Versione
13 gennaio 1985
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Versione
18 gennaio 1985
18 gennaio 1985
Art. 16.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
((Roma))
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
((Roma))
Giurisprudenza • 4
- 1. TAR Salerno, sez. III, sentenza 24/10/2022, n. 2790Provvedimento: Pubblicato il 24/10/2022 N. 02790/2022 REG.PROV.COLL. N. 01133/2016 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 1133 del 2016, proposto da Facomgas S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Lanocita, Simona Corradino, Francesco Lanocita, con domicilio eletto presso lo studio Francesco Lanocita in Salerno, via Roma, 61; contro Comune di Serino in persona del Sindaco pro tempore, in persona del legale rappresentante …Leggi di più...
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