Sentenza 4 maggio 2001
Massime • 1
Per l'espropriazione ai fini dell'acquisizione al demanio regionale di terreni agricoli destinati ad interventi di forestazione disposti dalla Regione Sicilia, si applicano "le disposizioni di cui alla legge 25 giugno 1865 n. 2359 e successive modificazioni" ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della Legge Reg. Sicilia 16 agosto 1974 n. 36 (Interventi nel settore della difesa del suolo e della forestazione), non abrogata o dichiarata incostituzionale dalla sentenza della Corte Cost. n. 153 del 1995, che ha evidenziato il contrasto del criterio di liquidazione del valore di mercato del terreno con quello di cui all'art. 5 bis della legge 8 agosto 1992 n. 359, con esclusivo riferimento alle aree edificabili. Ne consegue che l'indennità di esproprio dovrà determinarsi, in base all'art. 39 della legge n. 2359 del 1865, nel giusto prezzo corrispondente al valore di mercato del terreno agricolo, con applicazione, in relazione al criterio di stima applicato per la determinazione del valore venale, dell'art. 43 della stessa legge in ordine al soprassuolo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 04/05/2001, n. 6275 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6275 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PASQUALE REALE - Presidente -
Dott. VINCENZO PROTO - Consigliere -
Dott. MARIA GABRIELLA LUCCIOLI - Consigliere -
Dott. FABRIZIO FORTE - rel. Consigliere -
Dott. STEFANO BENINI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso iscritto al n. 8881 del Ruolo degli affari civili dell'anno 1999 proposto
DA
NO CA, elettivamente domiciliato in Roma, Via Cicerone n. 28, presso l'avv. Guido Orlando, e rappresentato e difeso dall'avv. Antonino Rizzo di Messina, per procura a margine del ricorso.
- ricorrente -
contro
ASSESSORATO AGRICOLTURA E FORESTE DELLA REGIONE SICILIA, in persona dell'assessore, per legge domiciliato in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato e da questa rappresentato e difeso.
- controricorrente -
avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo, sez. I, n. 182 del 30 gennaio - 9 marzo 1998. Udita, all'udienza del 9 febbraio 2001, la relazione del Cons. Dott. Fabrizio Forte.
Udito il P.M. Dott. Marco Pivetti, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo
Nel 1987, OR RU domandava al Tribunale di Palermo di rideterminare l'indennità di espropriazione d'un suo fondo in Isnello di HA 492.47.04 acquisito al demanio regionale per un intervento di forestazione, ritenendo insufficiente il valore di mercato a lui offerto per L. 546.642.100, essendo il terreno destinato a bosco con faggi di alto fusto, ognuno dei quali poteva procurare un guadagno di circa L. 450.000, se utilizzato nelle segherie delle quali l'istante diceva di essere titolare. Il convenuto Assessorato per l'Agricoltura e Foreste della Regione Sicilia contestava la domanda e, subentrato nel processo all'attore l'erede UC RU, dopo l'intervento in causa di IC ST acquirente di una parte dei terreni espropriati, il tribunale, nel 1994, liquidava nel valore tabellare riferito alle culture esistenti sul fondo e all'esercizio dell'azienda ai sensi dell'art. 15 della L. 865/71 e cioè in L. 526.982.850 l'indennità per HA 372.58.90 oggetto del decreto di esproprio del 19 febbraio 1985, sospendendo il giudizio per i residui HA 119.88.14, dei quali doveva accertarsi la proprietà.
Sull'appello di UC RU e l'intervento adesivo ad esso di IC ST, nella contumacia dell'Assessorato, la Corte di appello di Palermo, con sentenza del 9 marzo 1998, dichiarato inammissibile l'intervento, confermava la sentenza impugnata. L'unico motivo di gravame aveva censurato l'applicazione del valore di stima di cui agli artt. 15 e 16 della L. 865 del 1971, dovendosi determinare l'indennità nel valore di mercato di cui all'art. 39 della L. 2359 del 1865; la Corte territoriale, poiché gli artt. 1
ter della legge 25 febbraio 1972 n. 13 e 4 della legge 27 giugno 1974 n. 247, avevano esteso l'applicabilità della legge del 1971 agli espropri relativi a tutti i tipi di opere pubbliche e considerata la valutazione dei terreni agricoli in base alla L. 865/71 imposta dall'art. 5 bis della L. 8 agosto 1992 n. 359, rigettava l'appello, confermando che l'indennità d'espropriazione doveva determinarsi sulla base dei valori medi concretamente stabiliti dall'apposita commissione per i tipi di culture praticate con riferimento anche al valore aziendale del fondo, ai sensi degli artt. 15, 1^ comma della legge 865/71 e 4 della legge n. 10/77. Preso come punto di riferimento il valore di stima ancorato comunque a valori effettivi, essendo non provato l'assunto di una utilizzazione del legno d'alto fusto in segherie site in comuni lontani da quello ove erano i terreni, la sentenza non dava rilievo alla limitata esistenza di faggi d'alto fusto e, essendo il 60% della superficie ablata a bosco ceduo, determinava in rapporto al valore agricolo medio di questo tipo di cultura nella zona l'indennnità dovuta, negando il valore del c.d. soprassuolo, che poteva avere rilievo solo in termini di frutti civili dell'area da espropriare, evidenziandone le potenzialità di sfruttamento ma non l'esistenza effettiva di un'azienda agricola gestita dai proprietari del terreno che, mancando la prova della gestione diretta di una segheria, avevano diritto al solo valore tabellare di stima.
Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione con due motivi il RU, che ha inviato a mezzo posta memoria ex art. 378 c.p.c., da ritenere tardiva, non potendosi applicare l'art. 134 disp. att. c.p.c. quale non richiama la predetta norma.
L'Assessorato all'Agricoltura e Foreste della Regione Sicilia non ha svolto attività difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il primo motivo di ricorso censura la sentenza di merito per violazione della L. 25 giugno 1865 n. 2359, espressamente applicabile in base alle leggi regionali della Sicilia 11 aprile 1972 n. 27 (art. 10), 16 agosto 1974 n. 36 (art. 4 16 agosto 1975 n. 57 (art. 4), 29 dicembre 1975 n. 88 (art. 3) e 18 febbraio 1986 n. 2 (art. 13) e omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione sul l'applicazione alla fattispecie degli artt. 15 e 16 della L. 22 ottobre 1971 n. 865. La Corte territoriale non ha infatti rilevato che la legislazione regionale si rifà all'art. 39 della L. 2359 del 1865 per i criteri di determinazione dell'indennità e che a quest'ultima normativa, richiamata nel decreto d'esproprio si è fatto riferimento in tutta la procedura ablatoria nella quale mai si è citata la L. 865/71, in quanto, per gli interventi di forestazione, l'acquisizione di terreni al demanio regionale avviene, secondo la Legge reg. Sicilia 16 agosto 1974 n. 36, applicando "le disposizioni di cui alla legge 25 giugno 1865 n. 2359 e sue successive modificazioni" (art. 4, comma 2^).
La stessa Corte costituzionale, con la sentenza 8 maggio 1995 n. 153, dichiarando l'illegittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 3 della legge della Regione Sicilia 29 dicembre 1975 n. 88 (interventi per la difesa e conservazione del suolo ed adeguamento delle strutture operative forestali), dell'art. 4, commi 1 e 2, legge della Regione Sicilia 16 agosto 1974 n. 36 (interventi straordinari nel settore della difesa del suolo e della forestazione) e dell'art. 1 della legge della Regione Sicilia 18 novembre 1964 n. 29 (Norme per l'accelerazione delle opere pubbliche), perché in esse l'indennità è determinata nel valore venale dei terreni da espropriare, ha evidenziato il contrasto del criterio di liquidazione del valore di mercato del terreno, con quello di cui all'art. 5 bis della L. 8 agosto 1992 n. 359, con esclusivo riferimento alle aree edificabili.
Alla legge 2359 del 1865 si è fatto riferimento nei vari atti del procedimento espropriativo, fino al decreto ablatorio finale e, quindi, ad avviso del ricorrente, l'indennità da corrispondere non potrà essere che quella prevista dall'art. 39 di questa legge. Con il secondo motivo di impugnazione si denuncia la violazione dell'art. 42 della Cost. e della congruità dell'indennizzo, per l'applicazione del valore agricolo medio di cui alla L. 865/71 invece che di quello di mercato di cui alla Legge n. 2359 del 1865, con motivazione insufficiente sul punto;
per tale profilo andava comunque indennizzato il soprassuolo e dovevano reintegrarsi le perdite per le piante già mature per il taglio e, in rapporto alla destinazione produttiva dei terreni, era da liquidare il maggior danno subito dagli espropriati che certamente avrebbero reinvestito le somme ricevute per l'indennità.
1.1. Il ricorso è fondato.
La citata sentenza della Corte Costituzionale n. 153 del 1995 ha evidenziato come il sopravvenire di leggi statali recanti principi fondamentali "di riforma economico-sociale" costituisca limite all'esercizio delle competenze legislative regionali, nelle materie riservate a quelle con speciale autonomia, in base al loro statuto;
alla Regione Sicilia il R.D.Legs. 15 maggio 1946 n. 455 attribuisce competenza legislativa in materia di edilizia e urbanistica, nella quale si fa rientrare in genere l'espropriazione per pubblica utilità, entro i limiti delle norme costituzionali e d'ordine pubblico costituenti i principi generali e fondamentali già richiamati.
Secondo la Corte costituzionale, con il sopravvenire di norme statali contenenti principi fondamentali, le leggi regionali in contrasto con esse sono automaticamente disapplicabili, perché abrogate o illegittime. Nel secondo paragrafo della citata decisione, che ha dichiarato contrastante con l'art. 5 bis l'art. 4, 1^ e 2^ comma della Legge regionale 36/74, la stessa Corte chiarisce che, in relazione alle c.d. "aree non edificabili", non è pertinente il raffronto tra la legislazione regionale di cui alla citata legge regionale con le "norme statali assunte come principi generali dell'ordinamento ovvero come norme fondamentali di riforma economico- sociale" e, di conseguenza, che per le procedure espropriative di suoli "agricoli", la questione di legittimità costituzionale sarebbe stata infondata, avendo rilievo come principio vincolante il solo criterio di determinazione dell'indennità di espropriazione per le aree edificabili, di cui all'art. 5 bis della legge n. 359/92, e non quello di cui agli artt. 15 e 16 della legge n. 865/71, per la parte di essi di cui non s'è dichiarata l'illegittimità costituzionale (C. cost. 30 gennaio 1980 n. 5). Per terreni agricoli, quali sono le aree oggetto di esproprio nel caso, la citata sentenza n. 153/95 non ha quindi abrogato l'art. 4 della legge regionale n. 36 del 1974, per il quale "per le espropriazioni relative" agli interventi di forestazione "si applicano le disposizioni di cui alla legge 25 giugno 1865 n. 2359 e successive modificazioni". Erroneamente, quindi, i giudici del merito, che intervenivano in sede di gravame proprio perché la procedura di determinazione dell'indennità era quella della legge n. 2359 del 1865, hanno ritenuto applicabili al caso gli artt. 15 e 16
della legge 865 del 1971, qualificando le stesse come norme "di grande riforma economico sociale" essendo applicabili a tutte le opere pubbliche ed essendo la normativa richiamata nell'art. 5 bis della legge n. 359/92 che certamente sancisce un principio fondamentale dell'ordinamento (così C. Cost. 16 giugno 1993 n. 283). Infatti la legge n. 865 del 1971 rimane inapplicabile agli espropri per opere private di pubblica utilità ex art. 4 co. 1 D.L. 2 maggio 1974 n. 115, conv. in L. 27 giugno 1974 n. 247 citata dalla Corte
territoriale e può applicarsi solo a quelli indicati nell'art. 9 di detta legge, da "intendersi" come chiarito dall'art. 1 ter del D.L. 28 dicembre 1971, n. 1119 convertito in L. 25 febbraio 1972 n. 13.
Il richiamo del 4^ comma dell'art. 5 bis cui i giudici del merito danno grande rilievo, all'applicazione, per le aree agricole e quelle non edificabili, delle "norme di cui al titolo II della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni", in quanto comprende il citato art. 9 della stessa legge comporta comunque i limiti indicati che ne escludono il carattere generale e quindi di norme contenenti principi fondamentali del nostro ordinamento, per cui la legge 865/71 può essere derogata dall'autonomia legislativa regionale.
In conclusione, deve ritenersi non abrogata o dichiarata incostituzionale la norma di cui ai primi due commi dell'art. 4 della legge regionale della Sicilia n. 36/74, in ordine ai terreni agricoli, per l'esproprio dei quali ai fini della stessa legge, deve applicarsi la legge 2359 del 1865; nello stesso senso ha del resto deciso, pur se relativamente all'art. 3 della legge regionale della Sicilia 29 dicembre 1975 n. 88, questa Corte a S.U. con sentenza 27
agosto 1998 n. 8497, che ha ritenuto corretta la determinazione dell'indennità di espropriazione in base al valore venale agricolo del terreno e alla luce dell'art. 39 della L. 2359 del 1865, comprendendo in esso anche il c.d. soprassuolo, così come già aveva affermato la Cass. S.U. 20 aprile 1994 n. 3730, richiamata in ricorso.
Nel caso di specie, la fondatezza del motivo di ricorso che impone l'applicabilità dell'art. 39 della L. n. 2359 del 1865, comporta che l'indennità dovrà determinarsi nel giusto prezzo corrispondente al valore di mercato di esso, con applicazione, in relazione al criterio di stima applicato per la determinazione del valore venale, dell'art. 43 della stessa legge in ordine al soprassuolo;
resta infine assorbita la proposta questione del maggior danno ex art. 1224 c.c. accessoria alla liquidazione del credito principale che deve essere ripetuta.
In conclusione, i due motivi di ricorso sono fondati;
la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio della causa ad altra sezione della Corte di appello di Palermo per la determinazione dell'indennità d'espropriazione in base all'art. 4, 2^ comma della Legge regionale della Sicilia 16 agosto 1974 n. 36, applicando "le disposizioni di cui alla legge. 25 giugno 1865, n. 2359, e sue successive modificazioni" e provvedendo a regolare le spese del giudizio, anche per la presente fase di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della Corte di appello di Palermo, anche per le spese. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 9 febbraio 2001. Depositato in Cancelleria il 4 maggio 2001