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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 07/11/2025, n. 1896 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1896 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2422/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
I Sezione Civile - Famiglia
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa TT Serino Presidente
Dott. Roberto Bianco Giudice
Dott.ssa Giuseppina Vendemiale Giudice Relatore est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 2422/2024 promossa da:
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
DD Di RO ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Latina, Piazza Dante,
2, giusta procura in atti;
RICORRENTE
CONTRO
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Maria CP_1 C.F._2
TT BE ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Latina, Via Giustiniano, 52, giusta procura in atti;
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI
All'udienza del 6.11.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., le parti concludevano come da note sostitutive di udienza in atti da intendersi integralmente riportate.
IN FATTO E IN DIRITTO
pagina 1 di 3 Con ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, conveniva in Parte_1 giudizio chiedendo al Tribunale adito di dichiarare la cessazione degli effetti CP_1 civili del matrimonio concordatario contratto tra le parti in Castel FO (RM), il 03.09.2019.
A sostegno della propria domanda, il ricorrente deduceva che: - le parti avevano contratto matrimonio in Castel FO (RM) il 3 settembre 2019 (atto n° 47 P. 2, Serie A, anno 2019); - dalla loro unione non erano nati figli;
- il Tribunale di Latina con sentenza non definitiva n.
1961/2022, pubblicata il 19.10.2022 e passata in giudicato il 16.11.2023, aveva dichiarato la separazione personale tra i coniugi e rimesso la causa sul ruolo per le ulteriori domande articolate dalle parti;
- quindi, precisate congiuntamente le conclusioni con rinuncia da parte di entrambe alle ulteriori domande, con sentenza definitiva n. 1342/2023 del 08.06.2023, pubblicata il
12.06.2023, il Tribunale di Latina accoglieva le conclusioni concordate dalle parti, dichiarando cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese di lite;
- considerato il tempo trascorso e la mancata conciliazione tra i coniugi, il ricorrente chiedeva che venisse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato il 03.09.2019 in Castel FO, come risultante dall'estratto riassuntivo dell'atto di matrimonio (atto n° 47 P. 2 S.A. Anno 2019).
Si costituiva la resistente la quale, visto che i coniugi non si erano mai riconciliati, aderiva alla domanda del ricorrente per ottenere la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, non avendo tra loro null'altro a che pretendere.
Gli atti venivano trasmessi al P.M. che non formulava osservazioni.
Designato il Giudice relatore, le parti depositavano, rispettivamente il 13.2.2025 e il 14.02.2025, dichiarazione di rinuncia alla comparizione personale fissata per l'udienza del 17.02.2024, stante l'accordo tra di loro intervenuto. La causa, quindi, veniva rinviata per discussione all'udienza del
6.11.2025, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., e rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda volta ad ottenere alla cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti è meritevole di accoglimento.
Ritiene il Collegio, infatti, sussistenti i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della l. 898 del
1970 come successivamente modificato dalla l. 55 del 2015, per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, come si evince dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio, agli atti, da cui risulta che le parti hanno contratto matrimonio con rito religioso in Castel FO (RM), in data
3 settembre 2019, matrimonio trascritto al Registro Atti di Matrimonio del Comune di Castel
pagina 2 di 3 FO (RM), al n. 47, parte II, S.A., anno 2019; risulta altresì depositata la sentenza non definitiva di separazione del Tribunale di Latina n. 1961/2022 pubblicata il 19.10.2022, passata in giudicato il 16.11.2023 (cfr. estratto dell'atto di matrimonio e copia conforme della sentenza non definitiva di separazione n. 1961/2022, allegati).
Vista la ininterrotta separazione tra le parti e considerato che con la successiva sentenza definitiva n. 1342/2023 del Tribunale di Latina si dava atto della cessata materia del contendere a seguito della rinuncia di entrambe le parti alle loro ulteriori domande, il Collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Va, pertanto, emessa pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra le parti, ordinandosi al competente ufficiale di stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
In considerazione dell'accordo intervenuto tra le parti, si reputa congruo compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando sulla causa R.G. n. 2422/2024, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in Castel
FO (RM) in data 3 settembre 2019, da e Parte_1 CP_1 matrimonio trascritto nel Registro Atti di Matrimonio del Comune di Castel FO (RM) al n. 47, parte II, serie A, anno 2019.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Castel FO (RM) di procedere all'annotazione della sentenza.
Compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla cancelleria di trasmettere al passaggio in giudicato copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Castel FO (RM) per l'annotazione e le ulteriori incombenze di legge.
Latina, 7 novembre 2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Giuseppina Vendemiale Dott.ssa TT Serino
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
I Sezione Civile - Famiglia
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa TT Serino Presidente
Dott. Roberto Bianco Giudice
Dott.ssa Giuseppina Vendemiale Giudice Relatore est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 2422/2024 promossa da:
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
DD Di RO ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Latina, Piazza Dante,
2, giusta procura in atti;
RICORRENTE
CONTRO
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Maria CP_1 C.F._2
TT BE ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Latina, Via Giustiniano, 52, giusta procura in atti;
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI
All'udienza del 6.11.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., le parti concludevano come da note sostitutive di udienza in atti da intendersi integralmente riportate.
IN FATTO E IN DIRITTO
pagina 1 di 3 Con ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, conveniva in Parte_1 giudizio chiedendo al Tribunale adito di dichiarare la cessazione degli effetti CP_1 civili del matrimonio concordatario contratto tra le parti in Castel FO (RM), il 03.09.2019.
A sostegno della propria domanda, il ricorrente deduceva che: - le parti avevano contratto matrimonio in Castel FO (RM) il 3 settembre 2019 (atto n° 47 P. 2, Serie A, anno 2019); - dalla loro unione non erano nati figli;
- il Tribunale di Latina con sentenza non definitiva n.
1961/2022, pubblicata il 19.10.2022 e passata in giudicato il 16.11.2023, aveva dichiarato la separazione personale tra i coniugi e rimesso la causa sul ruolo per le ulteriori domande articolate dalle parti;
- quindi, precisate congiuntamente le conclusioni con rinuncia da parte di entrambe alle ulteriori domande, con sentenza definitiva n. 1342/2023 del 08.06.2023, pubblicata il
12.06.2023, il Tribunale di Latina accoglieva le conclusioni concordate dalle parti, dichiarando cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese di lite;
- considerato il tempo trascorso e la mancata conciliazione tra i coniugi, il ricorrente chiedeva che venisse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato il 03.09.2019 in Castel FO, come risultante dall'estratto riassuntivo dell'atto di matrimonio (atto n° 47 P. 2 S.A. Anno 2019).
Si costituiva la resistente la quale, visto che i coniugi non si erano mai riconciliati, aderiva alla domanda del ricorrente per ottenere la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, non avendo tra loro null'altro a che pretendere.
Gli atti venivano trasmessi al P.M. che non formulava osservazioni.
Designato il Giudice relatore, le parti depositavano, rispettivamente il 13.2.2025 e il 14.02.2025, dichiarazione di rinuncia alla comparizione personale fissata per l'udienza del 17.02.2024, stante l'accordo tra di loro intervenuto. La causa, quindi, veniva rinviata per discussione all'udienza del
6.11.2025, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., e rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda volta ad ottenere alla cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti è meritevole di accoglimento.
Ritiene il Collegio, infatti, sussistenti i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della l. 898 del
1970 come successivamente modificato dalla l. 55 del 2015, per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, come si evince dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio, agli atti, da cui risulta che le parti hanno contratto matrimonio con rito religioso in Castel FO (RM), in data
3 settembre 2019, matrimonio trascritto al Registro Atti di Matrimonio del Comune di Castel
pagina 2 di 3 FO (RM), al n. 47, parte II, S.A., anno 2019; risulta altresì depositata la sentenza non definitiva di separazione del Tribunale di Latina n. 1961/2022 pubblicata il 19.10.2022, passata in giudicato il 16.11.2023 (cfr. estratto dell'atto di matrimonio e copia conforme della sentenza non definitiva di separazione n. 1961/2022, allegati).
Vista la ininterrotta separazione tra le parti e considerato che con la successiva sentenza definitiva n. 1342/2023 del Tribunale di Latina si dava atto della cessata materia del contendere a seguito della rinuncia di entrambe le parti alle loro ulteriori domande, il Collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Va, pertanto, emessa pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra le parti, ordinandosi al competente ufficiale di stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
In considerazione dell'accordo intervenuto tra le parti, si reputa congruo compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando sulla causa R.G. n. 2422/2024, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in Castel
FO (RM) in data 3 settembre 2019, da e Parte_1 CP_1 matrimonio trascritto nel Registro Atti di Matrimonio del Comune di Castel FO (RM) al n. 47, parte II, serie A, anno 2019.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Castel FO (RM) di procedere all'annotazione della sentenza.
Compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla cancelleria di trasmettere al passaggio in giudicato copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Castel FO (RM) per l'annotazione e le ulteriori incombenze di legge.
Latina, 7 novembre 2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Giuseppina Vendemiale Dott.ssa TT Serino
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