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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 13/11/2025, n. 2016 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2016 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Unico dott. Antonio Cantillo, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dello scambio di note scritte disposto con ordinanza del 26/04/2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 28/10/2025, ha pronunziato e pubblicato mediante deposito telematico la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 1968 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2024 vertente
TRA
, nato a [...] in data [...] (C.F.: Parte_1
), in proprio nonché quale legale rappresentante della C.F._1 [...]
P.I.: ), con sede in OL IT (SA), alla Via Ionta Area PIP, CP_1 P.IVA_1
s.n.c., rappresentato e difeso, in virtù di procura in calce al ricorso introduttivo, dall'avv.
AN DO, elettivamente domiciliato in Bellizzi (SA), alla Via Trento, n. 21, presso lo studio del difensore;
PEC: Email_1
- RICORRENTE -
E
(C.F.: ), Controparte_2 P.IVA_2
in persona del suo Presidente e l.r.p.t., rapp.to e difeso, in virtù di procure generali alle liti del 23/01/2023 per Notar di Fiumicino, dall'avv. Francesco Bove con questi Persona_1
1 elett.te dom.to in Salerno, al Corso Garibaldi, n. 38, presso l'Ufficio Legale della Sede
provinciale dell' , nonché presso il domicilio digitale CP_2
PEC: t;
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-RESISTENTE -
OGGETTO: opposizione avverso ordinanze ingiunzioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato telematicamente il 05/04/2024, , in proprio e quale Parte_1
legale rappresentante della proponeva opposizione avverso le ordinanze Controparte_1
ingiunzione n. 001398364 e n. 001463673, dell'importo di € 16.300,00, nonché n.
001463672, dell'importo di € 17.132,50, notificate il 06/03/2024, con le quali gli era stato intimato il pagamento, in favore dell' delle somme suddette, asseritamente dovute CP_2
a titolo di sanzione amministrativa per violazione dell'art. 2, comma 1 bis, del D.L. n. 463/83,
originata dal mancato versamento, nei termini di legge, delle ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti per l'anno 2016 e 2017.
A sostegno dell'opposizione il ricorrente eccepiva l'omessa notifica degli atti presupposti all'ordinanza ingiunzione impugnata, l'intervenuta prescrizione quinquennale del credito vantato dall' nonché la sproporzione della sanzione irrogata. CP_2
Concludeva, pertanto, chiedendo al Tribunale:
<
1. In via principale, Accertare e dichiarare l'estinzione per intervenuta prescrizione delle
pretese creditorie azionate con i titoli impugnati e, per l'effetto, disporne l'annullamento;
2. In via subordinata, nella denegata ipotesi di rigetto della domanda principale,
rideterminare la sanzione comminata applicando alla violazione contestata il minimo edittale
avuto riguardo alla gravità della violazione, alla personalità dell'agente e alle sue condizioni
economiche>>.
Vinte le spese del giudizio con attribuzione al procuratore antistatario.
2 2. Regolarmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l eccependo CP_2
l'assoluta infondatezza delle avverse pretese, delle quali invocava il rigetto.
3. Con ordinanza del 26/04/2025 il G.d.L. rinviava la causa per la discussione all'udienza del 28/10/2025, udienza sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dallo scambio di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni.
Le parti provvedevano a depositare le note sostitutive della verbalizzazione di udienza,
riportandosi ai rispettivi atti introduttivi del giudizio e chiedendo l'accoglimento delle conclusioni ivi formulate.
4. Il G.d.L., infine, nel rispetto del termine previsto dal già citato art. 127 ter c.p.c.,
pronunciava e pubblicava, mediante deposito telematico e susseguente comunicazione della decisione alle parti costituite a cura della Cancelleria, la presente sentenza,
comprensiva dei motivi della decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è parzialmente fondato e va, pertanto, accolto nei limiti che saranno di seguito illustrati.
È opportuno evidenziare, con preliminare rilievo, che l'emissione delle ordinanze ingiunzione per cui è causa è stata preceduta dalla notifica degli atti prodromici ad esse sottesi (avvisi di accertamento) circostanza, questa, desumibile in maniera inequivoca dalla documentazione allegata al fascicolo telematico dell' e, in particolare, le “ricevute di CP_2
ritorno” attestanti l'avvenuta notifica, in data 15/11/2018, 26/11/2018 degli atti di accertamento de quibus.
A tal riguardo deve essere rammentato che, secondo l'insegnamento consolidato della
Suprema Corte, in tema di notifica diretta degli atti impositivi, eseguita a mezzo posta dall'Amministrazione senza l'intermediazione dell'ufficiale giudiziario, in caso di notifica dell'avviso di accertamento a mezzo posta per compiuta giacenza, non vi è necessità della raccomandata della comunicazione di avvenuto deposito (CAD), sicché laddove vi sia
3 mancato recapito per temporanea assenza del destinatario la notificazione si intende eseguita decorsi 10 giorni dalla data del rilascio dell'avviso di giacenza e di deposito presso l'Ufficio Postale (o dalla data di spedizione dell'avviso di giacenza, nel caso in cui l'agente postale, sebbene non tenuto, vi abbia provveduto), trovando applicazione in detto procedimento semplificato, posto a tutela delle preminenti ragioni del fisco, il regolamento sul servizio postale ordinario che non prevede la comunicazione di avvenuta notifica
(Cass. n. 2339/2021); detto assetto disciplinare è stato ritenuto costituzionalmente ammissibile dalla Corte Costituzionale, la quale nella sentenza n. 175/2018 ha ritenuto legittimo l'art. 26, comma 1, D.P.R. 602/1973, sul rilievo che il ragionevole bilanciamento degli interessi pubblici e privati è comunque assicurato dalla facoltà per il contribuente di richiedere la rimessione in termini, ex art. 153 c.p.c., ove dimostri, anche sulla base di idonei elementi presuntivi, di non aver avuto conoscenza effettiva dell'atto per causa a lui non imputabile (Cass. n. 10131/2020).
2. Parimenti infondato è il motivo di opposizione relativo alla prescrizione quinquennale della pretesa creditoria per le ragioni che seguono.
Invero, la giurisprudenza di legittimità delineatasi in subiecta materia ha avuto modo di chiarire che, ai sensi dell'art. 2935 c.c., la prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute a titolo di sanzione amministrativa comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può
esser fatto valere e, quindi, detto termine va fatto coincidere con quello della commissione del fatto amministrativamente sanzionato, cioè, nel caso in esame, con il giorno di scadenza del termine previsto per ciascun versamento mensile, ovvero con il giorno sedici del mese successivo a quello cui si riferiscono i contributi, così come disposto dall'art. 2, comma 1,
lett. b) del D.Lgs. 19 novembre 1998, n. 422 che ha modificato il D.Lgs. 9 luglio 1997, n.
241, come già modificato dal D.Lgs. 23 marzo 1998, n. 56 (con la precisazione che se il termine scade di sabato o di giorno festivo il versamento è tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo).
4 Nella specie, gli omessi versamenti di contribuzione attengono al periodo da dicembre 2015
a novembre 2016 e da dicembre 2016 a novembre 2017; ad essi ha fatto seguito la notifica degli atti di accertamento, perfezionatasi, per tutti gli atti di accertamento in questione, nel mese novembre 2018, con i quali è stato concesso al ricorrente il termine di tre mesi dalla data della notifica per provvedere al pagamento;
termine durante il quale il decorso del termine di prescrizione è rimasto sospeso. Di guisa che il primo atto interruttivo risulta certamente intervenuto entro il quinquennio dalla commissione dei fatti illeciti.
A ciò si aggiunga che il decorso del termine prescrizionale è rimasto sospeso in forza delle disposizioni contenute inizialmente nel D.L. n. 18/2020 (c.d. decreto “Cura Italia”) e, da ultimo, nel D.L. n. 99/2021 (c.d. “Decreto Lavoro”), con il quale è stata disposta la sospensione fino al 31 agosto 2021 delle attività di notifica di nuove cartelle, degli altri atti di riscossione, nonché delle procedure di riscossione, cautelari ed esecutive.
Ne consegue che, tenuto conto della notifica degli avvisi di accertamento (15/11/2018 e
26/11/2018) allorquando si è perfezionata la notifica delle ordinanze ingiunzione oggetto di disamina (06/03/2024), il termine prescrizionale quinquennale (relativo alle sanzioni conseguenti l'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali e non già alla contribuzione dovuta dal datore di lavoro) non era ancora decorso.
3. Tanto chiarito e passando, ora, alla determinazione della sanzione va ricordato che l'art. 23 del D.L. n. 48 del 2023, convertito dalla Legge 3 luglio 2023, n. 85 – applicato dall' CP_2
ai fini della determinazione dell'entità delle sanzioni – ha così stabilito: “all'articolo 2, comma
1 bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge
11 novembre 1983, n. 638, le parole: «da euro 10.000 a euro 50.000» sono sostituite dalle
parole: «da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso»”.
Deve subito precisarsi che detta norma deve trovare applicazione anche con riferimento alle violazioni poste in essere in epoca anteriore alla sua entrata in vigore, sicché correttamente l ad essa ha fatto riferimento nel caso di specie. CP_2
5 Depone in tal senso il principio di retroattività della lex mitior, estensibile anche alle sanzioni amministrative che siano qualificabili in concreto come convenzionalmente penali, alla luce dei noti “Engel criteria”, estrapolati dalla pronuncia della Corte EDU, Engel e altri c. Paesi
Bassi, 8 giugno 1976. Come puntualmente chiarito dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 63 del 21 marzo 2019, alle sanzioni amministrative “che abbiano natura e finalità
punitiva” è senz'altro applicabile il complesso delle garanzie della “materia penale”,
compresa quella della retroattività favorevole.
E nella vicenda in esame, non può dubitarsi del carattere “punitivo” della sanzione pecuniaria comminata dal citato art. 3, comma 6, del D.Lgs. n. 8 del 2016 (da € 10.000 ad
€ 50.000), tenuto conto dei parametri convenzionali identificativi della materia penale: il carattere afflittivo e la finalità repressiva e non meramente risarcitoria o ripristinatoria;
la particolare severità della sanzione pecuniaria, peraltro ben più elevata degli ordinari limiti edittali delle multe e delle ammende (le sanzioni pecuniarie “formalmente” penali), nonché
ampiamente superiore a quella prevista per le ipotesi di omesso versamento di contributi previdenziali tuttora costituenti reato (“multa fino a € 1.032”).
4. Ebbene, individuata la norma applicabile al caso di specie, occorre, a questo punto,
sottolineare che non può trovare applicazione, nei casi, come quello in esame, di pluralità
di violazioni di norme riguardanti il settore previdenziale, l'art. 8 bis della Legge n. 689 del
1981, avente ad oggetto la “reiterazione delle violazioni”, il quale, al 1° comma, prevede che
“Salvo quanto previsto da speciali disposizioni di legge, si ha reiterazione quando, nei
cinque anni successivi alla commissione di una violazione amministrativa, accertata con
provvedimento esecutivo, lo stesso soggetto commette un'altra violazione della stessa
indole. Si ha reiterazione anche quando più violazioni della stessa indole commesse nel
quinquennio sono accertate con unico provvedimento esecutivo”.
In virtù delle previsioni contenute nella suddetta norma, l ha dato corso al c.d. CP_2
cumulo materiale delle sanzioni.
6 Ma, trattandosi di violazioni di norme riguardanti il settore previdenziale, l avrebbe CP_2
dovuto tener conto del disposto di cui all'art. 8 della citata Legge n. 689/81, che così dispone:
“Salvo che sia diversamente stabilito dalla legge, chi con una azione od omissione viola
diverse disposizioni che prevedono, sanzioni amministrative o commette più violazioni della
stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata
sino al triplo.
Alla stessa sanzione prevista dal precedente comma soggiace anche chi con più azioni od
omissioni, esecutive di un medesimo disegno posto in essere in violazione di norme che
stabiliscono sanzioni amministrative, commette, anche in tempi diversi, più violazioni della
stessa o di diverse norme di legge in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie.
La disposizione di cui al precedente comma si applica anche alle violazioni commesse
anteriormente all'entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 2 dicembre 1985, n.
688, per le quali non sia già intervenuta sentenza passata in giudicato”.
Risulta chiaro, dalla lettura della suddetta disposizione, come in materia di sanzioni amministrative derivanti dalla violazione di norme in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, ove venga riconosciuta la medesimezza del disegno criminoso, operi il meccanismo sanzionatorio del c.d. cumulo giuridico di cui al comma 1 dell'art. 8 succitato e non quello del cumulo materiale, pur in presenza di pluralità di azioni o omissioni.
Ed, infatti, il Supremo Collegio in molteplici decisioni ha precisato che in tali ipotesi opera l'istituto della continuazione di cui all'art. 81, comma 2, c.p., utilizzabile proprio per le violazioni in materia di previdenza ed assistenza (cfr., in motivazione tra le più recenti, Cass.
Civ., Sez. II, 22 giugno 2022, n. 20129; cfr., altresì, Sez. VI, 9 marzo 2022, n. 7704, che ha rimarcato come, pur essendo esclusa in linea generale la possibilità di invocare nella materia delle sanzioni amministrative l'articolo 81 del c.p. in tema di continuazione tra reati,
nondimeno l'articolo 8 della Legge n. 689 del 1981 prevede espressamente tale possibilità
solo per le violazioni in materia di previdenza e assistenza;
cfr., ancora, Cass. Civ., Sez.
7 Lav., 13 maggio 2019, n. 12659, secondo cui la disciplina dell'art. 8 della Legge n. 689 del
1981 contempla il criterio del c.d. cumulo giuridico soltanto in materia di previdenza e assistenza).
Alla luce dei princìpi testé enunciati, nella vicenda in esame, che ha ad oggetto una pluralità
di violazioni dell'obbligo di versamento delle ritenute previdenziali chiaramente avvinte da un disegno criminoso unitario, trattandosi di condotte sequenziali commesse senza soluzione di continuità nell'arco di due anni, deve trovare applicazione l'istituto del cumulo giuridico fra sanzioni, in forza del quale dev'essere irrogata “la sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata sino al triplo”, giusta il combinato disposto delle previsioni di cui ai commi 1 e 2 del citato art. 8 della Legge n. 689/1981.
A ciò si aggiunga che, trattandosi di vicenda in cui le ordinanze ingiunzione emesse sono state sostanzialmente due per ciascuno degli odierni opponenti, appare congruo aumentare in misura media, cioè del doppio, la sanzione per la violazione più grave, come determinata ai sensi dell'art. 23 cit. Su questa sanzione va, poi calcolato l'aumento sino al triplo di cui all'art. 8, comma 2, succitato, il quale, nel caso in esame, risulta congruo quantificare ugualmente in misura pari al doppio.
Di conseguenza, ritenuta più grave la violazione sanzionata con l'ordinanza ingiunzione n.
OI - 001398362 originata dall'atto di accertamento . 7202.27/10/2018.0178443, CP_2
notificato in data 26/11/2018 (in considerazione dell'ammontare della contribuzione non versata, pari ad € 4.895,00), si reputa equo determinare l'importo della sanzione dovuta dall'opponente in complessivi € 19.580,00 (€ 4.895,00 x 2 = € 9.790,00 per la violazione più
grave, in applicazione del novellato art. 2, comma 1 bis, del D.L. n. 463/1983, aumentata del doppio ai sensi dell'art. 8, capoverso, Legge n. 689/81).
Si impone, pertanto, il parziale accoglimento dell'opposizione proposta cui consegue da un lato, la declaratoria di illegittimità delle sanzioni per come quantificate nelle impugnate ordinanze ingiunzione, pur risultando, comunque, il provvedimento sanzionatorio
8 pienamente da confermare sotto ogni altro profilo, e, dall'altro, la diversa determinazione della sanzione per tutte le violazioni contestate con l'ordinanza ingiunzione impugnata, da quantificare nella misura complessiva di € 19.580,00, per le causali summenzionate.
5. In ragione della parziale fondatezza dei motivi addotti a sostegno dell'opposizione, in particolare in relazione al criterio di determinazione della sanzione per le violazioni concorrenti sin dall'inizio utilizzato dall' va disposta l'integrale compensazione tra le CP_2
parti delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 1968 del ruolo generale lavoro dell'anno 2024 promosso da
[...]
, in proprio e quale legale rappresentante della contro l Pt_1 Controparte_1 [...]
-, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_2
così provvede:
1) accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, dichiarata l'illegittimità delle sanzioni comminate con le ordinanze-ingiunzione impugnate, notificate il 06/03/2024, determina in complessivi € 19.580,00 (€ 9.790,00 per ciascuna ordinanza) l'entità dell'importo dovuto dagli opponenti, in solido tra loro, a titolo di sanzioni amministrative originate dalle violazioni in precedenza indicate, fermi restando sotto ogni altro profilo i provvedimenti sanzionatori in parola;
2) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Salerno, 12.11.2025.
Il Giudice
Dott. Antonio Cantillo
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