Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 12/02/2025, n. 250 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 250 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 1843 del 2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
- SEZIONE CIVILE - composto dai magistrati: dott. Beatrice Magaro' Presidente dott. Alessandro Caronia Giudice rel. ed est. dott. Simona Graziuso Giudice ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa n. 1843/2024 del ruolo generale v.g., avente ad oggetto “Filiazione naturale” e vertente TRA
, C.F. , parte nata a [...] in data [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. CIVALE ANTONELLA, elettivamente domiciliati come in atti
Ricorrente
E
, C.F. , parte nata a CASTROVILLARI (CS) in [...] P_ C.F._2
05.01.00, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. STRATICO' FRANCESCA, elettivamente domiciliati come in atti
Resistente con l'intervento del P.M.
RAGIONI DI FATTO e DI DIRITTO della decisione
1. I fatti di causa e le posizioni delle parti.
Con ricorso depositato in Cancelleria in data 4.10.24 ha introdotto il presente Parte_1 procedimento nei confronti della compagna , al fine di regolamentare l'esercizio P_ della responsabilità genitoriale nei confronti del figlio delle parti. Con l'atto introduttivo del presente giudizio, infatti, la parte ricorrente ha dedotto che:
- Le parti hanno intrattenuto una relazione affettiva per circa tre anni nell'ambito della quale
è nato il piccolo in data 23.08.23, regolarmente riconosciuto da entrambi i genitori;
Per_1
- Il piccolo ha residenza anagrafica in Frascineto e ivi vive insieme alla madre in via De Rada,
-presso l'abitazione della sig.ra dove, in costanza di convivenza di fatto, ha vissuto Parte_2 la famiglia;
- nel maggio 2024 la relazione affettiva tra il ricorrente e la è terminata;
P_
- in considerazione della cessazione del rapporto di convivenza si rende necessario stabilire le modalità di visita genitoriale al piccolo e determinare l'importo dovuto a titolo di mantenimento;
Per l'effetto, la parte ricorrente ha concluso come in atti. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 16.12.24, si è costituita P_
, la quale si è difesa ed ha concluso come in atti.
[...]
2. Fatti più rilevanti dello svolgimento del processo.
Con decreto del 9.10.24 ex art. 473 bis.14 c.p.c., è stata fissata l'udienza del 21.01.25 per la comparizione delle parti ex art. 473 bis 21 c.p.c..
Comparse entrambe le parti, ai sensi dell'art. 473 bis 22 c.p.c., è stato chiesto un breve rinvio al fine di formalizzare un accordo in ordine alle condizioni relative ad affidamento, visite e mantenimento del minore.
In occasione della udienza del 28.1.25, le parti hanno fatto presente di aver raggiunto un accordo, intervenuto con scrittura privata depositata telematicamente, in ordine alle condizioni alle quali addivenire alla regolamentazione della responsabilità genitoriale nei confronti del figlio nato fuori dal matrimonio. Per l'effetto, ai sensi dell'art. 473 bis. 22 c.p.c., ritenuta la causa matura per la decisione senza bisogno di assunzione dei mezzi di prova, il giudice odierno relatore ha invitato le parti alla precisazione delle conclusioni e alla discussione orale.
Le parti hanno precisato le conclusioni e discusso oralmente riportandosi agli atti e, in particolare, all'accordo depositato, chiedendo la decisione e rinunciando a qualsiasi termine per il deposito delle comparse conclusionali.
La causa è stata, quindi, rimessa dal G.I. al collegio per la decisione.
3. Nel merito.
Tanto premesso, la domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento. Cessata la convivenza more uxorio, infatti, si rende necessario disciplinare le condizioni per il concreto esercizio della responsabilità genitoriale, con particolare riferimento all'affidamento, alla collocazione e alle visite che interessano il minore, figlio della coppia. Alla luce dell'accordo intervenuto, le parti hanno concordato che:
- del piccolo , avranno, come per legge, l'affido condiviso, il minore coabiterà con Per_1 la genitrice nella qualità di affidataria prevalente ed a quest'ultima spetteranno le scelte di carattere ordinario e/o attinenti allo svolgimento ed alle cure quotidiane del piccolo che saranno da lei assunte personalmente ed in via diretta, mentre resteranno da concordarsi tra le parti le scelte di carattere straordinario riguardanti la crescita, la salute e l'educazione del minore;
- il eserciterà il proprio diritto di visita al figlio, tenendolo con sé il lunedì, Parte_1 mercoledì, venerdì e la domenica della prima settimana di decorrenza del presente accordo da alternarsi al lunedì, mercoledì e venerdì della settimana successiva e così a seguire, dalle ore 09.00 alle ore 12.00 nei giorni feriali e la domenica dalle ore 09.00 alle ore 13.30, in modo da poter pranzare con il piccolo, secondo gli orari di quest'ultimo e nel rispetto dell'alimentazione da lui seguita;
- Il , nei giorni nei quali non esercita il diritto di visita potrà effettuare una video Parte_1 chiamata al figlio della durata massima di cinque minuti e compatibilmente alla disponibilità mostrata dal bambino, ovvero, come di consueto, potrà richiedere alla madre una foto del piccolo, in un orario compreso tra le 17.30 e le 18.00;
- Durante le festività Natalizie ed almeno fino al raggiungimento del quarto anno di età, Il
eserciterà il diritto di visita al figlio il 24, 25 e 31 dicembre dalle ore 09.00 alle ore Parte_1
13.00 ed il 01 ed il 6 Gennaio nei medesimi orari;
- Nel periodo pasquale il piccolo trascorrerà con il padre, alternativamente di Per_1 anno in anno la Pasqua o il Lunedì in Albis, sempre nel rispetto dei predetti orari (09.00-13.30);
- Il giorno del compleanno del SI. quest'ultimo lo trascorrerà con il piccolo Parte_1
tenendolo seco dalle ore 09.00 alle ore 14.00, mentre nel giorno del compleanno della Per_1 genitrice, anche se ricadente nelle giornate di diritto di visita del , lo Parte_1 Per_1 trascorrerà con la propria madre;
- Il giorno del compleanno del minore, i genitori potranno decidere di pranzare entrambi con il bambino, ovvero ad anni alterni il padre potrà tenere con sé il piccolo dalle ore 10.00 Per_1 alle 13.30 ovvero dalle ore 17.30 alle 21.00;
- Nel periodo estivo e sempre fino al raggiungimento del quarto anno di età, il padre potrà tenere con sé, nei medesimi orari ( 09.00-13.00), il piccolo , per una settimana consecutiva Per_1
(da sabato a sabato) nel mese di giugno, una nel mese di luglio ed una nel mese di agosto, R.G. 1843 del 2024 V.G.
mantenendo il rituale regime degli incontri nelle ulteriori settimane e le date delle settimane predette, ovvero quelle nelle quali il padre terrà seco il piccolo , dovranno essere concordate tra le Per_1 parti ogni anno entro il 31 maggio;
- Nel periodo estivo e/o quando la SI.ra intenderà recarsi con il piccolo al mare e/o P_ in vacanza, ove per il non fosse possibile raggiungerli agevolmente nel luogo nel quale si Pt_1 trovano per l'espletamento del diritto di visita, i giorni di mancato incontro potranno essere recuperati al loro rientro, aggiungendo ogni settimana successiva al rientro, un giorno di incontro padre-figlio oltre quelli previsti, fino al recupero di tutti gli incontri che non è stato possibile effettuare;
- il corrisponderà alla SI.ra , entro il giorno cinque di ogni Parte_1 P_ mese, a titolo di contributo ordinario al mantenimento del figlio minore , la somma di Per_1
€250,00 mensili, da indicizzarsi annualmente a decorrere dal 31.12.2025, oltre al 50% delle spese straordinarie all'atto della richiesta da parte della SI.ra ; Il dichiara P_ Parte_1 espressamente che l'assunto obbligo alla corresponsione alla SI.ra del P_ mantenimento ordinario in favore del figlio , nella specificata entità di €250,00 mensili, è Per_1 correlato e conseguente alla propria volontà che la SI.ra , così come avvenuto a P_ tutt'oggi, percepisca e continui a percepire, in via esclusiva, il contributo dell'assegno Unico ed all'uopo si obbliga a fornire alla stessa quanto necessario, tanto in termini di documentazione che di consenso espresso, al fine di garantirle continuità nella percezione di tale contribuzione;
- le parti si impegnano a tenere reciprocamente un comportamento osservante del rispettivo ruolo genitoriale, improntato al rispetto personale, professionale e/o di status e, soprattutto si impegnano ad avere tra loro comportamenti collaborativi e connotati da disponibilità, nel preminente interesse del minore e per favorire la sua crescita serena ed armoniosa;
- Le parti si dichiarano pienamente soddisfatte delle condizioni concordate e specificate nel presente accordo e ne chiedono l'inclusione al verbale di udienza del 28.01.2025 e la conseguente ratifica giudiziaria;
Gli accordi raggiunti dalle parti, ritualmente espressi nella scrittura privata sottoscritta dalle parti, non sono contrari a norme imperative ed appaiono conformi agli interessi del figlio minore: ritiene il Tribunale, pertanto, di poterli porre a base della presente decisione. In considerazione dell'intervenuto accordo le spese di lite possono essere interamente compensate.
P.Q.M.
il Tribunale Ordinario di Castrovillari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede:
A. DISPONE l'affidamento condiviso del figlio minore (nata a [...] in Persona_2 data 23.8.23) ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre, secondo quanto indicato nell'accordo e riprodotto in motivazione;
B. Diritto di visita del padre come riprodotto in motivazione;
C. DISPONE che corrisponda a , entro il giorno 5 di ogni mese, la Parte_1 P_ somma di euro 250,00 mensili quale contributo al mantenimento del figlio, oltre Istat annuale, oltre le ulteriore spese menzionate e oltre alle spese straordinarie, secondo quanto in accordo e riprodotto in motivazione;
D. DISPONE, in relazione alle altre previsioni, in conformità a quanto stabilito in accordo e riprodotto in motivazione.
E. sulle spese. CP_2
F. MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti e le comunicazioni di rito.
Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in data 12 febbraio 2025.
Il Presidente
dott. Beatrice Magarò
Il giudice rel. ed est. dott.Alessandro Caronia R.G. 1843 del 2024 V.G.