Articolo 8 della Legge 7 agosto 1990, n. 253
Articolo 7Articolo 9
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18 settembre 1990
Art. 8. 1. Lo speciale comitato di bacino previsto dall' articolo 30, comma 2, della legge 18 maggio 1989, n. 183 , ferma restando la composizione paritetica gia' fissata dalla stessa disposizione, e' costituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del comitato di cui all'articolo 4, comma 2, della medesima legge, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Al bacino sperimentale di cui all' articolo 30 della legge 18 maggio 1989, n. 183 , si applicano, per tutta la durata della sperimentazione, le disposizioni in materia di funzioni, di organi e di interventi relative ai bacini di cui all'articolo 12 della medesima legge. Il comitato istituzionale e' integrato secondo la normativa regionale in materia. Resta ferma la competenza della regione per quanto riguarda l'approvazione del piano di bacino.
Nota all'art. 8, comma 1:
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 30 della legge n. 183/1989 :
"2. Il Comitato dei Ministri di cui all'art. 4 formula le opportune direttive per l'attuazione delle finalita' di cui al comma 1, stabilendo tempi e modalita' della sperimentazione, e costituisce uno speciale comitato di bacino composto pariteticamente da membri designati dalla regione e dai Ministri dell'ambiente, dei lavori pubblici, dell'agricoltura e delle foreste, per i beni culturali ed ambientali, per il coordinamento della protezione civile.
Al termine della sperimentazione, il predetto comitato di bacino trasmette una relazione sull'attivita', sui risultati e sulle indicazioni emerse al Comitato nazionale per la difesa del suolo ed al Comitato dei Ministri di cui all'art. 4".
Nota all'art. 8, comma 2:
- Si riporta il testo dell' art. 12 della legge n. 183/1989 :
"Art. 12 (Autorita' di bacino di rilievo nazionale). - 1. Nei bacini idrografici di rilievo nazionale e' istituita l'Autorita' di bacino che opera in conformita' agli obiettivi della presente legge considerando i bacini come ecosistemi unitari.
2. Sono organi dell'Autorita' di bacino:
a) il comitato istituzionale;
b) il comitato tecnico;
c) il segretario generale e la segreteria tecnico operativa.
3. Il comitato istituzionale e' presieduto dal Ministro dei lavori pubblici, ovvero dal Ministro dell'ambiente per quanto attiene al risanamento delle acque, la tutela dei suoli dall'inquinamento e la salvaguardia dell'ecosistema fluviale, ed e' composto: dai Ministri predetti; dai Ministri dell'agricoltura e delle foreste e per i beni culturali ed ambientali, ovvero da sottosegretari delegati; dai presidenti delle giunte regionali delle regioni il cui territorio e' maggiormente interessato, ovvero da assessori delegati; dal segretario generale dell'Autorita' di bacino che partecipa con voto consultivo.
4. Il comitato istituzionale:
a) adotta criteri e metodi per la elaborazione del piano di bacino in conformita' agli indirizzi ed ai criteri di cui all'art. 4;
b) individua tempi e modalita' per l'adozione del piano di bacino, che potra' eventualmente articolarsi in piani riferiti a sub-bacini;
c) determina quali componenti del piano costituiscono interesse esclusivo delle singole regioni e quali costituiscono interessi comuni a piu' regioni;
d) adotta i provvedimenti necessari per garantire comunque l'elaborazione del piano di bacino;
e) adotta il piano di bacino;
f) assicura il coordinamento dei piani di risanamento e tutela delle acque, esercitando, fin dalla costituzione ed in vista della revisione della legislazione in materia, le funzioni delle conferenze interregionali di cui alla legge 10 maggio 1976, n. 319 ;
g) controlla l'attuazione del piano di bacino.
5. Il comitato tecnico e' organo di consulenza del comitato istituzionale e provvede alla elaborazione del piano di bacino avvalendosi della segreteria tecnico-operativa. Esso e' presieduto dal segretario generale ed e' costituito da funzionari designati, in numero complessivamente paritetico, dalle amministrazioni statali e da quelle regionali presenti nel comitato istituzionale. Il comitato tecnico puo' essere integrato, su designazione del comitato istituzionale, da esperti di elevato livello scientifico.
6. Alla nomina dei componenti del comitato tecnico provvede il Ministro dei lavori pubblici, sulla base delle designazioni pervenutegli.
7. Il segretario generale:
a) provvede agli adempimenti necessari al funzionamento dell'autorita' di bacino;
b) cura l'istruttoria degli atti di competenza del comitato istituzionale, cui formula proposte;
c) cura i rapporti, ai fini del coordinamento delle rispettive attivita', con le amministrazioni statali, regionali e degli enti locali;
d) cura l'attuazione delle direttive del comitato istituzionale agendo per conto del comitato medesimo nei limiti dei poteri delegatigli;
e) riferisce al comitato istituzionale sullo stato di attuazione del piano di bacino per l'esercizio del potere di vigilanza ed in tale materia esercita i poteri che gli vengono delegati dal comitato medesimo;
f) cura la raccolta dei dati relativi agli interventi programmati ed attuati, nonche' alle risorse stanziate per le finalita' del piano di bacino da parte dello Stato, delle regioni e degli enti locali e comunque agli interventi da attuare nell'ambito del bacino, qualora abbiano attinenza con le finalita' del piano medesimo;
g) e' preposto alla segreteria tecnico-operativa.
8. Il segretario generale e' nominato dal comitato istituzionale, su proposta del Ministro dei lavori pubblici d'intesa con il Ministro dell'ambiente, tra i funzionari del comitato tecnico ovvero tra esperti di comprovata qualificazione professionale nel settore disciplinato dalla presente legge. La carica di segretario generale ha durata quinquennale.
9. La segreteria tecnico-operativa, costituita da dipendenti dell'Amministrazione dei lavori pubblici e da personale designato dalle amministrazioni statali e dalle regioni interessate, e' articolata negli uffici: a) segreteria; b) studi e documentazione; c) piani e programmi.
10. Le Autorita' di bacino hanno sede provvisoria presso il Magistrato alle acque di Venezia, il Magistrato per il Po di Parma ed i provveditorati regionali alle opere pubbliche competenti ed individuati dal Ministro dei lavori pubblici, cui spettano le determinazioni definitive".
Entrata in vigore il 18 settembre 1990