Articolo 35 della Legge 13 marzo 1958, n. 246
Articolo 34Articolo 36
Versione
19 aprile 1958
Art. 35.
Le iscritte possono versare all'Ente contributi volontari per integrare la misura delle pensioni di cui al precedente art. 32.
Il regolamento delle condizioni e le tabelle dei coefficienti per il calcolo delle integrazioni, deliberato dal Consiglio nazionale su proposta del Comitato direttivo dell'Ente, sono approvati con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.
Entrata in vigore il 19 aprile 1958