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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 01/12/2025, n. 16749 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 16749 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RO
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
MA ZI Presidente
Cecilia Pratesi GI rel.
FA CI GI
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 18749/2025 , vertente
TRA
RO (RM), 28/09/1940), con il patrocinio dell'avv. Parte_1
MICHELANGELO PRINCIPE;
ricorrente
E
(RO (RM), 19/07/1953), con il patrocinio dell'avv. CP_1
RODOLFO ROMEO;
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: separazione e divorzio.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha chiesto al Tribunale di pronunciare la sua Parte_1
separazione personale da rappresentando che il CP_1
matrimonio era stato celebrato in data 21/06/1990 e che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere la convivenza 2 intollerabile;
, senza opporsi alla pronuncia sullo status, ha CP_1
formulato inizialmente richieste alternative in ordine ai provvedimenti accessori .
Le parti sono addivenute tuttavia ad una intesa in ordine alle condizioni della loro separazione, ed hanno formulato le seguenti conclusioni congiunte:
1- Dichiarare con sentenza definitiva la separazione personale consensuale dei coniugi e CP_1 Parte_1
autorizzandoli a vivere separati con obbligo di mutuo rispetto.
2- La casa coniugale sita in Roma Via M. Quadrio n. 11, in assenza di figli minori o comunque non economicamente autosufficienti, è
assegnata in via esclusiva al Sig. quale legittimo Parte_1
usufruttuario della stessa, senza ulteriori diverse pretese in merito da parte della Sig.ra che se ne allontanerà entro e non oltre CP_1
il 31.1.2026, asportando gli effetti ed oggetti personali e quelli di sua proprietà. La Sig.ra si impegna, nei 15 giorni successivi CP_1
al proprio allontanamento dalla casa coniugale, ad effettuare il relativo opportuno cambio di residenza, e si impegna altresì, a partire dal mese di novembre 2025 e sino al giorno del suo allontanamento, a contribuire alle spese della casa, relative alle utenze di luce e gas, in misura del 40% di ciascuna bolletta relativa a tale lasso temporale.
3- Il Sig. verserà della Sig.ra l'assegno Parte_1 CP_1
di mantenimento di €.300,00 (trecento/00) mensili, da corrispondersi entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese, a decorrere dal mese di novembre 2025, mediante versamento sul conto corrente, intestato alla Sig.ra avente il seguente CP_1 3
IBAN: [...]. Gli importi verranno versati dal giorno di allontanamento dalla moglie casa coniugale e saranno annualmente aggiornati in base agli indici ISTAT.
4- Entro il 20.11.2025, il Sig. provvederà Parte_1
irrevocabilmente a rinunziare formalmente, in esclusivo favore della Sig.ra al proprio diritto di usufrutto sui seguenti beni immobili - CP_1
entrambi già oggetto di donazione della nuda proprietà, da parte del Sig.
in favore dei figli, Sigg.ri e con Parte_1 CP_2 Parte_2
riserva a sé stesso del relativo usufrutto, per atto Notaio in Persona_1
Latina del 19.1.2015, Rep. 80080, Racc. 15088: a) locale negozio sito in
Roma alla Via Alessandro Poerio n. 14, piano T-S1, consistenza catastale di mq. 22, censito al N.C.E.U. di Roma al Foglio 448, P.lla 167, Sub. 1, cat. C1,
cl. 5; b) locale negozio sito in Roma alla Via M. Quadrio 7-7A-7B, piano terra, consistenza catastale di mq. 45, con annessa piccola area scoperta adiacente di mq. 2, censito al N.C.E.U. di Roma al Foglio 448, P.lle graffate
167 – 266/501, cat. C1, cl.
4. Le parti si danno reciprocamente atto che ogni spesa, ivi compresa quella notarile, relativa alla rinunzia degli usufrutti che precede, da parte del Sig. in favore della Sig.ra Parte_1 CP_1
sarà sostenuta esclusivamente da quest'ultima, con espressa manleva nei confronti del Sig. da qualsiasi spesa e/o tassa relativa alla Parte_1
rinunzia in questione. Fermo quanto sopra, la detenzione ed uso degli immobili sopra descritti, viene trasferito dal Sig. in favore della Parte_1
Sig.ra a decorrere dal 01.11.2025. 5. Parimenti, sempre a fronte CP_1
dell'allontanamento della Sig.ra dalla casa coniugale ed al predetto CP_1
cambio di residenza il Sig. rinuncia irrevocabilmente a Parte_1
qualsiasi propria pretesa concernente la restituzione dei prelievi fatti dalla 4 stessa Sig.ra sul conto corrente bancario cointestato Fideuram n. 8596 CP_1
tra l'11.9.2023 e il 4.5.2024 per complessivi €. 64.800,00. Nel contempo, in via cumulativa e congiunta, le parti chiedono che On.le Tribunale di Roma,
decorso il termine previsto dall'art. 3 della Legge 1° dicembre 1970 n. 898, e previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione consensuale,
pronunci sentenza di scioglimento del matrimonio celebrato con rito civile, in
Castel OL (RM), in data 21.6.1990, trascritto presso gli Uffici dello
Stato Civile del Comune di Castel OL (RM) al n. 5, parte 2, serie C,
anno 1990, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Roma, alle seguenti condizioni: confermare in toto tutte le statuizioni rese in sede di separazione consensuale relativamente ai reciproci impegni assunti dalle parti ed all'assegno di mantenimento in favore della Sig.ra Le parti alla luce delle su esposte CP_1
considerazioni rinunciano all'espletamento dei rispettivi mezzi istruttori nonché ai termini ex art.473 bis 28 c.p.c., e chiedono congiuntamente assegnarsi la causa a sentenza sulle condizioni rassegnate
Non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale;
Nulla osta alla ricezione delle condizioni proposte.
La causa deve proseguire per la definizione della domanda di divorzio presentata congiuntamente al ricorso per separazione, come già disposto con separata ordinanza.
P.Q.M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando: 5 dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_1
(RO (RM), 28/09/1940) e (RO (RM), CP_1
19/07/1953), che hanno contratto matrimonio in Castel OL (RM), in data 21.6.1990, trascritto presso gli Uffici dello Stato Civile del Comune di
Castel OL (RM) al n. 5, parte 2, serie C, anno, alle condizioni di cui in parte motiva;
- dispone la rimessione della causa sul ruolo per la definizione della domanda di divorzio, come da separata ordinanza.
- Si provveda agli adempimenti di rito
Roma, 17/11/2025
Il GI estensore
Cecilia Pratesi
Il Presidente MA ZI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RO
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
MA ZI Presidente
Cecilia Pratesi GI rel.
FA CI GI
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 18749/2025 , vertente
TRA
RO (RM), 28/09/1940), con il patrocinio dell'avv. Parte_1
MICHELANGELO PRINCIPE;
ricorrente
E
(RO (RM), 19/07/1953), con il patrocinio dell'avv. CP_1
RODOLFO ROMEO;
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: separazione e divorzio.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha chiesto al Tribunale di pronunciare la sua Parte_1
separazione personale da rappresentando che il CP_1
matrimonio era stato celebrato in data 21/06/1990 e che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere la convivenza 2 intollerabile;
, senza opporsi alla pronuncia sullo status, ha CP_1
formulato inizialmente richieste alternative in ordine ai provvedimenti accessori .
Le parti sono addivenute tuttavia ad una intesa in ordine alle condizioni della loro separazione, ed hanno formulato le seguenti conclusioni congiunte:
1- Dichiarare con sentenza definitiva la separazione personale consensuale dei coniugi e CP_1 Parte_1
autorizzandoli a vivere separati con obbligo di mutuo rispetto.
2- La casa coniugale sita in Roma Via M. Quadrio n. 11, in assenza di figli minori o comunque non economicamente autosufficienti, è
assegnata in via esclusiva al Sig. quale legittimo Parte_1
usufruttuario della stessa, senza ulteriori diverse pretese in merito da parte della Sig.ra che se ne allontanerà entro e non oltre CP_1
il 31.1.2026, asportando gli effetti ed oggetti personali e quelli di sua proprietà. La Sig.ra si impegna, nei 15 giorni successivi CP_1
al proprio allontanamento dalla casa coniugale, ad effettuare il relativo opportuno cambio di residenza, e si impegna altresì, a partire dal mese di novembre 2025 e sino al giorno del suo allontanamento, a contribuire alle spese della casa, relative alle utenze di luce e gas, in misura del 40% di ciascuna bolletta relativa a tale lasso temporale.
3- Il Sig. verserà della Sig.ra l'assegno Parte_1 CP_1
di mantenimento di €.300,00 (trecento/00) mensili, da corrispondersi entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese, a decorrere dal mese di novembre 2025, mediante versamento sul conto corrente, intestato alla Sig.ra avente il seguente CP_1 3
IBAN: [...]. Gli importi verranno versati dal giorno di allontanamento dalla moglie casa coniugale e saranno annualmente aggiornati in base agli indici ISTAT.
4- Entro il 20.11.2025, il Sig. provvederà Parte_1
irrevocabilmente a rinunziare formalmente, in esclusivo favore della Sig.ra al proprio diritto di usufrutto sui seguenti beni immobili - CP_1
entrambi già oggetto di donazione della nuda proprietà, da parte del Sig.
in favore dei figli, Sigg.ri e con Parte_1 CP_2 Parte_2
riserva a sé stesso del relativo usufrutto, per atto Notaio in Persona_1
Latina del 19.1.2015, Rep. 80080, Racc. 15088: a) locale negozio sito in
Roma alla Via Alessandro Poerio n. 14, piano T-S1, consistenza catastale di mq. 22, censito al N.C.E.U. di Roma al Foglio 448, P.lla 167, Sub. 1, cat. C1,
cl. 5; b) locale negozio sito in Roma alla Via M. Quadrio 7-7A-7B, piano terra, consistenza catastale di mq. 45, con annessa piccola area scoperta adiacente di mq. 2, censito al N.C.E.U. di Roma al Foglio 448, P.lle graffate
167 – 266/501, cat. C1, cl.
4. Le parti si danno reciprocamente atto che ogni spesa, ivi compresa quella notarile, relativa alla rinunzia degli usufrutti che precede, da parte del Sig. in favore della Sig.ra Parte_1 CP_1
sarà sostenuta esclusivamente da quest'ultima, con espressa manleva nei confronti del Sig. da qualsiasi spesa e/o tassa relativa alla Parte_1
rinunzia in questione. Fermo quanto sopra, la detenzione ed uso degli immobili sopra descritti, viene trasferito dal Sig. in favore della Parte_1
Sig.ra a decorrere dal 01.11.2025. 5. Parimenti, sempre a fronte CP_1
dell'allontanamento della Sig.ra dalla casa coniugale ed al predetto CP_1
cambio di residenza il Sig. rinuncia irrevocabilmente a Parte_1
qualsiasi propria pretesa concernente la restituzione dei prelievi fatti dalla 4 stessa Sig.ra sul conto corrente bancario cointestato Fideuram n. 8596 CP_1
tra l'11.9.2023 e il 4.5.2024 per complessivi €. 64.800,00. Nel contempo, in via cumulativa e congiunta, le parti chiedono che On.le Tribunale di Roma,
decorso il termine previsto dall'art. 3 della Legge 1° dicembre 1970 n. 898, e previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione consensuale,
pronunci sentenza di scioglimento del matrimonio celebrato con rito civile, in
Castel OL (RM), in data 21.6.1990, trascritto presso gli Uffici dello
Stato Civile del Comune di Castel OL (RM) al n. 5, parte 2, serie C,
anno 1990, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Roma, alle seguenti condizioni: confermare in toto tutte le statuizioni rese in sede di separazione consensuale relativamente ai reciproci impegni assunti dalle parti ed all'assegno di mantenimento in favore della Sig.ra Le parti alla luce delle su esposte CP_1
considerazioni rinunciano all'espletamento dei rispettivi mezzi istruttori nonché ai termini ex art.473 bis 28 c.p.c., e chiedono congiuntamente assegnarsi la causa a sentenza sulle condizioni rassegnate
Non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale;
Nulla osta alla ricezione delle condizioni proposte.
La causa deve proseguire per la definizione della domanda di divorzio presentata congiuntamente al ricorso per separazione, come già disposto con separata ordinanza.
P.Q.M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando: 5 dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_1
(RO (RM), 28/09/1940) e (RO (RM), CP_1
19/07/1953), che hanno contratto matrimonio in Castel OL (RM), in data 21.6.1990, trascritto presso gli Uffici dello Stato Civile del Comune di
Castel OL (RM) al n. 5, parte 2, serie C, anno, alle condizioni di cui in parte motiva;
- dispone la rimessione della causa sul ruolo per la definizione della domanda di divorzio, come da separata ordinanza.
- Si provveda agli adempimenti di rito
Roma, 17/11/2025
Il GI estensore
Cecilia Pratesi
Il Presidente MA ZI