Sentenza 28 maggio 2009
Massime • 1
Nella nozione di sfruttamento sessuale del minore di anni diciotto, di cui alla previgente formulazione della norma in tema di pornografia minorile, rientra anche il suo coinvolgimento senza fini di lucro e non reiterato nel tempo, per la realizzazione di materiale pornografico.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 28/05/2009, n. 26256 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26256 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LUPO Ernesto - Presidente - del 28/05/2009
Dott. CORDOVA Agostino - Consigliere - SENTENZA
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Consigliere - N. 01158
Dott. SENSINI Maria Silvia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere - N. 003216/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) M.M. N. IL (OMISSIS);
2) N.V. N. IL (OMISSIS);
avverso SENTENZA del 25/09/2008 CORTE APPELLO di CATANZARO;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. SENSINI MARIA SILVIA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. SALZANO Francesco, che ha concluso per il rigetto dei due ricorsi;
Udito il difensore Avv. Pierfrancesco Bruno.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 - M.M. e N.V. venivano tratti a giudizio dinanzi al Tribunale di Crotone per rispondere, il M., del reato di cui all'art. 600 ter c.p., comma 1 e art. 600 sexies c.p., comma 3, perché, dopo aver costretto - con la minaccia di infliggere un male ingiusto ai componenti della sua famiglia - Me. V. (all'epoca dei fatti (OMISSIS)) ad avere un rapporto sessuale ripreso da una videocamera, divulgava e metteva in circolazione il materiale pornografico così realizzato (della quale venivano in possesso A.L., N.V. e B.
A.); N.V., del reato di cui all'art. 600 quater c.p. per essersi consapevolmente procurato una copia della videocassetta contenente il rapporto sessuale tra il M. e la Me..
In (OMISSIS), in epoca anteriore e prossima al (OMISSIS).
2 - Il Tribunale di Crotone, pur ritenendo sostanzialmente attendibili le dichiarazioni della parte offesa, escludeva la configurabilità del reato di cui all'art. 600 ter c.p., comma 1 a carico del M., riqualificando il fatto ai sensi dell'art. 600 ter c.p., comma 3. Invero, il Tribunale riteneva insussistente la prova della costrizione da parte dell'imputato ai danni della ragazza per indurla, mediante minacce, a videoregistrare il rapporto sessuale tra di loro, sia per il tipo di relazione che esisteva tra i due giovani, all'epoca sentimentalmente legati, sia per l'atteggiamento sereno dimostrato dalla Me. nel corso della registrazione. Esclusa, quindi, la minaccia e la condotta di sfruttamento da parte del M., il giudice di primo grado riteneva fosse dimostrata la divulgazione, ad opera del prevenuto, della cassetta registrata, che era stata vista da una pluralità di persone, poteva essere acquistata anche dai venditori ambulanti di tal genere di materiale ed era stata visionata nel corso di alcune feste.
3 - La Corte di Appello di Catanzaro, con la sentenza impugnata, non riteneva condivisibile l'impostazione fornita dal Tribunale di Crotone e ravvisava nella condotta del M. il reato previsto dall'art. 600 ter c.p., comma 4. Invero, i giudici di secondo grado, richiamando la sentenza a Sezioni Unite di questa Corte n. 13 del 2000, P.M. in proc. Bove, ritenevano che il termine "sfruttare" non implicasse necessariamente una condotta violenta o minacciosa, ma potesse sussistere in ogni ipotesi di utilizzazione di un minore per realizzare materiale pornografico, a prescindere dall'eventuale consenso alla registrazione del rapporto. Mancavano, per contro, nell'ipotesi in oggetto quegli elementi sintomatici che, secondo la richiamata pronuncia, consentivano di ritenere configurabile il concreto pericolo di diffusione del materiale pornografico (esistenza di una struttura organizzativa, concreto collegamento del soggetto con pedofili, disponibilità di strumenti tecnici idonei a diffondere il materiale pornografico, etc.). Pertanto, la condotta del M. integrava il reato p. e p. dall'art. 600 ter c.p., comma 4, consistente nella cessione ad altri, anche a titolo gratuito, del materiale pornografico realizzato mediante lo "sfruttamento", nel senso sopra precisato, del minore. Inoltre, ad avviso della Corte di merito, nessun dubbio poteva sussistere sul fatto che fosse stato proprio il M. a cedere consapevolmente la casetta in questione, rimasta nella sua disponibilità.
Quanto al N.V., ricorreva l'ipotesi delittuosa di cui all'art. 600 quater c.p., essendo provata la detenzione, da parte del medesimo, della videocassetta registrata mediante l'utilizzazione della minore Me.Va..
4 - Avverso la sentenza della Corte di Appello di Catanzaro hanno proposto ricorso per Cassazione entrambi gli imputati, che la denunciano per violazione di legge e vizi della motivazione. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il M., in particolare, ha dedotto:
4.1 - erronea applicazione della legge penale in ordine alla configurabilità, nel caso di specie, dello sfruttamento del minore. Poiché la ripresa del rapporto tra i due giovani risaliva al (OMISSIS), per il principio del favor rei, doveva essere applicata la vecchia formulazione dell'art. 600 ter c.p., vigente prima della novella introdotta dalla L. n. 38 del 2006. Quest'ultima aveva ritenuto sufficiente, per l'integrazione del reato, anche un unico ed isolato impiego del minore, laddove la vecchia formulazione dell'art. 600 ter c.p. richiedeva, per aversi "sfruttamento", che il minore fosse inserito in una organizzazione, anche solo embrionale, e che il suo uso fosse programmato per una pluralità di impieghi. Secondo la vecchia formulazione della norma, doveva, pertanto, escludersi che fosse mai stata realizzata una produzione pornografica con l'impiego di minore;
4.2 - difetto e/o illogicità della motivazione in ordine alla cessione della cassetta a terzi ad opera del M.. Nessuna motivazione era stata fornita a riguardo e la circostanza che l'imputato fosse stato il solo a possedere la cassetta incriminata e, dunque, l'unico a poterla divulgare, era il frutto di una mera congettura, fondata su "banali meccanismi psicologici": il Tribunale aveva escluso con certezza che la ragazza avesse potuto possedere la cassetta dopo la registrazione e divulgarne il contenuto "per le inevitabili conseguenze negative per la sua reputazione e per il rischio di vedersi scoperta dai suoi familiari". La fragilità di tali argomentazioni si coglieva ancor più laddove il Tribunale aveva affermato che il M. avrebbe duplicato la cassetta per distruggere l'originale alla presenza della Me., senza considerare che la videocassetta rinvenuta e sequestrata presso l'abitazione dell'imputato era appunto quella formato piccolo usato per le videocamere e, dunque, quella originale. La Corte di Appello, investita sul punto da uno specifico motivo di gravame, nulla aveva risposto sul perché proprio l'imputato dovesse essere l'autore della cessione;
4.3 - difetto di motivazione in ordine al giudizio di credibilità delle dichiarazioni rese dalla Me. - costituitasi parte civile - che già nella immediatezza si erano dimostrate contraddittorie. 11 Tribunale di Crotone aveva escluso che la ragazza potesse essere stata minacciata al fine di farsi riprendere con la telecamera, ma aveva giustificato tale falsità con l'intento della giovane di lenire le conseguenze negative scaturite dalla divulgazione della cassetta. La Corte di Appello, investita sul punto da specifico motivo di doglianza, non aveva in alcun modo motivato sul perché alcune dichiarazioni della teste fossero credibili ed altre, invece, dovessero ritenersi frutto di "giustificate falsità";
4.4 - difetto di motivazione in punto di deposizioni rese dai testi a discarico T.G., A.G. e T.
G., testi della difesa ritenuti acriticamente falsi dal Tribunale di Crotone ed in ordine ai quali la Corte di merito non aveva speso alcuna motivazione, malgrado lo specifico motivo di gravame. In particolare, il Ta. aveva narrato che la stessa Me.Va. gli aveva raccontato di aver girato un filmino riproducente un rapporto sessuale con il M. e poi gli aveva fatto vedere il citato filmino riprodotto su una cassetta formato VHS;
4.5 - Il Tribunale di Crotone aveva condannato il M. al risarcimento del danno in favore della parte civile, con assegnazione di una provvisionale pari ad Euro 10.000,00. Tenuto conto del periculum in mora, si chiedeva di sospendere l'esecuzione della condanna al pagamento della citata provvisionale.
5 - Il N., a sua volta, ha dedotto:
5.1 - difetto e/o illogicità della motivazione in ordine alla consapevolezza dell'imputato di acquistare e detenere materiale pornografico proveniente dallo sfruttamento sessuale di minori. La Corte territoriale non aveva fornito corretta motivazione circa la consapevolezza dell'età della Me. ed in ordine al volontario e cosciente acquisto della cassetta da parte del ricorrente;
5.2 - difetto ed illogicità della motivazione in ordine al reato ipotizzato, ritenuto sulla base di un mero sillogismo, ma senza alcuna motivazione idonea a chiarire se la cassetta fosse stata visionata, circostanza che avrebbe reso edotto il N. della identità degli interpreti ed avrebbe provato quella consapevolezza indispensabile per la configurabilità del reato.
6 - Il ricorso di M.M..
Il primo motivo di doglianza va rigettato, pur con le precisazioni di seguito esplicitate.
Risultando in modo incontrovertibile dagli atti processuali che la ripresa del rapporto sessuale avvenne nel (OMISSIS), allorquando era in corso la relazione sentimentale tra il M. e la Me.Va., non è revocabile in dubbio l'applicabilità dell'art. 600 ter c.p. nella formulazione vigente prima della novella introdotta dalla L. n. 38 del 2006, formulazione che, nel vigore della precedente L. n. 269 del 1998, espressamente prevedeva " Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi 1, 2 e 3, consapevolmente cede ad altri, anche a titolo gratuito, materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni o con la multa da L. 3 milioni a L. 10 milioni". Il profilo di diritto intertemporale è stato, dunque, esattamente sollevato. Erra, tuttavia, il ricorrente laddove ritiene che la condotta di "sfruttamento" sessuale del minore, secondo la vecchia formulazione dell'art. 600 ter c.p., fosse integrata esclusivamente da un impiego programmato del minore stesso in un' attività continuativa e non occasionale, come, per contro, sarebbe quella in oggetto, dunque non penalmente rilevante. L'obiezione non ha fondamento. Le Sezioni Unite di questa Corte, nella sentenza n. 13 del 31/5/2000, P.M. in proc. Bove, hanno affermato che, nell'art. 600 ter c.p., il legislatore ha adottato il termine "sfruttare" nel significato di "utilizzare a qualsiasi fine" (non necessariamente di lucro), "sicché sfruttare i minori vuoi dire impiegarli come mezzo, anziché rispettarli come fine e come valore in sè: significa, insomma, offendere la loro personalità, soprattutto nell'aspetto sessuale, che è tanto più fragile e bisognosa di tutela quanto più è ancora in formazione e non ancora strutturata". Lo "sfruttamento" nel senso sopra precisato non implica reiterazione della condotta ed, anzi, prescinde da essa, se è vero, come è vero, che anche il legislatore del 1998 - non solo quello del 2006 - ha inteso, con la introduzione nel codice penale degli artt. da 600 bis a 600 septies, tutelare in modo assolutamente significativo, anche sotto l'aspetto sessuale, la fragile personalità del minore, proclamando nella cit. L. n. 269, art. 1, come obiettivo primario, "la tutela dei fanciulli contro ogni forma di sfruttamento e violenza sessuale a salvaguardia del loro sviluppo fisico, psicologico, spirituale, morale e sociale", in adesione ai principi della Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20/1/1989, e ratificata in Italia con L. 27 maggio 1991, n. 176, nonché alla dichiarazione finale della
Conferenza mondiale di Stoccolma, adottata il 31/8/1996. Significativo, al riguardo, è il preambolo della predetta Convenzione, laddove viene sottolineata la necessità di apprestare al fanciullo protezioni e cure particolari "a causa della sua mancanza di maturità fisica ed intellettuale". Poiché, pertanto, con la previsione di cui all'art. 600 ter c.p., l'ordinamento ha inteso apprestare una tutela penale anticipata della libertà sessuale del minore, reprimendo e sanzionando qualsiasi comportamento prodromico che ne metta a repentaglio il libero sviluppo personale con la mercificazione del suo corpo, lo "sfruttamento" del minore può essere realizzato anche mediante la sua utilizzazione (per realizzare materiale pornografico) non sorretta da fini di lucro e non reiterata nel tempo.
6 - Fondati sono, per contro, i motivi sub 4.2, 4.3 e 4.4, che consentono una trattazione unitaria, stante la loro evidente connessione.
Questa Corte ha ripetutamente affermato il principio che l'esclusione di attendibilità, limitata ad una parte del racconto, del dichiarante - e, dunque, anche della persona offesa dal reato - non implica, per il principio della cosiddetta "frazionabilità" della valutazione, un giudizio di inattendibilità con riferimento a quelle altre parti che reggono alla verifica del riscontro oggettivo esterno, sempre che non sussista, però, un'interferenza fattuale e logica tra la parte del narrato ritenuta falsa e le rimanenti parti. In buona sostanza, per il principio della "frazionabilità" delle dichiarazioni, l'attendibilità della dichiarazione accusatoria, anche se esclusa per una parte, non necessariamente coinvolge l'attendibilità del teste con riferimento ad altre parti della sua deposizione, in quanto il giudice può ritenere veritiera una parte di quel narrato e, nel contempo, disattendere altre parti di esso (cfr. Cass. Sez. 3, 26/9/2006 n. 40170, Gentile;
Sez. 6, 22/4/1998 n. 7900, Martello). Tuttavia, in siffatte ipotesi, ciò che si richiede al giudicante è una valutazione particolarmente rigorosa delle ragioni che lo hanno indotto a tale diversa valutazione, dovendo egli esplicitare anche i motivi per i quali siffatta diversa valutazione non si risolva in un complessivo contrasto logico- giuridico della prova acquisita.
Tanto non può dirsi avvenuto nella fattispecie in oggetto con riferimento alla ritenuta responsabilità del M. in ordine alla divulgazione e messa in circolazione del materiale pornografico, sul presupposto che l'imputato fosse stato il solo a possedere la cassetta incriminata.
Invero, i giudici del merito, dopo aver giustificato le falsità riferite dalla parte offesa a proposito della costrizione, da parte del ricorrente, per indurla a videoregistrare il rapporto sessuale, "con l'intento della giovane di lenire le conseguenze negative scaturite dalla divulgazione della cassetta", non hanno, tuttavia, in alcun modo chiarito, malgrado fosse stata in proposito formulata specifica censura con l'atto di appello, perché la Me. dovesse essere ritenuta assolutamente credibile nel prosieguo del suo racconto e ciò pur a fronte di obiezioni difensive che avevano evidenziato come il M. non fosse l'unico a possedere la cassetta e, conseguentemente, il solo a poterla divulgare. Nè appare congrua ed esaustiva una motivazione che si affidi - per escludere che la stessa parte offesa abbia potuto possedere la cassetta, ed in qualche modo contribuire, anche inconsapevolmente, alla sua divulgazione - a "banali meccanismi psicologi" (quali il dimorare la ragazza presso il suo nucleo familiare, le conseguenze negative per la sua reputazione", etc.), pur in presenza di elementi di segno contrario e, specificamente, del testimoniale "a discarico" con il quale la difesa del ricorrente aveva comunque introdotto elementi di "contrasto" al narrato della ragazza, che andavano considerati e valutati, sia pure per disattenderli.
Invero, la sola prova c.d. " logica" non può dirsi sufficiente a sostenere esaustivamente il percorso argomentativo e motivazionale del giudice di merito, allorché il racconto del denunciante, tra l'altro per quella parte che si ritiene attendibile, risulti concretamente inficiato da vari elementi probatori di segno opposto. In primo luogo, il giudizio di inattendibilità che investe parte di quella deposizione non può essere superato, ai fini del riconoscimento della successiva credibilità, con mere frasi di stile e, men che meno, facendo ricorso ad empirici principi di logica, secondo l'altrettanto astratto criterio dell'"id quod plerumque accidit". In tal caso, non solo, come si è detto, la dichiarazione della parte offesa va valutata con estremo rigore, ma il contenuto della stessa, per essere positivamente utilizzato ed apprezzato a fini decisionali, deve essere sottoposto a verifica puntuale e concreta proprio in stretta correlazione con quegli elementi di contrasto offerti ex adverso. Solo all'esito di un'indagine siffatta, l'obbligo motivazionale del giudice può dirsi adempiuto ed egli, se del caso, potrà affidarsi a criteri residui, offerti dalla logica o dalla comune esperienza. Applicando detti principi all'odierna vicenda, si osserva come nessuna valutazione critica la sentenza offra, pur a fronte di precise doglianze mosse con l'atto di appello, circa il percorso seguito dai giudici di merito nel frazionare l'attendibilità della Me. e nel ritenerla assolutamente credibile laddove aveva ritenuto il M. l'unico possessore della cassetta in oggetto - e, dunque, l'unico a poterla divulgare - malgrado ben tre testi a discarico, tra l'altro amici della Me., sbrigativamente ritenuti falsi dal Tribunale di Crotone e per nulla valutati dalla Corte territoriale, avessero riferito in modo circostanziato che la stessa parte offesa non solo aveva raccontato agli amici del filmino girato, ma aveva loro consentito di visionarlo in un appartamento sito in via (OMISSIS). L'accoglimento dei motivi sopra esposti rende ultronea la trattazione dell'ultimo motivo di gravame, che deve ritenersi assorbito. La sentenza di M.M. va, pertanto, annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Catanzaro, per nuovo esame. Il giudice del rinvio dovrà altresì tener conto che l'art. 600 ter c.p., comma 4, nella formulazione della L. n. 269 del 1998,
applicabile nella specie, prevedeva la pena alternativa e non congiunta, come erroneamente ritenuta dalla Corte di Appello.
7 - Il ricorso di N.V..
Il primo motivo di censura, con il quale il ricorrente ha dedotto difetto di motivazione in punto di consapevolezza dell'età della Me. e, comunque, del contenuto del video, va rigettato perché infondato. A tale riguardo, la sentenza impugnata ha dato congruamente conto di come il prevenuto avesse avuto diversi contatti con la ragazza, nella scuola frequentata da quest'ultima, per convincerla ad avere rapporti sessuali con lui, rendendola altresì edotta del possesso - da parte sua - della cassetta in oggetto (cfr. pag. 9 sentenza del Tribunale). Da ciò, i giudici di merito hanno correttamente ricavato la piena consapevolezza, in capo al N., sia del contenuto del filmino, sia dell'età della ragazza, che il prevenuto non poteva ignorare in ragione della classe di scuola frequentata dalla ragazza all'epoca dei fatti.
Anche il secondo motivo di ricorso è destituito di fondamento. L'assunto del ricorrente, secondo cui dovrebbe escludersi il reato contestato in difetto di prova che la cassetta fosse stata visionata, non ha alcun fondamento giuridico. Infatti, l'art. 600 quater c.p., nella formulazione della L. n. 269 del 1998, prevedeva "Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nell'art. 600 ter, consapevolmente si procura o dispone di materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni o con la multa non inferiore ad Euro 1.549,00".
Ora, secondo costante giurisprudenza (cfr., ex multis, Cass. Sez. 3, 3/6/2008 n. 1411, Malentacca;
Sez. 5, 27/9/2006 n. 36094, Fantone), la "disponibilità" del materiale pornografico, prodotto mediante lo sfruttamento sessuale del minore, va intesa semplicemente come possibilità di libera utilizzazione di detto materiale, che prescinde, pertanto, dalla situazione fattuale di effettivo uso della cosa. Il reato contestato deve, pertanto, ritenersi pienamente integrato.
Al rigetto del gravame segue la condanna del N. al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione annulla la sentenza impugnata nei confronti di M.M. e rinvia ad altra Sezione della Corte di Appello di Catanzaro.
Rigetta il ricorso di N.V., che condanna al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 28 maggio 2009.
Depositato in Cancelleria il 24 giugno 2009