Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 02/01/2025, n. 8 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 8 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 10265/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione Sesta Civile – Esecuzioni Immobiliari
in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott. Fabrizio Minutoli, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 10265/2023 R.G., assunta in decisione all'udienza del 18 settembre 2024 e vertente
TRA
c.f. , elettivamente domiciliato a Palermo, via G. Di Parte_1 C.F._1
Marzo n. 61/b, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Di Maria che lo rappresenta e difende come da mandato in atti;
-DEBITORE OPPONENTE/ATTORE-
CONTRO
c.f. , in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1
e, per essa, la mandataria c.f. , costituitasi nell'esecuzione quale CP_2 P.IVA_2 cessionaria del credito già azionato da elettivamente domiciliata a Palermo, Controparte_3 via Valdinoto n. 10, presso lo studio dell'avv. Luigi Abbate che la rappresenta e difende come da mandato in atti;
-CREDITRICE PROCEDENTE OPPOSTA/CONVENUTA-
c.f. , in persona del legale rappresentante pro tempore;
Controparte_3 P.IVA_3
-CREDITRICE PIGNORANTE/CONVENUTA-
E NEI CONFRONTI DI
, c.f. ; Controparte_4 C.F._2
-CONDEBITRICE ESECUTATA-
, c.f. Controparte_5 C.F._3
-CONTITOLARE NON ESECUTATA-
OGGETTO: Opposizione agli atti esecutivi ex art. 6172 c.p.c.
CONCLUSIONI: all'udienza del 18 settembre 2024 le parti costituite hanno precisato le conclusioni riportandosi a tutte le domande, eccezioni e difese già spiegate in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1
[...]
e proseguita da quale cessionaria del credito costituitasi il 20 CP_3 Controparte_1 ottobre 2022 – hanno proposto opposizione agli atti esecutivi avverso il decreto del 15-16 febbraio 2023 con cui il giudice dell'esecuzione, dott. Gigi Omar Modica, ha autorizzato il custode e delegato “a porre in essere gli atti necessari allo svincolo di demanialità della particella oggetto di aggiudicazione con la collaborazione del perito già nominato”.
Con ordinanza dell'8-10 maggio 2023 il giudice assegnatario del sub-procedimento di opposizione, dott.ssa Valentina Imperiale, in ragione dell'assegnazione del G.E. titolare ad altro ufficio, ha rigettato l'istanza di sospensione del decreto opposto, condannato gli opponenti al pagamento delle spese della fase sommaria in favore della creditrice procedente e fissato termine per l'eventuale introduzione di quella di merito.
Tale adempimento è stato curato dal solo che ha tempestivamente Parte_1 provveduto alla notifica dell'atto di citazione introduttivo della presente fase di merito nei confronti della co-esecutata, già opponente in fase sommaria, , e della Controparte_4 contitolare non esecutata, presso lo stesso difensore costituito, avv. Controparte_5
Giuseppe Di Maria, oltre che nei confronti dei creditori sopra indicati.
L'opponente ha preliminarmente esposto che all'esito del terzo esperimento di vendita il bene pignorato è stato aggiudicato e che, prima di depositare la minuta del decreto di trasferimento, il professionista delegato ha relazionato al G.E. in merito alla necessità di procedere, prima dell'emissione del decreto di trasferimento, alla legittimazione del suolo trazzerale, a cura e spese della procedura, così come previsto in seno alla relazione di stima che dava atto che una porzione della particella oggetto di pignoramento era interessata dal tracciato della Regia Trazzera n. 139 “Palermo-Ventimiglia”.
L'opponente ha, dunque, impugnato con opposizione agli atti esecutivi il decreto del 15-
16 febbraio 2023 con cui il G.E., all'esito della richiamata relazione e degli ulteriori chiarimenti forniti dall'esperta stimatrice con nota del 13 febbraio 2023 – ove, tra l'altro, si precisava che i relativi oneri non erano stati decurtati dal valore stimato, trattandosi di adempimento da espletare a cura della procedura e non posto a carico dell'aggiudicatario –, ha autorizzato gli ausiliari a procedere all'attività necessaria e funzionale alla legittimazione del suolo trazzerale.
L'opponente ha dedotto che, con tale decreto, il G.E. avrebbe modificato le condizioni della vendita come fissate dall'ordinanza di delega e che l'attività di liberazione del bene dal vincolo trazzerale non avrebbe potuto effettuarsi dopo il pignoramento e, addirittura, dopo l'aggiudicazione, contestando, peraltro, la legittimazione “sostitutiva” attribuita al custode giudiziario e reputando il bene non trasferibile.
Con memoria depositata il 31 ottobre 2023 si è costituita la creditrice procedente,
[...] che ha concluso per l'inammissibilità dell'opposizione sotto plurimi profili e, Controparte_1 nel merito, per la sua infondatezza.
2 Nella contumacia degli altri soggetti convenuti, all'esito della prima udienza la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni ed assunta in decisione all'udienza del 18 settembre 2024 con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di conclusionali e repliche.
L'opposizione proposta è inammissibile poiché – come già correttamente evidenziato dal giudice della fase sommaria, la cui motivazione, sul punto, si richiama e conferma – diretta avverso un provvedimento non suscettibile di essere qualificato quale atto esecutivo opponibile, trattandosi di mero atto di gestione e direzione del processo esecutivo, realizzante un'interlocuzione con i professionisti ausiliari. Dall'ambito degli atti esecutivi opponibili ex art. 617 c. 2 c.p.c. devono essere, infatti, esclusi i provvedimenti emanati dal giudice dell'esecuzione per impartire direttive o, come nel caso di specie, interloquire con gli ausiliari, rimanendo senz'altro opponibile l'atto esecutivo adottato a valle, di chiusura della fase liquidatoria, per vizi propri e, se del caso, per vizi derivati da atti preparatori pregressi.
«Possono costituire oggetto dell'opposizione ex art. 617 c.p.c. soltanto gli atti esecutivi e, cioè, gli atti di parte di promozione dell'esecuzione forzata oppure i provvedimenti ordinatori del giudice dell'esecuzione volti all'instaurazione, prosecuzione o definizione della procedura – i quali si distinguono dagli atti preparatori che, privi di autonoma rilevanza come momento dell'azione esecutiva e tesi alla mera direzione del processo o all'interlocuzione con le parti o gli ausiliari, sono assunti nella prospettiva della futura adozione di altri e diversi provvedimenti – e a condizione che essi abbiano incidenza dannosa nella sfera degli interessati, tale che sia attualmente configurabile un interesse reale alla rimozione dei loro effetti» (Cass. civ. n. 14282/2022).
L'opponente soccombente deve essere condannato alla rifusione delle spese di lite a favore della creditrice convenuta che ha svolto attività difensiva, spese che si liquidano in base al D.M. n. 55/2014, tenuto conto del valore indeterminabile e della bassa complessità del giudizio e della natura meramente documentale dell'istruttoria.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile recante n. 10265/2023 R.G., così provvede: dichiara la contumacia di e Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 dichiara l'inammissibilità dell'opposizione agli atti esecutivi proposta avverso il decreto del
15-16 febbraio 2023, adottato nell'ambito dell'espropriazione immobiliare n. 302/2017
R.G.Es.; condanna l'attore opponente, al pagamento delle spese di lite in favore della Parte_1 creditrice procedente, spese che liquida nel complessivo importo di € Controparte_1
5.261,00 per onorari, oltre spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come per legge.
Palermo, 01/01/2025
Il Giudice
Fabrizio Minutoli
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