Articolo 1 della Legge 27 settembre 1962, n. 1435
Versione
30 ottobre 1962
Art. 1. Articolo unico.

Con decreto del Ministro per le finanze, il comune di Campione d'Italia, in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 1 del testo unico delle leggi per la riscossione delle imposte dirette, approvato con regio decreto 17 ottobre 1922, n. 1401 , e 173 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 643 , puo' essere incaricato della riscossione, da eseguirsi a mezzo di un collettore scelto dalla Giunta comunale tra gli iscritti all'Albo nazionale dei collettori, dei tributi diretti erariali, provinciali, comunali e di qualsiasi altro ente, riscuotibili per ruolo con le forme ed i privilegi stabiliti per le imposte dirette.
L'aggio di riscossione e' determinato col decreto di conferimento del servizio o del rinnovo dello stesso nei limiti delle disposizioni vigenti.
Il Comune e' esonerato dall'obbligo di prestare la cauzione; si applicano nei suoi confronti le vigenti norme riguardanti la riscossione delle imposte dirette a mezzo degli esattori.

Entrata in vigore il 30 ottobre 1962