Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Cagliari, sez. II, sentenza 24/06/2025, n. 583 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Cagliari |
| Numero : | 583 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 24/06/2025
N. 00583/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00334/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 334 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
SI SP, rappresentata e difesa dall'avvocato Roberto Murgia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Quartu Sant'LE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Antonio Corrias, con domicilio eletto presso il suo studio in Tortolì, via Oristano 1;
nei confronti
OL RI, non costituito in giudizio;
per l'annullamento:
con il ricorso introduttivo:
1) della deliberazione della Giunta del Comune di Quartu Sant''LE, n. 49 del 28.02.2022, recante l'approvazione del Regolamento per la disciplina dei concorsi, dell'accesso agli impieghi e alle procedure selettive, nella parte in cui stabilisce, all'art. 9, comma 5, che il bando delle progressioni verticali “può prevedere lo svolgimento di un colloquio che verterà sull''accertamento delle competenze professionali, sulla capacità di fornire soluzioni operative e sull''accertamento delle capacità, attitudini e motivazioni” ;
2) delle deliberazioni della Giunta del Comune di Quartu Sant'LE n. 303 del 5.12.2023 e n. 293 del 24.11.2023 nella parte in cui prevedono (art. 5, n. 4), nelle procedure di selezione delle progressioni verticali interne, un colloquio motivazionale con un punteggio massimo di 20 punti;
3a) della determinazione del dirigente del Comune di Quartu Sant''LE, n. 1892, del 6.12.2023, che ha approvato il bando di procedura comparativa per la progressione verticale tra le aree, ai sensi dell'art. 15 del CCNL enti locali del 16.11.2022, riservata al personale a tempo indeterminato del Comune di Quartu Sant'LE, per la copertura dei posti disponibili in relazione alla previsione del piano annuale delle assunzioni, limitatamente alla procedura relativa a 1 posto di istruttore direttivo amministrativo, nel settore 5, Affari generali, organi istituzionali, servizi demografici e URP, e nella sola parte in cui prevede (art. 5, punto 4) un colloquio motivazionale con attribuzione di 20 punti;
3b) del relativo bando, nella parte di interesse;
4) di tutti i verbali della commissione giudicatrice della procedura e, in particolare, del verbale n. 1 del 19.1.2024 e del verbale n. 2 del 31.1.2024;
5) della determinazione del Dirigente del Comune di Quartu Sant'LE, n. 238 del 15.2.2024 di presa d''atto dei verbali delle commissioni relativi alle procedure di comparative di progressione verticale e approvazione graduatorie, nella sola parte relativa alla procedura impugnata (1 posto di Istruttore direttivo amministrativo, Settore 5, Affari generali, organi istituzionali, servizi demografici e URP);
6) della determinazione n. 304 del 27.2.2024, del Dirigente del Settore Programmazione e gestione delle risorse umane, nella parte in cui ha provveduto all'attribuzione della progressione verticale oggetto di ricorso, progressione verticale in cat. D da destinare al settore 5, al controinteressato OL RI;
7) di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e conseguenziale;
con i motivi aggiunti del 29 aprile 2025:
della scheda di valutazione delle performance di OL RI, redatta dal Comune di Quartu Sant’LE, senza data e a firma del dott. Marco Virdis, relativa all’anno 2021 e della valutazione di 99.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati.
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Quartu Sant'LE.
Visti tutti gli atti della causa.
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 giugno 2025 il dott. Antonio Plaisant e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in esame, notificato in data 15 aprile 2024, la sig.ra SI SP, dipendente a tempo indeterminato del Comune di Quartu Sant’LE inquadrata in Categoria C, nonché odierna ricorrente, ha impugnato gli esiti della selezione interna bandita dal medesimo Comune in data 6 dicembre 2023 per 1 posto nella superiore Categoria D, all’esito della quale si è classificata seconda con punti 69 (dei quali 59 per i titoli e 10 per la prova orale) dietro al sig. OL RI, odierno controinteressato, primo con punti 73 (di cui 53 per i titoli e 20 per la prova orale).
Sulla vicenda è stata già pronunciata la sentenza di questa Sezione 23 gennaio 2025, n. 43, alla cui lettura si fa rinvio, con cui sono state respinte l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalla difesa comunale, nonché la prima censura dedotta dalla ricorrente avverso le modalità di svolgimento della prova e l’ulteriore censura rivolta nei confronti del punteggio attribuito al controinteressato per il diploma e il voto di laurea.
Con la stessa sentenza il Collegio ha, inoltre, disposto approfondimenti istruttori sulle altre censure dedotte dalla ricorrente, aventi a oggetto un difetto di motivazione asseritamente inficiante:
- il punteggio di 12 assegnato al controinteressato per la performance positiva degli ultimi 3 anni, come da verbale n. 1, punto 1, in quanto dagli atti non emergerebbe alcuna motivazione di tale punteggio, benché non fosse stato previsto alcun previo criterio di valutazione, limitandosi il bando a prevedere una forbice da un massimo di punti 12 (per una performance valutata 100) a un minimo di 1 (per una performance valutata 81);
- il punteggio di 6 attribuito al controinteressato per il pregresso svolgimento della funzione di responsabile in procedimenti amministrativi complessi, posto che nella determinazione n. 1646/2021, unica a tal fine richiamata dall’Amministrazione resistente, si legge che “il tempo di lavoro di RI OL presso l’ufficio di stato civile ha carattere residuale, in quanto svolge attività prevalente presso l’Ufficio Anagrafe, con incarico di specifica responsabilità consistente nel supportare il coordinatore nell’attività di programmazione e gestione operativa dell’ufficio anagrafe e di gestione dello sportello al pubblico dell’ufficio di stato civile” , il che dimostrerebbe come il sig. RI sia stato titolare di un solo incarico di responsabile di procedimento complesso, il che, in assenza di altri argomenti motivazionali, non giustificherebbe il punteggio massimo di 6 che gli è stato attribuito in base all’art. 5, punto 3, lett. d), del bando, ribadito al punto 1, lett. d), spettandogli al massimo 1 punto per la relativa voce;
- il punteggio di 4 attribuito al medesimo controinteressato per avere conseguito un’indennità per specifica responsabilità, trattandosi del punteggio massimo previsto dal bando per la relativa voce, senza che siano state spiegate le ragioni di tale valutazione a fronte di una sola indennità percepita e per soli 3 anni, nonché di uno stato di servizio piuttosto generico.
Con la sentenza parziale sopra richiamata il Collegio, rilevato che su tali punteggi “dall’esame degli atti versati in giudizio… non paiono rinvenibili dei criteri predeterminati che la Commissione abbia utilizzato per l’attribuzione dei punteggi concretamente spettanti tra i minimi e massimi sopra descritti, né l’indicazione di alcuna motivazione a fondamento degli stessi” , ha disposto “il deposito, a cura del Segretario comunale dell’Amministrazione resistente o suo delegato, entro 90 giorni dalla notificazione o comunicazione della presente sentenza, di apposita relazione, corredata dell’eventuale documentazione di riferimento, indicante gli eventuali criteri predeterminati, in seno al procedimento, per l’attribuzione dei sopra descritti punteggi, secondo quanto specificato in dispositivo, con la precisazione che laddove non fosse rinvenibile alcun atto concorsuale recante i criteri e/o le motivazioni sopra descritti il Segretario comunale o suo delegato dovrà darne atto nella relazione, mentre nel caso tali elementi siano rinvenibili agli atti del procedimento concorsuale dovrà specificamente descriverli e allegare la documentazione amministrativa di riferimento” , rinviando per la decisione conclusiva alla pubblica udienza del 4 giugno 2025.
In data 27 febbraio 2025 è stata depositata in atti la relazione istruttoria del Segretario comunale di Quartu Sant’LE richiesta dal Collegio, che sarà esaminata fra breve in sede di analisi delle relative censure.
Parte ricorrente ha poi notificato e depositato in giudizio un atto denominato di “motivi aggiunti” , contestando la citata relazione istruttoria del Segretario comunale.
Dopo il deposito di ulteriori memorie difensive, alla pubblica udienza del 4 giugno 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
Deve preliminarmente chiarirsi che, pur a fronte della denominazione formale di “motivi aggiunti”, il relativo atto notificato dalla ricorrente è una memoria con cui la stessa ha ulteriormente argomentato le proprie tesi alla luce delle precisazioni istruttorie nel frattempo trasmesse dal Comune.
Ciò posto si passa all’esame delle censure di difetto di motivazione ancora sub iudice , che il Collegio reputa ora infondate per le ragioni di seguito partitamente esposte.
Cominciando dalla prima voce contestata, relativa al punteggio di 12 assegnato al controinteressato per la performance degli ultimi tre anni, si legge nella relazione del Segretario comunale quanto segue: …Il bando…prevede all’articolo 5 punto 1) il punteggio da attribuire alla performance positiva “conseguita dal dipendente negli ultimi tre anni di servizio, intendendosi per tale quella con punteggio definito dal sistema di valutazione, con attribuzione di un punteggio massimo di 20 punti, nel triennio, come da tabella sottostante”. Valutazione performance punteggio: (Media) 100 punti 20, 99 e frazioni punti 19, 98 e frazioni punti 18, 97 e frazioni punti 17, 96 e frazioni punti 16, 95 e frazioni punti 15, 94 e frazioni punti 14, 93 e frazioni punti 13, 92 e frazioni punti 12, 91 e frazioni punti 11, 90 e frazioni punti 10, 89 e frazioni punti 9, 88 e frazioni punti 8, 87 e frazioni punti 7, 86 e frazioni punti 6, 85 e frazioni punti 5, 84 e frazioni punti 4, 83 e frazioni punti 3, 82 e frazioni punti 2, 81 e frazioni punti 1, < 81 punti 0. Il dipendente RI OL ha avuto negli ultimi tre anni utili, precedenti alla selezione, le seguenti valutazioni, come risulta dalla documentazione agli atti: Anno 2020 – Comune di Imperia voto 89/100; Anno 2021 Comune di Imperia e Comune di Quartu Sant’LE voto medio di 88,10: Ø (Per il periodo gennaio/ottobre) – Comune di Imperia voto 86/100; Ø (Per il periodo novembre/dicembre) Comune di Quartu Sant’LE 99/100. La Commissione ha calcolato la media ponderata delle due valutazioni ottenute dal dipendente RI nell’anno 2021 suddividendo la valutazione di 86/100 effettuata dal comune di Imperia per 12 mesi e successivamente moltiplicando il risultato ottenuto per i 10 mesi di permanenza del dipendente nel comune di Imperia, tale operazione è stata ripetuta per la votazione di 99/100 effettuata dal comune di Quartu Sant’LE dividendo la valutazione per 12 mesi e successivamente moltiplicando il risultato ottenuto per i 2 mesi di permanenza del dipendente nel comune di Quartu Sant’LE. Ottenendo con la prima operazione il punteggio di 76,60 e con la seconda il punteggio di 16,50. Dalla somma di questi si è ottenuto il punteggio di 88,10 valutato per l’anno 2021. Anno 2022 – Comune di Quartu Sant’LE voto 99/100. Come previsto dal bando la commissione ha quindi calcolato la media del punteggio ottenuto nella performance dei tre anni con risultato 92,03 (89+88,10 + 99 = 276,1 :3 = 92,03), quindi ha applicato il corrispondente punteggio di 12 previsto dal bando per la categoria di titoli specifica. Se la commissione avesse semplicemente calcolato la media delle valutazioni ottenute dal dipendente RI nell’ultimo triennio il risultato sarebbe stato di 93,25 (89+86+99+99 = 373:4 = 93,25) con un risultato finale di 13 punti”.
Emerge, dunque, da tale relazione istruttoria, che il punteggio relativo alla voce ora in esame è stato assegnato al controinteressato previa individuazione della media ponderata dei punteggi relativi alla performance dallo stesso conseguite nel triennio precedente presso i comuni di Imperia e Quartu Sant’LE (tenendo conto della durata dei relativi periodi di servizio), con la conclusiva individuazione del punteggio medio triennale di 92,03 per la performance e la conseguente assegnazione di punti 12 per la relativa voce, secondo quanto puntualmente previsto dall’art. 5, punto 1, bando, senza necessità di ulteriore motivazione.
Passando ora alla seconda voce di punteggio contestata, vale a dire i 6 punti attribuiti al controinteressato per aver svolto funzioni di responsabile in procedimenti complessi, si legge nella relazione del Segretario comunale quanto segue: “ Il bando approvato con la citata determinazione n. 1892/2023 prevede all’articolo 5 punto 3) il punteggio da attribuire al “numero” e tipologia di incarichi rivestiti, attinenti al profilo oggetto di selezione (formalmente attribuiti, non valutati nelle tipologie precedenti. Tale elemento di valutazione consente l’attribuzione di un punteggio come da tabella sottostante), per un totale massimo complessivo di 20 punti: a) attività svolta nell’ambito di competenza dello specifico settore di destinazione individuato nel PIAO max. punti 15 (1 punto per ogni semestre - calcolando il mese intero dal 16 giorno); b) Incarichi professionali art. 53 D. Lgs. n. 165/2001 in attività affini a quelle svolte nel settore di destinazione - punti 1 (fino a max punti 3); c) Membro di commissione di concorso/gara su materie di competenza del settore di destinazione punti 1 (fino a max punti 3); d) Responsabile procedimento complesso ex Legge 241/90 che necessita di particolari competenze professionali o incarico di RUP in attività o materie di competenza del settore di destinazione - max punti 6; e) Art. 70 quinquies (Indennità specifiche responsabilità) C.C.N.L. max punti 4; f) Art. 56 sexies C.C.N.L. (Indennità di Funzione) max punti 3. La stessa attività non potrà essere oggetto di doppia assegnazione di punteggio (es. art. 70 quinquies CCNL assegnato in quanto responsabile di procedimento). Nel verbale n.1 della commissione giudicatrice è riportato specificatamente che il punteggio di 6 (punteggio massimo attribuibile in base alla lettera “d” dell’art 5 punto 3) del bando) è stato attribuito “in riferimento al numero” - cosi come peraltro stabilito dall’art. 15 del CCNL Funzioni Locali 2019/2021 – “e alla durata degli stessi” - nel rispetto dei principi di proporzionalità nella comparazione tra i candidati - per specifiche responsabilità in procedimenti complessi sia nel Comune di Imperia che nel Comune di Quartu Sant’LE. Dalla documentazione agli atti dell’Ufficio Personale, anche acquisita successivamente dal Comune di Imperia in fase di approfondimento dei requisiti dichiarati dal candidato, il dott. RI ha rivestito i seguenti incarichi di Responsabile dall’anno di assunzione 2008: - Comune di Imperia Anni 2018-2019: Responsabile Ufficio e servizio Polizia Mortuaria, Vigilanza sulle concessioni cimiteriali e relativi procedimenti (Imperia) (si vedano attestazioni del 27/12/2017 e del 29/1/2025, con cui viene altresì specificata l’attribuzione di indennità per specifiche responsabilità; - Comune di Imperia Anni 2020-2021: Specifiche mansioni/Responsabilità procedimenti per servizio Stato Civile (si vedano attestazioni del 24/12/2019 e attestazione del 29/1/2025, con cui viene altresì specificata l’attribuzione di indennità per specifiche responsabilità; - Comune di Quartu Sant’LE dall’anno 2022 al 2023: Responsabile gestione operativa dell’Ufficio Anagrafe, con particolare riguardo agli adempimenti finalizzati al rispetto degli standards attesi per l’erogazione di servizi al pubblico (si veda determinazione n. 1646/2021). Con riferimento al numero e alla durata degli incarichi la commissione giudicatrice ha effettuato una comparazione degli incarichi rivestiti dai tre concorrenti ed ha attribuito al candidato RI OL il massimo punteggio di 6 (sei) punti; alla candidata NA NA che ha dichiarato un incarico di Responsabile del procedimento per gli Uffici di Stato Civile, Anagrafe, Elettorale, Leva, Statistica e Censimento dal 01/04/2019 al 28/02/2020 presso il comune di Giba ha attribuito il punteggio di 1 (un) punto; alla candidata SP SI, non riscontrando incarichi di responsabilità per procedimenti complessi dall’anno di assunzione (2001) alla data di presentazione della domanda (dicembre 2023), la commissione ha attribuito 0 (zero) punti”.
Sul punto il Collegio osserva che se, per un verso, la Commissione ha espresso la propria valutazione alla luce di una comparazione tra i curricula dei candidati non prevista dal bando di concorso, per altro verso, neppure emerge con certezza che tale “anomalia valutativa” abbia inciso in termini decisivi sull’esito finale del concorso. Si osserva, infatti, che il punteggio di cui ora si discute, pari a 6, è stato attribuito al controinteressato in relazione a molteplici e duraturi incarichi oggettivamente rientranti nella tipologia generale richiesta (si trattava, in particolare degli incarichi di Responsabile Ufficio e Servizio Polizia Mortuaria, Vigilanza sulle concessioni cimiteriali e relativi procedimenti presso il Comune di Imperia negli anni 2018-2019, di Responsabile dei procedimenti per Servizio Stato Civile presso il Comune di Imperia negli anni 2020-2021 e di Responsabile Gestione operativa dell’Ufficio Anagrafe presso il Comune di Quartu Sant’LE negli anni 2022 e 2023), ragion per cui deve escludersi che allo stesso controinteressato, comunque, spettasse un punteggio inferiore a 3 (intermedio tra il minimo di 0 e il massimo di 6), che gli avrebbe consentito di mantenersi “vantaggio” rispetto all’odierna ricorrente.
Quanto, infine, al punteggio di 4 attribuito al controinteressato per essere stato titolare di indennità per specifica responsabilità, si legge nella relazione del Segretario comunale quanto segue : “L’indennità per specifiche responsabilità è un istituto contrattuale introdotto dall’art. 17, comma 2, lett. f), del CCNL dell’1.4.1999 e più recentemente disciplinato all’art. 70-quinquies del CCNL 21/5/2018 e dall’art. 84 del CCNL 16/11/2022, che può essere attributo al personale dipendente in relazione ad incarichi comportanti l’assunzione di responsabilità diretta di iniziativa e di risultato. La liquidazione di tale indennità è subordinata alla previsione annuale delle specifiche risorse nel fondo per la contrattazione decentrata del personale dipendente. Con l’attribuzione del punteggio massimo di 4 punti (punteggio massimo attribuibile in base alla lettera “e” dell’art 5 punto 3) del bando) la commissione ha effettuato una comparazione delle indennità attribuite ai tre candidati valorizzando la prosecuzione ultrannuale di tale riconoscimento da parte del Comune di Imperia al dott. RI: - Anno 2018, atto del 27/12/2017 già menzionato, che attribuisce l’indennità per l’anno 2018, - Anno 2020, atto del 24/12/2019 già menzionato, che attribuisce l’indennità per l’anno 2020, - Anno 2019 e anno 2021: atto del 29/01/2025, già menzionato, che attesta l’attribuzione di indennità per specifiche responsabilità per gli anni 2019 e 2021. Il punteggio totale ottenuto dal candidato RI in merito a quanto previsto dall’articolo 5 punto 3) del bando di selezione, nello specifico lettera a) 15 punti, lettera d) 6 punti e lettera e) 4 punti, supera il totale massimo attribuibile per tale tipologia di titoli pertanto la commissione giudicatrice ha attribuito al suddetto candidato il punteggio massimo di 20 punti che rende ininfluente l’attribuzione dei 4 punti attribuiti sulla base della lettera “e” dell’art 5 punto 3) del bando”.
Vale, sul punto, quanto già si è osservato in relazione alla precedente voce, non potendosi considerare raggiunta la prova di resistenza su un punteggio di 4 punti in relazione al quale la ricorrente potrebbe teoricamente prevalere solo se al controinteressato fossero riconosciuti punti 0, il che non è ragionevolmente sostenibile alla luce dell’evidente rilevanza dei servizi svolti dal controinteressato stesso.
Per quanto sin qui esposto, dunque, il ricorso deve essere respinto, pur sussistendo giusti motivi per disporre la compensazione delle spese processuali tra le parti del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando, respinge il ricorso in epigrafe proposto.
Spese di lite compensate tra le parti del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Tito Aru, Presidente
Antonio Plaisant, Consigliere, Estensore
Silvio Esposito, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Antonio Plaisant | Tito Aru |
IL SEGRETARIO