Art. 9.
Il personale degli Istituti governativi per sordomuti e della Scuola di metodo per educatori dei ciechi, attualmente in servizio, e' collocato nei gradi previsti dalla presente legge in base all'anzianita' posseduta.
Il personale degli Istituti governativi per sordomuti e della Scuola di metodo per educatori dei ciechi, attualmente in servizio, e' collocato nei gradi previsti dalla presente legge in base all'anzianita' posseduta.