Sentenza 30 gennaio 2003
Massime • 1
Le indennità previdenziali non possono essere detratte dalle somme che il datore di lavoro è stato condannato a versare, ai sensi dell'art. 18 della legge n. 300 del 1970, in quanto le stesse, una volta dichiarato illegittimo il licenziamento e ripristinato il rapporto per effetto della reintegrazione, potranno e dovranno essere chieste in restituzione dall'Istituto previdenziale, essendone venuti meno i presupposti.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 30/01/2003, n. 1489 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1489 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DELL'ANNO Paolino - Presidente -
Dott. LAMORGESE Antonio - Consigliere -
Dott. FOGLIA Raffaele - Consigliere -
Dott. D'AGOSTINO Giancarlo - rel. Consigliere -
Dott. GIACALONE Giovanni - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CALITRI DENIM INDUSTRIES - C.D.I. S.P.A. IN LIQUIDAZIONE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEL VIMINALE 38, presso lo studio SI.NA.DI., rappresentato e difeso dagli avvocati MATTEO D'ANGELO, PASQUALE VISCONTI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
AR EN;
- intimato -
e sul 2^ ricorso n^ 18391/01 proposto da:
AR EN, elettivamente domiciliato in ROMA LEONE XIII 464, presso lo studio dell'avvocato SERGIO OLIOSI, rappresentato e difeso dall'avvocato MARIO CAMERLENGO, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
nonché
contro
C.D.I. CALITRI DENIM INDUSTRIES S.P.A. IN LIQUIDAZIONE;
- intimato -
avverso la sentenza n. 134/00 del Tribunale di SANT'ANGELO DEI LOMBARDI, depositata il 24/05/00 R.G.N. 106/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/11/02 dal Consigliere Dott. Giancarlo D'AGOSTINO;
udito l'Avvocato OLIOSI per delega CAMERLENGO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio MARTONE che ha concluso per il rigetto dei primi quattro motivi e accoglimento del quinto del ricorso principale, assorbito il ricorso incidentale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 7 marzo 1998 al PR di S. Angelo dei Lombardi ZO OT impugnava il licenziamento intimatogli in data 7.6.1997 dalla AL NI ST s.p.a. per superamento del periodo di comporto, assumendo che, essendo egli affetto da tubercolosi, il periodo di comporto avrebbe dovuto essere quello più lungo previsto dall'art. 9 della legge n. 1088 del 1970. La società si costituiva e si opponeva al ricorso deducendo che il lavoratore non l'aveva mai informata di essere affetto da tbc. Il PR, in accoglimento del ricorso, dichiarava la nullità del licenziamento, ordinava la reintegra del dipendente e condannava la società al risarcimento del danno, pari alle retribuzioni maturate dalla data del licenziamento a quello della reintegra, dedotta l'indennità tubercolare già percepita.
Avverso detta sentenza proponevano appello sia la società (appello principale) che il lavoratore (appello incidentale). Il Tribunale di S. Angelo dei Lombardi, con sentenza depositata il 24 maggio 2000, rigettava l'appello principale e accoglieva l'appello incidentale.
In motivazione il Tribunale, ritenuta manifestamente infondata l'eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 9 della legge n. 1088 del 1970, osservava che dalle prove raccolte in primo grado era risultato che la società aveva ricevuto la raccomandata n. 1378 del 3.1.1997 con la quale il OT gli aveva trasmesso il certificato medico datato 14.12.1996 attestante la patologia tubercolare, sicché questa non poteva accampare di non conoscere la malattia da cui il dipendente era affetto. Rilevava, altresì, che la società in primo grado non aveva proposto alcuna domanda intesa a ridurre l'entità del risarcimento del danno nella misura dell'indennità di tubercolosi percepita dal lavoratore, per cui da un lato il PR aveva pronunciato ultra petita e, dall'altro, la domanda relativa, proposta in appello, doveva ritenersi nuova e quindi inammissibile. Rilevava, altresì, che una siffatta pronuncia veniva ad incidere nella sfera del terzo, e cioè dell'INPS, su cui l'art. 1 della legge n. 1088 del 1977 pone l'onere di erogare l'indennità tubercolare per il periodo in cui il lavoratore non abbia diritto a percepire dal datore di lavoro l'intera retribuzione, e osservava che l'ente previdenziale era l'unico interessato alla eventuale restituzione di quanto indebitamente erogato.
Per la cassazione di questa sentenza la società AL NI ST ha proposto ricorso con cinque motivi. ZO OT, che resiste con controricorso, ha proposto ricorso incidentale condizionato con un motivo ed ha depositato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve essere disposta la riunione dei ricorsi a norma dell'art. 335 c.p.c, trattandosi di impugnazioni proposte contro la stessa sentenza.
Con il primo motivo del ricorso principale la società, denunciando violazione degli artt. 2697 c.c., 116 e 132 c.p.c, nonché vizi di motivazione, lamenta che il Tribunale ha erroneamente ritenuto che la prova dell'avvenuta ricezione della raccomandata n. 1378 (circostanza peraltro mai contestata) fosse sufficiente a ritenere che il contenuto della predetta missiva fosse quello dedotto dal OT;
vero era, invece, che detta raccomandata non conteneva il certificato medico del 14.12.1996 attestante la patologia tubercolare, bensì solo un certificato del medico di famiglia indicante il periodo di assenza dal lavoro privo di riferimento alla diagnosi, circostanza questa confermata anche dal teste Basile. Lamenta altresì che il Tribunale non ha considerato che l'indennità tubercolare è stata chiesta dal lavoratore all'INPS a distanza di una anno e mezzo dall'inizio della causa. Con il secondo motivo, denunciando violazione dell'art. 1227 primo comma c.c. e vizi di motivazione, la società lamenta che il
Tribunale, nel valutare il danno, ha omesso di prendere in considerazione il concorso di colpa del lavoratore per la omessa comunicazione della patologia tubercolare al datore di lavoro. Con il terzo motivo, denunciando violazione dell'art. 1218 c.c. e dell'art. 18 legge n. 300 del 1970, nonché insufficienza di motivazione, la ricorrente lamenta che il Tribunale ha omesso di valutare che il licenziamento non era imputabile al datore di lavoro, posto che il lavoratore non aveva comunicato di essere affetto da tbc;
sostiene, infatti, che la responsabilità del datore di lavoro presuppone la sussistenza della colpa, in mancanza della quale non vi è danno risarcibile.
Con il quarto motivo la società eccepisce la illegittimità costituzionale dell'art. 9 della legge n. 1088 del 1970 (secondo cui il licenziamento del lavoratore affetto da tbc non può essere operante prima che siano trascorsi sei mesi dalla data di dimissione dal luogo di cura per avvenuta guarigione) per contrasto con gli articoli 3 e 41 della Costituzione, poiché detta norma introduce un periodo di comporto non avente una durata massima predeterminata. Con il quinto motivo, denunciando violazione dell'art. 1 della legge n. 1088 del 1970 e dell'art. 18 della legge n. 300 del 1970 nonché
omessa motivazione, la ricorrente lamenta che il Tribunale ha respinto, perché proposta per la prima volta in appello, la domanda di riduzione del risarcimento nella misura dell'indennità tubercolare già percepita, non considerando che detta domanda era stata tempestivamente formulata nel giudizio di primo grado nella memoria difensiva. Il Tribunale, inoltre, avrebbe erroneamente ritenuto che una siffatta pronuncia inciderebbe illegittimamente nella sfera del terzo, e cioè dell'INPS, unico interessato alla restituzione di quanto indebitamente erogato.
Con l'unico motivo del ricorso incidentale condizionato il lavoratore, in modo del tutto generico, non propone specifiche censure alla sentenza del Tribunale, ma si limita a riaffermare che la indennità tubercolare non è deducibile dal risarcimento del danno.
Il primo motivo del ricorso principale è infondato.
Dalla motivazione della sentenza impugnata si ricava che la società in un primo momento ha dichiarato di non aver mai ricevuto la certificazione medica del 14.12.1996 attestante la patologia del lavoratore e che successivamente, avendo il OT provato la ricezione da parte del datore di lavoro della raccomandata n. 1378 del 3.1.1997 (con la quale sosteneva di aver trasmesso il certificato medico del 14.12.1996), la società ha negato che detta missiva contenesse il predetto certificato con diagnosi di tbc;
ciò premesso il Tribunale, rilevato che la società non aveva assolto all'onere di provare il diverso contenuto della raccomandata pervenutale, ha ritenuto non esservi stata alcuna omissione dell'onere di comunicazione da parte del lavoratore. In relazione a tali affermazioni la ricorrente addebita al Tribunale, oltre la violazione degli articoli 2697 c.c. e 116 e 132 c.p.c, anche difetto di motivazione in ordine alla valutazione delle prove.
Al riguardo va osservato che mentre le pretese violazioni di legge sono state solo enunciate e non sviluppate, gli asseriti vizi di motivazione per omesso esame di elementi di prova decisivi si sono rivelati inconsistenti. La ricorrente asserisce di aver prodotto in primo grado "il contenuto della raccomandata del 3.1.1997 (doc. n. 4) nella quale vi era un certificato medico di quelli che vengono inviati al datore di lavoro dal lavoratore" privi della indicazione della diagnosi. Dall'esame del fascicolo di parte del giudizio di primo grado, consentito al Collegio in ragione del vizio denunciato, risulta però solo la produzione di svariati certificati medici prodotti nel tempo dal OT, senza alcun riferimento alla raccomandata del 3.1.1997. Quanto alla teste Basile, il Tribunale ha riportato il contenuto delle dichiarazione da costei rese. In particolare la teste, ha dichiarato di aver ricevuto i certificati medici, ma non la raccomandata n. 1378 del 3.1.1997, ma ha aggiunto di non poter escludere che la missiva fosse pervenuta presso gli uffici della società; resta pertanto irrilevante la circostanza che la stessa non abbia mai preso visione del certificato 14.12.1996. Il Tribunale non riporta la deposizione del teste Oliviero, medico di fabbrica, ma tale omissione non giova certo alla ricorrente, visto che detto teste ebbe a dichiarare che il OT nel febbraio del 1997 gli mostrò il certificato medico 14.12.1997 recante la diagnosi di tbc.
In definitiva, gli elementi di prova che si pretende essere stati ignorati dal Tribunale o sono stati presi in considerazione dal giudice di appello o si dimostrano privi di decisività. Per contro le argomentazioni sulle quali il Tribunale ha fondato il proprio convincimento non presentano contraddizioni e vizi logici e sono congruamente motivate.
Per il resto delle censure, giova qui richiamare il principio, costantemente affermato da questa Corte, secondo cui la valutazione dei fatti e delle prove è riservata al giudice del merito il quale, nel porre a fondamento della decisione una prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, con la conseguenza che il controllo di legittimità non può investire il convincimento del giudice di merito, ma solo la congruenza e la razionalità della motivazione (cfr. tra le tante Cass. n. 2404 del 2000, Cass. n. 6023 del 2000, Cass. n. 9716 del 2000); pertanto quando il ricorrente, come nella specie, si limiti a fornire una diversa ricostruzione dei fatti, contrastante con quella accertata nella sentenza impugnata, ovvero censuri il convincimento e l'apprezzamento del giudice di merito, chiede in definitiva un riesame del merito della vicenda processuale inammissibile in sede di legittimità (Cass. n. 3928 del 2000). Una volta ritenuto non censurabile il convincimento del Tribunale circa l'assolvimento da parte del lavoratore dell'onere di comunicare al datore di lavoro di essere affetto da patologia tubercolare, si rivelano infondati anche il secondo ed il terzo motivo del ricorso principale, con i quali la ricorrente pretende far valere la presunta colpa del lavoratore per omessa comunicazione della malattia, al fine di ridurre o escludere la propria responsabilità per i danni subiti dal dipendente.
Con il quarto motivo di ricorso la società ripropone l'eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 9 della legge n. 1088 del 1970 per contrasto con gli articoli 3 e 41 Cost., già dichiarata manifestamente infondata dal Tribunale.
La decisione del Tribunale merita piena conferma.
Il contrasto dell'art. 9 legge cit. con l'art. 3 Cost. è in questa sede solo enunciato ma non sviluppato. Quanto all'altro parametro costituzionale invocato, la ricorrente si limita ad affermare che la durata indeterminata e indeterminabile del comporto in caso di malattia tubercolare, ricavabile dalla norma in esame, altera i limiti dell'equilibrio economico e della causa del contratto di lavoro e si pone in contrasto con il principio generale della certezza del diritto. La ricorrente, invero, non spiega in qual modo la pretesa alterazione della causa del contratto di lavoro possa costituire violazione del principio fissato dall'art. 41 Cost., secondo cui l'iniziativa economica è libera, ma non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà ed alla dignità umana. L'eccezione, quindi, è manifestamente infondata.
Anche il quinto motivo di ricorso è infondato.
Il Tribunale, accogliendo l'appello incidentale proposto dal lavoratore, ha riformato la sentenza del PR nella parte in cui aveva ridotto il risarcimento del danno in misura pari all'indennità tubercolare già percepita dal lavoratore. Secondo il Tribunale, infatti, nessuna domanda in merito era stata proposta in primo grado dalla società e quella proposta in secondo grado era tardiva ed inammissibile;
in secondo luogo il Tribunale ha rilevato che una siffatta pronuncia veniva ad incidere sulla sfera dell'INPS, terzo estraneo alla causa, poiché solo detto istituto, che aveva erogato la prestazione, aveva diritto a chiederne il rimborso, se non dovuto.
Con il motivo di ricorso in esame la società sostiene di aver proposto la domanda in questione nel giudizio di primo grado nella memoria difensiva. Di tale memoria difensiva però non vi è traccia nel fascicolo di parte della società nel giudizio di primo grado e detto atto difensivo non è neppure indicato nell'indice sottoscritto dal cancelliere che apre il fascicolo medesimo, come questa Corte ha direttamente constatato, a ciò abilitata dalla natura della censura.
La doglianza della pM società, pertanto, non è meritevole di accoglimento.
Nel merito la censura è comunque infondata, dovendosi qui richiamare e confermare il principio secondo cui le indennità previdenziali, come quella in esame, non possono essere detratte dalle somme cui il datore di lavoro è stato condannato ai sensi dell'art. 18 della legge n. 300 del 1970, in quanto le stesse, una volta dichiarato illegittimo il licenziamento e ripristinato il rapporto per effetto della reintegrazione, potranno e dovranno essere richieste in restituzione dall'Istituto previdenziale, se e quando ne sono venuti meno i presupposti (cfr. Cass. n. 6265 del 2000, Cass. n. 6357 del 1999). Per tutte le considerazioni sopra svolte il ricorso principale proposto dalla società AL NI ST deve essere respinto.
Al rigetto del ricorso principale consegue l'assorbimento del ricorso incidentale condizionato proposto dal lavoratore. La società AL NI ST deve essere condannata al pagamento in favore del OT delle spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, riunisce i ricorsi, rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito il ricorso incidentale condizionato. Condanna la società ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di Cassazione, che liquida in euro 26,00 oltre ad euro duemila per onorari.
Così deciso in Roma, il 18 novembre 2002.
Depositato in Cancelleria il 30 gennaio 2003