Cass. civ., sez. III, sentenza 10/05/1982, n. 2886
CASS
Sentenza 10 maggio 1982

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In tema di prelazione agraria, l'inefficacia del trasferimento del fondo in favore del conduttore dello stesso, verificatasi per effetto del mancato pagamento del prezzo nel termine prescritto dall'art. 8 della legge n. 590 del 1965, comporta l'automatica reviviscenza ed operatività del preliminare di vendita che il concedente abbia in precedenza stipulato con terzi, con la conseguente decadenza di detto conduttore dal diritto di esercitare il riscatto. ( V 5617/81, mass n 416337; ( V 915/81, mass n 411430; ( V 848/81, mass n 411341).*

In tema di prelazione agraria, la dichiarazione di accettazione della denuntiatio da parte del coltivatore ha come conseguenza immediata la modificazione soggettiva del rapporto, cioè la sostituzione del coltivatore stesso nella posizione dell'acquirente (subordinata alla condicio iuris del pagamento del prezzo), e da quel momento decorre il termine previsto dall'art. 8, sesto comma, della legge n. 590 del 1965 per tale pagamento, sul quale non influisce il termine per la conclusione del contratto, concordato tra concedente ed originario offerente. ( V 5617/81, mass n 416337; ( V 915/81, mass n 411430; ( V 848/81, mass n 411341).*

Ai sensi dell'art. 8, settimo comma, della legge n. 590 del 1965, affinché il coltivatore, che esercita il diritto di prelazione, possa beneficiare della sospensione del termine di tre mesi per il versamento del prezzo d'acquisto, è necessario, sotto pena di decadenza, che, prima della scadenza di quel termine, fornisca al venditore la prova dell'ammissione della domanda di mutuo alla istruttoria. ( Conf 5617/81, mass n 416336; ( Conf 5264/80, mass n 409102; ( Conf 5899/79, mass n 402571).*

In tema di prelazione agraria, il subingresso di colui che abbia utilmente esercitato il relativo diritto nell'identica posizione negoziale del terzo contraente comporta la possibilità di giovarsi delle condizioni pattuite eventualmente più favorevoli di quelle previste dal sistema legale della prelazione, anche per quanto riguarda il pagamento del prezzo, solo nelle ipotesi in cui vengano concordati differimenti nel saldo o nel versamento di una parte del prezzo, rateizzazioni, o altre facilitazioni. Pertanto, tale subingresso non implica la facoltà di valersi per il versamento del prezzo, in luogo dei termini perentori fissati dall'art. 8, sesto comma, della legge n. 590 del 1965, del termine (più favorevole) che concedente ed originario offerente abbiano stabilito per la stipulazione del contratto definitivo ed il contestuale pagamento del prezzo, in momento successivo alla scadenza del termine a favore del coltivatore per acquisire il diritto alla prelazione. ( V 1551/80, mass n 405118; ( V 2724/72, mass n 360390).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 10/05/1982, n. 2886
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2886
    Data del deposito : 10 maggio 1982

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