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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 07/10/2025, n. 2148 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 2148 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
SENTENZA
N. 8980/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
OGGETTO:
SEPARAZIONE
CONSENSUALE
Il Tribunale Ordinario di Verona, Sezione 1^ civile, composta dai seguenti Magistrati:
DOTT. CL AL MA PRESIDENTE REL/EST.
DOTT. Stefania Caparello GIUDICE
DOTT. Veronica Zanin GIUDICE ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A N O N D E F I N I T I V A
nella causa promossa ex art. 473 bis. 51 ss cpc ed art. 3 L. 898/1970 con ricorso depositato in data 15/07/2025 avente ad oggetto, cumulativamente, domanda per l'omologa della separazione consensuale tra i coniugi ex art. 473 bis c.p.c. e domanda di successiva dichiarazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio, ex art. 473 bis. 49 c.p.c.
DA
, nato a [...], il [...], CF. Parte_1
C.F._1
nata a [...], il [...], CF. Parte_2
C.F._2
Entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. PIGNOLI ROBERTA, come da mandato in atti, c/o il cui studio eleggono domicilio
RICORRENTI con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della
Repubblica.
1 CONCLUSIONI DEI RICORRENTI:
1) Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando gli obblighi di Legge;
2) Assegnare l'abitazione familiare sita in Colognola ai Colli (VR), Via XXIV
Maggio n. 22/2 al sig. ; Parte_1
3) Altri aspetti economici:
- i coniugi sono comproprietari in regime di comunione ordinaria del seguente immobile: alloggio disposto sui piani terra e primo, con accessori al piano interrato, dotato di corte di pertinenza antistante e retrostante, nonché autorimessa, con lavanderia, di pertinenza al piano interrato, facenti parte del fabbricato condominiale, del tipo a schiera, sito in Comune a Colognola ai Colli (VR), Via XXIV Maggio n. 22/2, così catastalmente censiti al catasto fabbricati del medesimo comune di Colognola ai
Colli (VR):
a) foglio 14 – MN 395/39 – p. S1-T-1 – cat. A2 – cl. 4 – v. 8,5 – sup. cat. Mq 179 rendita catastale Euro 680,43;
b) foglio 14 – MN 395/40 – p. S1 – cat. C6 – cl. 4 – mq 31 – sup. cat. Mq 34 – rendita catastale Euro 40,03;
Tale bene è pervenuto alle parti a mezzo atto di compravendita del 19.10.2018 n. 2199 di Rep. e n. 1788 Racc. a ministero Notaio dott. , registrato all'Ufficio Persona_1 delle Entrate di Soave il 19.10.2018 al N. 3087 Serie 1T, trascritto a Verona il
19.10.2018 n. 42561 R.G. – n. 28579 R.P., in data 19.10.2018, atto che si produce in copia conforme all'originale rilasciata dal notaio rogante;
- Darsi atto che in relazione a tale bene immobile, che costituiva nel suo complesso l'abitazione familiare con accessori e pertinenze, le parti, nell'ambito del riassetto patrimoniale della famiglia assumono la seguente determinazione patrimoniale:
La sig.ra nata a [...] il [...] - C.F. Parte_2
si impegna a trasferire e a cedere al sig. nato a [...]F._2 Parte_1
IO (VR) il 29.06.1992 - C.F. che a sua volta si impegna ad C.F._1 acquistare, la di lei quota pari al 50% di proprietà dell'immobile adibito a casa familiare, compresi gli arredi, divenendo così proprietario esclusivo del cespite nello stato di fatto e di diritto in cui si trova.
- Il trasferimento della quota di comproprietà, pari ad ½ (un mezzo), sull'unità
2 immobiliare sopra indicata viene effettuato ed accettato senza un corrispettivo in danaro, rientrando nella regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra coniugi all'atto della presente separazione.
- A fronte della cessione di cui sopra, il sig. si accollerà integralmente Parte_1 il mutuo residuo stipulato dal medesimo Notaio dott. in data Persona_2
18.10.2018 Rep. N. 2200 - Racc. 1789 con l'istituto Intesa AN PA SP (cfr. doc. 3).
- Con l'esecuzione del Rogito Notarile, avente ad oggetto il trasferimento della proprietà della quota del 50% da parte della sig.ra in favore del sig. Parte_2
, nonché con l'accollo liberatorio del mutuo in capo al sig. , la Pt_1 Parte_1 stessa dichiara di rinunciare nei confronti del marito a qualsiasi pretesa e/o richiesta di rimborso/restituzione delle somme relative alle rate di mutuo pregresse già versate.
- I coniugi danno atto di aver regolamentato tempi e modalità di tali passaggi cui dichiarano di attenersi, fermo restando che il rogito di trasferimento dovrà essere concluso entro e non oltre 90 giorni dalla data dell'omologa da parte dell'intestato
Tribunale.
- Le spese del rogito rimarranno a carico del sig. , il quale indicherà il Parte_1
Notaio da lui prescelto.
Entrambi i coniugi si impegnano fin d'ora ad attuare ogni comportamento necessario a favorire la stipula dell'atto di vendita, procacciando documenti, autorizzazioni, atti e quant'altro possa essere richiesto dal Notaio incaricato. I coniugi chiedono che agli effetti fiscali le attribuzioni patrimoniali inerenti la casa coniugale siano dichiarati esenti da ogni imposta e tassa, (ai sensi dell' art. 19 L. n. 74/87 e sentenza Corte
Costituzionale n. 154/1999, ed in conformità al deposito della sentenza della Corte di
Cassazione del 30.05.2005 n.11458, e successive integrazioni), in quanto il predetto trasferimento è posto in essere in esecuzione di accordi assunti in sede di separazione fra coniugi, funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi e del rapporto coniugale.
La suddivisione dei beni e degli arredi della casa familiare verrà decisa personalmente tra la sig.ra e il sig. . Parte_2 Parte_1
-Con il corretto adempimento delle predette obbligazioni i coniugi dichiarano di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altra e viceversa in merito ai loro pregressi rapporti patrimoniali.
3 -Le spese e i compensi del presente giudizio saranno a carico del sig. . Parte_1
CONCLUSIONI DEL P.M.: “Nulla si oppone”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorrenti, con ricorso ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c, da loro personalmente sottoscritto (vedasi allegato), hanno chiesto che sia pronunciata sentenza di separazione personale, alle condizioni da loro concordate, come riportate, e, susseguentemente la sentenza di cessazione degli effetti civili del loro matrimonio.
In via preliminare va affermata l'ammissibilità del cumulo della domanda di separazione e di quella di divorzio nei ricorsi congiunti, sulla base della disciplina ad essi riservata dal d. lgs. 149/2022, come chiarito da Cass. 28727/2023.
Venendo ora a valutare il merito del ricorso con riguardo alla domanda di separazione, va premesso che ambo le parti hanno espressamente dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno insistito per l'accoglimento delle conclusioni di cui al ricorso, ove
è allegata una situazione di intervenuta intollerabilità della convivenza.
Quanto alle condizioni oggetto del ricorso, le stesse risultano eque e non contrastanti con norme imperative.
La decisione sulle spese di lite va riservata alla sentenza definitiva del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di VERONA non definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
1) omologa la separazione consensuale delle parti, come indicate, alle condizioni specificate in atti, prendendo atto degli accordi raggiunti tra le parti;
2) manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Lavagno - n. 3 parte II
Serie A dell'anno 2022 - per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69
D.P.R. 03/11/2000 n.396;
3) spese di lite al definitivo;
4) rimette la causa in ruolo come da separata ordinanza.
Così deciso, in Verona, nella camera di consiglio del 23 settembre 2025.
La Presidente rel/est.
CL AL MA
4
N. 8980/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
OGGETTO:
SEPARAZIONE
CONSENSUALE
Il Tribunale Ordinario di Verona, Sezione 1^ civile, composta dai seguenti Magistrati:
DOTT. CL AL MA PRESIDENTE REL/EST.
DOTT. Stefania Caparello GIUDICE
DOTT. Veronica Zanin GIUDICE ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A N O N D E F I N I T I V A
nella causa promossa ex art. 473 bis. 51 ss cpc ed art. 3 L. 898/1970 con ricorso depositato in data 15/07/2025 avente ad oggetto, cumulativamente, domanda per l'omologa della separazione consensuale tra i coniugi ex art. 473 bis c.p.c. e domanda di successiva dichiarazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio, ex art. 473 bis. 49 c.p.c.
DA
, nato a [...], il [...], CF. Parte_1
C.F._1
nata a [...], il [...], CF. Parte_2
C.F._2
Entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. PIGNOLI ROBERTA, come da mandato in atti, c/o il cui studio eleggono domicilio
RICORRENTI con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della
Repubblica.
1 CONCLUSIONI DEI RICORRENTI:
1) Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando gli obblighi di Legge;
2) Assegnare l'abitazione familiare sita in Colognola ai Colli (VR), Via XXIV
Maggio n. 22/2 al sig. ; Parte_1
3) Altri aspetti economici:
- i coniugi sono comproprietari in regime di comunione ordinaria del seguente immobile: alloggio disposto sui piani terra e primo, con accessori al piano interrato, dotato di corte di pertinenza antistante e retrostante, nonché autorimessa, con lavanderia, di pertinenza al piano interrato, facenti parte del fabbricato condominiale, del tipo a schiera, sito in Comune a Colognola ai Colli (VR), Via XXIV Maggio n. 22/2, così catastalmente censiti al catasto fabbricati del medesimo comune di Colognola ai
Colli (VR):
a) foglio 14 – MN 395/39 – p. S1-T-1 – cat. A2 – cl. 4 – v. 8,5 – sup. cat. Mq 179 rendita catastale Euro 680,43;
b) foglio 14 – MN 395/40 – p. S1 – cat. C6 – cl. 4 – mq 31 – sup. cat. Mq 34 – rendita catastale Euro 40,03;
Tale bene è pervenuto alle parti a mezzo atto di compravendita del 19.10.2018 n. 2199 di Rep. e n. 1788 Racc. a ministero Notaio dott. , registrato all'Ufficio Persona_1 delle Entrate di Soave il 19.10.2018 al N. 3087 Serie 1T, trascritto a Verona il
19.10.2018 n. 42561 R.G. – n. 28579 R.P., in data 19.10.2018, atto che si produce in copia conforme all'originale rilasciata dal notaio rogante;
- Darsi atto che in relazione a tale bene immobile, che costituiva nel suo complesso l'abitazione familiare con accessori e pertinenze, le parti, nell'ambito del riassetto patrimoniale della famiglia assumono la seguente determinazione patrimoniale:
La sig.ra nata a [...] il [...] - C.F. Parte_2
si impegna a trasferire e a cedere al sig. nato a [...]F._2 Parte_1
IO (VR) il 29.06.1992 - C.F. che a sua volta si impegna ad C.F._1 acquistare, la di lei quota pari al 50% di proprietà dell'immobile adibito a casa familiare, compresi gli arredi, divenendo così proprietario esclusivo del cespite nello stato di fatto e di diritto in cui si trova.
- Il trasferimento della quota di comproprietà, pari ad ½ (un mezzo), sull'unità
2 immobiliare sopra indicata viene effettuato ed accettato senza un corrispettivo in danaro, rientrando nella regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra coniugi all'atto della presente separazione.
- A fronte della cessione di cui sopra, il sig. si accollerà integralmente Parte_1 il mutuo residuo stipulato dal medesimo Notaio dott. in data Persona_2
18.10.2018 Rep. N. 2200 - Racc. 1789 con l'istituto Intesa AN PA SP (cfr. doc. 3).
- Con l'esecuzione del Rogito Notarile, avente ad oggetto il trasferimento della proprietà della quota del 50% da parte della sig.ra in favore del sig. Parte_2
, nonché con l'accollo liberatorio del mutuo in capo al sig. , la Pt_1 Parte_1 stessa dichiara di rinunciare nei confronti del marito a qualsiasi pretesa e/o richiesta di rimborso/restituzione delle somme relative alle rate di mutuo pregresse già versate.
- I coniugi danno atto di aver regolamentato tempi e modalità di tali passaggi cui dichiarano di attenersi, fermo restando che il rogito di trasferimento dovrà essere concluso entro e non oltre 90 giorni dalla data dell'omologa da parte dell'intestato
Tribunale.
- Le spese del rogito rimarranno a carico del sig. , il quale indicherà il Parte_1
Notaio da lui prescelto.
Entrambi i coniugi si impegnano fin d'ora ad attuare ogni comportamento necessario a favorire la stipula dell'atto di vendita, procacciando documenti, autorizzazioni, atti e quant'altro possa essere richiesto dal Notaio incaricato. I coniugi chiedono che agli effetti fiscali le attribuzioni patrimoniali inerenti la casa coniugale siano dichiarati esenti da ogni imposta e tassa, (ai sensi dell' art. 19 L. n. 74/87 e sentenza Corte
Costituzionale n. 154/1999, ed in conformità al deposito della sentenza della Corte di
Cassazione del 30.05.2005 n.11458, e successive integrazioni), in quanto il predetto trasferimento è posto in essere in esecuzione di accordi assunti in sede di separazione fra coniugi, funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi e del rapporto coniugale.
La suddivisione dei beni e degli arredi della casa familiare verrà decisa personalmente tra la sig.ra e il sig. . Parte_2 Parte_1
-Con il corretto adempimento delle predette obbligazioni i coniugi dichiarano di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altra e viceversa in merito ai loro pregressi rapporti patrimoniali.
3 -Le spese e i compensi del presente giudizio saranno a carico del sig. . Parte_1
CONCLUSIONI DEL P.M.: “Nulla si oppone”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorrenti, con ricorso ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c, da loro personalmente sottoscritto (vedasi allegato), hanno chiesto che sia pronunciata sentenza di separazione personale, alle condizioni da loro concordate, come riportate, e, susseguentemente la sentenza di cessazione degli effetti civili del loro matrimonio.
In via preliminare va affermata l'ammissibilità del cumulo della domanda di separazione e di quella di divorzio nei ricorsi congiunti, sulla base della disciplina ad essi riservata dal d. lgs. 149/2022, come chiarito da Cass. 28727/2023.
Venendo ora a valutare il merito del ricorso con riguardo alla domanda di separazione, va premesso che ambo le parti hanno espressamente dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno insistito per l'accoglimento delle conclusioni di cui al ricorso, ove
è allegata una situazione di intervenuta intollerabilità della convivenza.
Quanto alle condizioni oggetto del ricorso, le stesse risultano eque e non contrastanti con norme imperative.
La decisione sulle spese di lite va riservata alla sentenza definitiva del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di VERONA non definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
1) omologa la separazione consensuale delle parti, come indicate, alle condizioni specificate in atti, prendendo atto degli accordi raggiunti tra le parti;
2) manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Lavagno - n. 3 parte II
Serie A dell'anno 2022 - per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69
D.P.R. 03/11/2000 n.396;
3) spese di lite al definitivo;
4) rimette la causa in ruolo come da separata ordinanza.
Così deciso, in Verona, nella camera di consiglio del 23 settembre 2025.
La Presidente rel/est.
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