Art. 2.
All'onere di cui all'articolo precedente si fa fronte con un'aliquota delle maggiori entrate risultanti dal primo provvedimento legislativo di variazioni del bilancio per l'esercizio finanziario 1952-53.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
All'onere di cui all'articolo precedente si fa fronte con un'aliquota delle maggiori entrate risultanti dal primo provvedimento legislativo di variazioni del bilancio per l'esercizio finanziario 1952-53.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.