Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 01/04/2025, n. 636 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 636 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott. Corrado Bonanzinga Presidente est. dott. Simona Monforte Giudice dott. Mirko Intravaia Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N.3823 del Registro Generale Contenzioso 2024
TRA
, nato a [...] il [...], (C.F. Parte_1
) ed ivi residente in [...], is. C.F._1
34/A, elettivamente domiciliato in SS, via Pippo Romeo, n. 6, presso lo studio dell'avv. CURRO' CARMELA (C.F. ; C.F._2
pec: che lo rappresenta e difende per Email_1
procura in atti;
PARTE RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...], (C.F. CP_1
), ed ivi residente in [...]
13, pal. F/H - Scala B, rappresentata e difesa dagli avv. ti Pietro Carrozza
( ; pec: e CodiceFiscale_4 Email_2
Carlo Carrozza (Cod. Fisc. - pec: CodiceFiscale_5
, per procura in atti, ed elettivamente Email_3
1
SS; PARTE RESISTENTE
E
Con l'intervento del Pubblico Ministero
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 473 bis .12 c.p.c. e 473 bis .47 c.p.c. depositato in cancelleria il 26.09.2024, premesso che con Parte_1
sentenza non definitiva n. 1328/2018 del 12.06.2018, pubblicata il
18.06.2018, il Tribunale di SS aveva dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto a SS il 27.08.2012 tra l'istante e CP_1
; che con sentenza definitiva n. 1298/2021 emessa il 14.06.2021 e
[...]
pubblicata il 25.06.2021, il Tribunale di SS aveva confermato le modalità di affidamento e la domiciliazione della figlia minore come Per_1
stabilite in sede di separazione, aveva confermato l'assegnazione della casa coniugale alla , aveva disciplinato i tempi di permanenza della CP_1
figlia minore con il padre, aveva confermato il contributo a carico del padre per il mantenimento della figlia, pari a € 1.000,00 mensili oltre all'80 % delle spese straordinarie, aveva disposto in favore della un CP_1
assegno divorzile di € 500,00; che la Corte di Appello di SS con sentenza n. 403/2022 emessa in data 10.06.2022 e pubblicata il 17.06.2022, in parziale riforma della sentenza di primo grado, aveva rideterminato l'assegno divorzile in € 850,00 mensili;
che con sentenza n. 9865/2024 pubblicata in data 11.04.2024 la Suprema Corte di Cassazione aveva rigettato il ricorso presentato dal deducente avverso la sentenza di secondo grado;
che erano intervenuti dei fatti che giustificavano la revisione delle disposizioni vigenti;
che la sentenza di primo grado aveva riconosciuto alla un assegno divorzile con funzione esclusivamente assistenziale, CP_1
2 mentre la sentenza di secondo grado aveva riconosciuto anche una funzione perequativa, ma entrambe le pronunce si basavano sul presupposto che la fosse priva di redditi, mentre egli aveva verificato anche con CP_1
l'ausilio di un investigatore privato, a seguito di incarico del 20.11.2023, che la stessa, nelle giornate di martedì e di giovedì prestava attività lavorativa presso lo studio oculistico del dott. che Persona_2
era, altresì, emerso che la si recava presso la casa di cura CP_1 Per_3
parcheggiava l'auto nell'area riservata al personale, faceva ingresso
[...]
nella struttura alle ore 14,00 e ne usciva tra le ore 17,30 e le ore 19,53; che era, pertanto, venuta meno la funzione assistenziale dell'assegno divorzile e, comunque, i suddetti fatti sopravvenuti giustificavano una revisione dell'assegno anche con riferimento alla funzione compensativa;
tutto ciò premesso, chiedeva la revoca dell'assegno divorzile e, in via istruttoria,
l'ammissione di prova testimoniale sui fatti allegati.
Il ricorso veniva trasmesso al Pubblico Ministero che rendeva il proprio parere in data 04/05.11.2024.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa depositata il 18.12.2024 si costituiva la quale contestava la fondatezza della CP_1
domanda avversaria. Ammetteva che aveva recentemente iniziato a svolgere attività lavorativa per dieci ore settimanali alle dipendenze del dott. con contratto di lavoro part time orizzontale a Persona_2
tempo determinato;
che dopo il periodo di prova, dal 16.11.2023 al
31.03.2024, il contratto era stato confermato e trasformato in contratto di lavoro subordinato part time a tempo indeterminato;
che la retribuzione da lei percepita era di circa € 400,00 mensili;
che ella svolgeva le mansioni di ortottista presso lo studio del dott. mentre il giovedì assisteva il Per_2
dott. nelle attività chirurgiche presso la casa di cura . Per_2 Per_3
Sottolineava, pertanto, che permaneva una enorme disparità reddituale tra
3 le parti, posto che il era un affermato medico oculista e lo Pt_1
stesso ricorrente aveva documentato per l'anno di imposta 2023/2024 un reddito complessivo di € 131.943,00, mentre nel medesimo anno ella aveva percepito appena € 678,00; che il era, peraltro, socio Pt_1
accomandante della Controparte_2
società che operava nel mercato immobiliare a far data dal 1996 e che gestiva un patrimonio immobiliare di circa 50 immobili, buona parte dei quali locati a terzi;
che il era proprietario esclusivo di una Pt_1
unità immobiliare sita nel Comune di Rometta ed era usufruttuario di altri due immobili, nonchè titolare di una multiproprietà a Cortina d'Ampezzo; che ella, oltre a percepire redditi ridottissimi, doveva far fronte alle spese mensili per la casa coniugale a lei assegnata (TARI, utenze, spese condominiali) ed alle spese di assicurazione dell'autovettura con un onere complessivo di circa € 4.798,71, quasi corrispondente all'intera retribuzione annua percepita. Rilevava, poi, che le spese che ella doveva affrontare per la figlia si erano accresciute, poichè la stessa aveva voluto iscriversi Per_1
ad una classe agonistica di nuoto ed aveva chiesto di potere frequentare un doposcuola. Sottolineava, infine, che era stato già accertato dalla Corte di
Appello, con pronuncia confermata dalla Suprema Corte, che la disparità economica tra le parti era riconducibile al fatto che ella aveva sacrificato le proprie aspettative professionali per le esigenze della famiglia e che ella continuava ad essere sostanzialmente sola nell'attività di cura della figlia, con conseguenti rinunce lavorative e personali, per l'assenza del padre, assorbito dai suoi impegni lavorativi. Chiedeva, pertanto, il rigetto della domanda avversaria o, in subordine, la rideterminazione dell'assegno divorzile ad € 700,00 e che fosse prevista la percezione dell'assegno unico nella sua interezza da parte della deducente.
4 Con memoria ex art. 473 bis .17 comma 1 c.p.c. il Pt_1
contestava la circostanza secondo la quale gli emolumenti mensili percepiti dalla ammontassero ad € 400,00 circa, poichè dagli estratti conto CP_1
prodotti emergeva che nel mese di giugno 2024 la stessa aveva percepito la somma di € 686,10; osservava, inoltre, che le ore di lavoro riscontrate dall'investigatore privato erano superiori rispetto a quelle risultanti dal contratto;
evidenziava, infine, che la propria condizione economica era rimasta immutata e che egli aveva al contrario maggiori oneri familiari, avendo avuto altri due figli. Ribadiva la propria domanda e chiedeva il rigetto della richiesta volta alla percezione per intero da parte della dell'assegno unico. CP_1
All'udienza del 01.04.2025 fissata ai sensi dell'art. 473 bis .21 c.p.c., le parti raggiungevano un accordo, che prevedeva la modifica delle statuizioni vigenti, ferme restando le altre previsioni, come segue:
“riduzione dell'assegno divorzile che è tenuto a Parte_1
versare a da € 850,00 ad € 250,00 mensili, da rivalutare CP_1
annualmente in base agli indici ISTAT;
aumento dell'assegno che
è tenuto a versare a a titolo di Parte_1 CP_1
contributo al mantenimento della figlia di € 50,00 rispetto alla Per_1
misura attuale”.
Il Giudice delegato, ritenuto che non vi fosse la necessità di assumere provvedimenti temporanei ed urgenti e che la causa fosse matura per la decisione senza bisogno di assunzione di mezzi di prova, invitava i procuratori delle parti a precisare le conclusioni e disponeva, quindi, la discussione orale della causa, all'esito della quale riservava di riferire al collegio per la decisione.
Ritiene il collegio che l'accordo delle parti possa essere accolto.
D'altronde, in caso di accordo delle parti, il Tribunale esercita solo un
5 potere di controllo di legittimità e di merito in ordine alla competenza per territorio, alla esistenza ed alla valida manifestazione del consenso, alla compatibilità delle condizioni contenute nell'accordo con i principi di ordine pubblico ed alla conformità delle condizioni agli interessi dei figli minori. Nel caso in esame tale verifica consente, allora, di affermare che non vi siano motivi ostativi al recepimento delle condizioni indicate dalle parti e sopra testualmente riportate.
Appare equo, in considerazione delle ragioni della decisione e della impossibilità di configurare la soccombenza di una delle parti, compensare interamente tra le parti le spese processuali.
P.Q.M.
Visti gli artt. 337 quinquies c.c. e 473 bis .28 c.p.c., prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti all'udienza del 01.04.2025 con riferimento alle statuizioni accessorie di natura economica alla pronuncia di divorzio;
dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali.
Così deciso in SS, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, il 01/04/2025.
Il Presidente est. dott. Corrado Bonanzinga
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