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Sentenza 27 luglio 2025
Sentenza 27 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 27/07/2025, n. 800 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 800 |
| Data del deposito : | 27 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. 1940/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Domenico Pellegrini Presidente rel.
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice
Dott. TE Gatti Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso congiuntamente da:
, C.F. , nato a [...] Parte_1 C.F._1
(GE), il 13/05/1969, residente in [...]A. CAVENNA N. 7/6 7 16014
CAMPOMORONE ITALIA ed elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. TUO CLARA (C.F. ), che lo C.F._2 rappresenta e difende, come da procura in atti e
, C.F. , nato a [...] Parte_2 C.F._3
(GE), il 09/02/1969, residente in [...]B. CAMBIAGGIO 7 16014
CAMPOMORONE ITALIA, elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. TUO CLARA (C.F. ), che la C.F._2 rappresenta e difende, come da procura in atti
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
1 Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di divorzio fra gli stessi alle condizioni ivi indicate;
Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno confermato le condizioni concordate in sede di ricorso introduttivo ed hanno rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in SERRA RICCO' il 26/01/1997 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi si sono separati come da sentenza n. 1773/2023 emessa dal Tribunale di Genova, e da allora hanno vissuto separati senza che sia mai intervenuta alcuna riconciliazione;
Ritenuto che, nella specie, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostruzione della comunione morale e spirituale dei coniugi;
Ritenuta, conseguentemente, la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3 della
Legge n. 898/1970 per la pronuncia di divorzio;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in SERRA
RICCO' il 26/01/1997 dai Signori e Parte_1
Parte_3
[...] le seguenti condizioni essenziali relative al regime di affidamento, collocazione, regime di visita e mantenimento della prole e/o degli ex coniugi, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
2 1. “La casa coniugale, con annesso box, di proprietà della Sig. , Parte_2 sita in Campomorone (Ge) Via B. Cambiaggio n. 7, resta nella disponibilità della stessa Sig. la quale ivi continuerà a risiedere mentre il Sig. Pt_2
già di fatto domiciliato in Campomorone (Ge) Via A. Cavenna n. Pt_1
7/6 ancor prima che venisse formalizzata la separazione, ha successivamente ivi trasferito anche la propria residenza, portando con sé i propri oggetti ed effetti personali così come determinati dai coniugi in base a separato accordo;
2. Il Sig. si obbliga a corrispondere alla Sig. , Parte_1 Parte_2 quale contributo per il mantenimento del figlio TE, l'importo di E.
300,00 mensili rivalutabili annualmente ISTAT. Il Sig. si obbliga Pt_1
Per_ altresì, nell'interesse di entrambi i figli, e TE a partecipare nella misura del 50% alle eventuali spese straordinarie (mediche, scolastiche, ludiche) secondo il Protocollo del Tribunale Ordinario di Genova del
15/09/2016;
3. I Sigg. e dichiarano di essere Parte_1 Parte_2 economicamente indipendenti e rinunciano reciprocamente ad ogni pretesa economica;
4. La Sig. trasferisce gratuitamente al Sig. Parte_2 Parte_1 che accetta, la propria quota pari al 50 % dell'autovettura Land Rover
Freelander tgt. ZA446YB di cui il Sig. diverrà unico Parte_1 proprietario con facoltà di cedere il mezzo a terzi;
5. I Sigg. e si autorizzano al rilascio e/o al Parte_1 Parte_2 rinnovo dei rispettivi passaporti”.
Spese della presente procedura integralmente compensate tra le parti.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (Anno 1997, Numero 1, Parte II, Serie A, Uff.1, Vol.) ed
3 alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 09/07/1939, n. 1238;
Manda al competente Cancelliere di questo Tribunale di curare gli adempimenti di cui all'art. 10 della menzionata legge n. 898/1970 come novellata.
Genova, lì 25 luglio 2025
Il Presidente Est.
Dott. Domenico Pellegrini
Minuta redatta dal G.O.P. Dott.ssa Patrizia Saglimbeni
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Domenico Pellegrini Presidente rel.
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice
Dott. TE Gatti Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso congiuntamente da:
, C.F. , nato a [...] Parte_1 C.F._1
(GE), il 13/05/1969, residente in [...]A. CAVENNA N. 7/6 7 16014
CAMPOMORONE ITALIA ed elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. TUO CLARA (C.F. ), che lo C.F._2 rappresenta e difende, come da procura in atti e
, C.F. , nato a [...] Parte_2 C.F._3
(GE), il 09/02/1969, residente in [...]B. CAMBIAGGIO 7 16014
CAMPOMORONE ITALIA, elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. TUO CLARA (C.F. ), che la C.F._2 rappresenta e difende, come da procura in atti
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
1 Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di divorzio fra gli stessi alle condizioni ivi indicate;
Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno confermato le condizioni concordate in sede di ricorso introduttivo ed hanno rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in SERRA RICCO' il 26/01/1997 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi si sono separati come da sentenza n. 1773/2023 emessa dal Tribunale di Genova, e da allora hanno vissuto separati senza che sia mai intervenuta alcuna riconciliazione;
Ritenuto che, nella specie, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostruzione della comunione morale e spirituale dei coniugi;
Ritenuta, conseguentemente, la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3 della
Legge n. 898/1970 per la pronuncia di divorzio;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in SERRA
RICCO' il 26/01/1997 dai Signori e Parte_1
Parte_3
[...] le seguenti condizioni essenziali relative al regime di affidamento, collocazione, regime di visita e mantenimento della prole e/o degli ex coniugi, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
2 1. “La casa coniugale, con annesso box, di proprietà della Sig. , Parte_2 sita in Campomorone (Ge) Via B. Cambiaggio n. 7, resta nella disponibilità della stessa Sig. la quale ivi continuerà a risiedere mentre il Sig. Pt_2
già di fatto domiciliato in Campomorone (Ge) Via A. Cavenna n. Pt_1
7/6 ancor prima che venisse formalizzata la separazione, ha successivamente ivi trasferito anche la propria residenza, portando con sé i propri oggetti ed effetti personali così come determinati dai coniugi in base a separato accordo;
2. Il Sig. si obbliga a corrispondere alla Sig. , Parte_1 Parte_2 quale contributo per il mantenimento del figlio TE, l'importo di E.
300,00 mensili rivalutabili annualmente ISTAT. Il Sig. si obbliga Pt_1
Per_ altresì, nell'interesse di entrambi i figli, e TE a partecipare nella misura del 50% alle eventuali spese straordinarie (mediche, scolastiche, ludiche) secondo il Protocollo del Tribunale Ordinario di Genova del
15/09/2016;
3. I Sigg. e dichiarano di essere Parte_1 Parte_2 economicamente indipendenti e rinunciano reciprocamente ad ogni pretesa economica;
4. La Sig. trasferisce gratuitamente al Sig. Parte_2 Parte_1 che accetta, la propria quota pari al 50 % dell'autovettura Land Rover
Freelander tgt. ZA446YB di cui il Sig. diverrà unico Parte_1 proprietario con facoltà di cedere il mezzo a terzi;
5. I Sigg. e si autorizzano al rilascio e/o al Parte_1 Parte_2 rinnovo dei rispettivi passaporti”.
Spese della presente procedura integralmente compensate tra le parti.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (Anno 1997, Numero 1, Parte II, Serie A, Uff.1, Vol.) ed
3 alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 09/07/1939, n. 1238;
Manda al competente Cancelliere di questo Tribunale di curare gli adempimenti di cui all'art. 10 della menzionata legge n. 898/1970 come novellata.
Genova, lì 25 luglio 2025
Il Presidente Est.
Dott. Domenico Pellegrini
Minuta redatta dal G.O.P. Dott.ssa Patrizia Saglimbeni
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