Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 16/06/2025, n. 481 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 481 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
N. 2630/2020 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Grosseto
Contenzioso CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Silvia Leone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2630/2020 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione all'udienza del
12/02/2025 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281quinquies, co. I,
c.p.c.
TRA
, (c.f. ), rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Giulio Torlone, presso il cui studio sito in
Grosseto, Via della Libertà, n. 33, risulta elettivamente domiciliata;
- ATTRICE OPPONENTE
E
(p.iva ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1
pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Petrocchi, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Luca Di Paola, sito in Grosseto, Corso Carducci, n.
73;
- CONVENUTA OPPOSTA
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
Conclusioni: all'udienza del 12/02/2025, come in atti riportate.
Svolgimento del processo.
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 716/2020, con il quale veniva ingiunta al
pagamento nei confronti di della somma pari ad € 20.460,20, in Controparte_1
forza di numerose fatture per il pagamento della fornitura del servizio di teleriscaldamento.
I motivi di opposizione erano i seguenti:
1) Prescrizione del credito ex art. 2948 c.c., stante la mancata interruzione della stessa sino alla notifica del decreto ingiuntivo, ragion per cui il credito portato dalle fatture n.
774/2011 e sino alle fatture n. 1135/2015 e n. 787/2015 del 30.06.2015, per un totale di €
10.166,00, risultava prescritto;
2) Le fatture richieste in pagamento dalla parte opposta prevedevano costi annuali superiori a quelli previsti nel contratto sottoscritto in data 19.04.2006;
3) Mancata decurtazione di numerosi versamenti eseguiti dalla sig.ra nel corso degli Pt_1
anni.
Per tutti questi motivi parte opponente formulava le seguenti conclusioni: “Voglia l'adito
Tribunale, ogni contraria istanza ed eccezione respinta, in ogni caso rilevata la prescrizione totale o parziale del credito azionato in via monitoria, voglia revocare il
Decreto Ingiuntivo qui opposto per i motivi di cui in narrativa, previa declaratoria di nullità e o annullabilità e o inefficacia. In ogni caso con vittoria delle spese di lite, spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge”.
Si costituiva in giudizio con regolare comparsa di costituzione e risposta, Controparte_1
chiedendo il rigetto dell'opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto.
[...]
Parte convenuta esponeva in fatto che:
-in data 19.04.2006 la sig.ra sottoscriveva con il contratto Pt_1 Controparte_1
avente ad oggetto la fornitura di teleriscaldamento, il cui servizio veniva erogato secondo le modalità disciplinate dal Regolamento di Fornitura approvato dall'Amministrazione
Comunale di Santa Fiora con delibera del Consiglio Comunale n. 8 del 31.01.2006;
-a fronte della prestazione del predetto servizio, l'opposta emetteva molteplici fatture, tra le quali quelle oggetto del decreto ingiuntivo, per un totale di € 18.557,00;
-nonostante i reiterati solleciti e la sottoscrizione da parte della debitrice di atti di riconoscimento del debito, l'opponente non pagava, neppure parzialmente, quanto richiesto.
Per tutti questi motivi parte opposta formulava le seguenti conclusioni: “perché il
Tribunale di Grosseto, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, Voglia:
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In via pregiudiziale e preliminare:
-dichiarare nullo l'avverso atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo ed inammissibile l'azione;
-concedersi, ex art. 648 c.p.c., la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n.
716/2020 non essendo l'opposizione fondata su prova scritta o di pronta e facile soluzione.
Nel merito, in via principale:
-respingere l'opposizione a decreto ingiuntivo perché infondata in fatto e in diritto per tutti quanti i motivi fatti valere nel presente atto e per ogni altro risultasse in corso di causa;
-respingere altresì ogni domanda avversaria come formulata con atto di citazione in opposizione, confermando in ogni sua parte il decreto ingiuntivo n. 716/2020 emesso dal
Tribunale di Grosseto;
-in ogni caso condannare al pagamento della somma di € 18.557,00 e della Pt_1 somma di € 1.903,20 di cui al decreto ingiuntivo n. 716/2020 emesso dal Tribunale di
Grosseto, oltre a interessi di mora maturati dal dovuto al saldo e a spese di lite.
Dichiarare la responsabilità della parte attrice in opposizione ai sensi dell'art. 96, comma primo c.p.c. e, conseguentemente condannarla al pagamento, in favore di , CP_1
di una somma di denaro da liquidarsi in sentenza, anche in via equitativa. Con vittoria di spese ed onorari di causa. Salvo ed impregiudicato ogni altro diritto”.
All'udienza del 01.06.2021 il giudice rigettava l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo ed assegnava alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c..
Alle udienze del 25.01.2023, del 06.02.2024 e del 21.05.2024 veniva espletata l'istruttoria orale.
All'udienza del 12.02.2025, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., le parti precisavano le conclusioni e il giudice assegnava i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Sull'eccezione di prescrizione.
Passando all'analisi del merito dell'opposizione, la stessa risulta infondata e deve essere rigettata per le ragioni che seguono.
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In via preliminare, risulta essenziale superare l'eccezione di prescrizione ex art. 2948, n.
4, c.c. sollevata da parte opponente.
Parte opposta agisce per il pagamento di una serie di fatture rimaste insolute, ossia quelle dalla n. 774/2011 del 17.05.2011 sino a quella n. 5532/2019 del 13.08.2019 (all. 3 del fascicolo monitorio).
L'opponente eccepisce la prescrizione quinquennale in merito al credito oggetto delle fatture dalla n.774/2011 e sino alle n.1135/2015 e n. 787/2015 del 30.6.2015, per un totale di €
10.166,00.
Orbene, la stessa risulta priva di fondamento.
Com'è noto, la prescrizione può subire cause di interruzione, le quali comportano, sin dal loro verificarsi, l'inizio di un nuovo termine di prescrizione.
L'art. 2943 c.c. stabilisce che: “La prescrizione è interrotta dalla notificazione dell'atto con il quale si inizia un giudizio, sia questo di cognizione ovvero conservativo o esecutivo. È pure interrotta dalla domanda proposta nel corso di un giudizio. L'interruzione si verifica anche se il giudice adito è incompetente. La prescrizione è inoltre interrotta da ogni altro atto che valga a costituire in mora il debitore e dall'atto notificato con il quale una parte, in presenza di compromesso o clausola compromissoria, dichiara la propria intenzione di promuovere il procedimento arbitrale, propone la domanda e procede, per quanto le spetta, alla nomina degli arbitri”.
Difatti, presupposto della prescrizione è l'inerzia del titolare del diritto, sicché qualora intervenga un fatto umano, sia da parte del titolare sia da colui che trae vantaggio dal compimento della prescrizione, viene meno anche l'efficacia del periodo già decorso e si produce l'inizio di un nuovo termine prescrizionale, che decorre dal compimento dell'atto.
La giurisprudenza ha osservato che l'atto interruttivo non richiede alcuna formalità o tipicità tassativamente disposte, essendo un atto libero nella forma, purché dallo stesso sia desumibile da parte del giudice l'inequivoca volontà del creditore di far valere il diritto nei confronti del debitore, con l'effetto di costituirlo in mora, o l'intento di contrastare in modo chiaro ed inequivoco l'eccezione di prescrizione di controparte (Cass. Civ., sez.
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lav., del 04.01.2024, la n. 279; Cass. Civ., sez. II, del 31.05.2021, la n. 15140; Cass. Civ., sez. III, del 10.06.2004, la n. 11015; Cass. Civ., sez. II, del 30.03.2001, la n. 4704).
Con riferimento alla idoneità degli atti ad acquisire efficacia interruttiva, va affermato che l'atto di interruzione della prescrizione non deve necessariamente consistere in una richiesta o intimazione, ma può anche emergere da una dichiarazione esplicita o implicita, costituente la manifestazione dell'intenzione di esercitare il diritto spettante al dichiarante.
Nello specifico, si evince per tabulas che provvedeva ad Controparte_1
interrompere tempestivamente il decorso della prescrizione, inviando a parte opponente lettere di messa di mora.
In particolare, in data 19.03.2015, l'opposta trasmetteva alla sig.ra il primo Pt_1
sollecito di pagamento, notificato in data 25.03.2015 (all. 7 di parte convenuta).
Ancora, in data 05.05.2016, l'opposta inviava un secondo sollecito di pagamento, notificato per compiuta giacenza in data 13.05.2016 (all. 8).
Parte opponente, inoltre, non ha provveduto neanche a disconoscere tempestivamente la sottoscrizione apposta all'avviso di ricevimento del 25.03.2015, attestante il perfezionamento della notifica della prima messa in mora.
Dunque, è evidente che, nel caso in esame, alcuna prescrizione può ritenersi maturata.
Pertanto, alcun rilievo riveste la circostanza relativa all'avvenuta sottoscrizione di due accordi di rateizzazione, del 03.07.2014 e del 05.05.2016 (all. 7 e 8 di parte opposta), da parte del marito della sig.ra asseritamente avvenuta senza alcuna delega formale Pt_1
da parte di quest'ultima, implicanti eventualmente riconoscimento del debito.
Ciò in quanto, come anticipato, l'eccezione di prescrizione quinquennale risulta superata dall'avvenuta interruzione del decorso della stessa, con l'invio delle due lettere di messa in mora di cui sopra.
Sulla prova del credito.
Quanto agli ulteriori motivi di opposizione volti a contestare la pretesa creditoria, gli stessi risultano superati dalle risultanze dell'istruttoria orale e documentale.
Con l'opposizione a decreto ingiuntivo, com'è noto, non si introduce un giudizio autonomo e neppure un grado autonomo, ma si apre soltanto una fase del processo già pendente con il ricorso monitorio (Cass. Civ., S.S. U.U. n. 927 del 13.01.2022).
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L'opposizione a decreto ingiuntivo è volta, infatti, ad instaurare una fase a cognizione piena, che è la naturale prosecuzione del giudizio instaurato con il ricorso monitorio, ove, quindi l'ingiungente creditore, diverrà convenuto in senso formale, in quanto parte opposta, e l'ingiunto debitore, attore in senso formale, in quanto parte opponente.
Tuttavia, sul piano sostanziale sarà il primo ad essere la parte attrice, dispiegando la domanda nel procedimento monitorio, ed il secondo la parte convenuta.
Nel caso di specie, parte opposta agisce per il pagamento del corrispettivo previsto per il servizio di teleriscaldamento.
A tal proposito, dunque, deve richiamarsi il principio consolidato in materia di riparto dell'onere di allegazione e prova nelle controversie in materia contrattuale, secondo cui il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dall'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento ovvero dall'impossibilità di adempiere per causa a lui non imputabile, ex art. 1218 c.c.
(Cass. Civ. Sez. Un., del 30.10.2001, la n. 13533; Cass. Civ., Sez. I, del 26.01.2007, la n.
1743; Cass. Civ., Sez. II, del 19.04.2007, la n. 9351).
Parte opposta ha assolto al proprio onere probatorio, allegando l'inadempimento di parte opponente e producendo il titolo contrattuale, oltre che le fatture, l'estratto autentico delle scritture contabili e le lettere di messa in mora.
Incontestata è la circostanza che le parti hanno concluso, in data 19.04.2006, un contratto avente ad oggetto la fornitura del servizio di teleriscaldamento (all. 1 del fascicolo monitorio), il quale veniva erogato secondo le modalità disciplinate dal Regolamento di
Fornitura approvato dall'Amministrazione Comunale di Santa Fiora con delibera del
Consiglio Comunale n. 8 del 31.01.2006 (all. 2 del fascicolo monitorio e all. 14 di parte opposta).
Parte opponente, al contrario, genericamente contesta i costi annuali delle fatture, in quanto superiori rispetto a quanto contrattualmente previsto.
Trattasi di allegazioni del tutto generiche e sfornite di alcun riscontro probatorio.
Ed infatti, la sig.ra provvedeva ad effettuare alcuni pagamenti, come dalla stessa Pt_1
ammesso, per poi rendersi inadempiente successivamente. Inoltre, la stessa non
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contestava mai la determinazione del quantum dei costi annuali delle fatture, se non con l'opposizione a decreto ingiuntivo, a fronte di un contratto stipulato nel 2006.
In aggiunta, il contratto del 19.04.2006, sottoscritto dalla sig.ra prevedeva Pt_1
precisamente le modalità di erogazione del servizio di teleriscaldamento e le modalità di fatturazione, individuandola in quella a forfait.
Le disciplina nel dettaglio era individuata nell'art. 6 del Regolamento di Fornitura approvato dall'Amministrazione Comunale di Santa Fiora con delibera del Consiglio
Comunale n. 8 del 31.01.2006, quale parte integrante del contratto.
La correttezza del calcolo dei costi annuali del servizio di teleriscaldamento è emersa anche dall'istruttoria orale.
I testi, e , il primo avente un rapporto di consulenza Testimone_1 Testimone_2
con e il secondo dipendente della stessa, all'udienza del Controparte_1
06.02.2024, confermavano che nell'elaborazione delle fatture per il servizio di teleriscaldamento veniva fatto riferimento al contratto di fornitura e ai Regolamenti del
2006 e del 2015 e che ciò era stato fatto anche rispetto alle fatture relative all'utenza intestata alla sig.ra mai contestate. Pt_1
Quanto alla contestazione della mancata decurtazione dei versamenti eseguiti dalla sig.ra di cui parte opponente ha prodotto i relativi bonifici bancari, la stessa è del tutto Pt_1
generica.
Ed infatti, non è dato sapere a quali fatture si riferissero i suddetti versamenti e, dunque, se riconducibili o meno a quelle oggetto del decreto ingiuntivo, motivo per il quale alcuna prova si intende raggiunta in merito a fatti modificativi o estintivi della pretesa creditoria azionata da parte opposta.
Ogni altra eccezione e questione proposta dalle parti si intende assorbita.
In conclusione, l'opposizione deve essere rigettata e il decreto ingiuntivo confermato.
Sulla condanna ex art. 96 c.p.c..
In relazione, infine, alla domanda proposta da parte opposta costituita di condanna di parte opponente al risarcimento dei danni derivanti da responsabilità aggravata, di cui all'art. 96, comma 1 e 2, c.p.c., la stessa non può essere accolta.
La responsabilità aggravata, di cui all'art. 96 c.p.c., presuppone sotto il profilo soggettivo una concreta presenza di malafede o colpa grave della parte soccombente. Agire in
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giudizio per far valere una pretesa non è di per sé una condotta rimproverabile, anche in caso di infondatezza della stessa. Ed infatti, l'ipotesi contemplata dalla norma richiamata costituisce una figura eccezionale e residuale, ragion per cui non può essere oggetto di un'interpretazione estensiva e di applicazione automatica (Cassazione Civile, Sez. III, del
12 luglio 2023, n. 19948).
Nel caso di specie, difetta sia l'an che il quantum della responsabilità aggravata, di cui all'art. 96, comma 1 e 2, c.p.c.
Rispetto all'an non è emersa la mala fede o colpa grave di parte attrice.
Per quanto concerne il quantum dei danni subiti, se è pur vero che il giudice può liquidare il danno anche d'ufficio ed in via equitativa, questo non vuol dire che il risarcimento debba essere disancorato da qualsiasi esigenza probatoria, in quanto in caso contrario si trasformerebbe in una pena pecuniaria o in una misura di carattere sanzionatorio o afflittivo (Corte appello Napoli, Sez. VII, del 3 giugno 2019, n. 3004).
Parte convenuta nel rimettere del tutto al giudice la liquidazione e la quantificazione del danno non ha, quindi, assolto all'onere probatorio di cui poc'anzi.
Le spese di lite.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 (così come modificato dal D.M. 147/2022) tenuto conto della complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate, del valore della controversia
(scaglione da € 5.201,00 a € 26.000,00), delle fasi effettivamente svolte, del pregio dell'opera e dei vantaggi conseguiti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Grosseto, sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
a) Conferma il decreto ingiuntivo n. 716/2020 emesso dal Tribunale di Grosseto il
21.10.2020, dichiarandolo provvisoriamente esecutivo;
b) Condanna al pagamento nei confronti di Parte_1 Controparte_1 delle spese di lite che si liquidano in € 5.077,00 per compensi, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge e rimb. spese forf. (nella misura del 15% del compenso).
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Così deciso in Grosseto il 10.06.2025.
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Il Giudice
Dott.ssa Silvia Leone