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Sentenza 8 novembre 2025
Sentenza 8 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Oristano, sentenza 08/11/2025, n. 407 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Oristano |
| Numero : | 407 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ORISTANO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
dott.ssa Consuelo Mighela Presidente
dott. Nicolò Sesta Giudice
dott. Gabriele Bordiga Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 314 del ruolo generale degli affari civili contenziosi per l'anno 2020, promosso da:
, C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Oristano in via Tore Carta n. 6 presso lo studio dell'Avv. ARU
LA che la rappresenta e difende per procura speciale allegata alla comparsa di costituzione in giudizio del 9.1.2025 in sostituzione di precedente difensore
Ricorrente
contro
, C.F. , nato a [...] il [...], elettivamente CP_1 C.F._2 domiciliato in Cagliari in via Farina n. 61 presso lo studio dell'Avv. COIANA PAOLA che lo rappresenta e difende per procura speciale allegata alla comparsa di costituzione in giudizio del
13.3.2024 in sostituzione del precedente difensore
Resistente
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO
Intervenuto per legge
La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle seguenti conclusioni:
Nell'interesse delle parti:
“– suddivisione della casa precedentemente adibita a casa coniugale in due unità di cui l'una al piano prima e l'altra al piano secondo, totalmente indipendenti, così come da suddivisione già
Pagina 1 concretamente realizzata;
- la sig.ra abiterà il piano secondo unitamente alla figlia maggiorenne OL mentre il sig. Pt_1
abiterà al piano primo;
CP_1
- nessun contributo economico previsto tra i coniugi, economicamente tra loro indipendenti;
- nessun contributo previsto per la figlia maggiorenne OL, tenuto conto del fatto che ella trascorre il tempo con entrambi genitori, secondo le proprie preferenze e del fatto che la stessa ha iniziato, seppur in modo precario, a svolgere lavoretti di baby-sitter;
- spese di lite compensate”.
Nell'interesse del Pubblico Ministero:
“visto l'accordo raggiunto dalle parti conclude chiedendo che il Tribunale voglia disporre in conformità alle condizioni congiuntamente verbalizzate da e Parte_1 CP_1
”.
[...]
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 05.03.2020 ha chiesto la pronuncia Parte_1 della separazione dal marito e ha dedotto che: CP_1
- i coniugi hanno contratto matrimonio in CABRAS (OR) il 16.09.1989, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del predetto comune (atto n. 21, Parte II, S. A, Anno 1989) e dall'unione sono nate il 03.08.1991 e OL il 30.05.1993; Per_1
- la convivenza è divenuta intollerabile a causa dei comportamenti vessatori del resistente il quale, a causa dell'abuso di sostanze alcoliche, era solito tenere nei confronti della moglie un atteggiamento autoritario e maltrattante che si traduceva in aggressioni verbali e pressioni psicologiche;
- lavora come operaia stagionale presso una lavanderia industriale a Oristano con un reddito annuo di € 11.000,00 circa con cui deve provvedere al suo mantenimento suo e a quello della figlia OL la quale non ha ancora reperito una stabile occupazione a causa di un ritardo cognitivo e di ipoacusia neurosensoriale bilaterale per cui è stata dichiarata invalida e portatrice di handicap, mentre la figlia è economicamente indipendente;
Per_1
- la casa coniugale sita in Cabras, costituita da un primo piano adibito ad abitazione coniugale e una mansarda, è formalmente di proprietà dello ma è stata costruita anche con CP_1
l'apporto economico della ricorrente.
Alla luce delle suesposte allegazioni, la ricorrente ha formulato le seguenti conclusioni:
a) dichiarare la separazione dei coniugi e;
Parte_1 CP_1
b) porre a carico dello un assegno a titolo di contributo per il mantenimento della figlia OL CP_1 di euro 150,00 ovvero di quell'altra somma maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia;
Pagina 2 c) assegnare la casa coniugale sita in Cabras, via Giuseppe Garibaldi n. 88/12, unitamente a tutti gli arredi che la compongono, alla ricorrente che continuerà a viverci unitamente alla figlia OL;
d) con la condanna alle spese ed onorari del giudizio, in caso di opposizione.
Si è costituito il resistente, il quale non si è opposto alla domanda di separazione, ma ha negato recisamente le circostanze addotte dalla ricorrente precisando che:
- ha sempre improntato al rispetto ed alla correttezza i suoi rapporti con la coniuge e con le figlie ed ha sempre adempiuto ai propri doveri di marito e di padre anche dal punto di vista economico;
- non corrisponde al vero che OL non possa svolgere attività lavorativa a causa dei suoi problemi di salute, trattandosi di un ritardo cognitivo di grado lieve-medio e considerato che la medesima, fin dall'anno 2015, ha svolto attività lavorativa. La documentazione medica prodotta dalla ricorrente, risalente al 2013, non implica alcun rilievo sotto il profilo della reperibilità di un posto di lavoro, al contrario, l'attuale stato di disoccupazione di OL è in realtà da attribuire a una sua precisa scelta avendo la medesima rifiutato alcune opportunità di lavoro, peraltro manuale, nonostante la disponibilità del padre ad accompagnarla al lavoro in auto e a riportarla a casa, nonché a provvedere al pagamento delle spese necessarie per farle acquisire la patente di guida;
- è disponibile a concedere alla ricorrente, per un tempo limitato, ossia fino a quanto la medesima non reperirà un immobile in locazione, l'uso del piano mansardato della casa coniugale, totalmente indipendente dal piano inferiore e dotato di tutti i comfort necessari per abitarvi, senza riconoscimento di alcun diritto in favore della ricorrente dell'assegnazione della casa coniugale, nella quale, ovviamente, OL potrà continuare ad abitare unitamente al padre;
- si trova impossibilitato a sostenere i costi di un altro alloggio a causa delle limitate risorse economiche di cui dispone: ha precisato, infatti, che nell'anno 2018 è stato dichiarato invalido al 100% con diritto alla percezione della relativa indennità pari a euro 280,00 mensili, oltre alla pensione pari a euro 520,00 mensili, per un totale complessivo di euro 800,00, da cui vanno mensilmente detratti euro 350,00 per il pagamento della rata di un contratto di finanziamento, cointestato con la moglie, acceso nell'anno 2017 presso Intesa Sanpaolo s.p.a. per far fronte al debito maturato con l'Agenzia delle Entrate Riscossione ed euro 250,00 per il pagamento di un secondo contratto di finanziamento acceso con Compass in un periodo in cui l' aveva sospeso il pagamento della pensione. CP_2
Il resistente ha, pertanto, formulato le seguenti conclusioni:
a) pronunciare la separazione personale dei coniugi e;
CP_1 Parte_1
Pagina 3 b) rigettare ogni ulteriore avversa domanda, siccome infondata;
c) con vittoria di spese.
Le parti sono comparse all'udienza presidenziale del 21.10.2020 ed hanno confermato le deduzioni e le conclusioni in atti, rappresentando, inoltre, l'impossibilità di conciliarsi. Il Presidente, pertanto, alla luce dei palesi contrasti esistenti tra le parti in ordine all'assegnazione della casa e alla indipendenza economica della figlia OL, ha disposto l'audizione della medesima fissando, all'uopo, l'udienza del 17.02.2021. In quella sede OL ha dichiarato di avere conseguito il diploma superiore di scuola professionale per i Servizi Sociali nel 2011 e di non avere frequentato alcun corso professionale abilitante al lavoro. Ha confermato di avere rifiutato due proposte di lavoro e, precisamente, la prima come addetta alle pulizie in un campeggio e la seconda in un call center, a causa dei problemi di concentrazione causati, presumibilmente, dalla patologia sofferta. Ha dichiarato, inoltre, che le piacerebbe prestare assistenza agli anziani nelle case di riposo ma non ha inviato il suo curriculum a potenziali datori di lavoro. A proposito della casa familiare, ha dichiarato di abitare nel piano terra, composto da una cucina, un salotto, due camere da letto, un bagno e un cortile, insieme ai genitori. L'abitazione si compone anche di un piano mansardato ammobiliato, edificato da suo padre che in passato ha fatto il muratore, con cucina, due stanze, uno studio, un soggiorno e un bagno, al quale si accede attraverso una rampa di scale interna posta ubicata nel salotto del piano terra composta una decina di gradini. OL ha precisato che in caso di separazione dei genitori, preferirebbe stare con sua madre con la quale va d'accordo e ha un buon dialogo.
Il Presidente, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 17.02.2021, ha emanato i provvedimenti provvisori urgenti consistiti nella autorizzazione ai coniugi a vivere separati e nella assegnazione della casa coniugale, intesa come il solo piano terra, con gli arredi che la compongono, alla ricorrente, convivendovi anche la figlia allo stato non ritenuta ancora indipendente economicamente, con conseguente trasferimento del marito nel piano mansardato entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento, con l'obbligo di chiudere, entro lo stesso termine, il collegamento interno esistente tra i due piani mediante scala di accesso sita nel salone del piano terra.
Il Presidente ha, inoltre, rigettato l'istanza di assegno di mantenimento per la figlia, fermo l'obbligo del resistente di pagare il 50% delle spese straordinarie occorrenti per la medesima, purché previamente concordate, salvo spese necessarie o urgenti e poi documentate ed ha, infine, invitato la figlia ad attivarsi concretamente per conseguire la patente di guida al fine di rendersi più autonoma e per trovare un lavoro inviando il proprio curriculum quantomeno a tutte le strutture di accoglienza per anziani site in comuni viciniori a Cabras o comunque raggiungibili mediante mezzi pubblici di linea. Con la medesima ordinanza il Presidente ha fissato l'udienza di comparizione e trattazione del
31.05.2025 davanti al G.I. e ha assegnato alle parti termine per il deposito di note integrative.
Pagina 4 Con memoria integrativa del 15.04.2021 la ricorrente ha confermato le deduzioni e le conclusioni già in atti e ha riferito un episodio di aggressione ai suoi danni da parte del marito scaturito dalla volontà della donna di dare attuazione al provvedimento presidenziale di suddivisione dell'immobile.
Con memoria integrativa del 21.05.2021 il resistente ha confermato le deduzioni e le conclusioni già in atti e ha riferito di avere proposto reclamo presso la Corte d'Appello di Cagliari avverso l'ordinanza presidenziale in quanto il provvedimento, tra le altre cose, non ha tenuto conto delle gravi patologie, anche cardiache e polmonari, di cui soffre, che gli rendono difficoltosa la deambulazione, nella parte in cui ordina il suo trasferimento nel piano mansardato. Relativamente all'episodio di aggressione del
10 aprile 2021 ha lamentato la distorsione della vicenda così come narrata dalla ricorrente precisando che quest'ultima, dopo la notifica dell'ordinanza presidenziale, approfittando della sua assenza, ha occupato la camera da letto del primo piano dove lo custodiva i farmaci che doveva assumere CP_1 quotidianamente per le sue patologie e ne bloccato l'accesso dall'interno. Solo dopo avere inutilmente chiesto alla Ferro di aprire, anche perché doveva assumere i farmaci e prendere i propri effetti personali, in uno stato d'ira e di frustrazione ha sferrato un calcio alla porta.
Con decreto in data 01.12.2021 la Corte d'Appello di Cagliari, in accoglimento del reclamo proposto da , ha assegnato alla il piano mansardato della casa coniugale con gli arredi che lo CP_1 Pt_1 compongono perché vi conviva con la figlia, maggiorenne ma non economicamente indipendente, e al reclamante il primo piano, previa chiusura definitiva dell'accesso dal primo piano all'appartamento mansardato mediante la scala interna.
All'udienza del 13.12.2021 il G.I., anche alla luce del decreto della Corte d'Appello di Cagliari, ha invitato le parti a valutare una soluzione transattiva della lite basata sull'assegnazione del primo piano della casa coniugale allo e del piano mansardato alla e alla figlia con lei convivente CP_1 Pt_1 nonché tenendo conto, quanto all'eventuale corresponsione di un assegno di mantenimento per la figlia OL, del fatto che ella ha recentemente anche rinunciato a un'opportunità lavorativa che risultava in generale consona alle sue esigenze ed ha assegnato i termini di cui all'art. 183, VI comma,
c.p.c. (30+30+20) e rinviato per determinazioni istruttorie all'udienza del 15.9.2022.
- Con memoria ai sensi dell'art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c. parte ricorrente ha riferito che i lavori per rendere autonome le due unità immobiliari non sono mai stati eseguiti, al contrario i due appartamenti sono separati internamente solo da un pannello di compensato fissato con viti e anche esternamente non è stata fatta alcuna suddivisione degli spazi. Il resistente sin dall'emissione dell'ordinanza presidenziale che ha assegnato la casa coniugale alla moglie ha trovato ospitalità a casa di un fratello che vive e lavora all'estero e che torna in Sardegna solo durante il periodo estivo. Tale immobile è ubicato nello stesso stabile ove si trova la casa coniugale. Per ciò che concerne la figlia OL, la ricorrente ha depositato nuova
Pagina 5 documentazione medica attestante l'handicap a livello cognitivo e ha ribadito che la ragazza, non essendo pienamente capace a causa della sua patologia, non è in grado di valutare autonomamente eventuali offerte di lavoro, avendo costante bisogno della presenza e dei consigli della madre.
- Con memoria ai sensi dell'art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c. parte resistente, invece, ha riferito di avere, seppure con notevoli difficoltà, ultimato i lavori per la separazione delle due unità abitative.
Nonostante ciò la non si è attivata per trasferirsi nel piano mansardato come stabilito Pt_1 nell'ordinanza della Corte d'Appello di Cagliari. A proposito della figlia OL, il resistente ha sottolineato come le allegazioni fornite dalla controparte circa il ritardo cognitivo contrastino con le dichiarazioni rese in udienza dalla ragazza la quale, non ha ancora conquistato l'indipendenza economica a causa della palese inerzia nella ricerca di una stabile occupazione.
- Con la memoria ai sensi dell'art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c. la ricorrente ha lamentato l'inadeguatezza dei lavori di separazione delle due unità abitative consistiti nel posizionamento di un pannello di compensato fissato con delle viti e, considerata la persistente e grave conflittualità tra i coniugi, nonché i comportamenti penalmente rilevanti posti in essere dalla posti in CP_1 essere in essere la notte tra 9 e il 10 aprile 2021 per i quali è stato rinviato a giudizio per il reato di maltrattamenti, è fondamentale che detta divisione venga eseguita nel modo corretto.
In ogni caso, a seguito dell'applicazione della misura cautelare dell'allontanamento dalla casa coniugale avvenuta il 18.04.21 lo ha stabilito la sua dimora nell'appartamento di CP_1 proprietà di suo fratello ubicato nello stesso stabile in cui si trova l'appartamento occupato dalla ricorrente e dalla figlia OL. Parte ricorrente ha dedotto prova per testi sulle suindicate circostanze.
- Con la memoria ai sensi dell'art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c. il resistente ha contestato quanto dedotto dalla controparte circa la non corretta esecuzione dei lavori di separazione dei due immobili e, relativamente a OL, ha osservato come l'accertamento dell'invalidità nella misura del
75%, non sia assolutamente incompatibile con lo svolgimento di attività lavorativa ma, al contrario, abbia ha diritto alle opportunità occupazionali di cui alla legge 68/1999. Il resistente ha dedotto interrogatorio formale in capo alla ricorrente e prova per testi, tra le altre cose, sulle circostanze relative ai lavori di separazione dei due immobili ed alla percezione di una pensione di invalidità nella misura di euro 500,00 mensili da parte di OL ed ha prodotto una serie di istanze volte a corroborare la propria tesi circa la capacità lavorativa della ragazza e l'effettiva percezione da parte di quest'ultima della prestazione .. Ha, altresì, prodotto CP_2
l'ordinanza del Tribunale di Cagliari che, in riforma dell'ordinanza del GIP di Oristano con
Pagina 6 cui è stata rigettata la richiesta di modifica della misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare, ha ammesso lo a trasferire la propria dimora nel piano mansardato dello CP_1 stabile di sua proprietà.
- Con la memoria ai sensi dell'art. 183 co. 6 n. 3 c.p.c. la ricorrente ha contestato le avverse difese ed ha ribadito sia la non conformità dei lavori di suddivisione degli immobili rispetto alle indicazioni contenute nell'ordinanza presidenziale, sia l'impossibilità di vivere all'interno dello stesso stabile. Ha negato che la figlia percepisca una pensione di invalidità in quanto pur avendo inoltrato la relativa domanda si trova ancora in attesa di essere convocata per l'accertamento dei requisiti. Si è opposta alla prova ex adverso dedotta.
- Con la memoria ai sensi dell'art. 183 co. 6 n. 3 c.p.c. parte resistente ha richiamato tutte le difese fino a quel momento formulate, ha contestato le produzioni documentali della controparte e ha lamentato l'irrilevanza delle prove dedotte.
All'udienza del 15.09.2022 le parti hanno insistito per l'ammissione dei mezzi di prova dedotti e hanno richiesto l'ammissione ai sensi dell'art. 153 c.p.c., di documenti pervenuti successivamente alla scadenza dei termini di cui all'art. 183, co. VI, c.p.c. e, precisamente, per parte resistente la comunicazione dell' dalla quale si evince che OL percepisce dal mese di ottobre 2021 una CP_2 pensione di invalidità nella misura di € 320,31, per parte resistente il verbale del 19.07.2022 della commissione medica per l'accertamento della capacità globale ai fini del collocamento mirato che attesta la sussistenza dello stato invalidante utile ai fini del collocamento mirato per mansioni di operaio generico con tutor e a progetto e supervisore con diagnosi di disturbo ansioso depressivo d'innesto e ritardo mentale di grado medio.
Dopo l'emanazione dell'ordinanza datata 12.12.2022 di ammissione dei mezzi istruttori e prima dell'assunzione delle prove ammesse, la causa è stata dichiarata interrotta a seguito della cancellazione dall'albo del difensore della ricorrente.
La causa è stata riassunta ai sensi dell'art. 303 c.p.c. a seguito del deposito in data 04.04.2023 del ricorso per riassunzione da parte del resistente, mentre la ricorrente si è costituita in giudizio a ministero di un nuovo difensore. Le parti sono comparse all'udienza del 12.10.2023 e in quella sede hanno dato atto della esistenza di trattative finalizzate alla conciliazione della causa.
All'udienza del 14.03.2024, tenutasi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il G.I. ha rilevato:
a) che nell'interesse di parte resistente si è costituito un nuovo difensore, il quale ha dato che le trattative in corso non sono andate a buon fine e ha richiesto l'ammissione dei mezzi istruttori e la pronuncia della sentenza di separazione;
b) che la pronuncia sui mezzi istruttori è stata già adottata con ordinanza del 9.12.2022;
Pagina 7 c) che l'udienza inizialmente fissata per l'espletamento integrale della prova non si è mai tenuta, in ragione dapprima dell'interruzione del procedimento e, in seguito, della richiesta congiunta di rinvio per trattative;
d) che non è mai stata adottata la pronuncia sullo status e che le parti hanno richiesto la pronuncia della separazione.
Pertanto, alla luce delle suddette considerazioni il G.I. ha ritenuto opportuno, in via preliminare, riferire al Collegio in merito alla richiesta di separazione, per poi verificare l'effettiva sussistenza dell'esigenza di procedere all'espletamento della prova in caso sia confermato il mancato raggiungimento di accordo tra le parti e, conseguentemente, ha trattenuto la causa in decisione sullo status, riservandosi di riferire al Collegio, senza termine per note.
Con sentenza n. 215/2024 del 10.06.2024 il Tribunale, in composizione collegiale, ha pronunciato la separazione personale dei coniugi e con ordinanza in pari data ha rinviato all'udienza del 30.9.2024 davanti al G.I. per la prosecuzione della causa, al fine di meglio verificare l'esito delle trattative medio tempore pendenti tra le parti e, in caso di mancato accordo, per fissare il calendario relativo all'espletamento delle prove già ammesse.
All'udienza del 14.07.2025 le parti hanno dichiarato di essere addivenute a una soluzione conciliativa della vertenza a seguito di interlocuzioni e di accordi privatamente dalle raggiunte dalle parti stesse, nei seguenti termini: “ – suddivisione della casa precedentemente adibita a casa coniugale in due unità di cui l'una al piano prima e l'altra al piano secondo, totalmente indipendenti, così come da suddivisione già concretamente realizzata;
- la sig.ra abiterà il piano secondo unitamente Pt_1 alla figlia maggiorenne OL mentre il sig. abiterà al piano primo;
- nessun contributo CP_1 economico previsto tra i coniugi, economicamente tra loro indipendenti;
- nessun contributo previsto per la figlia maggiorenne OL, tenuto conto del fatto che ella trascorre il tempo con entrambi genitori, secondo le proprie preferenze e del fatto che la stessa ha iniziato, seppur in modo precario,
a svolgere lavoretti di baby-sitter; - spese di lite compensate”.
La causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni trascritte in epigrafe.
Occorre preliminarmente osservare che nessuna statuizione deve essere adottata da questo Collegio in ordine alla separazione personale dei coniugi, essendo tale questione già stata definita nel presente procedimento con la sentenza non definitiva n. 215/2024 pubblicata in data 10.06.2024.
Va, inoltre, rilevato che la figlia è da tempo economicamente indipendente, di talché nei suoi Per_1 confronti nessuna statuizione potrà essere assunta.
Devono essere integralmente recepite dal Collegio le condizioni stabilite dalle parti in quanto eque e conformi agli interessi dell'altra figlia nonché degli stessi coniugi.
Pagina 8 OL, sebbene ad oggi trentaduenne, alla luce di quanto esposto in atti e da quanto emerso in sede di audizione della medesima e dei coniugi, non può essere ancora considerata economicamente indipendente.
In ordine alle ragioni di tale circostanza, si dà atto che sulla base della rinnovata documentazione medica prodotta dalla madre, OL risulta affetta da un ritardo mentale di grado medio-lieve non incompatibile con lo svolgimento di attività lavorativa e il verbale del 19.7.2022 della commissione medica per l'accertamento della capacità globale ai fini del collocamento mirato ha attestato la sussistenza dello stato invalidante utile ai fini del collocamento mirato per mansioni di operaio generico con tutor e a progetto, con ciò avvalorando la tesi dell'abilità al lavoro della ragazza. La patologia invalidante invocata inizialmente da parte ricorrente per giustificare la richiesta di un contributo al mantenimento a carico dello appare, inoltre, in contrasto con alcuni elementi CP_1 emersi in corso di causa. In particolare, in sede di audizione davanti al Presidente, la ragazza ha risposto alle domande con disinvoltura, senza apparenti difficoltà di comprensione, mnemoniche o di espressione ed ha confermato di avere rifiutato due proposte di lavoro, la prima come addetta alle pulizie in un campeggio e la seconda in un call center, adducendo come motivazione la propria difficoltà di concentrazione, giustificazione verosimilmente più pertinente in relazione alla seconda proposta di lavoro, di tipo intellettivo, che non alla prima, di tipo manuale. Ha dichiarato, inoltre, che le piacerebbe prestare assistenza agli anziani nelle case di riposo, avendo conseguito nel 2011 il diploma superiore di scuola professionale per i Servizi Sociali, ma tale proposito non ha avuto seguito in quanto ella ma non ha inviato il suo curriculum a potenziali datori di lavoro, con ciò avvalorando la tesi dello secondo cui lo stato di disoccupazione di OL sarebbe in realtà da attribuire a una CP_1 sua precisa scelta.
Allo stato, secondo circostanza pacifica tra i coniugi OL trascorre il suo tempo con entrambi i genitori, i quali nei tempi di permanenza della figlia presso di loro provvederanno, ciascuno in ragione delle proprie sostanze, alle esigenze che ella non soddisfa attualmente in via autonoma;
inoltre, ella ha successivamente iniziato a lavorare, seppur saltuariamente, come baby sitter. In aggiunta è emersa anche la percezione fin dal mese di ottobre 2021 di una pensione di invalidità nella misura di euro
320,31.
Alla luce di tutte tali circostanze, deve essere recepita dal Collegio la statuizione in virtù della quale nessun contributo sia previsto in favore di OL.
Sotto il profilo economico, la dichiarazione di autosufficienza dei coniugi, ampiamente documentata in atti, giustifica la volontà di entrambi di provvedere autonomamente alle proprie esigenze di vita.
Pagina 9 La suddivisione dell'immobile precedentemente adibito a casa coniugale in due unità abitative distinte e strutturate in modo da consentire ai coniugi la cessazione della convivenza è, anche alla luce delle suddette premesse, la soluzione più adeguata alla situazione economica dei coniugi, caratterizzata da una certa precarietà sottolineata in particolare dallo il quale, dovendo CP_1 destinare parte della propria pensione al pagamento di due finanziamenti, non potrebbe sostenere anche il costo di un canone di locazione per un alloggio. La suddivisione dell'immobile e conseguente assegnazione alla ricorrente del piano mansardato che ivi stabilirà la propria dimora insieme a OL
e del piano primo al resistente, anche in ragione delle patologie polmonari e cardiache che gli rendono difficoltosa la deambulazione, già concretamente realizzata, è una soluzione vantaggiosa anche per la figlia OL che abiterà nel piano mansardato insieme alla madre ma potrà trascorrere del tempo insieme al padre senza affrontare continui spostamenti da un immobile all'altro.
Tenuto conto dell'accordo raggiunto, le spese del giudizio devono essere interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, dato atto che con sentenza non definitiva n. 215/2024 è stata pronunciata la separazione dei coniugi, definitivamente decidendo:
Sull'accordo delle parti:
- prende atto che l'ex casa coniugale è stata già suddivisa in due unità di cui l'una al piano prima e l'altra al piano secondo, totalmente indipendenti, e che la sig.ra abiterà il Pt_1 piano secondo unitamente alla figlia maggiorenne OL mentre il sig. abiterà al CP_1 piano primo;
- nessun contributo economico sarà previsto tra i coniugi, economicamente tra loro indipendenti;
- dispone che nessun contributo sia previsto quale contributo al mantenimento della figlia maggiorenne OL.
Compensa le spese del giudizio tra le parti.
Così deciso in Oristano, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, in data
4.11.2025.
Il Giudice estensore La Presidente
Dott. Gabriele Bordiga Dott.ssa Consuelo Mighela
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