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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 16/04/2025, n. 807 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 807 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE Sezione Lavoro
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dr.ssa Barbara Lombardi, all'esito del deposito delle note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 6637/2022 TRA
rappr. e dif. dall'Avv. D. Colantuoni, con cui elett. dom. in Parte_1
E), alla Via Alcide de Gasperi n. 5, giusta procura in atti RICORRENTE E
in persona del l.r.p.t., rappr. e dif. dai funzionari C. Zotti, U. Mancini, D. CP_1
o ed con cui elett. dom. in Caserta alla via Arena Località San CP_2
Benedetto RESISTENTE
NONCHE'
, in persona del l.r.p.t., rappr. e dif., dagli Avv. D. Lumaca e con CP_3 CP_4 cui elett. dom. in Caserta, alla Via Unità Italiana n. 28, giusta procura in atti
RESISTENTE
OGGETTO: altre controversie in materia di assistenza obbligatoria - accertamento del grado di invalidità pari al 67% per l'esenzione dal pagamento del ticket sanitario CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 15/10/2022, l'istante ha convenuto dinanzi a questo giudice l' e l' deducendo di aver presentato domanda CP_1 Controparte_5 amministrativa in data 10/03/2022, al fine di ottenere il riconoscimento dello stato invalidante pari o superiore al 67% per l'esenzione dal ticket sanitario e che la commissione medica aveva riconosciuto un'invalidità pari al 60%. Contestava l'esito della visita, asserendo che gli stati patologici denunciati corrispondevano ad una percentuale maggiore di quella riconosciuta e, pertanto, concludeva chiedendo all'adito Tribunale di “dichiarare che il ricorrente è invalido nella misura del 67% e non inferiore al 75%, con diritto al riconoscimento del diritto all'esenzione Ticket di cui all'art 6 del D.M. 01.02.1991”. Spese vinte, con attribuzione. Si costituiva l' che, con articolate argomentazioni, eccepite in particolare la carenza CP_1 di legittimazione passiva e la nullità del ricorso, dedotta l'infondatezza della domanda, concludeva per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
1 Si costituiva anche l' che, eccepita la propria carenza di Controparte_5 legittimazione passiva, nonché l'infondatezza del ricorso, ne chiedeva il rigetto, con vittoria di spese. Espletate le operazioni peritali, la causa, all'esito della lettura delle note di trattazione depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., veniva decisa mediante sentenza, completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
************
In primo luogo, va rigettata l'eccezione di nullità del ricorso, dotato di tutti gli elementi necessari all'individuazione del petitum e della causa petendi. Va altresì respinta l'eccezione di decadenza, atteso che il ricorso introduttivo è stato proposto nel termine di sei mesi dalla notifica del verbale sanitario CP_1
Quanto alla legittimazione passiva, si osserva quanto segue. Con recente pronuncia (Cass., Sez. L, Ordinanza n. 20415 del 23/07/2024, Rv. 672068 - 01), la Suprema Corte ha chiarito che “l' è « (l') unico legittimato passivo nei procedimenti CP_1 giurisdizionali in materia di accertamento o e amministrativo delle condizioni sanitarie dell'invalidità civile, essendo venuto meno ogni riferimento normativo ad organi o istituzioni diversi dall' (tra le più recenti, Cass. nr. 7155 e 4833 del 2023);
6. peraltro, l'esclusiva legittimazione CP_1 pass 'Istituto ricorrente è stata affermata proprio in fattispecie analoghe alla presente, con riferimento ad accertamenti sanitari volti ad ottenere l'esonero dal costo del ticket sanitario (Cass. nr. 26317 del 2022 ed altre pronunce rese nella medesima udienza del 20 aprile 2022 nonché Cass. nn. 26317, 34043, 36949, 36950 del 2022)”. Alla stregua dei principi esposti, sussiste la legittimazione passiva dell'istituto previdenziale, mentre va dichiarato il difetto di legittimazione passiva della resistente azienda sanitaria. Tanto premesso, nel merito il ricorso è fondato e deve essere accolto per le ragioni di seguito esposte. Il consulente nominato, sulla base della documentazione medica esaminata e dell'esame obiettivo svolto, ha concluso: “Il ricorrente di anni 61 circa, risulta affetto da: Parte_1
Cardiopatia ischemica cronica in pregresso infarto del miocardio trattata con PTCA e stent trivasale. Diabete Mellito tipo 2. Ipoacusia mista bilaterale. Cervico-lomboartrosi con discopatie multiple. BPCO moderata. Per i motivi esposti nella precedente "Discussione", ritengo che il ricorrente possa essere considerato Invalido al 68% a decorrere fin dall'epoca della presentazione della domanda”. La citata consulenza appare esaustiva e congruamente motivata nella ricostruzione delle condizioni di salute della parte ricorrente, logica nelle argomentazioni e, pertanto, condivisibile nelle conclusioni complessive cui perviene, attesa la esauriente e completa descrizione delle patologie riscontrate e del loro apporto invalidante, nonché della decorrenza del riconoscimento della prestazione. In assenza di specifiche contestazioni ad opera delle parti, ne consegue, pertanto, che va riconosciuta in capo alla parte istante una percentuale di invalidità pari al 68%, con decorrenza dal 10/03/2022, data della domanda amministrativa. Alla luce di quanto esposto, il ricorso va accolto. Le spese di lite si pongono a carico dell' in ragione della soccombenza, e si liquidano CP_1 nella misura di cui al dispositivo.
2 Nulla per le spese di lite tra parte ricorrente ed stante la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. Le spese di consulenza tecnica sono a carico dell' e si liquidano come da separato CP_1 decreto emesso in pari data.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona della dott.ssa Barbara Lombardi, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza od eccezione disattesa, così provvede:
a) dichiara il difetto di legittimazione passiva dell' Controparte_5
;
[...]
b) dichiara invalido nella misura del 68%, con decorrenza dal Parte_1
10/03/202 da amministrativa;
c) condanna l' al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese di lite, che CP_1 liquida in € ,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione;
d) nulla per le spese di lite tra parte ricorrente e;
Controparte_5
d) pone definitivamente a carico dell' le s CP_1 con separato decreto emesso in pari
Santa Maria Capua Vetere, 16/04/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO Dott.ssa Barbara Lombardi
3
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dr.ssa Barbara Lombardi, all'esito del deposito delle note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 6637/2022 TRA
rappr. e dif. dall'Avv. D. Colantuoni, con cui elett. dom. in Parte_1
E), alla Via Alcide de Gasperi n. 5, giusta procura in atti RICORRENTE E
in persona del l.r.p.t., rappr. e dif. dai funzionari C. Zotti, U. Mancini, D. CP_1
o ed con cui elett. dom. in Caserta alla via Arena Località San CP_2
Benedetto RESISTENTE
NONCHE'
, in persona del l.r.p.t., rappr. e dif., dagli Avv. D. Lumaca e con CP_3 CP_4 cui elett. dom. in Caserta, alla Via Unità Italiana n. 28, giusta procura in atti
RESISTENTE
OGGETTO: altre controversie in materia di assistenza obbligatoria - accertamento del grado di invalidità pari al 67% per l'esenzione dal pagamento del ticket sanitario CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 15/10/2022, l'istante ha convenuto dinanzi a questo giudice l' e l' deducendo di aver presentato domanda CP_1 Controparte_5 amministrativa in data 10/03/2022, al fine di ottenere il riconoscimento dello stato invalidante pari o superiore al 67% per l'esenzione dal ticket sanitario e che la commissione medica aveva riconosciuto un'invalidità pari al 60%. Contestava l'esito della visita, asserendo che gli stati patologici denunciati corrispondevano ad una percentuale maggiore di quella riconosciuta e, pertanto, concludeva chiedendo all'adito Tribunale di “dichiarare che il ricorrente è invalido nella misura del 67% e non inferiore al 75%, con diritto al riconoscimento del diritto all'esenzione Ticket di cui all'art 6 del D.M. 01.02.1991”. Spese vinte, con attribuzione. Si costituiva l' che, con articolate argomentazioni, eccepite in particolare la carenza CP_1 di legittimazione passiva e la nullità del ricorso, dedotta l'infondatezza della domanda, concludeva per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
1 Si costituiva anche l' che, eccepita la propria carenza di Controparte_5 legittimazione passiva, nonché l'infondatezza del ricorso, ne chiedeva il rigetto, con vittoria di spese. Espletate le operazioni peritali, la causa, all'esito della lettura delle note di trattazione depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., veniva decisa mediante sentenza, completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
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In primo luogo, va rigettata l'eccezione di nullità del ricorso, dotato di tutti gli elementi necessari all'individuazione del petitum e della causa petendi. Va altresì respinta l'eccezione di decadenza, atteso che il ricorso introduttivo è stato proposto nel termine di sei mesi dalla notifica del verbale sanitario CP_1
Quanto alla legittimazione passiva, si osserva quanto segue. Con recente pronuncia (Cass., Sez. L, Ordinanza n. 20415 del 23/07/2024, Rv. 672068 - 01), la Suprema Corte ha chiarito che “l' è « (l') unico legittimato passivo nei procedimenti CP_1 giurisdizionali in materia di accertamento o e amministrativo delle condizioni sanitarie dell'invalidità civile, essendo venuto meno ogni riferimento normativo ad organi o istituzioni diversi dall' (tra le più recenti, Cass. nr. 7155 e 4833 del 2023);
6. peraltro, l'esclusiva legittimazione CP_1 pass 'Istituto ricorrente è stata affermata proprio in fattispecie analoghe alla presente, con riferimento ad accertamenti sanitari volti ad ottenere l'esonero dal costo del ticket sanitario (Cass. nr. 26317 del 2022 ed altre pronunce rese nella medesima udienza del 20 aprile 2022 nonché Cass. nn. 26317, 34043, 36949, 36950 del 2022)”. Alla stregua dei principi esposti, sussiste la legittimazione passiva dell'istituto previdenziale, mentre va dichiarato il difetto di legittimazione passiva della resistente azienda sanitaria. Tanto premesso, nel merito il ricorso è fondato e deve essere accolto per le ragioni di seguito esposte. Il consulente nominato, sulla base della documentazione medica esaminata e dell'esame obiettivo svolto, ha concluso: “Il ricorrente di anni 61 circa, risulta affetto da: Parte_1
Cardiopatia ischemica cronica in pregresso infarto del miocardio trattata con PTCA e stent trivasale. Diabete Mellito tipo 2. Ipoacusia mista bilaterale. Cervico-lomboartrosi con discopatie multiple. BPCO moderata. Per i motivi esposti nella precedente "Discussione", ritengo che il ricorrente possa essere considerato Invalido al 68% a decorrere fin dall'epoca della presentazione della domanda”. La citata consulenza appare esaustiva e congruamente motivata nella ricostruzione delle condizioni di salute della parte ricorrente, logica nelle argomentazioni e, pertanto, condivisibile nelle conclusioni complessive cui perviene, attesa la esauriente e completa descrizione delle patologie riscontrate e del loro apporto invalidante, nonché della decorrenza del riconoscimento della prestazione. In assenza di specifiche contestazioni ad opera delle parti, ne consegue, pertanto, che va riconosciuta in capo alla parte istante una percentuale di invalidità pari al 68%, con decorrenza dal 10/03/2022, data della domanda amministrativa. Alla luce di quanto esposto, il ricorso va accolto. Le spese di lite si pongono a carico dell' in ragione della soccombenza, e si liquidano CP_1 nella misura di cui al dispositivo.
2 Nulla per le spese di lite tra parte ricorrente ed stante la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. Le spese di consulenza tecnica sono a carico dell' e si liquidano come da separato CP_1 decreto emesso in pari data.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona della dott.ssa Barbara Lombardi, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza od eccezione disattesa, così provvede:
a) dichiara il difetto di legittimazione passiva dell' Controparte_5
;
[...]
b) dichiara invalido nella misura del 68%, con decorrenza dal Parte_1
10/03/202 da amministrativa;
c) condanna l' al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese di lite, che CP_1 liquida in € ,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione;
d) nulla per le spese di lite tra parte ricorrente e;
Controparte_5
d) pone definitivamente a carico dell' le s CP_1 con separato decreto emesso in pari
Santa Maria Capua Vetere, 16/04/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO Dott.ssa Barbara Lombardi
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