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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 26/09/2025, n. 284 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 284 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
Sentenza n. Reg.Gen. n.
Rep. Cron.n.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Campobasso - collegio civile - riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dr. ssa Maria Grazia d'Errico Presidente
Dr.ssa Rita Carosella Consigliere
Consigliere rel. Dr. Federico Scioli
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio civile n. 38/23 R.G. di appello avverso la sentenza n. 211/22 del Tribunale civile di
Isernia in composizione monocratica pubblicata il 25/7/22 a conclusione del giudizio vertente tra
,nata a [...] il [...], C.F.: Codice Fiscale 1 ed ivi Parte_1
,
residente, domiciliata in Benevento alla Via Ennio Goduti - Pal. De Matteis, presso lo studio dell'avv.
Pellegrino Cavuoto (C.F. Codice Fiscale 2 pec Email 1 fax
082424106) dal quale è rappresentata e difesa
CP_1
Controparte_2 società unipersonale a responsabilità limitata, con sede legale in Conegliano (TV),
Via V. Alfieri n. 1, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Treviso - Belluno
P.IVA 1 , rappresentata, giusta procura speciale rilasciata in data 30/11/2018 per notar [...]
Per 1 di Pordenone, rep. n. 300077 e racc. 32828, da Controparte_3 (già CP_4 in virtù di atto di variazione di denominazione sociale a rogito Notaio Persona 2 rep. 14763 7869), con sede in Milano, via Bastioni Porta Nuova n. 19, rappresentata e difesa dall'avv Antonio Ferri
(CF: ed
- fax. 0874 614630
- pec. Email 2Codice Fiscale 3
elettivamente domiciliata presso il suo studio in Campobasso alla Via Mazzini n.112
-APPELLATA-
Controparte_5 in persona del legale rapp. p.t.,
-APPELLATA CONTUMACE-
Controparte_6 residente a [...]via G. Pascoli
-APPELLATO CONTUMACE-
CP 7 residente ad Isernia vico Mercatello 15
-APPELLATA CONTUMACE-
CONCLUSIONI: come da note scritte, contenenti le conclusioni dei difensori delle parti, che qui si richiamano integralmente, depositate in via telematica in sostituzione dell'udienza del 14/5/25.
Sulla base delle conclusioni così rassegnate la causa è stata trattenuta per la decisione con ordinanza del 15/5/25, assegnando alle parti i doppi termini ordinari per il deposito di memorie conclusionali e repliche ex art. 190 c.p.c.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione Parte 1Con sentenza n. 211/22 il Tribunale di Isernia ha rigettato le domande proposte da
Controparte_5 Ha accolto invece la domanda risarcitoria spiegata
[...] nei confronti di
Controparte_6nei confronti dell'ex coniuge
In primo grado Parte 1 ha rappresentato di avere contratto matrimonio con CP 6 e di essersi consensualmente separata nell'anno 2009. La separazione prevedeva l'assegnazione all'ex moglie della casa coniugale, ubicata ad Isernia c.da Castagna.
L'anno precedente il deposito del ricorso per separazione consensuale, tra giugno e luglio 2008,
CP 6 ottenne da Banca dell'Adriatico s.p.a. (successivamente divenuta Controparte 5 un finanziamento complessivo pari ad euro 700.000, grazie alla stipula di due contratti di mutuo fondiario: il primo in data 20/6/08 per l'importo di euro 400.000 ed il secondo in data 11/7/08, per l'importo di euro 300.000. Al momento della stipula del primo contratto, venne iscritta ipoteca sull'immobile in c.da Castagna. Con il secondo contratto, fu iscritta ipoteca di secondo grado sul medesimo immobile. CP 6 non onorò i suoi impegni con la banca e pertanto nel 2014 l'istituto di credito agi esecutivamente per la vendita del bene ipotecato. Parte 1 ritenendo che la banca avesse concesso i due finanziamenti “in maniera abusiva", propose opposizione all'esecuzione, sostenendo la nullità dei contratti di mutuo fondiario per violazione degli artt. 38 TUB, 137 TUB, 1176 c.c. e della direttiva 48/2008/CE. Avanzò altresì richiesta risarcitoria nei confronti di e dell'istituto di credito per "l'abusiva concessione di credito",Controparte_6 che comportò la vendita del bene ipotecato.
Il primo giudice ha ritenuto che non fossero stati violati i presupposti normativamente stabiliti per la concessione del credito, con particolare riferimento al limite di finanziabilità dei mutui fondiari. Ha inoltre affermato che, anche qualora si ritenesse “violato il precetto dell'art. 38 TUB, i contratti non sarebbero comunque nulli".
Ha rigettato la domanda risarcitoria spiegata da Parte 1 nei confronti della banca ai sensi dell'art. 2043 c.c. Ha infatti ritenuto insussistente il nesso eziologico fra la condotta della banca e l'evento dannoso (vendita del cespite pignorato). Ha inoltre ritenuto di non poter qualificare come ingiusto il danno patrimoniale, subito da Parte 1 avendo la banca agito nell'esercizio di un diritto.
Ha accolto la sola richiesta risarcitoria avanzata nei confronti di CP 6 , avendo violato l'obbligo di pagamento delle rate di mutuo, assunto in sede di separazione consensuale.
Parte 1 censura la sentenza sotto diversi profili.
1) Abusiva concessione del credito e violazione dell'art. 38 TUB
Sostiene l'appellante che i mutui furono concessi in violazione dei principi e regole "che disciplinano il merito creditizio, fissati in primo luogo nel codice civile dall'art. 1176, quindi nella legislazione dedicata, nel caso de quo artt. 38 e 137 TUB, inoltre, nella normativa secondaria predisposta dalle autorità creditizie”.
E' pacifico che CP 6 stipulò due mutui fondiari, L'art. 38 TUB definisce la fattispecie del credito fondiario come una tipologia di credito, che “ha per oggetto la concessione, da parte di banche, di finanziamenti a medio e lungo termine garantiti da ipoteca di primo grado su immobili". Aggiunge che "la Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del C.I.C.R., determina l'ammontare massimo dei finanziamenti, individuandolo in rapporto al valore dei beni ipotecati o al costo delle opere da eseguire sugli stessi".
L'attuale normativa demanda l'individuazione del cosiddetto limite di finanziabilità (posto a garanzia di una più certa copertura del prestito, in caso di insolvenza del mutuatario), oltre che alla legge, alla
Banca d'Italia, in conformità delle delibere del C.I.C.R. Pertanto il limite di finanziabilità è stato fissato nella misura dell'80% del valore dei beni ipotecati. Tale limite è innalzabile fino al 100%, solo qualora vengano prestate determinate tipologie di qualificate garanzie integrative. Problema fondamentale, nel recente passato, è stato individuare le conseguenze della violazione del limite della finanziabilità del mutuo fondiario. Il testo normativo infatti, delegando l'individuazione dei limiti di finanziabilità a fonti di natura regolamentare, non disciplina anche le sanzioni collegate al loro mancato rispetto. A sopperire a tale mancanza, è intervenuta la giurisprudenza, che ha elaborato diversi orientamenti. Un primo orientamento considerava le disposizioni sulla soglia di finanziabilità norme di “comportamento", poste in essere unicamente nell'interesse della banca finanziatrice. La loro violazione comporterebbe esclusivamente la responsabilità degli amministratori della banca, quanto alla irrogazione delle sanzioni di vigilanza previste dall'ordinamento bancario. Il contratto di mutuo bancario conserverebbe validità. Altro orientamento sosteneva la nullità del contrato in conseguenza della violazione del limite di finanziabilità.
Il contrasto giurisprudenziale è stato definitivamente superato dall'intervento delle Sezioni Unite nella sentenza n. 33719 del 16/11/22. Le Sezioni Unite hanno osservato innanzitutto che “ai diversi orientamenti interpretativi sviluppatisi in materia sono comuni le affermazioni, senz'altro condivisibili, che escludono la possibilità di configurare una ipotesi di nullità testuale del contratto per superamento del limite massimo di finanziabilità, in mancanza di una espressa previsione normativa in tal senso, non riscontrabile nell'articolo 117, ottavo comma, t.u.b. [...] L'indagine si sposta allora sulla verifica in concreto degli indici sintomatici della imperatività della norma, onde consentire al giudice di dichiarare la nullità anche nel silenzio del legislatore.
[...] Una norma prima di essere imperativa dev'essere prescrittiva di un contenuto, specifico e caratterizzante, inerente al sinallagma contrattuale che possa definirsi essenziale, la mancanza del
(o difformità dal) quale renderebbe nullo il contratto (ex articolo 1418, primo e secondo comma, in relazione agli articoli 1343, 1345 e 1346 c.c.). Non così per le disposizioni indicative di elementi meramente specificativi, integrativi o accessori di uno dei requisiti del contratto, ovvero genericamente conformativi del modo di atteggiarsi del sinallagma in concreto, che difficilmente potrebbero assumere le sembianze di norme (imperative) di fattispecie o di struttura negoziale: è questo il caso dell'articolo 38, secondo comma, del t.u.b. [...]
E' arduo ritenere che una disposizione preveda un requisito a pena di nullità senza preoccuparsi di fornire elementi per definirlo, ogni qual volta esso non appaia di palmare e intuibile comprensione, come nel caso in esame. Né la norma primaria (articolo 38 del t.u.b.) né la norma secondaria attuativa (con deliberazione della Banca d'Italia) contengono, infatti, alcuna indicazione in ordine ai criteri di stima del valore dell'immobile, cui è rapportato in via percentuale l'ammontare massimo del finanziamento, e all'epoca di riferimento della stima. [...]
L'indicazione nel contratto di mutuo fondiario del valore del bene offerto in garanzia o del costo delle opere, inoltre, non assurge a requisito di forma prescritto ad substantiam, non essendo previsto come tale dalla disciplina di cui agli articoli 38 e 117 t.u.b., poiché non rientra nell'ambito delle condizioni contrattuali di carattere economico (cfr. Cass. sez. I n. 29745 del 2018): ciò costituisce un ulteriore elemento contrario alla qualificazione dell'articolo 38, secondo comma, in termini imperativi".
Le S.U. enunciano quindi il seguente principio di diritto: “In tema di mutuo fondiario, il limite di finanziabilità di cui all'articolo 38, secondo comma, del d.lgs. n. 385 del 1993, non è elemento essenziale del contenuto del contratto, non trattandosi di norma determinativa del contenuto del contratto o posta a presidio della validità dello stesso, ma di un elemento meramente specificativo o integrativo dell'oggetto del contratto;
non integra norma imperativa la disposizione - qual è quella con la quale il legislatore ha demandato all'Autorità di vigilanza sul sistema bancario di fissare il limite di finanziabilità nell'ambito della «vigilanza prudenziale»".
Alla stregua del chiaro orientamento giurisprudenziale, la pretesa violazione del limite di finanziabilità del mutuo fondiario è assolutamente irrilevante ai fini dell'accoglimento del motivo di appello. Anche qualora venisse accertata, i contratti dedotti in giudizio conserverebbero piena validità ed efficacia tra le parti.
Le censure mosse alla sentenza di primo grado, concernenti tale profilo, vanno pertanto respinte.
2. Azione risarcitoria ex art. 2043 c.c.
Sostiene l'appellante che ricorrano tutti i presupposti di cui all'art. 2043 c.c., che consentono di configurare la responsabilità della banca per i danni subiti da Parte 1 in conseguenza dell'azione esecutiva intrapresa sull'immobile ipotecato (assegnato a Parte 1 in sede di separazione). Afferma, al riguardo, che “La sentenza è errata laddove confonde il legittimo diritto del creditore ad agire, dal fatto ingiusto che va individuato nella abusiva concessione del credito da parte della banca e il conseguente danno prodottosi".
Il motivo di impugnazione è infondato.
La banca ha agito esecutivamente in forza dei contratti di mutuo e pertanto nell'esercizio di un diritto, come correttamente sostenuto dal primo giudice.
Ai sensi dell'art. 2043 c.c. qualunque fatto doloso o colposo, che cagioni un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno. La norma esige quindi la ingiustizia del danno.
Perché un danno possa qualificarsi come ingiusto ed essere quindi risarcibile, è necessario che lo stesso sia cagionato non iure, cioè non nell'esercizio di un diritto dall'ordinamento riconosciuto al danneggiante. Il danno causato iure (o secundum ius) non è invece risarcibile, conformemente a quanto stabilito dall'art. 51 c.p. (in tal senso Cass. civ. Sez. 2, sent. n. 1093/77; sez. 3, sent. n. 526/76; più recentemente sez. 3, ordinanza n. 4242/23). Da quanto osservato, deve escludersi qualsiasi fatto illecito imputabile alla banca, generatore di un obbligo risarcitorio da danno ingiusto.
Il richiamo agli artt. 137 TUB e 185 c.p., fatto dall'appellante, non è condivisibile. L'art. 137 TUB punisce l'amministratore, il direttore/dipendente di banca o l'intermediario finanziario che “al fine di concedere o far concedere credito ovvero di mutare le condizioni alle quali il credito venne prima concesso ovvero di evitare la revoca del credito concesso, consapevolmente omettono di segnalare dati o notizie di cui sono a conoscenza o utilizzano nella fase istruttoria notizie o dati falsi sulla costituzione o sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria del richiedente il fido". La norma penale sanziona la condotta di persone fisiche qualificate, non certo della banca (nei cui confronti sarebbe al più ipotizzabile una responsabilità amministrativa da reato, non certo penale).
Pertanto una eventuale azione risarcitoria, ex art. 185 c.p., andrebbe esercitata nei confronti dei singoli amministratori o dipendenti "infedeli", qualora si dimostrasse la consumazione del reato.
Per tutte le ragioni illustrate l'appello va respinto.
Le spese processuali del grado seguono la soccombenza dell'appellante e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Campobasso - collegio civile - definitivamente pronunciando nel giudizio civile n. 38/23 R.G., sull'appello proposto con citazione notificata il 24/1/23 da Parte 1
nei confronti di Controparte_5 CP_7 " Controparte_6 Controparte_8
avverso la sentenza n. 211/22 del Tribunale di Isernia in composizione monocratica, ogni contraria domanda o eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna l'appellante al rimborso delle spese processuali del grado in favore di CP 8
[...] (unica parte costituita), che determina in complessivi euro 6.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario, spese generali di difesa nella misura del 15%, IVA e
CPA come per legge;
3) dà atto che l'appello è integralmente rigettato ai fini dei provvedimenti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.p.r. 115/2002.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello di Campobasso del 25/9/2025
Il Consigliere est.
Dr. Federico Scioli
Il Presidente
(Dr. Maria Grazia d'Errico)
Rep. Cron.n.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Campobasso - collegio civile - riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dr. ssa Maria Grazia d'Errico Presidente
Dr.ssa Rita Carosella Consigliere
Consigliere rel. Dr. Federico Scioli
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio civile n. 38/23 R.G. di appello avverso la sentenza n. 211/22 del Tribunale civile di
Isernia in composizione monocratica pubblicata il 25/7/22 a conclusione del giudizio vertente tra
,nata a [...] il [...], C.F.: Codice Fiscale 1 ed ivi Parte_1
,
residente, domiciliata in Benevento alla Via Ennio Goduti - Pal. De Matteis, presso lo studio dell'avv.
Pellegrino Cavuoto (C.F. Codice Fiscale 2 pec Email 1 fax
082424106) dal quale è rappresentata e difesa
CP_1
Controparte_2 società unipersonale a responsabilità limitata, con sede legale in Conegliano (TV),
Via V. Alfieri n. 1, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Treviso - Belluno
P.IVA 1 , rappresentata, giusta procura speciale rilasciata in data 30/11/2018 per notar [...]
Per 1 di Pordenone, rep. n. 300077 e racc. 32828, da Controparte_3 (già CP_4 in virtù di atto di variazione di denominazione sociale a rogito Notaio Persona 2 rep. 14763 7869), con sede in Milano, via Bastioni Porta Nuova n. 19, rappresentata e difesa dall'avv Antonio Ferri
(CF: ed
- fax. 0874 614630
- pec. Email 2Codice Fiscale 3
elettivamente domiciliata presso il suo studio in Campobasso alla Via Mazzini n.112
-APPELLATA-
Controparte_5 in persona del legale rapp. p.t.,
-APPELLATA CONTUMACE-
Controparte_6 residente a [...]via G. Pascoli
-APPELLATO CONTUMACE-
CP 7 residente ad Isernia vico Mercatello 15
-APPELLATA CONTUMACE-
CONCLUSIONI: come da note scritte, contenenti le conclusioni dei difensori delle parti, che qui si richiamano integralmente, depositate in via telematica in sostituzione dell'udienza del 14/5/25.
Sulla base delle conclusioni così rassegnate la causa è stata trattenuta per la decisione con ordinanza del 15/5/25, assegnando alle parti i doppi termini ordinari per il deposito di memorie conclusionali e repliche ex art. 190 c.p.c.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione Parte 1Con sentenza n. 211/22 il Tribunale di Isernia ha rigettato le domande proposte da
Controparte_5 Ha accolto invece la domanda risarcitoria spiegata
[...] nei confronti di
Controparte_6nei confronti dell'ex coniuge
In primo grado Parte 1 ha rappresentato di avere contratto matrimonio con CP 6 e di essersi consensualmente separata nell'anno 2009. La separazione prevedeva l'assegnazione all'ex moglie della casa coniugale, ubicata ad Isernia c.da Castagna.
L'anno precedente il deposito del ricorso per separazione consensuale, tra giugno e luglio 2008,
CP 6 ottenne da Banca dell'Adriatico s.p.a. (successivamente divenuta Controparte 5 un finanziamento complessivo pari ad euro 700.000, grazie alla stipula di due contratti di mutuo fondiario: il primo in data 20/6/08 per l'importo di euro 400.000 ed il secondo in data 11/7/08, per l'importo di euro 300.000. Al momento della stipula del primo contratto, venne iscritta ipoteca sull'immobile in c.da Castagna. Con il secondo contratto, fu iscritta ipoteca di secondo grado sul medesimo immobile. CP 6 non onorò i suoi impegni con la banca e pertanto nel 2014 l'istituto di credito agi esecutivamente per la vendita del bene ipotecato. Parte 1 ritenendo che la banca avesse concesso i due finanziamenti “in maniera abusiva", propose opposizione all'esecuzione, sostenendo la nullità dei contratti di mutuo fondiario per violazione degli artt. 38 TUB, 137 TUB, 1176 c.c. e della direttiva 48/2008/CE. Avanzò altresì richiesta risarcitoria nei confronti di e dell'istituto di credito per "l'abusiva concessione di credito",Controparte_6 che comportò la vendita del bene ipotecato.
Il primo giudice ha ritenuto che non fossero stati violati i presupposti normativamente stabiliti per la concessione del credito, con particolare riferimento al limite di finanziabilità dei mutui fondiari. Ha inoltre affermato che, anche qualora si ritenesse “violato il precetto dell'art. 38 TUB, i contratti non sarebbero comunque nulli".
Ha rigettato la domanda risarcitoria spiegata da Parte 1 nei confronti della banca ai sensi dell'art. 2043 c.c. Ha infatti ritenuto insussistente il nesso eziologico fra la condotta della banca e l'evento dannoso (vendita del cespite pignorato). Ha inoltre ritenuto di non poter qualificare come ingiusto il danno patrimoniale, subito da Parte 1 avendo la banca agito nell'esercizio di un diritto.
Ha accolto la sola richiesta risarcitoria avanzata nei confronti di CP 6 , avendo violato l'obbligo di pagamento delle rate di mutuo, assunto in sede di separazione consensuale.
Parte 1 censura la sentenza sotto diversi profili.
1) Abusiva concessione del credito e violazione dell'art. 38 TUB
Sostiene l'appellante che i mutui furono concessi in violazione dei principi e regole "che disciplinano il merito creditizio, fissati in primo luogo nel codice civile dall'art. 1176, quindi nella legislazione dedicata, nel caso de quo artt. 38 e 137 TUB, inoltre, nella normativa secondaria predisposta dalle autorità creditizie”.
E' pacifico che CP 6 stipulò due mutui fondiari, L'art. 38 TUB definisce la fattispecie del credito fondiario come una tipologia di credito, che “ha per oggetto la concessione, da parte di banche, di finanziamenti a medio e lungo termine garantiti da ipoteca di primo grado su immobili". Aggiunge che "la Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del C.I.C.R., determina l'ammontare massimo dei finanziamenti, individuandolo in rapporto al valore dei beni ipotecati o al costo delle opere da eseguire sugli stessi".
L'attuale normativa demanda l'individuazione del cosiddetto limite di finanziabilità (posto a garanzia di una più certa copertura del prestito, in caso di insolvenza del mutuatario), oltre che alla legge, alla
Banca d'Italia, in conformità delle delibere del C.I.C.R. Pertanto il limite di finanziabilità è stato fissato nella misura dell'80% del valore dei beni ipotecati. Tale limite è innalzabile fino al 100%, solo qualora vengano prestate determinate tipologie di qualificate garanzie integrative. Problema fondamentale, nel recente passato, è stato individuare le conseguenze della violazione del limite della finanziabilità del mutuo fondiario. Il testo normativo infatti, delegando l'individuazione dei limiti di finanziabilità a fonti di natura regolamentare, non disciplina anche le sanzioni collegate al loro mancato rispetto. A sopperire a tale mancanza, è intervenuta la giurisprudenza, che ha elaborato diversi orientamenti. Un primo orientamento considerava le disposizioni sulla soglia di finanziabilità norme di “comportamento", poste in essere unicamente nell'interesse della banca finanziatrice. La loro violazione comporterebbe esclusivamente la responsabilità degli amministratori della banca, quanto alla irrogazione delle sanzioni di vigilanza previste dall'ordinamento bancario. Il contratto di mutuo bancario conserverebbe validità. Altro orientamento sosteneva la nullità del contrato in conseguenza della violazione del limite di finanziabilità.
Il contrasto giurisprudenziale è stato definitivamente superato dall'intervento delle Sezioni Unite nella sentenza n. 33719 del 16/11/22. Le Sezioni Unite hanno osservato innanzitutto che “ai diversi orientamenti interpretativi sviluppatisi in materia sono comuni le affermazioni, senz'altro condivisibili, che escludono la possibilità di configurare una ipotesi di nullità testuale del contratto per superamento del limite massimo di finanziabilità, in mancanza di una espressa previsione normativa in tal senso, non riscontrabile nell'articolo 117, ottavo comma, t.u.b. [...] L'indagine si sposta allora sulla verifica in concreto degli indici sintomatici della imperatività della norma, onde consentire al giudice di dichiarare la nullità anche nel silenzio del legislatore.
[...] Una norma prima di essere imperativa dev'essere prescrittiva di un contenuto, specifico e caratterizzante, inerente al sinallagma contrattuale che possa definirsi essenziale, la mancanza del
(o difformità dal) quale renderebbe nullo il contratto (ex articolo 1418, primo e secondo comma, in relazione agli articoli 1343, 1345 e 1346 c.c.). Non così per le disposizioni indicative di elementi meramente specificativi, integrativi o accessori di uno dei requisiti del contratto, ovvero genericamente conformativi del modo di atteggiarsi del sinallagma in concreto, che difficilmente potrebbero assumere le sembianze di norme (imperative) di fattispecie o di struttura negoziale: è questo il caso dell'articolo 38, secondo comma, del t.u.b. [...]
E' arduo ritenere che una disposizione preveda un requisito a pena di nullità senza preoccuparsi di fornire elementi per definirlo, ogni qual volta esso non appaia di palmare e intuibile comprensione, come nel caso in esame. Né la norma primaria (articolo 38 del t.u.b.) né la norma secondaria attuativa (con deliberazione della Banca d'Italia) contengono, infatti, alcuna indicazione in ordine ai criteri di stima del valore dell'immobile, cui è rapportato in via percentuale l'ammontare massimo del finanziamento, e all'epoca di riferimento della stima. [...]
L'indicazione nel contratto di mutuo fondiario del valore del bene offerto in garanzia o del costo delle opere, inoltre, non assurge a requisito di forma prescritto ad substantiam, non essendo previsto come tale dalla disciplina di cui agli articoli 38 e 117 t.u.b., poiché non rientra nell'ambito delle condizioni contrattuali di carattere economico (cfr. Cass. sez. I n. 29745 del 2018): ciò costituisce un ulteriore elemento contrario alla qualificazione dell'articolo 38, secondo comma, in termini imperativi".
Le S.U. enunciano quindi il seguente principio di diritto: “In tema di mutuo fondiario, il limite di finanziabilità di cui all'articolo 38, secondo comma, del d.lgs. n. 385 del 1993, non è elemento essenziale del contenuto del contratto, non trattandosi di norma determinativa del contenuto del contratto o posta a presidio della validità dello stesso, ma di un elemento meramente specificativo o integrativo dell'oggetto del contratto;
non integra norma imperativa la disposizione - qual è quella con la quale il legislatore ha demandato all'Autorità di vigilanza sul sistema bancario di fissare il limite di finanziabilità nell'ambito della «vigilanza prudenziale»".
Alla stregua del chiaro orientamento giurisprudenziale, la pretesa violazione del limite di finanziabilità del mutuo fondiario è assolutamente irrilevante ai fini dell'accoglimento del motivo di appello. Anche qualora venisse accertata, i contratti dedotti in giudizio conserverebbero piena validità ed efficacia tra le parti.
Le censure mosse alla sentenza di primo grado, concernenti tale profilo, vanno pertanto respinte.
2. Azione risarcitoria ex art. 2043 c.c.
Sostiene l'appellante che ricorrano tutti i presupposti di cui all'art. 2043 c.c., che consentono di configurare la responsabilità della banca per i danni subiti da Parte 1 in conseguenza dell'azione esecutiva intrapresa sull'immobile ipotecato (assegnato a Parte 1 in sede di separazione). Afferma, al riguardo, che “La sentenza è errata laddove confonde il legittimo diritto del creditore ad agire, dal fatto ingiusto che va individuato nella abusiva concessione del credito da parte della banca e il conseguente danno prodottosi".
Il motivo di impugnazione è infondato.
La banca ha agito esecutivamente in forza dei contratti di mutuo e pertanto nell'esercizio di un diritto, come correttamente sostenuto dal primo giudice.
Ai sensi dell'art. 2043 c.c. qualunque fatto doloso o colposo, che cagioni un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno. La norma esige quindi la ingiustizia del danno.
Perché un danno possa qualificarsi come ingiusto ed essere quindi risarcibile, è necessario che lo stesso sia cagionato non iure, cioè non nell'esercizio di un diritto dall'ordinamento riconosciuto al danneggiante. Il danno causato iure (o secundum ius) non è invece risarcibile, conformemente a quanto stabilito dall'art. 51 c.p. (in tal senso Cass. civ. Sez. 2, sent. n. 1093/77; sez. 3, sent. n. 526/76; più recentemente sez. 3, ordinanza n. 4242/23). Da quanto osservato, deve escludersi qualsiasi fatto illecito imputabile alla banca, generatore di un obbligo risarcitorio da danno ingiusto.
Il richiamo agli artt. 137 TUB e 185 c.p., fatto dall'appellante, non è condivisibile. L'art. 137 TUB punisce l'amministratore, il direttore/dipendente di banca o l'intermediario finanziario che “al fine di concedere o far concedere credito ovvero di mutare le condizioni alle quali il credito venne prima concesso ovvero di evitare la revoca del credito concesso, consapevolmente omettono di segnalare dati o notizie di cui sono a conoscenza o utilizzano nella fase istruttoria notizie o dati falsi sulla costituzione o sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria del richiedente il fido". La norma penale sanziona la condotta di persone fisiche qualificate, non certo della banca (nei cui confronti sarebbe al più ipotizzabile una responsabilità amministrativa da reato, non certo penale).
Pertanto una eventuale azione risarcitoria, ex art. 185 c.p., andrebbe esercitata nei confronti dei singoli amministratori o dipendenti "infedeli", qualora si dimostrasse la consumazione del reato.
Per tutte le ragioni illustrate l'appello va respinto.
Le spese processuali del grado seguono la soccombenza dell'appellante e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Campobasso - collegio civile - definitivamente pronunciando nel giudizio civile n. 38/23 R.G., sull'appello proposto con citazione notificata il 24/1/23 da Parte 1
nei confronti di Controparte_5 CP_7 " Controparte_6 Controparte_8
avverso la sentenza n. 211/22 del Tribunale di Isernia in composizione monocratica, ogni contraria domanda o eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna l'appellante al rimborso delle spese processuali del grado in favore di CP 8
[...] (unica parte costituita), che determina in complessivi euro 6.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario, spese generali di difesa nella misura del 15%, IVA e
CPA come per legge;
3) dà atto che l'appello è integralmente rigettato ai fini dei provvedimenti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.p.r. 115/2002.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello di Campobasso del 25/9/2025
Il Consigliere est.
Dr. Federico Scioli
Il Presidente
(Dr. Maria Grazia d'Errico)