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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 03/04/2025, n. 380 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 380 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Il Giudice Unico del Lavoro presso il Tribunale di Genova Dott.ssa Maria Giovanna DITO ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella controversia n 4239/2024 promossa da:
, residente in [...]e elettivamente domiciliato in Rimini, presso Parte_1
lo Studio degli Avv.ti G Garattoni e F Tomassoli che lo rappresentano e difendono come da mandato in atti
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma,
[...]
rappresenta e difesa dagli Avv.ti A. Maresca, M. Conti ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. A Paroletti in Genova, Via Baciglaupo 3 , come da mandato di cui agli atti
RESISTENTE
OGGETTO: contributo solidarieta' CONCLUSIONI PER PARTE RICORRENTE: Voglia l'Ill.mo Tribunale di Genova, Sezione Lavoro,
contrariis reiectis, dichiarare l'illegittimità del contributo di solidarietà operato in detrazione sulle
rate della pensione liquidate e maturate sulla pensione di vecchiaia del Dott. Parte_1
per i motivi in fatto ed in diritto di cui in narrativa, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO all'art.
22 del regolamento della C.N.P.A.D.C. approvato con Decreto Ministeriale del 14.07.2004; delibera
della C.N.P.A.D.C. n. 4 approvata nella riunione del 28 ottobre 2008 dall'Assemblea del delegati
della CNPADC;
Delibera dell'Assemblea dei Delegati 27.06.2013 approvata dai Ministri Vigilanti
il 21.10.2013; deliberazione dell'Assemblea dei Delegati n. 10/17 del 29 novembre 2017 con cui la
ha prorogato tale prelievo anche per il quinquennio 2019-2023. Voglia, quindi, l'Ill.mo CP_1
Tribunale di Genova, Sezione Lavoro, contrariis reiectis, affermare, così come sancito dalla Suprema
Corte di Cassazione, il principio di diritto secondo cui, in applicazione del criterio del pro rata, la
a favore dei Dottori Commercialisti è tenuta a Controparte_1
corrispondere al ricorrente la pensione senza l'applicazione del contributo di solidarietà. In
conseguenza CONDANNARE La Controparte_2
alla restituzione a favore dello stesso delle ritenute operate a tale titolo e dichiarare
[...]
non più operabile detta detrazione per il contributo di solidarietà per il futuro. Spese rifuse. Salvis
iuribus late.
CONCLUSIONI PER PARTE RESISTENTE: “In via pregiudiziale, accertare e dichiarare
l'improcedibilità del ricorso ai sensi dell'art. 443 c.p.c. e delle disposizioni speciali del Regolamento applicato
dalla . Nel merito, rigettare il ricorso ex adverso promosso in quanto infondato, in fatto ed in diritto, CP_1
per i motivi esposti. In subordine, nella denegata ipotesi in cui il ricorso dovesse essere accolto, dichiarare
prescritta la pretesa avanzata dalla parte ricorrente di vedersi corrispondere / restituire le quote trattenute a
titolo di contributo di solidarietà sul trattamento pensionistico anteriore al 24.10.2019 (quinquennio
antecedente alla notifica del ricorso), ovvero, in via di ulteriore subordine anteriore al 24.10.2014 (decennio
antecedente alla notifica del ricorso). In ogni caso, dichiarare inammissibile la domanda volta a rendere non più operabile (per il futuro) il contributo di solidarietà sui ratei di pensione successivi al ricorso introduttivo
del presente giudizio. Il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 2.10.2024 dottore commercialista, Parte_1
premesso che la resistente, alla quale si era iscritto, aveva deliberato, a seguito di domanda, la CP_1
pensione di vecchiaia a suo favore, con decorrenza dal luglio 2004, ha lamentato che la medesima avesse operato la ritenuta per il contributo di solidarietà dai singoli ratei di pensione, contestando la legittimità di tale ritenuta in quanto fondata su atto amministrativo ( il regolamento della con CP_1
il quale la stessa ha ridotto unilateralmente la prestazione pensionistica, in tal modo incidente su diritti soggettivi acquisiti e non rispettando il criterio del pro rata, diretto a garantire le anzianità già
maturate, ledendo l'affidamento del pensionato in contrasto con principi costituzionali. Il ricorrente ha quindi richiamato giurisprudenza a sostegno delle proprie difese, contestando anche che la legittimità della trattenuta possa ricavarsi dai più recenti interventi normativi in materia e sulla ratio agli stessi sottesa e riferibile alla finalità di assicurare l'equilibrio finanziario di lungo termine degli enti previdenziali, attesa la natura straordinaria e limitata nel tempo del contributo oggetto di causa.
Sostenendo infine la applicabilità, nella fattispecie, della prescrizione decennale e non quinquennale e ha quindi concluso come in epigrafe.
Si è costituita la Controparte_2
sottolineando la funzione pubblicistica dalla stessa svolta e
[...]
ricostruendo la storia del regime previdenziale adottato. La ha poi contestando integralmente CP_1
le argomentazioni ed istanze di parte ricorrente, in primo luogo eccependo la improcedibilità del ricorso ex art 443 cpc non risultando, nel caso, che il ricorrente abbia esperito, prima dell'introduzione del giudizio, i procedimenti prescritti per la composizione amministrativa e ha sottolineato come nel tempo, oltre alla finalità pubblicistica, si fosse determinata una sostanziale delegificazione della materia. Richiamando poi giurisprudenza a proprio favore la resistente, nel merito, ha sostenuto la CP_1
piena legittimità e correttezza del proprio operato, argomentando diffusamente, e dei provvedimenti presi, sottolineando il rispetto dei principi di proporzionalità e di equità fra generazioni, e ha affrontato specificamente la situazione del ricorrente-
La ha altresì eccepito la prescrizione quinquennale, in subordine decennale e ha contestato la CP_1
inammissibilità dell'istanza riferita a periodo intermedio e futuro, concludendo come in epigrafe
La controversia è stata trattata senza ritenuta necessità di istruttoria e all'udienza del 3.4.2025 definita con lettura del dispositivo
Preliminarmente, deve darsi atto dell'implicito rigetto dell'eccezione di improcedibilità ex art 443
cpc sollevata da parte resistente, non avendo del resto provveduto in tal senso entro il limite previsto da tale norma, ritenendo che la stessa debba intendersi limitata alle ipotesi, diverse da quella in esame,
in cui la domanda proposta abbia ad oggetto l'erogazione di una prestazione previdenziale e non,
come nella fattispecie, la restituzione di somme assunte come indebitamente trattenute.
Cio' premesso e alla luce della trattazione svolta, senza ritenuta necessità di istruttoria, per essere sostanzialmente pacifici i presupposti di fatto relativi alle trattenute operate dalla resistente, le CP_1
domande del ricorrente sono risultate prevalentemente fondate e devono essere pertanto accolte, con le precisazioni e i limiti che seguono, in linea con l'orientamento già espresso in precedente pronuncia di questo ufficio ( Tribunale di Genova, in cause 344 e 369/2022 ,1400/2022 e successive ) alle cui argomentazioni, per il resto, si rinvia integralmente.
Per quanto concerne la questione centrale ampiamente discussa tra le parti in causa e relativa alla legittimità del contributo oggetto del procedimento, questo giudice intende uniformarsi all'orientamento oramai consolidato della Corte di Cassazione sul punto ( cfr fra le altre, le ordinanze
Cass n 23363/2021, 32385/2021, 6897/2022 e 31527/2023, 31807/2024) La Suprema Corte, ha infatti, con più pronunce statuito l'impossibilità, per gli enti previdenziali privatizzati, quali la resistente di adottare, anche avendo quale obiettivo di assicurare un CP_1
equilibrio di bilancio e una gestione stabile, atti o provvedimenti che non incidono sulla determinazione del trattamento pensionistico, ma impongono una trattenuta- il contributo di solidarietà del quale si discute – su un trattamento già determinato con riferimento ai criteri ad esso applicabili. Tali atti devono ritenersi incompatibili con il criterio del pro rata, dando luogo ad un prelievo pertanto inquadrabile nelle prestazioni patrimoniali di cui all'art 23 Cost, come noto coperte in ordine alla previsione della loro imposizione, a riserva di legge ( cfr quale pronuncia di notevole interesse sul punto, ai fini della qualificazione dei prelievi quali quello di specie, in quanto avente ad oggetto la situazione, del tutto analoga di cui all'art 1, comma 486 L 173/2016, la sentenza della Corte
Costituzionale n 173/2016). Ciò premesso, il potere della resistente di prevedere tale contributo CP_1
escluso radicalmente, alla luce del predetto inquadramento dello stesso e della differenziazione rispetto a previsioni che riguardino il trattamento pensionistico in sé, è evidente anche la irrilevanza della data di maturazione del trattamento medesimo
L'orientamento della Suprema Corte va altresì richiamato anche con riferimento al dedotto ampliamento dei poteri normativi degli enti previdenziali privati avutosi a seguito della modifica dell'art. 3, comma 12 L 335/1995 a seguito dell'intervento delle Leggi n 296/2006 3 n .147/2013 (
cfr Cass Sez Lavoro n 31875/2018, alla cui motivazione, che riprende i principi sopra evidenziati soffermandosi in particolare sulla disciplina innovata ed escludendone una diversa portata,
integralmente si rinvia).
merito all'eccezione di prescrizione sollevata da parte resistente, la stessa risulta per contro, fondata con le precisazioni che seguono.
Sul punto e, in primo luogo, già argomentando sulla base della pronuncia Cass Sez Un n 17742/2015
e alla differenza, in tale pronuncia operata con riferimento ai trattamenti pensionistici di natura negoziale e quelli di natura obbligatoria, si ritiene che la prescrizione debba considerarsi ordinaria, il caso in esame rientrando in tale ultima categoria. La questione risulta in ogni caso essere stata recentemente affrontata anche da Corte di Cassazione n 31807/2024, ribadendo l'orientamento già
espresso in più pronunce.. La prescrizione quinquennale richiederebbe infatti una liquidità ed esigibilità del credito, che, nelle fattispecie quali quelle di causa, dovendo coincidere con la messa a disposizione dell'intero importo dovuto al pensionato, non si è verificata fino a quando quest'ultimo ha potuto riscuotere solo ratei ai quali è stata applicata la trattenuta di cui si discute.
La prescrizione applicabile nella fattispecie deve intendersi, pertanto, quella decennale, anch'essa oggetto di eccezione da parte della resistente, CP_1
La natura assistenziale del credito restitutorio del ricorrente riconosciuto nella presente sede, implica che gli importi da corrispondergli debbano essere maggiorati ex lege degli accessori, con cumulo di interessi legali e rivalutazione monetaria. Per quanto riguarda infine la richiesta di restituzione estesa anche alle somme trattenute nelle more e previste per il futuro, la domanda di parte ricorrente non si ritiene fondata per la natura di credito restitutorio e non risarcitorio riferibile al diritto vantato dal ricorrente, tipo di credito rispetto al quale non può ritenersi ipotizzabile una estensione dei richiesti effetti di una pronuncia ai cd danni incrementali Si ritiene pertanto che la presente pronuncia debba tenere conto esclusivamente della domanda cristallizzata al momento della sua proposizione.
Tutto quanto sopra premesso e ritenuto, accertata e dichiarata la illegittimità della richiesta di contributo di solidarietà oggetto di causa, il ricorrente ha diritto alla restituzione delle somme a lui trattenute a riguardo, nei limiti della prescrizione decennale, con conseguente condanna della CP_1
resistente alla restituzione ai ricorrenti dell'importo corrispondente, maggiorato di interessi legali e rivalutazione monetaria dalla singole trattenute fino all'effettiva corresponsione.
Le ulteriori domande proposte vanno, per contro, respinte.
Le spese di lite seguono la sostanziale e del tutto prevalente soccombenza di parte resistente che va pertanto condannata al loro rimborso in favore del ricorrente liquidate come da dispositivo
P.Q.M.
IL GIUDICE UNICO DEL TRIBUNALE DI GENOVA, DOTT.SSA MARIA GIOVANNA DITO
QUALE GIUDICE DEL LAVORO
Definitivamente pronunciando, ogni diversa e/o ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa
Accerta e dichiara la illegittimità della richiesta di contributo di solidarietà oggetto di causa effettuata dalla resistente nei confronti del ricorrente con diritto di quest'ultimo alla restituzione delle CP_1
somme trattenute a tale titolo, nei limiti della prescrizione decennale, a decorrere a ritroso dalla data del deposito del ricorso e, conseguentemente
Dichiara tenuta e condanna la resistente alla restituzione al ricorrente degli importi CP_1
corrispondenti maggiorati di interessi legali e rivalutazione monetaria, dalle singole trattenute fino all'effettiva corresponsione;
Respinge nel resto il ricorso:
Condanna parte resistente a rimborsare al ricorrente le spese del processo che liquida complessivamente in euro 4.000,00 per compensi, oltre accessori di legge
Ritenuta la sussistenza dei presupposti dell'art. 429 c.p.c. riserva il deposito dei motivi in 60 giorni
Genova, 03/04/2025
IL GIUDICE
Maria Giovanna Dito