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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 18/11/2025, n. 571 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 571 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1907/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di ASTI
Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seg. sig.ri Magistrati: dott. Gian Andrea Morbelli Presidente dott. Elga Bulgarelli Giudice dott. Paola Amisano Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
Parte_1 CodiceFiscale_1
- Parte_2 CodiceFiscale_2
RICORRENTI
Nei confronti di
Controparte_1 CodiceFiscale_3
nato a [...] il [...] contumace
RESISTENTE
Ogg.: interdizione
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni del 3.10.25. In particolare, come segue: Per parte ricorrente l'avv. Bruno ha chiesto:
“Nel merito: dichiarare l'interdizione del figlio , nato a [...] Controparte_1
(Slovacchia) il 23/05/2005, C.F. con loro residente e nominare il relativo CodiceFiscale_3 tutore e disporre i provvedimenti del caso”.
Il PM si è associato alla domanda di parte ricorrente;
termini rinunciati.
pagina 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
Nella fattispecie, i genitori di hanno presentato domanda di interdizione, Controparte_1 allegando le gravi patologie del figlio;
con istanza di nomina, altresì, di tutore provvisorio.
Verificato il contraddittorio, disposto l'esame dell'interdicendo e, all'esito, disposta e discussa relazione di CTU, indi acquisita la documentazione complessivamente in atti, la causa – precisate le conclusioni – veniva rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda è fondata.
(classe 2005) convive stabilmente con i genitori che, senza soluzione di Controparte_1 continuità, si occupano quotidianamente delle sue necessità; il ragazzo risulta invalido al 100%, viene documentato grave ritardo del linguaggio, con diagnosi di deficit cognitivo grave (allo stato, età corrispondente a 5/6 anni), da cui la presa in carico in sede di NPI;
disabilità intellettiva che non ha, comunque, impedito al di iscriversi all'istituto agrario – con orario ridotto, programma Parte_3 dedicato e sostegno –; oltrechè di frequentare le attività organizzate da centro diurno per disabili;
in sede di esame il ragazzo ha risposto alle semplici domande (es. nome, residenza ecc.) che gli sono state poste dal Giudice (verbale ud. 12.12.24); da cui l'esigenza di approfondimenti in sede di CTU.
La relazione redatta dal dott. ha motivatamente dato conto della valutazione svolta Per_1 complessivamente sulle condizioni del ragazzo, previa raccolta e analisi della documentazione medica versata in atti;
in particolare, spiega il CTU che: “(…) è nato in [...] ed è stato adottato CP_1 all'età di due anni;
(…) già nei primi anni di vita era emerso un ritardo nel linguaggio che poi divenne maggiormente evidente con l'inizio della scuola dell'infanzia; segnalato ai servizi di neuropsichiatria infantile, fin da allora veniva riconosciuta la necessità di sostegno scolastico che poi è stato mantenuto nei successivi cicli di scuola;
emergeva chiaramente una difficoltà di apprendimento della scrittura, della lettura, della capacità di calcolo, delineandosi un'importante deficit cognitivo”; deficit confermato e rivelatosi, progressivamente, ingravescente: “(…) nel corso degli anni si sono manifestati, altresì, comportamenti oppositivi/provocatori, più evidenti con l'adolescenza; (…) significative le difficoltà (…) a controllare il comportamento con necessità della presenza continuativa di persone con funzioni educative e di sostegno”.
Più precisamente, all'esito dell'esame del paziente, scrive il CTU: “(…) al colloquio si presenta comunque disponibile, rispondendo ad alcune domande semplici;
appare disorientato nei parametri spazio temporali (…) sono evidenti difficoltà di astrazione, di ragionamento, di linguaggio, deficit di memoria e di capacità di calcolo. Si evidenziano stereotipie verbali e motorie che divengono più evidenti nei momenti di ansia e maggiore tensione emotiva. (…) viene somministrato (…) test di screening delle funzioni cognitive (…) per cui ha ottenuto un punteggio di 11/30, indicativo di grave compromissione delle funzioni cognitive, con particolare deficit a livello di orientamento spaziale e temporale, di attenzione, di calcolo, di linguaggio, di prassia costruttiva”.
Sicchè, conclude il CTU: “(…) dall'esame effettuato, dalla documentazione visionata, è possibile affermare che il è affetto da una disabilità intellettiva moderata-grave (…) CP_1 sostanzialmente conforme alla valutazione cognitiva effettuata a giugno 2016. Peraltro, il deficit intellettivo è noto fin dalla prima infanzia nel corso degli anni non è stato attenuato, nonostante gli interventi correttamente effettuati (prese in carico NPI, sostegno scolastico). Peraltro, la frequenza scolastica - con il sostegno e orari ridotti - non è da intendersi finalizzata all'apprendimento (…) ma pagina 2 di 3 piuttosto con sola finalità socializzante e inclusiva. Il paziente risulta pertanto affetto da infermità mentale abituale ed è del tutto incapace di provvedere ai propri interessi (…); non mostra coscienza delle proprie condizioni e non è in grado di esprimere compiutamente un consenso informato (…), né di determinarsi in merito al luogo in cui vivere;
necessita di costante presenza di figura adulta di riferimento che possa garantire adeguata assistenza, come sarebbe da garantire a un bambino di età prescolare (…); l'infermità è tale da escludere la sua volontà”.
I genitori sono stati ascoltati in sede di udienza (verbale 10.7.25) ed hanno confermato le condizioni di assoluta infermità del figlio;
prossimo il raccordo, in assistenza, con il servizio di neuropsichiatria adulti (consigliato approfondimento in relazione ai disturbi dello spettro autistico).
In definitiva, le condizioni oggettivamente gravi di infermità cognitiva del beneficiando rendono manifesta la necessità di procedere a una sostituzione (tutore) sia per il compimento degli atti di straordinaria amministrazione che di quelli di ordinaria amministrazione.
Risulta quindi l'integrazione dei presupposti della richiesta interdizione: in tale contesto di progressiva degenerazione del quadro clinico della persona, si comprende come la tutela sia l'unico strumento che legittimi una sostituzione al paziente nel consenso a terapie e trattamenti sanitari e chirurgici che si rendessero necessari a sua tutela.
Nessuna statuizione con riferimento alla richiesta nomina di tutore provvisorio: considerata la definizione del processo e, soprattutto, trattandosi di competenza – come noto - normativamente riservata alla cognizione del GT.
Le spese di CTU restano liquidate come già in corso di causa.
Le spese di lite, tenuto conto nella natura necessaria e dei legami familiari, restano irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nella contumacia di parte resistente, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara l'interdizione di , nato a [...] il Controparte_1
23/05/2005, residente in [...];
2) spese di CTU – come già liquidate in corso di causa – restano a carico di parte ricorrente;
3) spese irripetibili.
Asti, 5.11.25
Il Giudice Relatore dott. Paola Amisano
Il Presidente dott. Gian Andrea Morbelli
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di ASTI
Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seg. sig.ri Magistrati: dott. Gian Andrea Morbelli Presidente dott. Elga Bulgarelli Giudice dott. Paola Amisano Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
Parte_1 CodiceFiscale_1
- Parte_2 CodiceFiscale_2
RICORRENTI
Nei confronti di
Controparte_1 CodiceFiscale_3
nato a [...] il [...] contumace
RESISTENTE
Ogg.: interdizione
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni del 3.10.25. In particolare, come segue: Per parte ricorrente l'avv. Bruno ha chiesto:
“Nel merito: dichiarare l'interdizione del figlio , nato a [...] Controparte_1
(Slovacchia) il 23/05/2005, C.F. con loro residente e nominare il relativo CodiceFiscale_3 tutore e disporre i provvedimenti del caso”.
Il PM si è associato alla domanda di parte ricorrente;
termini rinunciati.
pagina 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
Nella fattispecie, i genitori di hanno presentato domanda di interdizione, Controparte_1 allegando le gravi patologie del figlio;
con istanza di nomina, altresì, di tutore provvisorio.
Verificato il contraddittorio, disposto l'esame dell'interdicendo e, all'esito, disposta e discussa relazione di CTU, indi acquisita la documentazione complessivamente in atti, la causa – precisate le conclusioni – veniva rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda è fondata.
(classe 2005) convive stabilmente con i genitori che, senza soluzione di Controparte_1 continuità, si occupano quotidianamente delle sue necessità; il ragazzo risulta invalido al 100%, viene documentato grave ritardo del linguaggio, con diagnosi di deficit cognitivo grave (allo stato, età corrispondente a 5/6 anni), da cui la presa in carico in sede di NPI;
disabilità intellettiva che non ha, comunque, impedito al di iscriversi all'istituto agrario – con orario ridotto, programma Parte_3 dedicato e sostegno –; oltrechè di frequentare le attività organizzate da centro diurno per disabili;
in sede di esame il ragazzo ha risposto alle semplici domande (es. nome, residenza ecc.) che gli sono state poste dal Giudice (verbale ud. 12.12.24); da cui l'esigenza di approfondimenti in sede di CTU.
La relazione redatta dal dott. ha motivatamente dato conto della valutazione svolta Per_1 complessivamente sulle condizioni del ragazzo, previa raccolta e analisi della documentazione medica versata in atti;
in particolare, spiega il CTU che: “(…) è nato in [...] ed è stato adottato CP_1 all'età di due anni;
(…) già nei primi anni di vita era emerso un ritardo nel linguaggio che poi divenne maggiormente evidente con l'inizio della scuola dell'infanzia; segnalato ai servizi di neuropsichiatria infantile, fin da allora veniva riconosciuta la necessità di sostegno scolastico che poi è stato mantenuto nei successivi cicli di scuola;
emergeva chiaramente una difficoltà di apprendimento della scrittura, della lettura, della capacità di calcolo, delineandosi un'importante deficit cognitivo”; deficit confermato e rivelatosi, progressivamente, ingravescente: “(…) nel corso degli anni si sono manifestati, altresì, comportamenti oppositivi/provocatori, più evidenti con l'adolescenza; (…) significative le difficoltà (…) a controllare il comportamento con necessità della presenza continuativa di persone con funzioni educative e di sostegno”.
Più precisamente, all'esito dell'esame del paziente, scrive il CTU: “(…) al colloquio si presenta comunque disponibile, rispondendo ad alcune domande semplici;
appare disorientato nei parametri spazio temporali (…) sono evidenti difficoltà di astrazione, di ragionamento, di linguaggio, deficit di memoria e di capacità di calcolo. Si evidenziano stereotipie verbali e motorie che divengono più evidenti nei momenti di ansia e maggiore tensione emotiva. (…) viene somministrato (…) test di screening delle funzioni cognitive (…) per cui ha ottenuto un punteggio di 11/30, indicativo di grave compromissione delle funzioni cognitive, con particolare deficit a livello di orientamento spaziale e temporale, di attenzione, di calcolo, di linguaggio, di prassia costruttiva”.
Sicchè, conclude il CTU: “(…) dall'esame effettuato, dalla documentazione visionata, è possibile affermare che il è affetto da una disabilità intellettiva moderata-grave (…) CP_1 sostanzialmente conforme alla valutazione cognitiva effettuata a giugno 2016. Peraltro, il deficit intellettivo è noto fin dalla prima infanzia nel corso degli anni non è stato attenuato, nonostante gli interventi correttamente effettuati (prese in carico NPI, sostegno scolastico). Peraltro, la frequenza scolastica - con il sostegno e orari ridotti - non è da intendersi finalizzata all'apprendimento (…) ma pagina 2 di 3 piuttosto con sola finalità socializzante e inclusiva. Il paziente risulta pertanto affetto da infermità mentale abituale ed è del tutto incapace di provvedere ai propri interessi (…); non mostra coscienza delle proprie condizioni e non è in grado di esprimere compiutamente un consenso informato (…), né di determinarsi in merito al luogo in cui vivere;
necessita di costante presenza di figura adulta di riferimento che possa garantire adeguata assistenza, come sarebbe da garantire a un bambino di età prescolare (…); l'infermità è tale da escludere la sua volontà”.
I genitori sono stati ascoltati in sede di udienza (verbale 10.7.25) ed hanno confermato le condizioni di assoluta infermità del figlio;
prossimo il raccordo, in assistenza, con il servizio di neuropsichiatria adulti (consigliato approfondimento in relazione ai disturbi dello spettro autistico).
In definitiva, le condizioni oggettivamente gravi di infermità cognitiva del beneficiando rendono manifesta la necessità di procedere a una sostituzione (tutore) sia per il compimento degli atti di straordinaria amministrazione che di quelli di ordinaria amministrazione.
Risulta quindi l'integrazione dei presupposti della richiesta interdizione: in tale contesto di progressiva degenerazione del quadro clinico della persona, si comprende come la tutela sia l'unico strumento che legittimi una sostituzione al paziente nel consenso a terapie e trattamenti sanitari e chirurgici che si rendessero necessari a sua tutela.
Nessuna statuizione con riferimento alla richiesta nomina di tutore provvisorio: considerata la definizione del processo e, soprattutto, trattandosi di competenza – come noto - normativamente riservata alla cognizione del GT.
Le spese di CTU restano liquidate come già in corso di causa.
Le spese di lite, tenuto conto nella natura necessaria e dei legami familiari, restano irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nella contumacia di parte resistente, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara l'interdizione di , nato a [...] il Controparte_1
23/05/2005, residente in [...];
2) spese di CTU – come già liquidate in corso di causa – restano a carico di parte ricorrente;
3) spese irripetibili.
Asti, 5.11.25
Il Giudice Relatore dott. Paola Amisano
Il Presidente dott. Gian Andrea Morbelli
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