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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 28/03/2025, n. 727 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 727 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1753/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE
Prima - Famiglia CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati: dott. Riccardo Massera presidente dott. Marco Valecchi giudice dott. Carlotta Bruno giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1753/2024 promossa da:
(C.F. ), con gli Avv.ti COPPOLA MARZIA Parte_1 C.F._1
e BERNARDINI DE PACE ANNAMARIA contro
(C.F. , con l'Avv. GUARDUCCI Controparte_1 C.F._2
EGIDIA
CON L'INTERVENTO DEL P.M.
OGGETTO: Divorzio, cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI: come da verbale d'udienza del 26.3.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti indicate in epigrafe hanno contratto matrimonio in Comignano (NO) il
31.5.2007 (trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Comignago anno
2007, numero 4, parte II, serie A) Dalla loro unione sono nate tre figlie, (26.08.2007), (20.02.2009) e Per_1 Per_2
Carlotta (15.02.2012)
Con ricorso depositato in data 4.4.2024, ha chiesto che sia pronunciata la Parte_1
cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni ivi formulate (cfr. ricorso introduttivo). Si è costituita in giudizio , non opponendosi alla Controparte_1
domanda di divorzio, ma formulando condizioni difformi da quelle della controparte.
Depositate le memorie di cui all'art. 473 bis 17 c.p.c., le parti sono comparse all'udienza del 26.3.2025 dinanzi al Giudice relatore delegato per la trattazione del procedimento il quale, esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione tra i coniugi, ha sentito le parti e i rispettivi difensori. Le parti hanno chiesto la pronuncia parziale sullo status e la causa è stata rimessa in decisione per la pronuncia della sentenza non definitiva ex art. 473 bis.22 ultimo comma c.p.c
Richiamati integralmente il ricorso, la memoria di costituzione e tutti gli atti di causa, sussistono i presupposti di applicazione dell'art. 3 n. 2 lett. b) della Legge n. 898/70, come modificato dalla legge n. 55/2015. La domanda di sentenza parziale ai sensi dell'art. 473 bis 22, comma 4, c.p.c. va quindi accolta.
I coniugi, chiedendo entrambi il divorzio, hanno dimostrato la volontà di pervenire allo scioglimento definitivo del vincolo coniugale, sicché il Collegio non può che recepire tale intendimento.
Dai documenti acquisiti risulta che dalla separazione personale al momento del deposito del ricorso per divorzio sono decorsi i termini di legge.
Deve essere inoltre disposta, come da separata ordinanza, la rimessione della causa sul ruolo del Giudice istruttore per il prosieguo del giudizio.
La decisione sulle spese di lite va riservata alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
il Tribunale di Velletri, non definitivamente pronunciando nella causa n. 1753/2024, ogni diversa domanda rigettata così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_1
in data 31.5.2007, trascritto nei Registri dello Stato Civile del Controparte_1
Comune di Comignago (NO), anno 2007, numero 4, parte II, serie A;
Pag. 2 di 3 - manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 D.P.R. 3/11/2000 n. 396
- riserva di provvedere sulle spese all'esito del giudizio;
- rimette la causa innanzi al Giudice istruttore per il prosieguo dell'istruttoria con separata ordinanza.
Velletri, così deciso in data 26.3.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Carlotta Bruno Riccardo Massera
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE
Prima - Famiglia CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati: dott. Riccardo Massera presidente dott. Marco Valecchi giudice dott. Carlotta Bruno giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1753/2024 promossa da:
(C.F. ), con gli Avv.ti COPPOLA MARZIA Parte_1 C.F._1
e BERNARDINI DE PACE ANNAMARIA contro
(C.F. , con l'Avv. GUARDUCCI Controparte_1 C.F._2
EGIDIA
CON L'INTERVENTO DEL P.M.
OGGETTO: Divorzio, cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI: come da verbale d'udienza del 26.3.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti indicate in epigrafe hanno contratto matrimonio in Comignano (NO) il
31.5.2007 (trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Comignago anno
2007, numero 4, parte II, serie A) Dalla loro unione sono nate tre figlie, (26.08.2007), (20.02.2009) e Per_1 Per_2
Carlotta (15.02.2012)
Con ricorso depositato in data 4.4.2024, ha chiesto che sia pronunciata la Parte_1
cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni ivi formulate (cfr. ricorso introduttivo). Si è costituita in giudizio , non opponendosi alla Controparte_1
domanda di divorzio, ma formulando condizioni difformi da quelle della controparte.
Depositate le memorie di cui all'art. 473 bis 17 c.p.c., le parti sono comparse all'udienza del 26.3.2025 dinanzi al Giudice relatore delegato per la trattazione del procedimento il quale, esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione tra i coniugi, ha sentito le parti e i rispettivi difensori. Le parti hanno chiesto la pronuncia parziale sullo status e la causa è stata rimessa in decisione per la pronuncia della sentenza non definitiva ex art. 473 bis.22 ultimo comma c.p.c
Richiamati integralmente il ricorso, la memoria di costituzione e tutti gli atti di causa, sussistono i presupposti di applicazione dell'art. 3 n. 2 lett. b) della Legge n. 898/70, come modificato dalla legge n. 55/2015. La domanda di sentenza parziale ai sensi dell'art. 473 bis 22, comma 4, c.p.c. va quindi accolta.
I coniugi, chiedendo entrambi il divorzio, hanno dimostrato la volontà di pervenire allo scioglimento definitivo del vincolo coniugale, sicché il Collegio non può che recepire tale intendimento.
Dai documenti acquisiti risulta che dalla separazione personale al momento del deposito del ricorso per divorzio sono decorsi i termini di legge.
Deve essere inoltre disposta, come da separata ordinanza, la rimessione della causa sul ruolo del Giudice istruttore per il prosieguo del giudizio.
La decisione sulle spese di lite va riservata alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
il Tribunale di Velletri, non definitivamente pronunciando nella causa n. 1753/2024, ogni diversa domanda rigettata così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_1
in data 31.5.2007, trascritto nei Registri dello Stato Civile del Controparte_1
Comune di Comignago (NO), anno 2007, numero 4, parte II, serie A;
Pag. 2 di 3 - manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 D.P.R. 3/11/2000 n. 396
- riserva di provvedere sulle spese all'esito del giudizio;
- rimette la causa innanzi al Giudice istruttore per il prosieguo dell'istruttoria con separata ordinanza.
Velletri, così deciso in data 26.3.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Carlotta Bruno Riccardo Massera
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