Sentenza 18 ottobre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, sentenza 18/10/2022, n. 1613 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1613 |
| Data del deposito : | 18 ottobre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 18/10/2022
N. 01613/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00740/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 740 del 2022, proposto da
Cooperativa Roma Società Cooperativa Sociale Onlus in liquidazione coatta amministrativa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Gianluca Formichetti, Francesco Pavone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Asl Lecce, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Marta Settimo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
-del silenzio con valore di diniego dell'istanza d'accesso avanzata dalla ricorrente in data 8 aprile 2022;
- di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti, anche non conosciuti ed in relazione ai quali ci si riserva la presentazione di motivi aggiunti di ricorso, nonché per l'accertamento dell'obbligo dell'Amministrazione resistente di consentire la visione e l'estrazione di copia dei documenti ivi richiesti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Asl Lecce;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 ottobre 2022 il dott. Roberto Michele Palmieri e uditi per le parti i difensori avv. A. Marasco, in sostituzione degli avv.ti G. Formichetti e F. Pavone, per la parte ricorrente, avv. S. Marta per la parte resistente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso all’esame, la ricorrente ha esposto che: a) con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico n. 57/2016 essa è stata posta in liquidazione coatta amministrativa; b) il nominato commissario liquidatore, nel contesto della ricostruzione dell’attivo e del passivo della procedura, ha riscontrato l’esistenza di un credito nei confronti dell’Asl Lecce pari ad € 61.791,70, chiedendo a quest’ultima il relativo pagamento con diffida dell’11.2.2021; d) alla diffida non era stato dato riscontro da parte dell’Amministrazione resistente; e) alla luce di tale inerzia, essa ha presentato in data 8 aprile 2022 un’istanza di accesso documentale, con cui ha chiesto il rilascio di copia: “ di tutta la documentazione (amministrativa, contrattuale, contabile/fiscale) al fine di ricostruire in
contraddittorio con codesta spettabile P.A. il credito in oggetto ”; f) l’Amministrazione resistente non ha dato riscontro alla suddetta istanza di accesso.
Con il ricorso all’esame, la ricorrente ha chiesto pertanto la condanna dell’Amministrazione resistente all’esibizione della suddetta documentazione. Il tutto con vittoria delle spese di lite.
Costituitasi in giudizio, l’Amministrazione resistente ha chiesto il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese di lite.
Nella camera di consiglio dell’11.10.2022 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
2. Il ricorso è fondato.
Reputa il Collegio di aderire all’orientamento fatto proprio dal TAR Campania con sentenza n. 6183/22, in un precedente assolutamente sovrapponibile a quella in esame.
In particolare, il giudice partenopeo in quella sede ha condivisibilmente chiarito che: “ Alla luce della documentazione depositata dalla ricorrente appare infatti evidente il suo interesse alla conoscenza della documentazione richiesta. Si potrebbe obiettare che l’istanza di accesso risultasse del tutto generica non indicando alcun elemento che permettesse l’individuazione della
documentazione richiesta, essendosi la ricorrente limitata a indicare l’ammontare del proprio asserito credito senza fornire alcun tipo di elemento che permettesse di individuare titolo e epoca di nascita di esso e quindi in concreto senza fornire alcun elemento che potesse permettere di orientare la ricerca dei documenti richiesti e persino di valutare se essi esistessero. Tuttavia la precedente diffida di pagamento recava in allegato la copia della “scheda contabile clienti” … riportante l’ammontare del supposto credito … . Di conseguenza può ritenersi che l’istanza, integrata in base alla precedente diffida che era stata portata a conoscenza dell’azienda ed era richiamata dalla istanza medesima, risultasse idonea a “orientare” la ricerca da parte della amministrazione.
Deve quindi accogliersi il ricorso con conseguente obbligo dell’amministrazione di ricercare i documenti richiesti e di fornirne copia alla ricorrente ove essi vengano trovati; in caso contrario alla ricorrente sarà rilasciata una apposita attestazione di cui l’amministrazione si assume la responsabilità, che chiarisca se i documenti richiesti non esistano ovvero siano andati smarriti o comunque non siano stati trovati; in questo secondo caso, quali ricerche siano state eseguite avendo riguardo alla modalità di conservazione degli atti richiesti e alle articolazioni organizzative incaricate della conservazione e quali siano le concrete ragioni del mancato reperimento
dei documenti. Il tutto nel termine di giorni sessanta dalla comunicazione della presente sentenza ” TAR Napoli, sent. n. 6183/22 cit.).
3. Orbene, nel caso di specie, alla diffida di pagamento è stata parimenti allegata una scheda di contabilità, da cui emerge la sussistenza di un supposto credito della ricorrente, nei confronti dell’Asl Lecce, nell’anno 2015, pari ad € 61.971,60.
Pertanto, la relativa richiesta ostensiva deve ritenersi specifica, in quanto temporalmente circoscritta alla suddetta annualità.
4. Per tali ragioni, in accoglimento del ricorso, va ordinato all’Asl Lecce di mettere a disposizione della ricorrente, entro gg. 60 dalla comunicazione della presente sentenza, la documentazione richiesta dalla ricorrente con istanza 8.4.2022, come specificata nei termini di cui alla scheda contabile depositata dalla ricorrente in data 22.6.2022.
5. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Seconda - definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, e ordina per l’effetto all’Asl Lecce di mettere a disposizione della ricorrente, entro gg. 60 dalla comunicazione della presente sentenza, tutta la documentazione indicata al punto n. 4 della parte motivazionale.
Condanna l’Amministrazione resistente al rimborso delle spese di lite sostenute dalla ricorrente, che si liquidano in € 1.000 per onorario, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del giorno 11 ottobre 2022, con l'intervento dei magistrati:
Antonella Mangia, Presidente
Roberto Michele Palmieri, Consigliere, Estensore
Nino Dello Preite, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberto Michele Palmieri | Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO