Cass. civ., sez. I, sentenza 24/12/2024, n. 34266
CASS
Sentenza 24 dicembre 2024

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Massime1

Il fenomeno della consecuzione delle procedure concorsuali non è configurabile tra procedimento di amministrazione giudiziaria, di cui al d.lgs. n. 159 del 2011, e procedura di amministrazione straordinaria, stante la diversità di presupposti, destinatari e finalità; al contempo, neppure l'art. 111, comma 2, l.fall., che riguarda i crediti sorti in occasione o in funzione delle procedure concorsuali regolati dalla legge fallimentare, è applicabile di per sé e nella sua interezza ai crediti insinuati nell'amministrazione straordinaria, posto che la sorte di essi non è disciplinata per richiamo diretto dalla legge fallimentare, né il rinvio opera in tal senso.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 24/12/2024, n. 34266
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 34266
Data del deposito : 24 dicembre 2024

Testo completo