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Sentenza 14 maggio 2024
Sentenza 14 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verbania, sentenza 14/05/2024, n. 259 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verbania |
| Numero : | 259 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2024 |
Testo completo
N. 1311/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERBANIA
riunito in camera di consiglio nelle persone dei SIg. ri magistrati:
Dott. Monica Barco Presidente est
Dott. Claudio Michelucci Giudice
Dott. Maria Cristina Persico Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 1311 R. G. dell'anno 2023 tra
, nata a [...] il [...] e residente in [...]
Veste n. 11 (C.F. ) rappresentata e difesa dall'Avv. CAMBIASO CodiceFiscale_1
MARIA CONCETTA, presso cui è elettivamente domiciliata come da procura in atti
- ricorrente -
e
(C.F.: ), nato a [...] il [...] e residente CP_1 C.F._2 in Ornavasso (VB) alla Via delle Gasse n. 2/A, rappresentato e difeso dall'Avv. ALVIANI
CINZIA, presso cui è elettivamente domiciliato come da procura in atti
- resistente -
e
P.M.,
- intervenuto -
avente ad oggetto: cessazione effetti civili del matrimonio conclusioni
Per le parti congiuntamente: “Voglia il Tribunale di Verbania, - Pronunciare e dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra CP_1
e in data 10/09/2011 in Falmenta (VB), trascritto al n. 1 – Parte II –
[...] Parte_1
Serie A del Registro degli Atti di Matrimonio del detto Comune, ordinando all'Ufficiale dello
Stato Civile di detto Comune di procedere alle annotazioni ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 09.07.1939, n. 1238, previo accertamento che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita per l'esistenza delle condizioni di cui all'art. 3, lett. B, L. n. 898/1970, stante l'intervenuto decorso dei termini di legge di ininterrotta separazione richiesto dall'art. 3 comma 4 della legge n. 898/1970, come modificata dalla legge 74/1987;
- dare atto della perdita del cognome che la SI.ra aveva aggiunto al proprio CP_1 Pt_1
con il matrimonio;
- affidare il figlio in via condivisa ad entrambi i genitori i quali, limitatamente alle Per_1
decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente. Le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del minore. avrà Per_1 residenza anagrafica presso l'abitazione materna, sita in Carciago (VB) alla Via Veste n.
11;
- dare atto che sta intraprendendo un percorso presso professionista psicologa Per_1
scelta di comune accordo tra i genitori e che, dal momento in cui la Professionista darà parere favorevole a che il bambino possa riprendere i pernottamenti presso il padre - fatti sempre salvi i migliori e più ampi accordi tra i genitori - nelle settimane in cui il bambino trascorrerà il fine settimana con la mamma, starà con il papà dal mercoledì all'uscita Per_1
da scuola (o, in periodo di sospensione delle lezioni scolastiche, dalle ore 9.00 allorquando il padre lo preleverà dall'abitazione materna) sino al venerdì mattina quando lo accompagnerà a scuola (o, in periodo di sospensione delle lezioni scolastiche, dalle ore
21.00 allorquando verrà accompagnato dal padre presso l'abitazione materna);
- fatti sempre salvi i migliori e più ampi accordi tra i genitori, nelle settimane in cui il bambino trascorrerà il fine settimana con il papà, starà con quest'ultimo dal Per_1 mercoledì all'uscita da scuola (o, in periodo di sospensione delle lezioni scolastiche, dalle ore 9.00 allorquando verrà prelevato dal padre dall'abitazione materna) sino al lunedì mattina successivo allorquando lo accompagnerà a scuola (mentre in periodo di sospensione delle lezioni scolastiche, verrà riaccompagnato dal padre presso Per_1
l'abitazione materna la domenica sera dopo cena alle ore 21.00); - durante le vacanze estive ciascun genitore trascorrerà un periodo di 15 giorni, anche non consecutivi, con il bambino;
periodo da concordarsi per iscritto entro il 31 maggio di ogni anno.
- Fatti sempre salvi i migliori e più ampi accordi tra i genitori, durante le festività natalizie trascorrerà il giorno di Natale con un genitore e il giorno di Santo Stefano con l'altro, Per_1
ad anni alterni;
nelle vacanze pasquali, trascorrerà Pasqua con un genitore e il Per_1
Lunedì dell'Angelo con l'altro, ad anni alterni. Lo stesso criterio dell'alternanza verrà adottato con riferimento alle altre festività.
- Disporre che il SI. contribuisca al mantenimento del figlio versando alla SI.ra CP_1 entro il giorno 16 di ogni mese l'importo mensile di Euro 500,00 annualmente Pt_1
rivalutabile secondo gli indici ISTAT oltre al 60% delle spese straordinarie per come individuate e regolamentate dal Protocollo del Tribunale di Torino, da intendersi qui integralmente ritrascritto.
- L'Assegno Unico verrà integralmente percepito dalla SI.ra Pt_1
Spese di giudizio interamente compensate tra le parti.”
Per il P.M.: “accoglimento della domanda attrice” Motivi della decisione
La domanda di cessazione degli effetti civili avanzata da entrambe le parti può trovare accoglimento,
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, e successive modifiche.
I coniugi, che hanno contratto matrimonio concordatario in Falmenta il 10.9.2011, si sono separati consensualmente in data 23.9.2021 con omologa dell'intestato tribunale in pari data e, da allora, non hanno più ripreso alcuna forma di comunione materiale o spirituale.
La domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici, alla prole, a ogni altro aspetto.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni alle norme di legge e al superiore interesse morale e materiale del figlio minore, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
PQM
il Tribunale di Verbania, definitivamente pronunciando in camera di consiglio,
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da , nata a Parte_1
Verbania (VB) il 26.12.1984 e nato a Verbania il [...] in [...] il CP_1
10.9.2011, trascritto nei registri dello stato civile del medesimo Comune al n. 1 parte II anno 2011; affida il figlio in via condivisa ad entrambi i genitori con collocazione presso Per_1
l'abitazione materna, sita in Carciago (VB) alla Via Veste n. 11; dà facoltà al padre di tenere con sé il figlio, previo parere favorevole della psicologa che lo ha in carico, dal mercoledì all'uscita da scuola (o, in periodo di sospensione delle lezioni scolastiche, dalle ore 9.00 allorquando il padre lo preleverà dall'abitazione materna) sino al venerdì mattina quando lo accompagnerà a scuola (o, in periodo di sospensione delle lezioni scolastiche, dalle ore 21.00 allorquando verrà accompagnato dal padre presso l'abitazione materna); fatti sempre salvi i migliori e più ampi accordi tra i genitori, nelle settimane in cui il bambino trascorrerà il fine settimana con il papà, starà con Per_1 quest'ultimo dal mercoledì all'uscita da scuola (o, in periodo di sospensione delle lezioni scolastiche, dalle ore 9.00 allorquando verrà prelevato dal padre dall'abitazione materna) sino al lunedì mattina successivo allorquando lo accompagnerà a scuola (mentre in periodo di sospensione delle lezioni scolastiche, verrà riaccompagnato dal padre Per_1 presso l'abitazione materna la domenica sera dopo cena alle ore 21.00); durante le vacanze estive ciascun genitore trascorrerà un periodo di 15 giorni, anche non consecutivi, con il bambino;
periodo da concordarsi per iscritto entro il 31 maggio di ogni anno;
fatti sempre salvi i migliori e più ampi accordi tra i genitori, durante le festività natalizie trascorrerà il giorno di Natale con un genitore e il giorno di Santo Stefano Per_1 con l'altro, ad anni alterni;
nelle vacanze pasquali, trascorrerà Pasqua con un Per_1 genitore e il Lunedì dell'Angelo con l'altro, ad anni alterni. Lo stesso criterio dell'alternanza verrà adottato con riferimento alle altre festività; pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio versando CP_1 alla madre entro il giorno 16 di ogni mese l'importo mensile di Euro 500,00 annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT oltre al 60% delle spese straordinarie per come individuate e regolamentate dal Protocollo del Tribunale di Torino, da intendersi qui integralmente ritrascritto. L'Assegno Unico verrà integralmente percepito da Pt_1
.
[...]
Spese di giudizio interamente compensate tra le parti
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Verbania il 9.5.2024
Il Presidente - Est
Monica Barco
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERBANIA
riunito in camera di consiglio nelle persone dei SIg. ri magistrati:
Dott. Monica Barco Presidente est
Dott. Claudio Michelucci Giudice
Dott. Maria Cristina Persico Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 1311 R. G. dell'anno 2023 tra
, nata a [...] il [...] e residente in [...]
Veste n. 11 (C.F. ) rappresentata e difesa dall'Avv. CAMBIASO CodiceFiscale_1
MARIA CONCETTA, presso cui è elettivamente domiciliata come da procura in atti
- ricorrente -
e
(C.F.: ), nato a [...] il [...] e residente CP_1 C.F._2 in Ornavasso (VB) alla Via delle Gasse n. 2/A, rappresentato e difeso dall'Avv. ALVIANI
CINZIA, presso cui è elettivamente domiciliato come da procura in atti
- resistente -
e
P.M.,
- intervenuto -
avente ad oggetto: cessazione effetti civili del matrimonio conclusioni
Per le parti congiuntamente: “Voglia il Tribunale di Verbania, - Pronunciare e dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra CP_1
e in data 10/09/2011 in Falmenta (VB), trascritto al n. 1 – Parte II –
[...] Parte_1
Serie A del Registro degli Atti di Matrimonio del detto Comune, ordinando all'Ufficiale dello
Stato Civile di detto Comune di procedere alle annotazioni ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 09.07.1939, n. 1238, previo accertamento che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita per l'esistenza delle condizioni di cui all'art. 3, lett. B, L. n. 898/1970, stante l'intervenuto decorso dei termini di legge di ininterrotta separazione richiesto dall'art. 3 comma 4 della legge n. 898/1970, come modificata dalla legge 74/1987;
- dare atto della perdita del cognome che la SI.ra aveva aggiunto al proprio CP_1 Pt_1
con il matrimonio;
- affidare il figlio in via condivisa ad entrambi i genitori i quali, limitatamente alle Per_1
decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente. Le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del minore. avrà Per_1 residenza anagrafica presso l'abitazione materna, sita in Carciago (VB) alla Via Veste n.
11;
- dare atto che sta intraprendendo un percorso presso professionista psicologa Per_1
scelta di comune accordo tra i genitori e che, dal momento in cui la Professionista darà parere favorevole a che il bambino possa riprendere i pernottamenti presso il padre - fatti sempre salvi i migliori e più ampi accordi tra i genitori - nelle settimane in cui il bambino trascorrerà il fine settimana con la mamma, starà con il papà dal mercoledì all'uscita Per_1
da scuola (o, in periodo di sospensione delle lezioni scolastiche, dalle ore 9.00 allorquando il padre lo preleverà dall'abitazione materna) sino al venerdì mattina quando lo accompagnerà a scuola (o, in periodo di sospensione delle lezioni scolastiche, dalle ore
21.00 allorquando verrà accompagnato dal padre presso l'abitazione materna);
- fatti sempre salvi i migliori e più ampi accordi tra i genitori, nelle settimane in cui il bambino trascorrerà il fine settimana con il papà, starà con quest'ultimo dal Per_1 mercoledì all'uscita da scuola (o, in periodo di sospensione delle lezioni scolastiche, dalle ore 9.00 allorquando verrà prelevato dal padre dall'abitazione materna) sino al lunedì mattina successivo allorquando lo accompagnerà a scuola (mentre in periodo di sospensione delle lezioni scolastiche, verrà riaccompagnato dal padre presso Per_1
l'abitazione materna la domenica sera dopo cena alle ore 21.00); - durante le vacanze estive ciascun genitore trascorrerà un periodo di 15 giorni, anche non consecutivi, con il bambino;
periodo da concordarsi per iscritto entro il 31 maggio di ogni anno.
- Fatti sempre salvi i migliori e più ampi accordi tra i genitori, durante le festività natalizie trascorrerà il giorno di Natale con un genitore e il giorno di Santo Stefano con l'altro, Per_1
ad anni alterni;
nelle vacanze pasquali, trascorrerà Pasqua con un genitore e il Per_1
Lunedì dell'Angelo con l'altro, ad anni alterni. Lo stesso criterio dell'alternanza verrà adottato con riferimento alle altre festività.
- Disporre che il SI. contribuisca al mantenimento del figlio versando alla SI.ra CP_1 entro il giorno 16 di ogni mese l'importo mensile di Euro 500,00 annualmente Pt_1
rivalutabile secondo gli indici ISTAT oltre al 60% delle spese straordinarie per come individuate e regolamentate dal Protocollo del Tribunale di Torino, da intendersi qui integralmente ritrascritto.
- L'Assegno Unico verrà integralmente percepito dalla SI.ra Pt_1
Spese di giudizio interamente compensate tra le parti.”
Per il P.M.: “accoglimento della domanda attrice” Motivi della decisione
La domanda di cessazione degli effetti civili avanzata da entrambe le parti può trovare accoglimento,
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, e successive modifiche.
I coniugi, che hanno contratto matrimonio concordatario in Falmenta il 10.9.2011, si sono separati consensualmente in data 23.9.2021 con omologa dell'intestato tribunale in pari data e, da allora, non hanno più ripreso alcuna forma di comunione materiale o spirituale.
La domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici, alla prole, a ogni altro aspetto.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni alle norme di legge e al superiore interesse morale e materiale del figlio minore, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
PQM
il Tribunale di Verbania, definitivamente pronunciando in camera di consiglio,
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da , nata a Parte_1
Verbania (VB) il 26.12.1984 e nato a Verbania il [...] in [...] il CP_1
10.9.2011, trascritto nei registri dello stato civile del medesimo Comune al n. 1 parte II anno 2011; affida il figlio in via condivisa ad entrambi i genitori con collocazione presso Per_1
l'abitazione materna, sita in Carciago (VB) alla Via Veste n. 11; dà facoltà al padre di tenere con sé il figlio, previo parere favorevole della psicologa che lo ha in carico, dal mercoledì all'uscita da scuola (o, in periodo di sospensione delle lezioni scolastiche, dalle ore 9.00 allorquando il padre lo preleverà dall'abitazione materna) sino al venerdì mattina quando lo accompagnerà a scuola (o, in periodo di sospensione delle lezioni scolastiche, dalle ore 21.00 allorquando verrà accompagnato dal padre presso l'abitazione materna); fatti sempre salvi i migliori e più ampi accordi tra i genitori, nelle settimane in cui il bambino trascorrerà il fine settimana con il papà, starà con Per_1 quest'ultimo dal mercoledì all'uscita da scuola (o, in periodo di sospensione delle lezioni scolastiche, dalle ore 9.00 allorquando verrà prelevato dal padre dall'abitazione materna) sino al lunedì mattina successivo allorquando lo accompagnerà a scuola (mentre in periodo di sospensione delle lezioni scolastiche, verrà riaccompagnato dal padre Per_1 presso l'abitazione materna la domenica sera dopo cena alle ore 21.00); durante le vacanze estive ciascun genitore trascorrerà un periodo di 15 giorni, anche non consecutivi, con il bambino;
periodo da concordarsi per iscritto entro il 31 maggio di ogni anno;
fatti sempre salvi i migliori e più ampi accordi tra i genitori, durante le festività natalizie trascorrerà il giorno di Natale con un genitore e il giorno di Santo Stefano Per_1 con l'altro, ad anni alterni;
nelle vacanze pasquali, trascorrerà Pasqua con un Per_1 genitore e il Lunedì dell'Angelo con l'altro, ad anni alterni. Lo stesso criterio dell'alternanza verrà adottato con riferimento alle altre festività; pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio versando CP_1 alla madre entro il giorno 16 di ogni mese l'importo mensile di Euro 500,00 annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT oltre al 60% delle spese straordinarie per come individuate e regolamentate dal Protocollo del Tribunale di Torino, da intendersi qui integralmente ritrascritto. L'Assegno Unico verrà integralmente percepito da Pt_1
.
[...]
Spese di giudizio interamente compensate tra le parti
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Verbania il 9.5.2024
Il Presidente - Est
Monica Barco