Articolo 16 della Legge 10 gennaio 1985, n. 1
Articolo 15
Versione
13 gennaio 1985
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Versione
18 gennaio 1985
Art. 16.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

((Roma))
Entrata in vigore il 18 gennaio 1985
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