro degli investimenti e il provvedimento di ammissione
[...]
al finanziamento del 14.5.1999, secondo il quale veniva ammesso alle seguenti agevolazioni:
“contributo a fondo perduto pari ad un massimo di L. 29.983.92;
prestito agevolato pari a un massimo di L. 19.989.280 da restituire in 5 anni al tasso
dell'1,27%, con 5 rate annuali costanti posticipate nonché eventuale rata di
preammortamento, comprensive di quota capitale e interessi;
contributo a fondo perduto per spese di esercizio sino ad un massimo di L. 10.000.000;
servizi di assistenza tecnica nella fase di realizzazione degli investimenti e di avviso della
gestione dell'iniziativa, per un importo complessivo di L. 6.000.000 (…)”
pattuendosi, tra l'altro, all'art.7:
“Al verificarsi della mancata corresponsione degli interessi o del mancato versamento
CP_ anche di una sola rata del prestito agevolato, la diffida mediante raccomandata a.r. il
beneficiario ad adempiere all'obbligo di pagamento entro il termine di 90 giorni … con
facoltà di risolvere di diritto il contratto ai sensi e per gli effetti dell'art.1456 c.c. …”
e, all'art.16 che:
“Le parti convengono la competenza esclusiva del foro di Roma per ogni controversia
dovesse insorgere in relazione all'applicazione, esecuzione ed interpretazione del
contratto.”
ha allegato la diffida di pagamento del 4.12.2003, nonchè la comunicazione ON1
di revoca delle agevolazioni del 4.7.2005 (doc.1 e 2 allegati alla comparsa), entrambe trasmesse con raccomandate a.r. regolarmente ricevute dal Felice.
Inoltre è agli atti la diffida ad adempiere del 25.5.2010 (doc.3), a mezzo cui CP_1
richiede il pagamento della complessiva somma di € 37.518,94 con dettaglio specifico degli importi imputati a rate scadute ed agli interessi di mora con i relativi tassi, nonché
l'Ordinanza ingiunzione ex R.D. n.639/1910 emessa il 19.1.2012 e notificata con plico giudiziario postale in data 2.3.2012 (doc.4), a mezzo cui si ingiunge il pagamento del medesimo importo, indicando che avverso lo stesso è possibile proporre impugnazione entro giorni trenta dalla notifica avanti il Tribunale di Roma.
Al fine del recupero del credito, successivamente ha notificato a PA
l'impugnata cartella esattoriale n.294 2014 00008291 60, ruolo Parte_1
n.2014/000172, reso esecutivo il 16.12.2013, per una somma totale pari ad € 39.259,84.
Quanto premesso, in ordine alla competenza per territorio correttamente la stessa deve ritenersi radicata in capo al Tribunale di Enna.
E, infatti, il Giudice territorialmente competente per l'opposizione alla cartella esattoriale deve essere individuato secondo i criteri previsti dall'art.27 c.p.c., trattandosi di un vero e proprio giudizio di opposizione all'esecuzione, instaurato ai sensi dell'art.615 c.p.c.; ne consegue che, essendo la cartella esattoriale assimilabile all'atto di precetto e non recando le indicazioni richieste dall'art.480 co.3, c.p.c., la competenza territoriale si radica nel luogo in cui la cartella è stata notificata (così, tra le altre, Cass. n.8704/2011, Cass.
n.9670/08, Cass. n. 6571/05).
L'art.27 co.1 c.p.c. dispone, infatti:
"Per le cause di opposizione all'esecuzione forzata di cui agli artt.615 e 619 è competente il giudice del luogo dell'esecuzione, salva la disposizione dell'art.480 terzo comma."
Da ultimo, la Suprema Corte con ordinanza n.3582 del 4 febbraio 2022, ha ribadito che la competenza a conoscere dell'opposizione proposta deve essere individuata in base ai criteri ordinari stabiliti dalla legge in materia di opposizioni all'esecuzione, e dunque ratione materiae e ratione loci.
Pertanto, essendo la cartella di pagamento notificata presso la residenza dell'opponente sita in Enna, la competenza per la trattazione del giudizio deve ritenersi radicata presso il
Tribunale di Enna territorialmente competente.
può procedere al recupero del credito mediante ordinanza-ingiunzione ai sensi del CP_1
R.D. n 639/1910, che può essere utilizzata dagli Enti pubblici per il recupero di somme dovute a titolo di finanziamenti pubblici non restituiti, contributi revocati per mancato rispetto delle condizioni, somme comunque dovute per rapporti di diritto pubblico (in questo senso, vedi Cass. sent. n.26559 del 30 settembre 2021, che ha riconosciuto la legittimità dell'ingiunzione fiscale emessa da per il recupero di un finanziamento CP_1
agevolato non restituito).
Non essendosi proposta opposizione, l'ordinanza diventa titolo esecutivo e può essere eseguita con iscrizione a ruolo, affidata all' per la ON6
riscossione tramite cartella esattoriale.
Quanto alla determinatezza delle somme ingiunte, già nelle diffide erano state specificate nel dettaglio le somme da restituire con indicazione analitica delle singole voci,
precisandosi il piano di ammortamento, il tasso applicato sulla somma capitale erogata con distinzione delle somme dovute per ciascuna voce, senza che l'attore abbia rivolto al riguardo una contestazione specifica nonostante l'obbligo impostogli dall'art.115 c.p.c.,
conseguendone l'esonero del creditore dal conseguente onere probatorio (Cass. civ. Sez.
Unite, n. 761/2002; Cass. civ., n. 20637/2015).
L'appello, piuttosto, è fondato in relazione alle statuizioni concernenti le spese nel rapporto processuale tra il e Pt_1 PA
Fermo restando il capo di sentenza sulla carenza di legittimazione passiva di quest'ultima – statuizione che l'appellante, di per sé, non censura, avendo piuttosto egli rivendicato il favore delle spese verso che aveva generato confusione sulla PA
competenza territoriale, per avere prima indicato competente nella cartella esattoriale il
Tribunale di Roma e per averne poi eccepito l'incompetenza – occorre rilevare che il originariamente non aveva convenuto in giudizio la società incaricata per la Pt_1
Riscossione, ma ha provveduto a farlo solo dopo che glielo aveva ordinato il Tribunale di
Roma. Paradossalmente, quindi, l'appellante ha ottemperato (e non poteva non farlo) ad una disposizione del giudice (di Roma) ed in conseguenza di ciò è destinatario di una condanna non solo alle spese, ma addirittura per lite temeraria. Appare stridente l'iniquità
della statuizione, e ciò ancor più considerando che Il Tribunale di Enna ha dichiarato carente di legittimazione passiva, così implicitamente riconoscendo PA
che il aveva fatto bene a citare, originariamente, solo . Pt_1 CP_1
Di qui il limitato accoglimento dell'appello.
In applicazione del principio della soccombenza, vanno poste a carico di Parte_1
le spese e gli onorari del grado nei confronti dell'appellata che vanno ON1
liquidate secondo il vigente D.M. n.147/2022 avuto riguardo allo scaglione di valore della causa da € 26.001/00 ad € 52.000/00, sulla base dei parametri minimi, considerata l'importanza delle questioni giuridiche e fattuali trattate, la difficoltà e il pregio dell'attività
svolta, mentre vanno compensate, per entrambi i gradi, quelle nei confronti dell'
[...]
. ON2
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Caltanissetta, sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello iscritta al n.296/2021, in riforma della sentenza n.600/2021
resa dal Tribunale di Enna in data 21.9.2021 e depositata lo stesso giorno, compensa le spese tra e e annulla la condanna al pagamento Parte_1 PA della sanzione ex art.96 co.3 c.p.c. dell'attore nei confronti di PA
Conferma nel resto la sentenza.
Condanna al pagamento delle spese del grado di appello in favore di Parte_1
in persona del legale rappresentante, che liquida in € 2.906/00, oltre 15% ON1
per rimborso forfetario spese, C.P.A. e I.V.A. se dovute.
Compensa le spese del grado di appello tra e Parte_1 ON2
.
[...]
Così deciso in Caltanissetta, nella camera di consiglio del 27 marzo 2025.
Il Giudice ausiliario relatore Il Presidente
(dr. Giovanni Battiato) (dr. Roberto Rezzonico)