Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 24/03/2025, n. 129 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 129 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 122/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Novara, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Andrea Ghinetti PRESIDENTE Dott. CO Bencini GIUDICE REL. Dott.ssa Veronica Zanin GIUDICE
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa di primo grado iscritta al n. RG 122 /2024, promossa da
(c.f. ), nt. a NOVARA (NO) il 05/01/1969. Parte_1 C.F._1
Con il patrocinio dell'Avv. BOSSI CLAUDIO Domicilio eletto presso lo studio del difensore. RICORRENTE E
(c.f. ) nt. a NOVARA (NO) il 02/06/1967 Controparte_1 C.F._2
Con il patrocinio dell'Avv. SERENO MARIANNA Domicilio eletto presso lo studio del difensore. RESISTENTE e con l'intervento del Pubblico Ministero
avente ad oggetto: Scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per il ricorrente in via preliminare
• dichiarare la carenza di legittimazione attiva della signora in relazione alla domanda di determinare CP_1
l'assegno di mantenimento direttamente percepito dal figlio e per l'effetto rigettare la corrispondente domanda;
nel merito
• revocare l'assegno di contributo al mantenimento del figlio maggiorenne NI per le ragioni esposte in narrativa ovvero, in subordine, confermare quanto stabilito in punto mantenimento del figlio maggiorenne dal decreto del Tribunale di Novara del 22.02.2023 e quindi disporre che il padre
Pag. 1
o successive ad una patologia del figlio, con espressa esclusione delle visite periodiche di mero controllo
• rigettare la domanda di assegno divorzile avanzata dalla sig.ra CP_1
• ordinare all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza e alle annotazioni di legge
• Con vittoria di spese documentate ed onorari di lite
Per il resistente Voglia l'Ill.mo Tribunale di Novara, contrariis reiectis,
1. dichiarare lo scioglimento del matrimonio celebrato in data 19.07.2000 e annotato nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Torbole – Noago (TN), Atto n. 9, p. II, Serie C.
2. Disporre, in conformità alla sentenza di separazione n. 114/2016, che il padre contribuisca al mantenimento del figlio NI mediante versamento, entro il giorno 15 di ogni mese, su conto corrente bancario a questi intestato, la somma di Euro 900,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT (FOI). Disporre che la sig.ra si farà carico delle spese straordinarie relative al figlio NI nella misura del 100%, CP_1 esonerando il padre da tale incombenza.
3.Disporre che il versi alla sig.ra a titolo di assegno divorzile, la somma mensile di Euro 200,00, Parte_1 CP_1 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT.
4. Ordinare all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza e alle annotazioni di legge.
Per il P.M. Conclude per l'accoglimento del ricorso, rimettendosi al Giudice circa la determinazione delle condizioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sui fatti di causa Con ricorso depositato 19.1.2024, ha adito il Tribunale di Novara per Parte_1 chiedere lo scioglimento del matrimonio contratto con in data 19 luglio 2000, Controparte_1 con atto annotato nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Torbole-Nago (TN) Atto n. 9 p. II serie C reg. 19.07.2000. Dalla relazione nasceva il figlio NI, il 20.07.2000, attualmente maggiorenne e studente universitario. Con sentenza n. 114 del 16.2.2016, il Tribunale dichiarava la separazione personale dei coniugi, accogliendo le conclusioni congiunte tra le parti. Con decreto n. 402 del 9.9.2021, il Tribunale di Novara, su conclusioni congiunte, modificava quanto statuito nella sentenza di separazione, prevedendo che il fosse obbligato a Parte_1 corrispondere in favore di , un contributo al mantenimento del figlio CO, Controparte_1 maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, dell'importo di € 1.000,00 mensili, “oltre al 50% delle sole spese straordinarie mediche conseguenti o successive ad una patologia del figlio, con esclusione delle visite periodiche di mero controllo, e con impegno del figlio a relazionare il padre con cadenza semestrale sul proprio andamento universitario”.
Pag. 2 A seguito di ulteriore ricorso congiunto, il Tribunale di Novara con decreto del 22.2.2023 riduceva con decorrenza dal mese di gennaio 2023 l'importo dovuto a titolo di mantenimento ad € 600,00. Circa la propria situazione economica, il ricorrente ha dichiarato di “svolgere la professione di imprenditore nel settore della mobilità elettrica, percependo nel 2022 reddito annuo lordo imponibile pari a euro 14.222, nonché euro 17.101 lordi lui derivanti in virtù di contratti di locazione immobiliare dal medesimo stipulati e quindi in totale €31.000,00 lordi. Grava fino al 15/8/2028 un mutuo ipotecario sottoscritto per l'acquisto dell'abitazione dove è attualmente residente. L'ammontare annuo delle rate è compreso tra 7.600 € e 10.300€ a seconda dell'andamento dei tassi”. Ha chiesto la declaratoria di scioglimento del matrimonio e la conferma dell'importo a titolo di mantenimento per il figlio NI, attualmente iscritto al primo anno fuoricorso di Scienze dei Servizi Giuridici presso l'università privata on-line “Unimarconi”. In sede di p.c., lamentando l'inerzia colpevole del figlio, ha chiesto la revoca dell'assegno di mantenimento in suo favore.
* Si è costituita parte resistente, che ha contestato la ricostruzione della situazione patrimoniale ed economica del ricorrente, precisando quanto segue: “Si precisa che egli è stato ideatore, fondatore e amministratore unico di Medialab, una delle prime New Media Agency, ceduta, dopo vent'anni di attività, a
[...] per circa un milione di euro. Il è inoltre ideatore e fondatore della Società That's It SRL, CP_2 Parte_1 corrente in Novara, Via San Bernardino da Siena n. 2/D, di cui è anche unico titolare avendo la Società n. di dipendenti pari a 0 (per questo motivo solleva alcune perplessità il deposito del CUD 2023 – redditi 2022 da parte del ricorrente). That's It Srl, nel 2022, ha registrato un fatturato annuo di Euro 74.000,00. Il inoltre gestisce, in Parte_1
Grecia, l'attività vacanziera , con la quale offre una serie di pacchetti vacanza Controparte_3 sulla barca a vela ONE, di sua proprietà1, costruita in Italia dal cantiere COMAR, famoso per costruire barche
“numerate”. La barca è lunga 14 metri;
all'interno offre tre cabine, due bagni, cucina, due cabine di poppa, bagno e due ingressi indipendenti (doc05). La barca è inoltre dotata di maschere, pinne, un gommone con motore elettrico, due biciclette e un monopattino elettrico, radio, Wi-fi, VHF di bordo e portatili. Il è altresì ideatore e fondatore di GreenBikeMe – brand di That's It Srl, startup che offre noleggio di e- Parte_1 bike e servizi di escursione in Grecia (nel 2022 sono stati aperti 3 negozi in Grecia, 8 nel 2023 tra Italia e Spagna ed è prevista un'ulteriore apertura di 15 negozi nel 2024, 28 entro il 2025)” Circa la propria situazione reddituale ha riferito che, dopo il licenziamento da parte del marito dall'azienda lo stesso, la resistente ha avuto difficoltà a reperire nuove attività lavorative. La donna, inoltre, è stata colpita da una malattia autoimmune agli occhi che non le ha consentito di lavorare né di essere autosufficiente per oltre un anno. Dopo una cura sperimentale veniva riconosciuta alla una invalidità del 35% nonché portatrice di handicap ex legge 104/1992, CP_1 senza riconoscere però il diritto a percepire indennità. Per circa un anno la svolgeva attività lavorativa presso un'agenzia pubblicitaria. CP_1
La resistente ha, poi, riferito che in seguito alla morte della sorella, aveva accudito il cognato, malato oncologico che decedeva il 31.1.2019. Attualmente, la resistente presta assistenza alla madre, portatrice di handicap grave. Circa la propria condizione economica ha evidenziato di percepire “delle entrate esclusivamente dai due appartamenti locati all'interno dell'immobile in Novara, Corso Vercelli n. 80 di cui è proprietaria al 50% con la madre. L'appartamento al piano terra è locato al Centro Estetico Namastè, con regolare contratto di affitto 6 + 6, per Euro 440,00 mensili. L'appartamento al primo piano è attualmente locato con affitto transitorio di sei mesi per Euro 350,00
Pag. 3 mensili. In merito all'immobile ereditato da parte resistente in Bordighera, Via Galileo Galilei n. 3, esso non costituisce alcuna rendita per la sig.ra essendo il medesimo inagibile e le spese di ristrutturazione troppo CP_1 elevate”. Ancora, ha ereditato un appartamento a Cattolica, su cui si è dovuta effettuare una imponente opera di ristrutturazione. La donna, ancora, è titolare di due conti correnti “l'uno in Intesa San Paolo con giacenza media annua 2023 di Euro 198,00; l'altro in Banca Mediolanum con saldo finale al 31.12.2023 di Euro 28.976,46”. La ricorrente ha rassegnato, quindi, le conclusioni in epigrafe riportate.
* A seguito della prima udienza di comparizione personale delle parti, è stata pronunciata sentenza parziale in punto di status e con separata ordinanza è stata disposta la remissione della causa sul ruolo del Giudice istruttore per il prosieguo.
*
2. Sul compendio probatorio In via preliminare, il Collegio ritiene che il materiale probatorio acquisito nel corso del giudizio sia idoneo e sufficiente a pervenire ad una motivata decisione su tutte le domande svolte dalle parti. Quanto alle questioni relative al contributo alle condizioni economiche delle parti e, conseguentemente, al mantenimento della prole, il Collegio ricorda che, secondo la Suprema Corte (Cass. 8744/19; 14336/13), al fine della determinazione degli importi, non si impone come necessaria la valutazione delle condizioni economiche delle parti nel loro esatto e preciso ammontare attraverso l'acquisizione di dati numerici o rigorose analisi contabili e finanziarie, essendo sufficiente una ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi. Ricostruzione che, nel caso di specie, il Tribunale ritiene di poter effettuare sulla base del materiale probatorio acquisito agli atti attraverso le produzioni documentali effettuate dalle parti, tenuto conto che in ogni caso il Giudice ben può trarre argomenti di convincimento e di prova anche dal comportamento processuale delle parti, con particolare riguardo alla parzialità o incompletezza della documentazione depositata.
3. Sulle domande di revoca/aumento del contributo al mantenimento del figlio maggiorenne Le domande formulate dalle parti rispettivamente di revoca e di aumento dell'assegno di mantenimento in favore del figlio della coppia NI sono inammissibili. Ed invero, giova evidenziare che con decreto del 22.2.2023 emesso dal Tribunale di Novara è stato disposto, su richiesta congiunta delle parti, il pagamento diretto del mantenimento al figlio maggiorenne. Parte ricorrente, nel chiedere la revoca, avrebbe necessariamente dovuto instaurare il contraddittorio con il figlio, divenuto l'unico titolare iure proprio del diritto al mantenimento. L'attore, invece, ha omesso di citare il figlio né ha chiesto l'integrazione del contraddittorio al Giudice. La domanda di revoca è, pertanto, inammissibile. Del pari, la convenuta non ha legittimazione a chiedere l'aumento del contributo in favore del figlio;
ed invero, la Corte di Cassazione, con orientamento costante e condiviso dal Collegio, ha ribadito che sussiste la legittimazione “iure proprio” del genitore a richiedere l'aumento dell'assegno di mantenimento del figlio maggiorenne non ancora autosufficiente economicamente, qualora quest'ultimo non abbia formulato autonoma richiesta ovvero non percepisca direttamente il contributo al mantenimento;
nel qual caso, infatti, l'unico legittimato è il figlio (e plurimis, Cass. Sez.
Pag. 4 1, Sentenza n. 29977). Nel caso di specie, non si è costituito e non ha Parte_2 avanzato alcuna domanda di aumento del mantenimento in suo favore.
4. La domanda di assegno divorzile Ai sensi dell'art. 5, comma 6, della L. 898/1970, il Tribunale dispone il pagamento di un assegno periodico a favore del coniuge quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio. La Suprema Corte ha chiarito, con la nota sentenza a Sezioni Unite n. 18287 del 11/07/2018, che la funzione dell'assegno divorzile ha natura assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, le quali discendono direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà di cui all'art. 2, 3 e, in ambito familiare, 29 della Costituzione. Il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. Il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico- patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto. In altre parole, alla luce della dissoluzione del vincolo matrimoniale, che costituisce il proprium del divorzio, la solidarietà che residua tra gli ex coniugi dal punto di vista economico ha il suo fondamento attivatore unicamente nella mancanza dei mezzi adeguati e dell'oggettiva impossibilità di procurarseli, da leggersi alla luce della genesi della stessa nella ripartizione dei ruoli endofamiliari che ha causato la disparità reddituale esistente al momento dello scioglimento del vincolo. Ove risulti accertato che la mancanza di mezzi adeguati di una parte e la disparità economico reddituale tra i due ex coniugi dipenda, anche in considerazione della durata del matrimonio, dalla ripartizione interna dei compiti di cura e accudimento della famiglia in misura preponderante in capo al coniuge meno forte economicamente, allora si attiva la residua solidarietà economica di cui è espressione l'assegno divorzile. Pare, peraltro, necessario osservare come la Suprema Corte abbia chiarito che, ai fini dell'attribuzione e della quantificazione dell'assegno divorzile si deve tenere conto della funzione assistenziale e, a determinate condizioni, anche compensativo-perequativa cui tale assegno assolve. Da ciò consegue che, nel valutare l'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge che ne faccia richiesta,
o l'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, si deve tener conto, utilizzando i criteri di cui all'art. 5, comma 6, della l. n. 898 del 1970, sia della impossibilità di vivere autonomamente e dignitosamente da parte di quest'ultimo e sia della necessità di compensarlo per il particolare contributo, che dimostri di avere dato, alla formazione del patrimonio comune o dell'altro coniuge durante la vita matrimoniale, senza che abbiano rilievo, da soli, lo squilibrio economico tra le parti e l'alto livello reddituale dell'altro ex coniuge, tenuto conto che la differenza reddituale è coessenziale alla ricostruzione del tenore di vita matrimoniale, ma è oramai irrilevante ai fini della determinazione dell'assegno, e l'entità del reddito dell'altro ex coniuge non giustifica, di per sé, la
Pag. 5 corresponsione di un assegno in proporzione delle sue sostanze (sul punto, vedi in particolare, Sez. 1 - , Sentenza n. 21234 del 09/08/2019). Ciò premesso, ritiene il Collegio che la domanda di assegno divorzile avanzata da parte resistente non possa trovare accoglimento. Ed invero, dal compendio probatorio in atti emerge una sperequazione dei redditi tra le parti, ma - sulla scorta della pronuncia delle Sezioni Unite menzionata- tale elemento non è di per ciò solo sufficiente a giustificare l'erogazione dell'assegno divorzile che, come noto, diverge dall'assegno di mantenimento in fase separativa Nel caso di specie, poi, parte resistente non ha provato la sussistenza dei presupposti per ottenere l'assegno in funzione perequativa, non essendo emerso che la abbia rinunciato alle CP_1 proprie aspirazioni per le esigenze della famiglia;
la circostanza, dedotta da parte ricorrente, che la
, socia della società del in corso di matrimonio, sia stata liquidata per la CP_1 Parte_1 sua quota non è stata contestata dalla resistente, che neppure ha provato l'esistenza di un patto di non concorrenza. Seppur non imputabile alla l'assenza di attività lavorativa, non vi sono i presupposti per CP_1 riconoscere l'assegno in funziona assistenziale. La , come emerge plasticamente dalle CP_1 dichiarazioni dei redditi, è titolare di numerosi beni immobili e la stessa ha una giacenza sul conto corrente di circa 28.000,00 €. Ancora, dalle medesime dichiarazioni dei redditi (cfr. dichiarazione redditi 2023, riquadro RW) emergono investimenti esteri per 33.000,00 € di cui parte resistente ha omesso ogni produzione. La parziale produzione documentale di parte resistente circa le proprie condizioni patrimoniali non consente di ritenere che la stessa sia priva di adeguati mezzi di sostentamento, tenuto conto del compendio di beni immobili di cui è proprietaria e dei cospicui risparmi, per oltre 60.000,00 € di cui ha disponibilità. Ne consegue, pertanto, che la domanda riconvenzionale di riconoscimento dell'assegno divorzile non possa trovare accoglimento.
5. Le spese di lite Tenuto conto della parziale soccombenza delle parti e della necessità della pronuncia in punto status le spese di lite devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, Sezione civile, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe, così provvede:
1. Dichiara inammissibile la richiesta di parte ricorrente di revoca dell'assegno di mantenimento in favore del figlio maggiorenne;
2. Dichiara inammissibile la richiesta di parte resistente di aumento dell'assegno di mantenimento in favore del figlio maggiorenne
3. rigetta la domanda di assegno divorzile avanzata da parte resistente;
4. compensa integralmente le spese di lite. Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione civile del Tribunale di NOVARA in data 7 marzo 2025 Il Presidente Dott. Andrea Ghinetti Il Giudice est. Dott. CO Bencini
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