Cass. civ., sez. I, sentenza 04/05/2001, n. 6275
CASS
Sentenza 4 maggio 2001

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Per l'espropriazione ai fini dell'acquisizione al demanio regionale di terreni agricoli destinati ad interventi di forestazione disposti dalla Regione Sicilia, si applicano "le disposizioni di cui alla legge 25 giugno 1865 n. 2359 e successive modificazioni" ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della Legge Reg. Sicilia 16 agosto 1974 n. 36 (Interventi nel settore della difesa del suolo e della forestazione), non abrogata o dichiarata incostituzionale dalla sentenza della Corte Cost. n. 153 del 1995, che ha evidenziato il contrasto del criterio di liquidazione del valore di mercato del terreno con quello di cui all'art. 5 bis della legge 8 agosto 1992 n. 359, con esclusivo riferimento alle aree edificabili. Ne consegue che l'indennità di esproprio dovrà determinarsi, in base all'art. 39 della legge n. 2359 del 1865, nel giusto prezzo corrispondente al valore di mercato del terreno agricolo, con applicazione, in relazione al criterio di stima applicato per la determinazione del valore venale, dell'art. 43 della stessa legge in ordine al soprassuolo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 04/05/2001, n. 6275
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 6275
    Data del deposito : 4 maggio 2001

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