Sentenza 10 novembre 2004
Massime • 1
L'assoluto automatismo nell'applicazione delle pene accessorie, predeterminate per legge sia nella specie che nella durata e sottratte, perciò, alla valutazione discrezionale del giudice, comporta, da un lato, che l'erronea applicazione di una pena accessoria da parte del giudice di cognizione può essere rilevata, anche dopo il passaggio in giudicato della sentenza, dal giudice dell'esecuzione, e dall'altro che, quando alla condanna consegue di diritto una pena accessoria così dalla legge stabilita, il P.M. ne può chiedere l'applicazione al giudice dell'esecuzione qualora si sia omesso di provvedere con la sentenza di condanna.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 10/11/2004, n. 45381 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45381 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. TERESI Renato - Presidente - del 10/11/2004
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Consigliere - SENTENZA
Dott. CHIEFFI Severo - Consigliere - N. 4374
Dott. CANZIO Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - N. 017641/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO la CORTE APPELLO di PALERMO;
nei confronti di:
1) IN IU N. IL 10/06/1967;
2) ON NA N. IL 02/07/1968;
avverso ORDINANZA del 12/03/2004 CORTE APPELLO di PALERMO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CANZIO GIOVANNI;
lette le conclusioni del P.G. Dr. O. Cedrangolo, il quale ha chiesto l'annullamento con rinvio.
RITENUTO
- che la Corte d'appello di Palermo con ordinanza del 12.3.2004 rigettava la richiesta del P.G. di applicazione in sede esecutiva della pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pp.uu. per la durata di anni cinque ex art. 29 c.p. a carico di IN GI, condannato con sentenza irrevocabile alla pena di anni 5 e mesi 6 di reclusione per il delitto continuato di illecita detenzione e cessione di sostanze stupefacenti, sul rilievo che, essendo stato proposto appello solo dall'imputato, l'omissione da parte del giudice della cognizione non era suscettibile di denuncia in sede esecutiva per il divieto di reformatio in peius;
- che il ricorso per cassazione presentato dal P.G. avverso la predetta decisione è fondato, poiché si è ripetutamente affermato in giurisprudenza che l'assoluto automatismo nell'applicazione delle pene accessorie, come nella specie predeterminate per legge sia nella specie che nella durata e sottratte, perciò, alla valutazione discrezionale del giudice, comporta, da un lato, che l'erronea applicazione di una pena accessoria da parte del giudice di cognizione possa essere rilevata, anche dopo il passaggio in giudicato della sentenza, dal giudice dell'esecuzione (Cass., 25/5/1973, Bellocco;
29/4/1985, Lattanzio, Cass. pen. 1986, 1126;
Cass., 29/1/1993, Baruffi, C.E.D. Cass., rv. 195004; 13/11/1996, Kenzi, ivi, rv. 206850) ed altresì, ex adverso, a norma degli artt. 662 e 676 c.p.p. e 183 disp. att. c.p.p., quando alla condanna consegue di diritto una pena accessoria predeterminata dalla legge nella specie e nella durata, il Pubblico Ministero ne possa richiedere l'applicazione al giudice dell'esecuzione se non si è provveduto con la sentenza di condanna (Cass., 26/2/1976, Giardina;
28/12/1978, Urso, Cass. pen. 1980, 1313; 12/3/1991, Bonetti, ivi 1992, 2775; Cass., 3/10/1997, Lama, Ced Cass., rv. 208978;
26/11/1998, Rugghi, ivi, rv. 212100);
- che l'ordinanza impugnata va pertanto annullata con rinvio allo stesso giudice perché si uniformi al principio di diritto suenunciato;
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame alla Corte d'appello di Palermo.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 novembre 2004. Depositato in Cancelleria il 23 novembre 2004