Art. 3.
Per l'applicazione della presente legge e' autorizzata per l'esercizio finanziario 1959-60 la spesa di lire trentadue milioni che gravera' sul capitolo 167 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione.
Per gli esercizi successivi il Ministro per il tesoro adottera' i necessari provvedimenti.
Per l'applicazione della presente legge e' autorizzata per l'esercizio finanziario 1959-60 la spesa di lire trentadue milioni che gravera' sul capitolo 167 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione.
Per gli esercizi successivi il Ministro per il tesoro adottera' i necessari provvedimenti.