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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 22/07/2025, n. 1655 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1655 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA I CIVILE così composto dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice dott.ssa Valeria Chirico Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 13390/2022 del ruolo generale volontaria giurisdizione, vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Marco Valerio Sarra Parte_1
RICORRENTE
E
, , CP_1 Controparte_2 Controparte_3
RESISTENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale oggetto: dichiarazione di morte presunta conclusioni: come in atti
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 21.7.2022, - premesso che era la Parte_2 sorella di nata a [...] il [...], scomparsa sin dal 26.11.2008 Persona_1 dalla casa paterna in Roma via Rugantino, 49, dove abitava, senza farvi più ritorno e dare notizie di sè, che la scomparsa era stata denunciata ai Carabinieri in data 27.11.2008, che, a seguito di ricorso ex art. 48 cc, ella era stata nominata Curatrice della sorella scomparsa, con decreto del Tribunale in data 23.11.2011 e che, essendo nubile e senza figli, essendo inoltre deceduti i suoi Persona_1 genitori, unici eredi legittimi della stessa erano la ricorrente ed il fratello
– ha chiesto all'adito Tribunale di dichiarare la morte presunta di Persona_2
Persona_1
Instaurato il contraddittorio nei confronti del PM, con decreto del Presidente della sezione è stato disposto l'inserimento per estratto della domanda, per due
1 volte consecutive, a distanza di dieci giorni, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica e sui quotidiani nazionali “Il Messaggero” e “Il Corriere della Sera””, con invito a chiunque avesse notizie della scomparsa di farle pervenire al Tribunale entro sei mesi dall'ultima pubblicazione.
Instaurato il contraddittorio nei confronti di quest'ultimo non si Persona_2
è costituito, né è comparso all'udienza camerale fissata, nulla opponendo pertanto alla domanda.
All'udienza camerale la ricorrente ha riferito: di aver visto la sorella l'ultima volta nel 2008, quando era tornata dalla Svizzera, dove si era recata dopo aver lasciato il lavoro di ostetrica a Roma;
che la sorella viveva con il padre e che dopo essere andata via per qualche giorno ed essere ritornata, si era allontanata definitivamente;
che il padre aveva tentato di trattenerla e poi di raggiungerla ma senza esito, poiché era andata via chiedendo di non cercarla;
che nel 2008 la sorella non stava bene psicologicamente ed era seguita dalla ASL di zona;
che anche il fratello e gli altri parenti non avevano avuto alcun contatto con la scomparsa.
Dal decreto del Tribunale di Roma di nomina della Curatrice della scomparsa in data 23.12.2011, risulta che dal giorno della scomparsa (26.11.2008) non si avevano più notizie di “per come risultante dagli accertamenti svolti Persona_1 dai CC competenti (Stazione Roma Alessandrina) nell'acquisito verbale di irreperibilità del 16.11.2011” e che in particolare non era stata rintracciata presso alcun indirizzo o domicilio, né era presente presso alcun istituto penitenziario italiano.
Poiché da oltre 16 anni non si hanno più notizie di può Persona_1 fondatamente presumersi che la stessa sia deceduta, verosimilmente nell'immediatezza rispetto al momento della scomparsa (denunciata dal padre ai Carabinieri in data 27.11.2008, il giorno successivo all'allontanamento della figlia), considerate anche le problematiche psicologiche, riferite dalla ricorrente, per le quali la scomparsa era in cura.
Sussistono, pertanto, i presupposti per la dichiarazione della morte presunta della stessa.
Non trattandosi di giudizio contenzioso, va dichiarata la irripetibilità delle spese.
P.Q.M.
- dichiara la morte presunta di nata a [...] il [...]; Persona_1
- determina la morte presunta di in data 27.11.2008; Persona_1
- visto l'art. 729 c.p.c., dispone che la presente sentenza sia inserita per estratto, una sola volta, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e pubblicata, una sola volta, sul quotidiano “Il Messaggero e, per 15 giorni, sul sito internet del Ministero della Giustizia, nel periodo compreso tra il 10 e il 25 settembre 2025;
2 - ordina la comunicazione della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le dovute annotazioni;
- spese di lite irripetibili.
Roma, 11.7.2025
Si comunichi al PM-Ufficio Affari civili
LA GIUDICE REL. LAPRESIDENTE
dott.ssa Valeria Chirico dott.ssa Marta Ienzi
3
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 13390/2022 del ruolo generale volontaria giurisdizione, vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Marco Valerio Sarra Parte_1
RICORRENTE
E
, , CP_1 Controparte_2 Controparte_3
RESISTENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale oggetto: dichiarazione di morte presunta conclusioni: come in atti
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 21.7.2022, - premesso che era la Parte_2 sorella di nata a [...] il [...], scomparsa sin dal 26.11.2008 Persona_1 dalla casa paterna in Roma via Rugantino, 49, dove abitava, senza farvi più ritorno e dare notizie di sè, che la scomparsa era stata denunciata ai Carabinieri in data 27.11.2008, che, a seguito di ricorso ex art. 48 cc, ella era stata nominata Curatrice della sorella scomparsa, con decreto del Tribunale in data 23.11.2011 e che, essendo nubile e senza figli, essendo inoltre deceduti i suoi Persona_1 genitori, unici eredi legittimi della stessa erano la ricorrente ed il fratello
– ha chiesto all'adito Tribunale di dichiarare la morte presunta di Persona_2
Persona_1
Instaurato il contraddittorio nei confronti del PM, con decreto del Presidente della sezione è stato disposto l'inserimento per estratto della domanda, per due
1 volte consecutive, a distanza di dieci giorni, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica e sui quotidiani nazionali “Il Messaggero” e “Il Corriere della Sera””, con invito a chiunque avesse notizie della scomparsa di farle pervenire al Tribunale entro sei mesi dall'ultima pubblicazione.
Instaurato il contraddittorio nei confronti di quest'ultimo non si Persona_2
è costituito, né è comparso all'udienza camerale fissata, nulla opponendo pertanto alla domanda.
All'udienza camerale la ricorrente ha riferito: di aver visto la sorella l'ultima volta nel 2008, quando era tornata dalla Svizzera, dove si era recata dopo aver lasciato il lavoro di ostetrica a Roma;
che la sorella viveva con il padre e che dopo essere andata via per qualche giorno ed essere ritornata, si era allontanata definitivamente;
che il padre aveva tentato di trattenerla e poi di raggiungerla ma senza esito, poiché era andata via chiedendo di non cercarla;
che nel 2008 la sorella non stava bene psicologicamente ed era seguita dalla ASL di zona;
che anche il fratello e gli altri parenti non avevano avuto alcun contatto con la scomparsa.
Dal decreto del Tribunale di Roma di nomina della Curatrice della scomparsa in data 23.12.2011, risulta che dal giorno della scomparsa (26.11.2008) non si avevano più notizie di “per come risultante dagli accertamenti svolti Persona_1 dai CC competenti (Stazione Roma Alessandrina) nell'acquisito verbale di irreperibilità del 16.11.2011” e che in particolare non era stata rintracciata presso alcun indirizzo o domicilio, né era presente presso alcun istituto penitenziario italiano.
Poiché da oltre 16 anni non si hanno più notizie di può Persona_1 fondatamente presumersi che la stessa sia deceduta, verosimilmente nell'immediatezza rispetto al momento della scomparsa (denunciata dal padre ai Carabinieri in data 27.11.2008, il giorno successivo all'allontanamento della figlia), considerate anche le problematiche psicologiche, riferite dalla ricorrente, per le quali la scomparsa era in cura.
Sussistono, pertanto, i presupposti per la dichiarazione della morte presunta della stessa.
Non trattandosi di giudizio contenzioso, va dichiarata la irripetibilità delle spese.
P.Q.M.
- dichiara la morte presunta di nata a [...] il [...]; Persona_1
- determina la morte presunta di in data 27.11.2008; Persona_1
- visto l'art. 729 c.p.c., dispone che la presente sentenza sia inserita per estratto, una sola volta, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e pubblicata, una sola volta, sul quotidiano “Il Messaggero e, per 15 giorni, sul sito internet del Ministero della Giustizia, nel periodo compreso tra il 10 e il 25 settembre 2025;
2 - ordina la comunicazione della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le dovute annotazioni;
- spese di lite irripetibili.
Roma, 11.7.2025
Si comunichi al PM-Ufficio Affari civili
LA GIUDICE REL. LAPRESIDENTE
dott.ssa Valeria Chirico dott.ssa Marta Ienzi
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