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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 06/06/2025, n. 890 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 890 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
IL TRIBUNALE DI PADOVA
Sezione II civile
in persona del Giudice Unico dott.ssa Manuela Elburgo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. 1787/2024 R.G. promossa con atto di citazione d'appello notificato l'8 aprile 2024
da
, rappresentato e difeso dall'avv. Massimiliano Celin, del Foro di Parte_1
Padova, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso, giusta mandato in calce al ricorso introduttivo del primo grado
APPELLANTE
contro in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Rondello, del Foro di
Padova, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso, giusta mandato in calce alla comparsa di costituzione del giudizio di appello
APPELLATA
Oggetto: contratti e obbligazioni varie
Conclusioni
per parte attrice: “Accogliere tutte le domande formulate dal sig. Parte_1
in primo grado e qui riproposte, e per l'effetto Accertato e dichiarato che il sig.
ha versato alla società “ ” , corrente in (36061) Bassano Parte_1 CP_1
del Grappa (VI) in Largo Parolini n. 82/B, a titolo di IVA sulla Tariffa
1 Ambientale la somma complessiva di Euro 143,73 (Centoquarantatre/73),
accertato inoltre che tale somma non è dovuta per i motivi di cui alle premesse, condannare la società (C.F. ) – in CP_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore – corrente in (36061) Bassano
del Grappa (VI) in Largo Parolini n. 82/B, a restituire al medesimo sig. Pt_1
la detta somma oltre agli interessi legali dalle singole date di
[...]
effettuazione dei pagamenti al saldo effettivo. Condannare la società
[...]
– in persona del legale rappresentante pro tempore –, per i motivi di cui CP_1
in premessa, al pagamento in favore del sig. della somma Parte_1
equitativamente determinata prevista dall'art. 96 III co. c.p.c. . Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio anche del giudizio di primo grado”;
per parte convenuta: “Respingersi integralmente l'appello proposto da
[...]
in quanto infondato in fatto e in diritto. Con integrale vittoria di spese e CP_1
competenze relative al presente grado di giudizio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1 , quale proprietario di immobili tutti siti nel Comune di Vigonza, Parte_1
agiva avanti il Giudice di Pace di Padova nei confronti di per CP_1
ottenere la restituzione delle somme pagate a titolo di IVA sulla tariffa ambientale dal 2013 al 2019 (per un totale di € 143,73) e richieste dall'ente gestore del servizio di raccolta e trasporto rifiuti con le fatture dimesse in atti.
A fondamento della propria domanda, l'attore rappresentava che il prelievo riscosso da non aveva carattere corrispettivo, in ragione della CP_1
mancata adozione ad opera del concessionario di un sistema puntuale di rilevazione della quantità di rifiuti conferiti cui rapportare la commisurazione tariffaria, ai sensi dell'art. 3 DPR n. 633/1972; che, solamente per il periodo di imposta riferito all'anno 2019, l'affidatario del servizio pubblico aveva provveduto ad introdurre una misurazione di tipo volumetrico, segnatamente a
2 mezzo della fornitura agli utenti residenti nel Comune di Vigonza di appositi bidoni a capienza fissa dotati di microchip.
L'attore chiedeva, inoltre, la condanna alle spese di lite ed al pagamento di una somma ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c..
1.2 Si costituiva in giudizio eccependo, in via preliminare, la CP_1
prescrizione ex art. 2946 c.c. del diritto alla ripetizione dell'IVA con riferimento alla fattura n. 634411 del 29 agosto 2013.
La convenuta deduceva, anche, che la tariffa applicata nel periodo 2013-2017
aveva natura non tributaria, sulla scorta dell'ultrattività della TIA2, ovvero, se ritenuta già operativa, in base alla disciplina della successiva TARIP,
entrambe da rapportare ai criteri di misurazione preventiva di cui al D.P.R. n.
158/1999, vista la tardiva entrata in vigore del decreto ministeriale sulla determinazione puntuale dei rifiuti prodotti dalle singole utenze (D.M. n. 117
del 6 giugno 2017); in ordine alla fattura n. 675502 del 6 agosto 2019, la convenuta deduceva, poi, l'indubbia applicabilità dell'IVA sul prelievo riscosso,
giusta realizzazione nel Comune di residenza dell'attore di un regime di rilevazione puntuale indiretto della quantità dei rifiuti conferiti dagli utenti del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, con registrazione del numero degli svuotamenti dei forniti contenitori microchippati a capacità fissa.
1.3 La causa, istruita documentalmente, veniva decisa con sentenza n.
699/2024, emessa il 26 marzo 2024, con la quale il Giudice di Pace di Padova
rigettava la domanda attorea di ripetizione delle somme corrisposte a titolo di
IVA sulla Tariffa Ambientale, compensando fra le parti le spese di lite.
2.1 ha proposto appello avverso la suddetta sentenza, depositata Parte_1
in data 28 marzo 2024, lamentando, in primo luogo, la mancata prova da parte del gestore in ordine alla predisposizione di un sistema puntuale di misurazione della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico comunale,
3 attesa l'inidoneità delle sole previsioni regolamentari;
argomentava, dunque, il carattere tributario del compenso, risultante – perlomeno per le annualità dal
2013 al 2018 - ancora commisurato agli indici forfettari di conteggio dettati dal
D.P.R. n. 158/1999.
Con un secondo motivo di appello, è stata, inoltre, dedotta la violazione dell'art. 112 c.p.c., per avere la decisione assunta respinto la domanda di parte attrice delle somme corrisposte a titolo di IVA, alla luce di argomentazioni non sollevate dalla convenuta quali l'insostenibilità CP_1
giuridica della richiesta di restituzione dell'imposta ad opera del concessionario del servizio pubblico, senza previo annullamento della relativa fattura, oltre che l'irrilevanza del rimedio nell'ottica di riequilibrare la sfera patrimoniale dell'utente-soggetto passivo del prelievo.
2.2 Si è costituita , la quale, riproposta l'eccezione di prescrizione CP_1
riguardo alla fattura n. 634411 del 28 agosto 2013, ha chiesto il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado
2.3 La causa, in difetto di richieste istruttorie, passa ora in decisione sulle conclusioni trascritte in epigrafe rassegnate dalle parti all'udienza del 3 giugno
2025.
3.1 Il primo motivo di appello è fondato e va accolto nei limiti di seguito esposti.
Va preliminarmente osservato che il thema decidendum dell'impugnazione riguarda l'IVA applicata da sugli importi dovuti dal 29 agosto 2013 CP_1
al 6 agosto 2019, che il Giudice di Pace ha ritenuto di non accordare in restituzione all'odierno appellante sul presupposto che, nei periodo di imposta in considerazione, non fosse stato realizzato nel Comune di Vigonza un sistema puntuale di rilevazione della quantità di rifiuti conferiti, da considerarsi correlato al carattere corrispettivo della tariffa ambientale.
4 Rispetto alla fattura n. 634411 del 29 agosto 2013, rientrante nel campo di applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES, ex art. 14 del d.l., 6 dicembre 2011, n. 201), merita accoglimento l'eccezione di prescrizione sollevata da parte appellata, con conseguente esclusione - visto il carattere assorbente del fatto estintivo dedotto - del diritto alla ripetizione della somma pari a € 20,75 corrisposta da a saldo dell'imposizione (cfr. doc. 1 di Parte_1
parte appellante).
Ricordato, anzitutto, che ai sensi dell'art. 2946 c.c., “i diritti si estinguono per
prescrizione con il decorso di dieci anni”, si rileva che tale credito, essendo divenuto esigibile dalla scadenza dell'ultimo termine di pagamento indicato in fattura (28 ottobre 2013), risulta prescritto già prima della diffida inviata ad in data 18 gennaio 2024 (cfr. doc. 6 e 7 di parte appellante). La CP_1
circostanza, oltre a non essere stata specificatamente contestata dall'utente del servizio in entrambi i gradi di giudizio, è comprovata dalla disamina della successiva fattura n. 293595/2014 dimessa da parte appellante. Quest'ultima contiene, infatti, la dicitura “i pagamenti precedenti sono regolari”, il che conferma il saldo integrale – comprensivo di IVA - della fattura n. 634411/2013
e, dunque, l'inidoneità della comunicazione a mezzo p.e.c. del 18 gennaio
2024 a fungere da atto interruttivo della prescrizione decennale nel frattempo maturata.
Di qui l'irripetibilità della somma oggetto della fattura azionata.
3.2 Per quanto riguarda, invece, i periodi successivi al 29 agosto 2013 (fattura n. 293595/2014; n. 387373/2015; n. 682253/2016; n. 493069/2017; n.
720323/2018; n. 675502/2019, doc. 1 di parte appellante) va evidenziato che l'art. 1, comma 704, della legge, 27 dicembre 2013, n. 147 ha abrogato, a partire dal 1° gennaio 2014, la TARES di cui al d.l. 6 dicembre 2011 n. 201,
istituendo l'imposta municipale unica (IUC), segnatamente comprensiva
5 dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, nonché del tributo per i servizi indivisibili (TASI), e della tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore (comma 639).
Il comma 668 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013 ha, inoltre, previsto la possibilità per i comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico di prevedere, con apposito regolamento, l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI.
Così delineata la normativa di riferimento, sostiene parte appellante che la suddetta tariffa-corrispettivo di applicazione comunale deve ritenersi collegata alla realizzazione di sistemi puntuali di misurazione della quantità di rifiuti conferiti, in ragione dell'interdipendenza fra la natura non tributaria dell'attribuzione patrimoniale e l'integrazione di un rapporto sinallagmatico con il servizio pubblico effettivamente reso in favore degli utenti.
L'assunto è fondato.
Sul punto si rileva che il presupposto fondamentale che differenzia la natura tributaria o meno del prelievo è proprio la misurazione puntuale dei rifiuti conferiti da ogni singolo utente, che costituisce condizione di esigibilità del prezzo dovuto a fronte della effettuata prestazione di raccolta e smaltimento.
In altri termini il rapporto sinallagmatico alla base dell'applicabilità dell'IVA, ai sensi degli artt. 3 e 4 del D.P.R. n. 633 del 1972, è compatibile con la rilevazione puntuale dei rifiuti asportati, tale, pertanto, da rapportare la componente variabile della tariffa alla quantità di rifiuti prodotti.
In senso conforme, depone la nota pronuncia della Corte Costituzionale n.
238/2009, la quale, nel riconoscere la natura tributaria del contributo al servizio rifiuti basato sulla abrogata TIA1 – variante della antecedente
6 TARSU-, ha svolto una analisi sistematica dei “criteri cui far riferimento per
qualificare come tributari alcuni prelievi”; questi ultimi, indipendentemente dal
nomen iuris utilizzato dalla normativa che disciplina i prelievi stessi, sono stati individuati nella doverosità della prestazione, nella mancanza di un rapporto sinallagmatico tra parti e nel collegamento di detta prestazione alla pubblica spesa in relazione ad un presupposto economicamente rilevante.
Giunge poi la medesima Corte Costituzionale ad affermare che “un altro
significativo elemento di analogia tra la TIA e la TARSU è costituito dal fatto
che ambedue i prelievi sono estranei all'ambito di applicazione dell'IVA. Infatti,
la rilevata inesistenza di un nesso diretto tra il servizio e l'entità del prelievo -
quest'ultima commisurata, come si è visto, a mere presunzioni forfetarie di
producibilità dei rifiuti interni e al costo complessivo dello smaltimento anche
dei rifiuti esterni - porta ad escludere la sussistenza del rapporto
sinallagmatico posto alla base dell'assoggettamento ad IVA ai sensi degli artt.
3 e 4 del d.P.R. n. 633 del 1972 e caratterizzato dal pagamento di un
«corrispettivo» per la prestazione di servizi. Non esiste, del resto, una norma
legislativa che espressamente assoggetti ad IVA le prestazioni del servizio di
smaltimento dei rifiuti, quale, ad esempio, è quella prevista dall'alinea e dalla
lettera b) del quinto comma dell'art. 4 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633,
secondo cui, ai fini dell'IVA, «sono considerate in ogni caso commerciali,
ancorché esercitate da enti pubblici», le attività di «erogazione di acqua e
servizi di fognatura e depurazione, gas, energia elettrica e vapore»” (C. Cost.
sent., 24 luglio 2009, n. 238).
Pertanto, ritenere, come sostiene parte appellata, che la misurazione presuntiva di cui all'allegato 1 del D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 costituisca una tipologia di misurazione equivalente a quella puntuale, equivale a negare in radice la differenza tra prestazione sinallagmatica ed imposizione
7 pubblicistica: se, infatti, i due tipi di misurazione avessero eguale contenuto con relativa interscambialità, verrebbe meno la distinzione, rimarcata dalla
Corte Costituzionale con la sentenza n. 239/2009, tra compenso tributario e corrispettivo privatistico, il primo sostanzialmente confondendosi con il secondo.
Tale distinzione, lungi dall'essere superata della decisione assunta dalla Corte
Costituzionale n. 188/2018 (cfr. doc. 40 di parte appellata) – la quale ha ribadito lo stretto legame tra la struttura non sinallagmatica e la natura tributaria del prelievo – risulta, a ben vedere, confermata dalla stessa disciplina di riferimento relativa alla TARI.
L'art. 1, comma 668, della L. n. 147/2013, oltre ad attribuire ai Comuni la facoltà di applicare autonomamente – a mezzo di propri regolamenti ex art. 52
D.lgs. n. 446/1997 – la tariffa “corrispettivo”, evidenzia chiaramente la correlazione tra quest'ultima e l'adozione di sistemi puntuali di rilevazione della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico (“i comuni che hanno
realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al
servizio pubblico possono, con regolamento, prevedere l'applicazione di un
tariffa avente natura corrispettiva, in luogo del tributo /TARI”, comma 668).
L'art. 1, comma 668, della L. n. 147/2013 va, poi, correlato al precedente comma 651, secondo cui “Il Comune nella commisurazione della tariffa tiene
conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158” (c.d. metodo normalizzato), nonché al successivo comma 652 della medesima norma, a mente del quale “il Comune,
in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio “chi
inquina paga”, sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti,
può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti
8 prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività
svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti”. Di qui la configurabilità di due metodi per il calcolo della tariffa: quello “normalizzato” basato sulla stima dei rifiuti tendenzialmente producibili dalle singole categorie di utenze e servizi
(D.P.R. N. 158/1999); l'altro “puntuale” basato sulla quantità effettiva di rifiuti conferiti al servizio pubblico, secondo le modalità previste con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997 – art. 1, comma 668 L.
n. 147/2013 - (“
1. le province ed i comuni possono disciplinare con
regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla
individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e
della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di
semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non
regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”).
Siffatti modelli di commisurazione tariffaria sono posti dal legislatore “in alternativa” tra di loro, fermo restando, nel secondo caso, il riscontro della sinallagmaticità del rapporto, attesa l'assoggettabilità ad IVA - per le ragioni sopra esposte - delle sole prestazioni verso “corrispettivo”, segnatamente costituenti controvalore “effettivo” del servizio prestato (art. 2, comma 3, lett. a,
DPR n. 633/1972, così come interpretato dalla giurisprudenza di legittimità, fra le tante vedasi, Cass. civ., 23 giugno 2022, n. 29807).
Peraltro, rispetto alla tariffa corrispettivo, non è condivisibile la tesi di in CP_1
ordine al differimento della relativa entrata in vigore all'adozione del D.M. 20
aprile 2017 n. 117, diretto “alla realizzazione da parte dei comuni di sistemi di
misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico”,
atteso il rinvio alle disposizioni regolamentari comunali contenuto nell'art. 1,
comma 668, L. n. 147/2013; diversamente non troverebbero giustificazione alcuna i Regolamenti di Igiene Ambientale prodotti dalla stessa parte
9 appellata, relativamente alla istituzione della tariffa a carattere corrispettivo improntata su sistemi puntuali di misurazione (cfr. docc. 8, 9 del fascicolo di primo grado).
3.3 Nel caso di specie, l'applicazione di un sistema “puntuale” di misurazione dei rifiuti, o comunque di una quantificazione della somma da cui traspaia un nesso diretto tra la prestazione fornita e la misura dell'effettivo utilizzo da parte del soggetto utilizzatore non risulta provato con riferimento ai periodi di imposta 2014-2018.
Contrariamente a quanto sostenuto dal Giudice di primo grado (pp.
8-15 della sentenza impugnata), la rilevazione puntuale non può ritenersi dimostrata sulla base delle sole previsioni regolamentari del . Controparte_2
Al di là della presenza del Regolamento di Igiene Ambientale istitutivo della tariffa avente natura corrispettiva soltanto per l'annualità 2014 (“ai sensi
dell'articolo 1 comma 668 della Legge 27/12/2013, n. 147, i comuni che hanno
realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al
servizio pubblico possono, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto
legislativo n. 446 del 1997, prevedere l'applicazione di una tariffa avente
natura corrispettiva, in luogo della TARI. La tariffa corrispettiva è applicata e
riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani”, art. 22 del doc. 8, fascicolo di primo grado), va osservato che in concreto CP_1
ha continuato ad applicare il prelievo sulla scorta dei medesimi indici presuntivi stabiliti dall'allegato 1 del D.P.R. n. 158/1999, di talché la tariffa riscossa non può qualificarsi come corrispettivo di natura privatistica per il servizio reso dal gestore – mancando il nesso sinallagmatico tra l'importo dovuto ed effettiva prestazione svolta -, dovendo piuttosto essere classificata come tributo (TARI), come tale non soggetto ad IVA.
10 Nelle fatture emesse da in ordine al servizio rifiuti del Comune di CP_1
Vigonza negli anni 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 (doc. 1 di parte appellante),
il calcolo dell'importo dovuto dal contribuente risulta, infatti, commisurato secondo criteri presuntivi generali, ossia nel rispetto dei coefficienti forfettari previsti dall'All. 1 del D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 in relazione alla componente fissa e a quella variabile della tariffa (quest'ultima rapportata alla mera consistenza del nucleo famigliare, a prescindere dall'effettiva quantità di rifiuti prodotti dall'utenza domestica).
La mancanza del sinallagma tra prelievo effettuato e servizio reso si ricava,
appunto, dalla circostanza che il computo della componente variabile del compenso è rapportato alla quantità parametrica e media dei rifiuti prodotti,
tenuto conto dell'impiego dei coefficienti di adattamento fondati sul c.d.
metodo normalizzato di computo, senza trovare una correlazione diretta con la quantità e la qualità dei rifiuti smaltiti.
Per giunta, si evidenzia che, nell'ambito della tariffa costituente corrispettivo privatistico del servizio pubblico effettuato, l'individuazione di componenti predeterminate o accessorie del costo (quota fissa risultante in fattura)
giustifica una mera attenuazione, non già una integrale elisione del nesso sinallagmatico fra attribuzioni, trattandosi, comunque, di contratti di massa,
nella cornice dei quali trova idonea spiegazione anche la redistribuzione agevolativa dei costi del servizio, con modalità che tengano conto anche di indici reddituali.
Come sopra esposto, per l'imponibilità ai fini IVA, ai sensi dell'art. 2, comma 3,
lett. a), D.P.R. n. 633/1972 e dell'art. 2, paragrafo 1, lettera c), della direttiva
77/388/CEE del Consiglio, la prestazione di servizi è, invero, effettuata “a titolo oneroso” soltanto quando tra l'autore di tale prestazione e il suo destinatario intercorra un rapporto giuridico nell'ambito del quale avviene uno scambio di
11 prestazioni sinallagmatiche, per cui il compenso ricevuto dal primo costituisce il corrispettivo del servizio apportato al secondo;
con la specificazione che il fatto generatore dell'IVA va identificato nella materiale esecuzione di una prestazione “individualizzabile”, ossia suscettibile di esigibilità quale controvalore della reciproca attribuzione (cfr. Cass. civ., 23 giugno 2022, n.
29807).
A fronte del chiaro tenore delle fatture dimesse in giudizio dall'odierno appellante, diviene, quindi, irrilevante la pronuncia a Sezioni Unite n. 11290
del 29 aprile 2021 (doc. 7 della comparsa di costituzione e risposta del giudizio di primo grado) richiamata dal Giudice di prime cure per sostenere la sufficienza delle previsioni regolamentari (“tenuto conto della sentenza cass
SS UU n. 11290/21 che ha ritenuto sufficiente esaminare le disposizioni del
regolamento d'Igiene Ambientale del comune per accertare la natura di
corrispettivo privatistico dell'importo richiesto per lo smaltimento rifiuti da un
comune”, p. 15), considerato che la medesima si arresta sulla prodromica questione del difetto di giurisdizione del giudice tributario in tema di tariffa puntuale, non affrontando, di converso, la ripetibilità dell'IVA sugli importi corrisposti (segnatamente, nel caso trattato dalle Sezioni Unite civili si discuteva dell'annullamento della fattura, assumendo che la tariffa dovuta per l'utenza non domestica dovesse essere commisurata alle sole, residuali,
superfici destinate alla produzione di rifiuti solidi urbani, quali uffici, servizi igienici, spogliatoi, p. 3).
La deduzione specifica dell'odierno appellato sul piano della mancata effettuazione di una misurazione puntuale e della conseguente applicazione del tributo TARI, non ha trovato, inoltre, alcuna replica o contestazione altrettanto specifica da parte di , in disparte del richiamato Regolamento CP_1
del Comune di Vigonza riferito all'anno 2014.
12 Ne discende la ripetibilità dei relativi importi versati da in forza Parte_1
delle fatture n. 293595/2014, n. 387373/2015, n. 682253/2016, n.
493069/2017 e n. 720323/2018 (doc. 1).
3.4 Di converso, per la fattura relativa all'anno 2019 (doc. 1) deve ritenersi provata la realizzazione nel Comune di residenza dell'appellante di un modello di misurazione puntuale della quantità del rifiuto secco conferito, in conformità
alla previsione di cui al comma 668 dell'art. 1 L. n. 147/2013.
Quanto alla quota variabile della tariffa comunale, il Regolamento Unificato di gestione dei rifiuti urbani (applicabile al Controparte_3
Comune di Vigonza in forza dell'art. 1), prescrive che: “
1. I sistemi di
misurazione puntuale applicati nel territorio dei comuni del sono CP_3
conformi alle previsioni del decreto 20 aprile 2017 del Ministero dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare recante <
parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti
conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di
correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un
effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale
dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati>>
(d'ora in poi anche solo “Decreto tariffa” o “Decreto”).
2. Nel territorio dei
comuni del sono implementati i sistemi di misurazione puntuale del CP_3
rifiuto secco residuo qui di seguito indicati: a) raccolta domiciliare mediante
rilevazione delle esposizioni dei contenitori o dei sacchi assegnati a ciascuna
utenza (misurazione indiretta); b) raccolta stradale mediante rilevazione degli
accessi da parte di ciascuna delle utenze abilitate ai contenitori ad apertura
controllata a volume limitato (misurazione indiretta). (…) Possono altresì
essere misurate, in modo diretto (rilevazione del peso) o in modo indiretto
(rilevazione del volume) ovvero con metodi semplificati, anche altre frazioni
13 e/o flussi di rifiuto come usualmente suddivise nel territorio del Comune,
nonché i conferimenti ai centri comunali di raccolta. Deve essere evitata la
misurazione specifica di frazioni o flussi di rifiuti i cui costi di gestione siano
poco significativi e/o non presentino diretta correlazione con i costi totali
effettivamente sostenuti: a tale scopo deve essere seguito il criterio della
significatività dei costi medesimi e/o quello della loro diretta correlazione
rispetto all'ammontare complessivo del Piano Finanziario” (cfr. art. 13 del doc.
11 prodotto da nel giudizio di primo grado). CP_1
Così delineato, il sistema di misurazione puntuale e commisurazione della quota variabile della tariffa, secondo modalità di tipo indiretto, è stato applicato da a decorrere dal 1° gennaio 2019 con precipuo riferimento alla CP_1
raccolta del rifiuto secco residuo. Ciò è confermato dalla delibera n. 60 del 16
aprile 2018 di approvazione del progetto di riorganizzazione del servizio di raccolta rifiuti nel Comune di Vigonza - come descritto nella nota CP_1
prot. n. 11424 del 13 aprile 2018 (cfr. doc. 10 di ) -, nell'ottica di “ridurre CP_1
la quantità di rifiuto non riciclabile prodotto dai cittadini ed incrementare il
recupero dei materiali riciclabili grazie all'ausilio di contenitori per il rifiuto
secco dotati di microchip;
- la registrazione degli svuotamenti tramite
microchip per il rifiuto secco permette la corretta imputazione del numero di
conferimenti effettuati dall'utenza associata al contenitore, come previsto dalla
normativa vigente”.
Risulta, inoltre, che l'introduzione del sistema di misurazione dei rifiuti -
fondato sulla fornitura di contenitori a volume fisso e conseguente rendicontazione del numero degli svuotamenti - è stato comunicato ai soggetti proprietari di immobili siti nel Comune di Vigonza tramite una comunicazione del 14 maggio 2018 in cui, oltre a rendere noto il volume del contenitore (120 litri) impiegato, veniva dato atto che: “dal 01/01/2019, la parte
14 variabile della tariffa rifiuti per le famiglie sarà calcolata non solo in base al
numero dei componenti del nucleo familiare, come fatto finora, ma anche
tenendo conto del numero di svuotamenti del contenitore del Secco residuo.
Nella tariffa base sarà compreso un determinato numero di svuotamenti annui,
rapportato al numero dei componenti, come indicato nella tabella a fianco. Per
ogni svuotamento aggiuntivo verranno addebitati € 3,00 (IVA e Imposta
provinciale incluse)”, cfr. doc. 12 del fascicolo di primo grado.
Trattasi, a ben vedere, di modalità perfettamente in linea con i criteri dettati dal
D.M. n. 117/2017, il quale contempla, infatti, un duplice sistema di misurazione del rifiuto conferito: mediante pesatura diretta, con rilevazione del peso, ovvero tramite rilevazione indiretta, a mezzo di contabilizzazione del volume dei rifiuti apportati da ciascuna utenza (artt. 5, 6 D.M. n. 117/2017); nel caso di specie, lo stesso calendario datato 2019 per la raccolta indifferenziata dei rifiuti nel Comune di Vigonza (cfr. doc. 13 di ) individua la cadenza CP_1
settimanale degli svuotamenti, distinguendo, anche, a seconda del numero dei componenti del nucleo famigliare dell'utenza domestica.
Il fatto che nella fattura del 2019 non sia riportato il volume o il numero degli svuotamenti svolti nel periodo di imposta in considerazione non è un elemento di per sé solo sufficiente a dimostrare che la quota variabile non sia stata
“puntualizzata”, considerato che lo stesso appellante ha confermato l'adozione da parte del gestore di un sistema puntuale di rilevazione, sicché la relativa circostanza deve ritenersi provata ai sensi dell'art. 115 c.p.c. (“nel Comune di
Vigonza solo nel 2019 sono stati forniti agli utenti dei bidoni muniti di
microchip e prima di tale data non vi era alcun sistema di misurazione”, cfr. p.
4 del ricorso introduttivo;
“nel corso del giudizio di primo grado, questa difesa
CP_ di ha dimostrato in maniera incontrovertibile che una qualche forma di
misurazione del rifiuto conferito, mediante fornitura di bidoni per il secco dotati
15 di microchip, ha avuto inizio nel Comune di Vigonza solo nel 2019. (…)
Proprio per queto motivo il ricorrente ha richiesto il rimborso Parte_1
dell'iva applicata alla tariffa rifiuti solamente per le fatture fino al 2019,
ritenendo assolutamente pacifico che fino a quella data non era stato
effettuato alcun tipo di misurazione”, cfr. pp.
5-6 dell'atto di citazione in appello).
Per tali motivi, l'applicazione dell'IVA da parte di sugli importi di CP_1
cui alle fatture relative al periodo 24 aprile 2014 – 23 agosto 2018 (doc. 1),
depositate dall'odierno appellante, deve ritenersi illegittima;
le somme corrisposte a tale titolo configurano, pertanto, un indebito oggettivo e vanno restituite agli appellanti, con conseguente riforma sul punto della sentenza di primo grado.
Va, invece, confermata la statuizione del Giudice di Pace di Padova laddove ha statuito la mancata restituzione dell'IVA anche per la fattura del 6 agosto
2019. Come dimostrato da parte appellata – in assenza di specifica contestazione sollevata dall'odierno appellante -, ha attuato a CP_1
partire dal 1° gennaio 2019, un nuovo sistema che consente di addivenire a una tariffa commisurata alla produzione dei rifiuti effettivamente prodotti e che soddisfa, dunque, i requisiti richiesti per l'assoggettabilità all'IVA del compenso.
4.1 L'accoglimento, nei limiti appena enunciati del primo motivo di appello,
comporta l'assorbimento dell'ulteriore motivo di appello.
5.1 La parziale soccombenza dell'appellante, con riguardo alla restituzione del rimborso indebitamente ottenuto per le fatture del 2013 e 2019, giustifica la compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio nella misura di un terzo, mentre il restante terzo va posto a carico dell'appellata, attesa la maggiore soccombenza della stessa. La liquidazione avviene come in
16 dispositivo ai sensi delle tariffe forensi in riferimento allo scaglione di valore individuato nel valore fino ad € 1.100,00 nei valori medi, con esclusione della fase istruttoria che non deve essere riconosciuta in quanto non si è celebrata.
Non si ravvisano gli estremi per la condanna di ai sensi dell'art. CP_1
96, comma 3, c.p.c..
L'elemento soggettivo della mala fede o colpa grave non si rinviene in capo all'odierna appellata, essendo notorio un contrasto giurisprudenziale nell'orientamento di questo stesso Tribunale.
Si dà atto che non sussistono le condizioni previste dall'art. 13 comma 1
quater D.P.R. 11/2002.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa n. 1787/2024 R.G.,
ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, in parziale riforma della sentenza impugnata del Giudice di Pace di Padova n. 699/2024, così
dispone:
1) riforma la sentenza n. 699/2024 emessa dal Giudice di Pace di Padova
nella parte in cui ha disposto il mancato rimborso dell'IVA per le fatture n.
293595/2014, n. 387373/2015, n. 682253/2016, n. 493069/2017, n.
720323/2018 e, per l'effetto, condanna a restituire a gli CP_1 Parte_1
importi da questi pagati a titolo di Iva in base alle dette fatture, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
2) conferma per il resto la sentenza n. 699/2024 emessa dal Giudice di pace di Padova;
3) liquida le spese del primo grado di giudizio in € 278,00 per competenze ed
€ 43,00 per spese, oltre rimborso forfetario, Iva e c.p.a., se dovuti per legge,
compensandole nella misura di 1/3 e ponendo i residui 2/3 a carico di
[...]
per l'effetto condannata a rifonderle a;
CP_1 Parte_1
17 4) liquida le spese del primo grado di giudizio in € 462,00 per competenze ed
€ 64,50 per spese, oltre rimborso forfetario, Iva e c.p.a., se dovuti per legge,
compensandole nella misura di 1/3 e ponendo i residui 2/3 a carico di
[...]
per l'effetto condannata a rifonderle a . CP_1 Parte_1
Si dà atto che non sussistono le condizioni previste dall'art. 13 comma 1
quater D.P.R. 11/2002.
Così deciso in Padova, 6 giugno 2025
Il Giudice
dott.ssa Manuela Elburgo
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