Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 30/01/2003, n. 1489
CASS
Sentenza 30 gennaio 2003

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Le indennità previdenziali non possono essere detratte dalle somme che il datore di lavoro è stato condannato a versare, ai sensi dell'art. 18 della legge n. 300 del 1970, in quanto le stesse, una volta dichiarato illegittimo il licenziamento e ripristinato il rapporto per effetto della reintegrazione, potranno e dovranno essere chieste in restituzione dall'Istituto previdenziale, essendone venuti meno i presupposti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 30/01/2003, n. 1489
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1489
    Data del deposito : 30 gennaio 2003

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