Decreto cautelare 17 maggio 2023
Ordinanza cautelare 9 giugno 2023
Rigetto
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 11/07/2025, n. 6118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 6118 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06118/2025REG.PROV.COLL.
N. 04173/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4173 del 2023, proposto dalle dott.sse RI AP e BE RD, rappresentate e difese dall’avvocato Renato Rolli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore , la Commissione interministeriale Ripam, Associazione Formez, la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
nei confronti
di LA ID, rappresentata e difesa dall’avvocato Giuseppe Impiduglia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
di AR SA Raciti, TU La Torre, Carmelisa De Natale, non costituiti in giudizio;
per la riforma della sentenza in forma semplificata del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 3060/2023, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia e di LA ID;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 26 giugno 2025 il Cons. Roberto Prossomariti e viste le conclusioni delle parti come da verbale.
FATTO
1. Le dott.sse RI AP e BE RD (odierne appellanti) hanno partecipato a un concorso pubblico, per titoli ed esami, su base distrettuale, bandito per il reclutamento a tempo determinato di 8.171 unità di personale non dirigenziale dell’area funzionale terza, fascia economica f1, con il profilo di addetto all’Ufficio per il processo (bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’8 agosto 2021).
In particolare, la dott.ssa RD ha concorso per il distretto della Corte d’Appello di Catania, per il quale erano previste inizialmente 331 unità, collocandosi alla posizione n. 422 nella graduatoria.
La dott.ssa AP ha concorso per il distretto della Corte d’Appello di Messina, per il quale erano previste inizialmente 148 unità, collocandosi alla posizione n. 155 nella graduatoria.
Entrambe sono, dunque, risultate idonee non vincitrici.
2. Il Ministero della Giustizia, rilevando la mancata copertura di tutti i posti messi a concorso in diversi distretti e la presenza di graduatorie “capienti” solo per alcuni, ha avviato le procedure di scorrimento delle graduatorie con un provvedimento del 6 aprile 2022. Questa procedura prevedeva inizialmente uno scorrimento distrettuale nelle graduatorie ancora “capienti”, aperto a tutti gli idonei non vincitori di quel distretto. Successivamente, era previsto un ulteriore scorrimento (definito “nazionale” o a graduatorie unificate) per i distretti risultati “incapienti”, a cui potevano partecipare gli idonei non vincitori delle graduatorie “capienti” degli altri distretti che non erano stati ancora assegnati.
3. Le odierne appellanti non si sono collocate in posizione utile per essere assunte a seguito dello scorrimento “distrettuale” e riferiscono di essere state costrette a partecipare anche al successivo scorrimento nazionale al fine di evitare di essere dichiarate rinunciatarie ed escluse dalla graduatoria. Con il successivo avviso del 27 maggio 2022, le odierne appellanti hanno appreso di essere state assegnate al distretto di Milano, dove sono state successivamente convocate per prendere servizio.
4. Dopo i primi due scorrimenti, il Ministero della Giustizia ha pubblicato un nuovo avviso di scorrimento in data 5 dicembre 2022, successivamente aggiornato il 13 dicembre 2022. Questo scorrimento era nuovamente su base distrettuale e riguardava le graduatorie ancora “capienti” in diversi distretti in cui frattanto si erano verificate nuove scoperture, tra cui anche quelli di Catania e Messina. Al nuovo scorrimento distrettuale non poteva partecipare chi aveva già preso servizio a seguito dello scorrimento nazionale.
5. Le dott.sse AP e RD hanno quindi proposto ricorso di fronte al TAR Lazio. In sostanza le stesse lamentavano di essere state trattate in modo deteriore rispetto a concorrenti in posizioni più basse nelle graduatorie dei rispettivi distretti, che, con il terzo scorrimento, hanno potuto essere assunti nelle sedi originariamente designate. Chiedevano l’annullamento degli atti, la possibilità di partecipare alla scelta della sede nei distretti siciliani, o, in via subordinata, il risarcimento dei danni.
6. Il TAR, con sentenza n. 3060/2023, ha rigettato il ricorso.
Nel merito, il Tribunale ha ritenuto le censure delle ricorrenti infondate. Ha considerato legittima la decisione dell’Amministrazione di unificare le graduatorie dei distretti capienti e procedere a scorrimenti a livello nazionale. Questa facoltà è, infatti, prevista dalla normativa di riferimento (in particolare l’art. 14, comma 11 del DL n. 80/2021). La decisione di assegnare gli idonei anche al di fuori dei distretti di candidatura, secondo il Tribunale, è giustificata dall’urgenza di coprire le vacanze negli uffici giudiziari e risponde all’interesse dell’Amministrazione di garantire un’uniforme copertura di personale su tutto il territorio nazionale.
Il TAR ha giustificato il mancato coinvolgimento del personale già in servizio (come le ricorrenti) nel successivo scorrimento “distrettuale”, motivandolo con l’urgenza di provvedere, la natura temporanea dell’impiego e la necessità di garantire continuità nella collaborazione presso l’Ufficio per il processo. Secondo il Tribunale, nel bilanciamento tra gli interessi privati del personale assunto in luoghi diversi e l’interesse pubblico all’efficiente amministrazione della giustizia, quest’ultimo prevale, specialmente in considerazione della necessità di raggiungere gli obiettivi concordati con il PNRR.
Anche l’onere imposto ai candidati, al momento del primo scorrimento nazionale, di esprimere la preferenza di sede, pena l’implicita rinuncia all’assunzione, è stato considerato pienamente coerente con l’urgenza e la natura temporanea del rapporto di lavoro, che renderebbero prevalente l’interesse dell’Amministrazione a disporre celermente del personale.
7. Avverso tale sentenza le dott.sse AP e RD sono ricorse in appello, riproponendo, in sostanza, le doglianze avanzate in primo grado.
Le appellanti avrebbero partecipato allo scorrimento nazionale solo per evitare di essere escluse dalle graduatorie. Invece, successivamente, il Ministero avrebbe ammesso a partecipare al terzo scorrimento non solo coloro che non si erano piazzati in posizione utile all’assunzione in seguito ai primi due, ma anche coloro che non avevano partecipato a quello su base nazionale. Il che renderebbe irragionevole e ingiusta la decisione di non interpellare preventivamente coloro che, a seguito dello scorrimento nazionale, erano stati assunti in distretti diversi da quelli inizialmente scelti.
Viene nuovamente proposta, in via subordinata, la richiesta di risarcimento dei danni patiti a causa del trasferimento lontano dalla sede di interesse.
8. Si è costituito in giudizio il Ministero della Giustizia, chiedendo il rigetto dell’appello e l’estromissione dal giudizio della Presidenza del Consiglio - Dipartimento della funzione pubblica, per carenza di legittimazione passiva.
9. Si è costituita in giudizio la dott.ssa LA ID (assunta presso il distretto di Catania), una dei quattro controinteressati evocati nel giudizio di primo grado.
La dott.ssa ID ha chiesto di essere estromessa dal giudizio per carenza di legittimazione passiva. In subordine ha chiesto che il contraddittorio sia integrato nei confronti di tutti i beneficiari del terzo scorrimento.
Nel merito ha innanzitutto eccepito l’inammissibilità del ricorso proposto in primo grado, per difetto dei presupposti per la proposizione di un ricorso collettivo e cumulativo, chiedendo, poi, in subordine, il rigetto dell’appello in quanto infondato.
10. All’udienza del 26 giugno 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. L’appello è infondato, il che consente al Collegio di prescindere dalla richiesta di estromissione della Presidenza del Consiglio e dalla necessità di integrare il contraddittorio nei confronti dei beneficiari del terzo scorrimento (ex art. 49 c.p.a.).
2. L’Amministrazione ha agito legittimamente nel disporre uno scorrimento su base nazionale, espressamente consentito dall’art. 14, comma 11, DL n. 80 del 2021. Il fatto che successivamente sia stato possibile procedere nuovamente a scorrimenti su base distrettuale non inficia la correttezza del precedente scorrimento “nazionale” e rappresenta un consentito esercizio di discrezionalità amministrativa.
Le diverse modalità di scorrimento hanno rappresentato opportunità ulteriori per coloro che risultavano idonei non vincitori, da coniugare evidentemente con l’interesse pubblico a una celere copertura dei posti disponibili in tutto il territorio nazionale.
La circostanza per cui coloro che erano già stati assunti non siano stati ammessi a partecipare a scorrimenti successivi appare ragionevole, onde evitare la paralisi degli uffici. Come già messo in luce dal TAR la natura temporanea dell’impiego e la necessità di garantire una continuità nella collaborazione presso l’Ufficio per il processo giustificano la mancanza di trasferimenti, vista anche la necessità di conseguire gli obiettivi concordati in sede europea con il PNRR (si veda anche Cons. Stato, Sez. I, par. n. 65/2025). La successiva disponibilità di un posto ritenuto più appetibile non implica, per l’Amministrazione, il dovere di trasferire un dipendente già assunto. La par condicio tra i candidati è rispettata dall’osservanza dell’ordine di graduatoria nelle diverse procedure di scorrimento effettuate.
Peraltro, nel caso di specie, non poteva essere diversamente, dal momento che lo stesso legislatore ha previsto che il personale in questione permanesse nella sede di assegnazione per l’intera durata del contratto a tempo determinato (art. 15, comma 1, DL n. 80 del 2021).
3. Se quindi è da escludersi l’illegittimità degli atti impugnati, resta da valutare, ai fini risarcitori, se il comportamento complessivo dell’Amministrazione sia stato improntato a correttezza e buona fede.
Le appellanti contestano di esser state spinte a partecipare allo scorrimento su base nazionale per evitare di essere escluse dalla graduatoria e che, invece, poi, anche coloro che non avevano partecipato alla procedura nazionale sono stati ammessi al terzo scorrimento su base distrettuale.
Per valutare la questione appare centrale l’interpretazione degli avvisi relativi ai primi due scorrimenti (su base distrettuale e poi nazionale) apparsi sul sito del Ministero della Giustizia.
Nell’avviso del 6 aprile 2022, relativo alle prime due procedure di scorrimento (distrettuale e nazionale, indette congiuntamente), nelle premesse dell’atto si legge: « Atteso che il mancato accesso alla piattaforma per la scelta della sede, è considerato come una dichiarazione di rinuncia alla sottoscrizione del contratto nella qualifica di Addetto all’Ufficio del processo, salvo verifica di comprovate difficoltà tecniche nell’accesso alla piattaforma o nella scelta della sede ».
Nel successivo avviso del 26 aprile 2022, relativo allo scorrimento nazionale e pubblicato quando ormai la procedura del primo scorrimento distrettuale si era conclusa, si legge: « Si ribadisce quanto già riportato nel provvedimento del 6 aprile u.s. in ordine alla possibilità per ciascun candidato di poter opzionare un solo distretto di Corte d’appello, e che il mancato accesso alla piattaforma per la scelta della sede, è considerato come una dichiarazione di rinuncia alla sottoscrizione del contratto nella qualifica di Addetto all’Ufficio del processo, con conseguente esclusione dalla graduatoria ».
Le odierne appellanti hanno interpretato l’avviso del 26 aprile nel senso che la mancata partecipazione allo scorrimento nazionale avrebbe comportato l’esclusione dalla graduatoria. L’Amministrazione invece ha escluso dalla graduatoria solo coloro che non avevano effettuato l’accesso né per il primo né per il secondo scorrimento. Quindi coloro che non hanno partecipato al secondo (ma solo al primo) sono stati poi comunque ammessi al terzo, nuovamente su base distrettuale.
4. Ad avviso del Collegio, nonostante una certa ambiguità nell’avviso del 26 aprile, il tenore letterale dello stesso non risulta incompatibile con l’interpretazione alla quale si è poi conformata l’Amministrazione.
È, infatti, il mancato accesso alla piattaforma ad essere considerato come una dichiarazione di rinuncia, non la partecipazione ad entrambi gli scorrimenti. Certamente il fatto che l’avviso sia stato ribadito dopo la conclusione del primo scorrimento può aver indotto a ritenere che fosse necessario partecipare anche al secondo. Tuttavia, a ben vedere, esso si limitava a “ribadire” quanto già comunicato il 6 aprile sulle conseguenze del mancato accesso alla piattaforma. Per quanto improbabile, del resto, non poteva essere escluso che vi fossero candidati che non avevano partecipato (per qualsiasi ragione) allo scorrimento distrettuale, ma che erano ancora interessati alla permanenza nella graduatoria.
Eventuali dubbi dei concorrenti avrebbero potuto essere risolti sulla base di un’interlocuzione con l’Amministrazione, anche perché il già richiamato art. 14, comma 11, DL n. 80 del 2021 non imponeva la partecipazione allo scorrimento nazionale a pena di esclusione dalla graduatoria (si legge infatti: « A tali ulteriori procedure di scorrimento, aventi ad oggetto uno o più distretti che presentano residue scoperture nel profilo, possono partecipare, presentando domanda per una o più sedi dei distretti oggetto della procedura, i candidati risultati idonei, ma non utilmente collocati, nelle altre graduatorie distrettuali ancora capienti, tenendosi conto per ciascuno di essi della votazione complessiva ivi conseguita »).
5. Alla luce di quanto sopra, l’appello deve essere rigettato.
La particolarità della controversia giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 giugno 2025 con l’intervento dei magistrati:
Michele Corradino, Presidente
Giovanni Pescatore, Consigliere
Ezio Fedullo, Consigliere
Antonio Massimo Marra, Consigliere
Roberto Prossomariti, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberto Prossomariti | Michele Corradino |
IL SEGRETARIO